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TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 9 giugno 2009, n. 3173


RIFIUTI - TARSU - Fissazione della tariffa - Esercizio del potere regolamentare comunale - Controversie - Giurisdizione - TAR. Le controversie aventi ad oggetto provvedimenti comunali con cui in via autoritativa e nell’esercizio di poteri discrezionali è fissata la tariffa per la TARSU ed esercitato il relativo potere regolamentare (Cass. S.U. 1.3.2002 n. 3030; Cons. Stato, V, 1.7.2003 n. 1379) rientrano nella giurisdizione del Tribunale amministrativo. Pres. Guida, Est. Corciuolo - G.s.r.l. (avv. Fiorentino) c. Comune di Pimonte (avv. Armenante). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 09/06/2009, n. 3173
 

 

 

 

N. 03173/2009 REG.SEN.
N. 04458/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso n. 4458/08 R.G., proposto da:
Gestione Ge.Ri.Al. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Fiorentino, unitamente al quale domicilia elettivamente in Napoli, via Luca Giordano,120 presso lo studio dell’avv. Pascariello;

contro

Comune di Pimonte, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Armenante, unitamente al quale domicilia elettivamente in Napoli, via Massimo Stanzione,18, presso lo studio Cervelli;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Giovanni Acampora, Anna De Conte, Giuseppe Chierchia, Maria Cariello, Giuseppina Afeltra, Rosa Martire, Michele Palummo, Antonetta Attianese, Maria Somma, Immacolata Cuomo, Vincenza Afeltra, Antonino Somma, Giovanna Somma, Rosa Cioffi, Emilia Milone, Gennaro Somma, Sebastiano Balestrieri, Ciro Donnarumma, Cira Cuomo, Carmela Palummo, Ciro Balestrieri, Michele Donnarumma, Lucia Balestrieri, Rosanna Balestrieri, Maria Balestrieri, Domenico Caiazzo, Lucia Chierchia, Vincenzo Afeltra, Speranza Troiano, Anna Somma, Anna Maria Chierchia, Maria Grazia Somma, Ciro Coticella, Annunziata Alfano, Eugenio Cuomo, Vincenzo Ruocco, Paola Sabatino, Aniello Iovine, Michele Fortunato, Rosanna Minieri, Raffaele Vuolo, Alfonso Vuolo, Di Lieto Domenico, Barbara Di Martino, Mafalda Palummo, Michele Somma, Anna Di Maio, Stanislao Somma, Francesco Caiazzo, Francesco Di Palma, Anna Romano, Giuseppe Coticella, Gennaro Di Martino, Michele Scala, Vincenzo Romano, Mauro Donnarumma, Carmine Scala, Aurora Romano, Giovanni Cuomo, Catello Cesarano, Catello Donnarumma, Fiorentino Mascolo, Antonio Palummo, Pasquale Attianese, Elisabetta Durazzo, Andrea Durazzo, Stanislao Somma, Genoveffa Somma, Umberto Fortunato, Anna Palummo, Orsola Fusco, Maria Teresa Fusco, Pasquale Palummo, Anna Ruocco, Stanislao Somma, Ciro Palummo, Maria Migliaccio, Anna Migliaccio, Carmela Carrubba, Ciro Somma, Orsola Avitabile, Aniello Somma, Anna Vincenza Cuomo, Angela Somma, Maria Grazia Donnarumma, Stanislao Somma, Gaetano Iovine, Giovanni Scala, Vincenzo Montagna, Salvatore Fortunato, Aniello Donnarumma, Giovanni Sabatino, Michele Fortunato, Aniello Fortunato, Pietro Amodio, Giuseppe Scala, Salvatore Iovine, Anna Coticelli, Vincenzo Sabatino, Consiglia Santarpia, Carmela Chierchia, Gennaro Iovine, Cristina Fortunato, Giuseppe Sabatino, Antonio Sabatino, Raffaele Imparato, Umberto Somma, Iolanda D'Amora, Italo Donnarumma, Alfonso Pentangelo, Pietro Sabatino, Catello Aiello, Carmela Donnarumma, Angela Amodio, Annamaria Donnarumma, Maria Verdoliva, Mario Aiello, Fabio Cuomo, Lucia Cuomo, Giuseppe Somma, Mauro Del Sorbo, Giuseppe Romano, Ventura Minieri, Gaspare Coticella, Antonino Imparato, Giovanni Battista Donnarumma, Annunziata Donnarumma, Eugenio Di Palma, Carmela Montagnaro, Basilio Sabatino, Raffaele Grosso, Pasquale Amodio, Anna Donnarumma, Nicola Parlato, Luigi D'Aniello, Mario Palummo, Michele Fortunato, Alessandro Fortunato, Michele Petrucci, Aniello Verdoliva, Biagio Moccia, Salvatore Scala, Alfonso Somma, Pietro Milo, Maria Carmela Amodio, Lucia Attianese, Angiolina Lamberti, Eduardo Del Gaudio, Aniello Somma, Michele Montuori, Carmine Aniello, Antonio Donnarumma,
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Fiorentino, con domicilio eletto presso Carlo Pascariello in Napoli, via Luca Giordano n. 120;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

1) della deliberazione di Giunta municipale del Comune di Pimonte n. 38 dell’8 maggio 2008, avente ad oggetto: “tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2008”, nella parte in cui determina le nuove tariffe della tassa da applicarsi per il corrente anno 2008 per la categoria 7, portando l’importo unitario ad € 5,46/mq ed in via derivata tutto il suo impianto;

2) del regolamento comunale per l’applicazione della tassa de qua, nella parte in cui all’art. 11, per effetto della deliberazione di Giunta sub 1), esso viene modificato con riferimento alla categoria C/3, nonché agli immodificati parametri Kr e Kq, in quanto determinativi della misura unitaria dell’imposizione tributaria;

3) di tutti i pareri, gli atti ed i provvedimenti connessi, antecedenti e successivi, comunque lesivi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pimonte;

Visto l’atto di intervento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi all'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2009 - relatore il cons. Paolo Corciulo - i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
 

La socità Gestione Ge.Ri.Al s.r.l., titolare della gestione di esercizio alberghiero nel territorio del Comune di Pimonte, ha impugnato innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale la deliberazione di Giunta comunale n. 38 dell’8 maggio 2008, con la quale sono state fissate le nuove tariffe della TARSU ed in particolare nella parte in cui per la categoria n. 7 - Alberghi, Pensioni, Aziende ad Agriturismo - l’importo unitario è stato determinato nella misura di € 5,46/mq. Oggetto di impugnazione è stato anche il relativo regolamento comunale nella parte in cui viene modificato con riferimento alla categoria C/3 ed ai parametri Kr e Kq, in relazione alla nuova misura unitaria della tariffa. (non è chiaro: forse è una modifica al precedente regolamento?)

Con il primo motivo di impugnazione la società ricorrente ha dedotto che secondo quanto previsto dall’art. 61 della legge n. 507/1993 l’incremento della tariffa deve essere determinato, per quanto concerne i costi generali, con riferimento ai dati del consuntivo del gettito dell’anno precedente (che non deve essere superato) e non anche a quelli del preventivo come illegittimamente ha fatto il Comune resistente.

In secondo luogo, ha dedotto che è stato violato anche il principio relativo alla decurtazione del costo per lo spazzamento, operabile in una misura tra il 5% ed il 15%, in quanto non addebitabile al contribuente, poiché era stato superato il costo massimo possibile, secondo quanto stabilito dall’art. 61, comma 3 bis della legge n. 507/93.

Con la terza censura ha eccepito la violazione del principio del “chi inquina paga”, in considerazione del fatto che non sono state indicate le ragioni dei criteri di classificazione delle tariffe prescelte, secondo quanto stabilito dall’art. 69 comma 2 della legge n.507/93.

Infine, ha dedotto che non è stata data rilevanza all’omogeneità tra alberghi ed appartamenti domestici, essendosi del tutto irrazionalmente indicato un costo unitario per i primi di € 5,46 e per i secondi di € 3,01.

Si è costituito in giudizio il Comune di Pimonte, che nel rilevare l’infondatezza del ricorso, ne ha eccepito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione, nonché per carenza di legittimazione attiva, mancando il nome della società ricorrente nei ruoli di esazione, né avendo questa denunciato l’uso degli immobili relativi all’albergo asseritamente tenuto in gestione.

Hanno spiegavato in giudizio intervento ad adiuvandum i soggetti indicati in epigrafe.

Nella camera di consiglio del 10 settembre 2008, il Tribunale con ordinanza n. 2368/08, ha respinto la domanda cautelare.

All’udienza di discussione del 22 aprile 2009, in vista della quale parte ricorrente ed il Comune di Pimonte hanno depositato memorie conclusionali, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Preliminarmente va affermata la giurisdizione di questo Tribunale poiché oggetto di controversia sono i provvedimenti del Comune resistente con cui in via autoritativa e nell’esercizio di poteri discrezionali è stata fissata la tariffa per la TARSU ed esercitato il relativo potere regolamentare (Cass. S.U. 1.3.2002 n. 3030; Cons. Stato, V, 1.7.2003 n. 1379).

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Infatti, per un verso come risulta dalla certificazione n. 3897 del 24 marzo 2009 depositata dal Comune agli atti del giudizio la Ge.Ri.Al.s.r.l. non risulta inclusa nei ruoli della riscossione, non ha presentato denuncia di occupazione dei locali, né ha aderito al condono TARSU, per altro verso la società ricorrente, nonostante la contestazione del Comune resistente, non ha fornito alcuna prova in ordine alla gestione di immobili in Pimonte e alla sottoposizione al Tarsu ,in tal modo evidenziandosi una totale estraneità della ricorrente all’area applicativa del tributo, con inevitabili ricadute processuali anche relativamente alla configurabilità della necessaria legittimazione all’impugnazione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Prima Sezione dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Compensa interamente tra le parti le spese e competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Guida, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore

Francesco Guarracino, Primo Referendario

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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