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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 28 maggio 2009, n. 2987
INQUINAMENTO - Art. 275 d.lgs. n. 152/2006 - Fase di lavaggio delle
attrezzature - Equiparazione alla pulizia di superfici - Fase del ciclo
produttivo - Esclusione. La fase di lavaggio delle attrezzature non può
essere fatta rientrare tra quelle che, come la pulizia di superfici, rientrano
nel ciclo produttivo per cui si applica l’art.275 del Decr. Legisl. n.152/2006,
laddove invece la ditta abbia dimostrato di non esercitare alcuna delle attività
di cui all’Allegato III alla Parte III del citato Decr. Legisl. e di non essere
assoggettabile all’ex direttiva solventi. Pres. Onorato, Est. Nunziata - S.
s.r.l. (avv. Moreno) c. Regione Campania (avv. Marzocchella).
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 28/05/2009, n. 2987
N. 02987/2009 REG.SEN.
N. 01688/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1688 del 2008, proposto dalla SEIEFFE
S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e
difesa dall’Avv. Raffaele Moreno ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dell’Avv. Abbamonte in Napoli, Viale Gramsci n.16;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Marzocchella ed elettivamente
domiciliata presso gli Uffici in Napoli, Via S. Lucia n.81;
A.R.P.A.C.-CRIA in persona del legale rappresentante pro-tempore, non
costituita in giudizio;
ASL Benevento 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non
costituita in giudizio;
Comune di Bonea, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non
costituito in giudizio;
Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Antonio Clemente domiciliato per la
carica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, non
costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota n.2008 del 23/1/2008 adottata a conclusione della conferenza di
servizi decisoria di obbligo di conformarsi a varie prescrizioni; della
relazione tecnica dell’ARPAC-CRIA n.8133 del 10/12/2007; delle note del
12/3/2007, del 13/4/2007 e del 5/7/2007; delle risultanze dei controlli
effettuati dall’ARPAC-CRIA, nonché di ogni atto preordinato, connesso e/o
consequenziale.
Visto il ricorso come proposto con i relativi allegati ivi depositati;
Vista la relazione tecnica di parte;
Visto il ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di conclusione
della conferenza di servizi decisoria, la nota del 15/5/2008; la nota del
24/4/2008; il parere dell’ARPAC del 7/3/2008;
Visto l’ulteriore ricorso per motivi aggiunti avverso la diffida del 18/7/2008;
Vista la memoria di costituzione della Regione Campania con deposito di
documentazione;
Vista l’istanza istruttoria depositata da parte ricorrente;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.2280 del 2008 di accoglimento della
domanda di sospensione in previsione della trattazione del merito della
controversia;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n.6044 del 2008 di rigetto dell’appello
avverso la citata ordinanza di questo Tribunale;
Vista l’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n.863 del 2008;
Vista la relazione tecnica successivamente depositata;
Vista la memoria depositata dalla Regione Campania;
Vista la relazione tecnica di parte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del
21 maggio 2009, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espone in fatto l’odierna ricorrente
di essere industria insalubre di 1^ classe, ubicata in zona D classificata come
industriale dal vigente PRG del Comune di Bonea, che produce e commercializza il
prodotto denominato OKITE che è un agglomerato vibrocompattato composto da
granulati di quarzo legati con resina poliestere insatura colorato con pigmenti
stabilizzati ai raggi UV, impiegato come uno dei migliori sostituti del marmo
con prestazioni e resistenza di gran lunga superiori al marmo stesso. L’uso di
resine stireniche negli impasti fa sì che l’industria sia classificata come
industria insalubre di 1^ classe, con le dovute conseguenze in termini di
rispetto della normativa di settore quanto a tutela dell’ambiente e della
salute.
A seguito di esposti sono state disposte delle indagini cui sono seguite delle
contestazioni, cui la ricorrente ha prestato riscontro; una prima conferenza di
servizi conclusasi con provvedimento del 13/4/2007 disponeva l’approvazione del
progetto di adeguamento impiantistico della ricorrente, mentre quanto
all’autorizzazione all’uso dell’acetone la P.A. invitava la ditta ad ottemperare
al disposto dell’art.275 del Decr. Legisl. n.152/2006. La seconda conferenza di
servizi, indetta con nota del 19/12/2007 ed avente ad oggetto l’autorizzazione
alle emissioni in atmosfera, si è conclusa con l’impugnata nota del 23/1/2008
che ha imposto prescrizioni quali la riconduzione ad efficienza dell’impianto di
abbattimento collegato al camino C18, dell’isolamento delle porte e delle
feritoie e del sistema di abbattimento dell’acetone, oltre all’avviamento del
postcombustore almeno trenta minuti prima dell’inizio della produzione.
E’ stata depositata relazione tecnica di parte tesa a dimostrare l’incoerenza
dei dati relativi ai prelievi effettuati dall’ARPAC-CRIA e l’infondatezza
tecnico-scientifica delle prescrizioni imposte alla ricorrente. Con ricorsi per
motivi aggiunti sono poi stati impugnati il provvedimento di conclusione della
conferenza di servizi decisoria e la diffida del 18/7/2008 dall’utilizzo
dell’acetone pena le sanzioni di cui agli artt.278 e 279 del Decr. Legisl. n.152/2006.
La Regione Campania si è costituita per rappresentare la legittimità del proprio
operato e che l’utilizzo dell’acetone non è mai stato autorizzato.
Con ordinanza istruttoria il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica per
acquisire un parere tecnico-scientifico in termini di congruità, di esattezza e
di coerenza delle indicazioni fornite dall’ARPAC-CRIA e recepite dalla Regione
Campania, in particolare con riguardo ai prelievi relativi ai parametri
fluodinamici e ai dati di abbattimento, anche in funzione dell’efficienza delle
apparecchiature elettromeccaniche, ciò in considerazione dei rilievi che
sarebbero stati effettuati da organismi terzi su richiesta della parte
ricorrente; successivamente è stata depositata una relazione redatta dalla
Prof.ssa Triassi.
Alla pubblica udienza del 21 maggio 2009 la causa è stata chiamata e trattenuta
per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
1.Con il ricorso in esame la
ricorrente lamenta la violazione di norme tecniche, degli artt.14 e 14-ter della
Legge n.241/1990, nonché l’eccesso di potere per sviamento e travisamento per
difetto di istruttoria e di motivazione.
2. Il Collegio ritiene di dover preliminarmente sottolineare come nella
fattispecie rilevi l’applicazione dell’istituto della conferenza di servizi
quale peculiare strumento di programmazione negoziata di quelle decisioni
amministrative dirette ad incidere il profilo pianificatorio di un determinato
ambito territoriale; si tratta dell’istituto ove si acquisiscono, nel quadro di
un ampio coordinamento strutturale, gli interessi pubblici coinvolti in un dato
procedimento onde provvedere all’esame contestuale degli stessi (c.d. conferenza
di servizi istruttoria), oppure ove l’Amministrazione procedente acquisisce
intese, concerti, nulla osta o assensi di altre Amministrazioni interessate nel
procedimento, con conseguente adozione di una determinazione che, esprimendo una
semplificazione per concentrazione del procedimento stesso, si sostituisce ai
predetti, singoli atti (c.d. conferenza di servizi decisoria).
3. Nella fattispecie in esame si è appunto in presenza di una conferenza di
servizi decisoria in esito alla quale è stata adottata l’impugnata diffida del
18/7/2008 dall’utilizzo dell’acetone, pena le sanzioni di cui agli artt.278 e
279 del Decr. Legisl. n.152/2006.
3.1 In sede di consulenza tecnica, dalle cui risultanze non si ritiene di avere
in questa sede motivi per discostarsi, è stato appurato che tutti i camini
monitorati, relativamente a stirene, acetone e polveri totali, presentano
un’efficienza superiore al 90% così come previsto dalla normativa di riferimento
di cui al Decr. Legisl. n.152/2006; analogamente le concentrazioni di stirene,
di acetone e di polveri totali hanno mostrato sempre valori inferiori a quelli
previsti dal citato Decr. Legisl, così come nell’aria outdoor sono state
riscontrate quantità dosabili di acetone e di stirene in tutti i punti
campionati all’interno della perimetrale della ricorrente.
La divergenza, quanto a parametri fluodinamici e dati di abbattimento tra i
rilievi effettuati da organismi terzi e quelli eseguiti dall’ARPAC-CRIA, può in
parte giustificarsi con la variabilità connessa ai molteplici fattori di
confondi mento di base connessi al momento in cui vengono effettuati i rilievi;
in ogni caso l’acetone non è tossico per la salute umana e viene utilizzato
dalla Ditta Seieffe solo per il lavaggio delle attrezzature.
4. Tali conclusioni persuadono il Collegio circa l’infondatezza delle
prescrizioni che l’Amministrazione ha inteso intimare, talvolta entrando in
contraddizione con se stessa, come con riguardo alle emissioni di stirene che
erano state ritenute inizialmente nella norma (relazione ARPAC-CRIA del
10/12/2007 in ordine ai sopralluoghi eseguiti in data 9.10-21.11.2007). Il
Tribunale trae analoga considerazione anche con riguardo alla pretesa
dell’Amministrazione di far rientrare la fase di lavaggio delle attrezzature
posta in essere da parte ricorrente tra quelle che, come la pulizia di
superfici, rientrano nel ciclo produttivo per cui si applica l’art.275 del Decr.
Legisl. n.152/2006, laddove invece la Ditta Seieffe aveva dimostrato di non
esercitare alcuna delle attività di cui all’Allegato III alla Parte III del
citato Decr. Legisl. e di non essere assoggettabile all’ex direttiva solventi;
del resto la stessa consulenza tecnica ha evidenziato la non necessità sia di
mettere in servizio i nuovi silos di stoccaggio della resina, fino alla
riduzione delle emissioni di stirene, sia di imporre prescrizioni al calcolo di
efficienza dei filtri a carboni attivi utilizzati da parte ricorrente.
4.1 In definitiva tutti i camini della ricorrente sono risultati in grado di
funzionare in modo regolare se in linea con la normativa vigente, nella misura
in cui appaiono soddisfatti i parametri manutentivi e la verifica dei sistemi di
abbattimento, così come parte ricorrente può utilizzare l’acetone; restano fatti
salvi eventuali, ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione riterrà di
adottare al fine della realizzazione da parte della Ditta Seieffe di un
efficiente sistema di compartimentalizzazione, captazione e convogliamento.
5. Per questi motivi il ricorso, per come proposto anche attraverso motivi
aggiunti, va accolto come da motivazione.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese
di giudizio, mentre le spese per la consulenza tecnica sono definitivamente
poste a carico dell’ARPAC-CRIA e della Regione Campania.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA - Sede di Napoli - V^ Sezione - accoglie il ricorso in
epigrafe per come proposto anche attraverso motivi aggiunti e, per l’effetto,
annulla i provvedimenti oggetto di impugnazione.
Spese compensate; condanna in solido ARPAC-CRIA e Regione Campania al pagamento
delle spese di consulenza, definitivamente liquidate in € 9.468,00 ed anticipate
da parte ricorrente nella misura di € 5.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a
darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 21/05/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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