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TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 28 maggio 2009, n. 2987


INQUINAMENTO - Art. 275 d.lgs. n. 152/2006 - Fase di lavaggio delle attrezzature - Equiparazione alla pulizia di superfici - Fase del ciclo produttivo - Esclusione. La fase di lavaggio delle attrezzature non può essere fatta rientrare tra quelle che, come la pulizia di superfici, rientrano nel ciclo produttivo per cui si applica l’art.275 del Decr. Legisl. n.152/2006, laddove invece la ditta abbia dimostrato di non esercitare alcuna delle attività di cui all’Allegato III alla Parte III del citato Decr. Legisl. e di non essere assoggettabile all’ex direttiva solventi. Pres. Onorato, Est. Nunziata - S. s.r.l. (avv. Moreno) c. Regione Campania (avv. Marzocchella). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 28/05/2009, n. 2987
 

 

 

 

N. 02987/2009 REG.SEN.
N. 01688/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1688 del 2008, proposto dalla SEIEFFE S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Raffaele Moreno ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Abbamonte in Napoli, Viale Gramsci n.16;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Marzocchella ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici in Napoli, Via S. Lucia n.81;
A.R.P.A.C.-CRIA in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
ASL Benevento 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
Comune di Bonea, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Antonio Clemente domiciliato per la carica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota n.2008 del 23/1/2008 adottata a conclusione della conferenza di servizi decisoria di obbligo di conformarsi a varie prescrizioni; della relazione tecnica dell’ARPAC-CRIA n.8133 del 10/12/2007; delle note del 12/3/2007, del 13/4/2007 e del 5/7/2007; delle risultanze dei controlli effettuati dall’ARPAC-CRIA, nonché di ogni atto preordinato, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso come proposto con i relativi allegati ivi depositati;

Vista la relazione tecnica di parte;

Visto il ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di conclusione della conferenza di servizi decisoria, la nota del 15/5/2008; la nota del 24/4/2008; il parere dell’ARPAC del 7/3/2008;

Visto l’ulteriore ricorso per motivi aggiunti avverso la diffida del 18/7/2008;

Vista la memoria di costituzione della Regione Campania con deposito di documentazione;

Vista l’istanza istruttoria depositata da parte ricorrente;

Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.2280 del 2008 di accoglimento della domanda di sospensione in previsione della trattazione del merito della controversia;

Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n.6044 del 2008 di rigetto dell’appello avverso la citata ordinanza di questo Tribunale;

Vista l’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n.863 del 2008;

Vista la relazione tecnica successivamente depositata;

Vista la memoria depositata dalla Regione Campania;

Vista la relazione tecnica di parte;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 21 maggio 2009, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 

FATTO
 

Espone in fatto l’odierna ricorrente di essere industria insalubre di 1^ classe, ubicata in zona D classificata come industriale dal vigente PRG del Comune di Bonea, che produce e commercializza il prodotto denominato OKITE che è un agglomerato vibrocompattato composto da granulati di quarzo legati con resina poliestere insatura colorato con pigmenti stabilizzati ai raggi UV, impiegato come uno dei migliori sostituti del marmo con prestazioni e resistenza di gran lunga superiori al marmo stesso. L’uso di resine stireniche negli impasti fa sì che l’industria sia classificata come industria insalubre di 1^ classe, con le dovute conseguenze in termini di rispetto della normativa di settore quanto a tutela dell’ambiente e della salute.

A seguito di esposti sono state disposte delle indagini cui sono seguite delle contestazioni, cui la ricorrente ha prestato riscontro; una prima conferenza di servizi conclusasi con provvedimento del 13/4/2007 disponeva l’approvazione del progetto di adeguamento impiantistico della ricorrente, mentre quanto all’autorizzazione all’uso dell’acetone la P.A. invitava la ditta ad ottemperare al disposto dell’art.275 del Decr. Legisl. n.152/2006. La seconda conferenza di servizi, indetta con nota del 19/12/2007 ed avente ad oggetto l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, si è conclusa con l’impugnata nota del 23/1/2008 che ha imposto prescrizioni quali la riconduzione ad efficienza dell’impianto di abbattimento collegato al camino C18, dell’isolamento delle porte e delle feritoie e del sistema di abbattimento dell’acetone, oltre all’avviamento del postcombustore almeno trenta minuti prima dell’inizio della produzione.

E’ stata depositata relazione tecnica di parte tesa a dimostrare l’incoerenza dei dati relativi ai prelievi effettuati dall’ARPAC-CRIA e l’infondatezza tecnico-scientifica delle prescrizioni imposte alla ricorrente. Con ricorsi per motivi aggiunti sono poi stati impugnati il provvedimento di conclusione della conferenza di servizi decisoria e la diffida del 18/7/2008 dall’utilizzo dell’acetone pena le sanzioni di cui agli artt.278 e 279 del Decr. Legisl. n.152/2006.

La Regione Campania si è costituita per rappresentare la legittimità del proprio operato e che l’utilizzo dell’acetone non è mai stato autorizzato.

Con ordinanza istruttoria il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica per acquisire un parere tecnico-scientifico in termini di congruità, di esattezza e di coerenza delle indicazioni fornite dall’ARPAC-CRIA e recepite dalla Regione Campania, in particolare con riguardo ai prelievi relativi ai parametri fluodinamici e ai dati di abbattimento, anche in funzione dell’efficienza delle apparecchiature elettromeccaniche, ciò in considerazione dei rilievi che sarebbero stati effettuati da organismi terzi su richiesta della parte ricorrente; successivamente è stata depositata una relazione redatta dalla Prof.ssa Triassi.

Alla pubblica udienza del 21 maggio 2009 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
 

DIRITTO
 

1.Con il ricorso in esame la ricorrente lamenta la violazione di norme tecniche, degli artt.14 e 14-ter della Legge n.241/1990, nonché l’eccesso di potere per sviamento e travisamento per difetto di istruttoria e di motivazione.

2. Il Collegio ritiene di dover preliminarmente sottolineare come nella fattispecie rilevi l’applicazione dell’istituto della conferenza di servizi quale peculiare strumento di programmazione negoziata di quelle decisioni amministrative dirette ad incidere il profilo pianificatorio di un determinato ambito territoriale; si tratta dell’istituto ove si acquisiscono, nel quadro di un ampio coordinamento strutturale, gli interessi pubblici coinvolti in un dato procedimento onde provvedere all’esame contestuale degli stessi (c.d. conferenza di servizi istruttoria), oppure ove l’Amministrazione procedente acquisisce intese, concerti, nulla osta o assensi di altre Amministrazioni interessate nel procedimento, con conseguente adozione di una determinazione che, esprimendo una semplificazione per concentrazione del procedimento stesso, si sostituisce ai predetti, singoli atti (c.d. conferenza di servizi decisoria).

3. Nella fattispecie in esame si è appunto in presenza di una conferenza di servizi decisoria in esito alla quale è stata adottata l’impugnata diffida del 18/7/2008 dall’utilizzo dell’acetone, pena le sanzioni di cui agli artt.278 e 279 del Decr. Legisl. n.152/2006.

3.1 In sede di consulenza tecnica, dalle cui risultanze non si ritiene di avere in questa sede motivi per discostarsi, è stato appurato che tutti i camini monitorati, relativamente a stirene, acetone e polveri totali, presentano un’efficienza superiore al 90% così come previsto dalla normativa di riferimento di cui al Decr. Legisl. n.152/2006; analogamente le concentrazioni di stirene, di acetone e di polveri totali hanno mostrato sempre valori inferiori a quelli previsti dal citato Decr. Legisl, così come nell’aria outdoor sono state riscontrate quantità dosabili di acetone e di stirene in tutti i punti campionati all’interno della perimetrale della ricorrente.

La divergenza, quanto a parametri fluodinamici e dati di abbattimento tra i rilievi effettuati da organismi terzi e quelli eseguiti dall’ARPAC-CRIA, può in parte giustificarsi con la variabilità connessa ai molteplici fattori di confondi mento di base connessi al momento in cui vengono effettuati i rilievi; in ogni caso l’acetone non è tossico per la salute umana e viene utilizzato dalla Ditta Seieffe solo per il lavaggio delle attrezzature.

4. Tali conclusioni persuadono il Collegio circa l’infondatezza delle prescrizioni che l’Amministrazione ha inteso intimare, talvolta entrando in contraddizione con se stessa, come con riguardo alle emissioni di stirene che erano state ritenute inizialmente nella norma (relazione ARPAC-CRIA del 10/12/2007 in ordine ai sopralluoghi eseguiti in data 9.10-21.11.2007). Il Tribunale trae analoga considerazione anche con riguardo alla pretesa dell’Amministrazione di far rientrare la fase di lavaggio delle attrezzature posta in essere da parte ricorrente tra quelle che, come la pulizia di superfici, rientrano nel ciclo produttivo per cui si applica l’art.275 del Decr. Legisl. n.152/2006, laddove invece la Ditta Seieffe aveva dimostrato di non esercitare alcuna delle attività di cui all’Allegato III alla Parte III del citato Decr. Legisl. e di non essere assoggettabile all’ex direttiva solventi; del resto la stessa consulenza tecnica ha evidenziato la non necessità sia di mettere in servizio i nuovi silos di stoccaggio della resina, fino alla riduzione delle emissioni di stirene, sia di imporre prescrizioni al calcolo di efficienza dei filtri a carboni attivi utilizzati da parte ricorrente.

4.1 In definitiva tutti i camini della ricorrente sono risultati in grado di funzionare in modo regolare se in linea con la normativa vigente, nella misura in cui appaiono soddisfatti i parametri manutentivi e la verifica dei sistemi di abbattimento, così come parte ricorrente può utilizzare l’acetone; restano fatti salvi eventuali, ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione riterrà di adottare al fine della realizzazione da parte della Ditta Seieffe di un efficiente sistema di compartimentalizzazione, captazione e convogliamento.

5. Per questi motivi il ricorso, per come proposto anche attraverso motivi aggiunti, va accolto come da motivazione.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, mentre le spese per la consulenza tecnica sono definitivamente poste a carico dell’ARPAC-CRIA e della Regione Campania.
 

P.Q.M.
 

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - Sede di Napoli - V^ Sezione - accoglie il ricorso in epigrafe per come proposto anche attraverso motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti oggetto di impugnazione.

Spese compensate; condanna in solido ARPAC-CRIA e Regione Campania al pagamento delle spese di consulenza, definitivamente liquidate in € 9.468,00 ed anticipate da parte ricorrente nella misura di € 5.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 21/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Andrea Pannone, Consigliere

Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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