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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 9 giugno 2009, n. 3159
RIFIUTI - Abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Proprietario - Ordinanza
di rimozione - Elemento soggettivo - Dolo o colpa. In forza dell’art. 192
D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, in caso di riversamento di rifiuti su un sito da
parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto
del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono
o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato
a suo carico l' elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso
soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e
rimessione in pristino. Pres. ed Est. Onorato - G.C. e altri (avv. Lipani) c.
Comune di Acerra.
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 09/06/2009, n. 3159
RIFIUTI - Abbandono - Ordinanza di rimozione - Competenza dirigenziale - Art.
107 T.U. n. 267/2000. Ai sensi dell'art. 107 comma 5 T.U. 3 18 agosto 2000,
n. 267, rientra nella competenza del dirigente, e non del Sindaco, l'adozione
dell'ordinanza di rimozione di rifiuti rivolta al proprietario di un'area sulla
quale gli stessi sono stati abbandonati (T.A.R. Basilicata 23 maggio 2007 n.
457). Pres. ed Est. Onorato - G.C. e altri (avv. Lipani) c. Comune di Acerra.
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 09/06/2009, n. 3159
N. 03159/2009 REG.SEN.
N. 02775/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2775 del 2009, proposto da:
Giuseppe Camodeca, Vincenza Gallo, Paolo Ghionni, Maria Letizia Gallo,
rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Lipani, con domicilio eletto presso
Alessandro Lipani in Napoli, via Ponte di Tappia,47;
contro
Comune di Acerra;
per l’annullamento del provvedimento 5 marzo 2009 n. 1 contenente l’ordine di
rimozione dei rifiuti abbandonati su suolo di proprietà dei ricorrenti,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 04/06/2009 il dott. Antonio
Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1- Come è stato rappresentato nel
corso della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare,
ricorrendone i presupposti il ricorso può essere immediatamente definito nel
merito con sentenza redatta in forma semplificata.
2- Il ricorso in esame - rivolto avverso il provvedimento che dispone la
rimozione dei rifiuti abbandonati all’interno dell’area di cui i ricorrenti sono
proprietari - è manifestamente fondato.
Come la giurisprudenza ha evidenziato in numerose occasioni, in caso di
riversamento di rifiuti su un sito da parte di terzi ignoti, il proprietario o
comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a
rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti
sulla propria area se non viene individuato a suo carico l' elemento soggettivo
del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario
di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino (Cfr. per esempio,
TAR Campania I Sez. 19 marzo 2004 n. 3042, TAR Toscana 12 maggio 2003 n. 1548,
Cons. Stato, IV Sez. 20 gennaio 2003 n. 168).
Tanto perché l' art. 192 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, in tema di divieto di
abbandono incontrollato dei rifiuti sul suolo o nel suolo, accolla anche al
proprietario dell' area, in solido con l' eventuale responsabile diretto, la
rimozione, l' avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino
dello stato dei luoghi, ma ciò solo nel caso in cui la violazione sia a lui
imputabile a titolo di dolo o di colpa Cfr. T.A.R.Lombardia I Sez. 26 gennaio
2000 n. 292 e T.A.R. Umbria 10 marzo 2000 n. 253, T.A.R. Campania Sez. V 4
gennaio 2007 n. 38).
Nel caso in esame, nessun accenno viene fatto nel provvedimento ad accertamenti
o a fatti dai quali emerga che l’abbandono dei rifiuti sia ascrivibile a
responsabilità dei ricorrenti i quali, anche in considerazione della particolare
natura dei rifiuti, debbono, pertanto, essere ritenuto del tutto estraneo al
comportamento illecito.
Tanto per non dire che dallo stesso provvedimento impugnato emerge che l’area in
questione è detenuta da un soggetto diverso (tal Carmine De Chiara, non a caso
indicato come custode giudiziario).
Ne consegue la fondatezza del quarto motivo di ricorso e, pertanto,
l’annullamento del provvedimento impugnato con assorbimento di ogni altra
censura.
3- Solo per completezza, pertanto, il Collegio, in relazione al terzo motivo di
gravame, ricorda che la giurisprudenza più recente ritiene che, ai sensi
dell'art. 107 comma 5 T.U. 3 18 agosto 2000, n. 267, rientra nella competenza
del dirigente, e non del Sindaco, l'adozione dell'ordinanza di rimozione di
rifiuti rivolta al proprietario di un'area sulla quale gli stessi sono stati
abbandonati (T.A.R. Basilicata 23 maggio 2007 n. 457).
4-Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione tra le parti delle
spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo
regionale per la Campania, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il
provvedimento con lo stesso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 04/06/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Andrea Pannone, Consigliere
Gabriele Nunziata, Consigliere
IL PRESIDENTE,
ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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