AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 9 giugno 2009, n. 3159


RIFIUTI - Abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Proprietario - Ordinanza di rimozione - Elemento soggettivo - Dolo o colpa. In forza dell’art. 192 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, in caso di riversamento di rifiuti su un sito da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l' elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino. Pres. ed Est. Onorato - G.C. e altri (avv. Lipani) c. Comune di Acerra. T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 09/06/2009, n. 3159


RIFIUTI - Abbandono - Ordinanza di rimozione - Competenza dirigenziale - Art. 107 T.U. n. 267/2000. Ai sensi dell'art. 107 comma 5 T.U. 3 18 agosto 2000, n. 267, rientra nella competenza del dirigente, e non del Sindaco, l'adozione dell'ordinanza di rimozione di rifiuti rivolta al proprietario di un'area sulla quale gli stessi sono stati abbandonati (T.A.R. Basilicata 23 maggio 2007 n. 457). Pres. ed Est. Onorato - G.C. e altri (avv. Lipani) c. Comune di Acerra. T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 09/06/2009, n. 3159

 

 

 

N. 03159/2009 REG.SEN.
N. 02775/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 2775 del 2009, proposto da:
Giuseppe Camodeca, Vincenza Gallo, Paolo Ghionni, Maria Letizia Gallo, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Lipani, con domicilio eletto presso Alessandro Lipani in Napoli, via Ponte di Tappia,47;

contro

Comune di Acerra;

per l’annullamento del provvedimento 5 marzo 2009 n. 1 contenente l’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati su suolo di proprietà dei ricorrenti,

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 04/06/2009 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
 

1- Come è stato rappresentato nel corso della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, ricorrendone i presupposti il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza redatta in forma semplificata.

2- Il ricorso in esame - rivolto avverso il provvedimento che dispone la rimozione dei rifiuti abbandonati all’interno dell’area di cui i ricorrenti sono proprietari - è manifestamente fondato.

Come la giurisprudenza ha evidenziato in numerose occasioni, in caso di riversamento di rifiuti su un sito da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l' elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino (Cfr. per esempio, TAR Campania I Sez. 19 marzo 2004 n. 3042, TAR Toscana 12 maggio 2003 n. 1548, Cons. Stato, IV Sez. 20 gennaio 2003 n. 168).

Tanto perché l' art. 192 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, in tema di divieto di abbandono incontrollato dei rifiuti sul suolo o nel suolo, accolla anche al proprietario dell' area, in solido con l' eventuale responsabile diretto, la rimozione, l' avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, ma ciò solo nel caso in cui la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa Cfr. T.A.R.Lombardia I Sez. 26 gennaio 2000 n. 292 e T.A.R. Umbria 10 marzo 2000 n. 253, T.A.R. Campania Sez. V 4 gennaio 2007 n. 38).

Nel caso in esame, nessun accenno viene fatto nel provvedimento ad accertamenti o a fatti dai quali emerga che l’abbandono dei rifiuti sia ascrivibile a responsabilità dei ricorrenti i quali, anche in considerazione della particolare natura dei rifiuti, debbono, pertanto, essere ritenuto del tutto estraneo al comportamento illecito.

Tanto per non dire che dallo stesso provvedimento impugnato emerge che l’area in questione è detenuta da un soggetto diverso (tal Carmine De Chiara, non a caso indicato come custode giudiziario).

Ne consegue la fondatezza del quarto motivo di ricorso e, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato con assorbimento di ogni altra censura.

3- Solo per completezza, pertanto, il Collegio, in relazione al terzo motivo di gravame, ricorda che la giurisprudenza più recente ritiene che, ai sensi dell'art. 107 comma 5 T.U. 3 18 agosto 2000, n. 267, rientra nella competenza del dirigente, e non del Sindaco, l'adozione dell'ordinanza di rimozione di rifiuti rivolta al proprietario di un'area sulla quale gli stessi sono stati abbandonati (T.A.R. Basilicata 23 maggio 2007 n. 457).

4-Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 04/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Onorato, Presidente, Estensore

Andrea Pannone, Consigliere

Gabriele Nunziata, Consigliere

IL PRESIDENTE,
ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it