AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 9 giugno 2009, n. 3173
RIFIUTI - TARSU - Fissazione della tariffa - Esercizio del potere
regolamentare comunale - Controversie - Giurisdizione - TAR. Le controversie
aventi ad oggetto provvedimenti comunali con cui in via autoritativa e
nell’esercizio di poteri discrezionali è fissata la tariffa per la TARSU ed
esercitato il relativo potere regolamentare (Cass. S.U. 1.3.2002 n. 3030; Cons.
Stato, V, 1.7.2003 n. 1379) rientrano nella giurisdizione del Tribunale
amministrativo. Pres. Guida, Est. Corciuolo - G.s.r.l. (avv. Fiorentino) c.
Comune di Pimonte (avv. Armenante).
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 09/06/2009, n. 3173
N. 03173/2009 REG.SEN.
N. 04458/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 4458/08 R.G., proposto da:
Gestione Ge.Ri.Al. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Fiorentino, unitamente al quale
domicilia elettivamente in Napoli, via Luca Giordano,120 presso lo studio
dell’avv. Pascariello;
contro
Comune di Pimonte, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Armenante, unitamente al quale domicilia elettivamente in Napoli, via
Massimo Stanzione,18, presso lo studio Cervelli;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Giovanni Acampora, Anna De Conte, Giuseppe Chierchia, Maria Cariello, Giuseppina
Afeltra, Rosa Martire, Michele Palummo, Antonetta Attianese, Maria Somma,
Immacolata Cuomo, Vincenza Afeltra, Antonino Somma, Giovanna Somma, Rosa Cioffi,
Emilia Milone, Gennaro Somma, Sebastiano Balestrieri, Ciro Donnarumma, Cira
Cuomo, Carmela Palummo, Ciro Balestrieri, Michele Donnarumma, Lucia Balestrieri,
Rosanna Balestrieri, Maria Balestrieri, Domenico Caiazzo, Lucia Chierchia,
Vincenzo Afeltra, Speranza Troiano, Anna Somma, Anna Maria Chierchia, Maria
Grazia Somma, Ciro Coticella, Annunziata Alfano, Eugenio Cuomo, Vincenzo Ruocco,
Paola Sabatino, Aniello Iovine, Michele Fortunato, Rosanna Minieri, Raffaele
Vuolo, Alfonso Vuolo, Di Lieto Domenico, Barbara Di Martino, Mafalda Palummo,
Michele Somma, Anna Di Maio, Stanislao Somma, Francesco Caiazzo, Francesco Di
Palma, Anna Romano, Giuseppe Coticella, Gennaro Di Martino, Michele Scala,
Vincenzo Romano, Mauro Donnarumma, Carmine Scala, Aurora Romano, Giovanni Cuomo,
Catello Cesarano, Catello Donnarumma, Fiorentino Mascolo, Antonio Palummo,
Pasquale Attianese, Elisabetta Durazzo, Andrea Durazzo, Stanislao Somma,
Genoveffa Somma, Umberto Fortunato, Anna Palummo, Orsola Fusco, Maria Teresa
Fusco, Pasquale Palummo, Anna Ruocco, Stanislao Somma, Ciro Palummo, Maria
Migliaccio, Anna Migliaccio, Carmela Carrubba, Ciro Somma, Orsola Avitabile,
Aniello Somma, Anna Vincenza Cuomo, Angela Somma, Maria Grazia Donnarumma,
Stanislao Somma, Gaetano Iovine, Giovanni Scala, Vincenzo Montagna, Salvatore
Fortunato, Aniello Donnarumma, Giovanni Sabatino, Michele Fortunato, Aniello
Fortunato, Pietro Amodio, Giuseppe Scala, Salvatore Iovine, Anna Coticelli,
Vincenzo Sabatino, Consiglia Santarpia, Carmela Chierchia, Gennaro Iovine,
Cristina Fortunato, Giuseppe Sabatino, Antonio Sabatino, Raffaele Imparato,
Umberto Somma, Iolanda D'Amora, Italo Donnarumma, Alfonso Pentangelo, Pietro
Sabatino, Catello Aiello, Carmela Donnarumma, Angela Amodio, Annamaria
Donnarumma, Maria Verdoliva, Mario Aiello, Fabio Cuomo, Lucia Cuomo, Giuseppe
Somma, Mauro Del Sorbo, Giuseppe Romano, Ventura Minieri, Gaspare Coticella,
Antonino Imparato, Giovanni Battista Donnarumma, Annunziata Donnarumma, Eugenio
Di Palma, Carmela Montagnaro, Basilio Sabatino, Raffaele Grosso, Pasquale
Amodio, Anna Donnarumma, Nicola Parlato, Luigi D'Aniello, Mario Palummo, Michele
Fortunato, Alessandro Fortunato, Michele Petrucci, Aniello Verdoliva, Biagio
Moccia, Salvatore Scala, Alfonso Somma, Pietro Milo, Maria Carmela Amodio, Lucia
Attianese, Angiolina Lamberti, Eduardo Del Gaudio, Aniello Somma, Michele
Montuori, Carmine Aniello, Antonio Donnarumma,
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Fiorentino, con domicilio
eletto presso Carlo Pascariello in Napoli, via Luca Giordano n. 120;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
1) della deliberazione di Giunta municipale del Comune di Pimonte n. 38 dell’8
maggio 2008, avente ad oggetto: “tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anno
2008”, nella parte in cui determina le nuove tariffe della tassa da applicarsi
per il corrente anno 2008 per la categoria 7, portando l’importo unitario ad €
5,46/mq ed in via derivata tutto il suo impianto;
2) del regolamento comunale per l’applicazione della tassa de qua, nella
parte in cui all’art. 11, per effetto della deliberazione di Giunta sub 1), esso
viene modificato con riferimento alla categoria C/3, nonché agli immodificati
parametri Kr e Kq, in quanto determinativi della misura unitaria
dell’imposizione tributaria;
3) di tutti i pareri, gli atti ed i provvedimenti connessi, antecedenti e
successivi, comunque lesivi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pimonte;
Visto l’atto di intervento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi all'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2009 - relatore il cons. Paolo Corciulo - i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La socità Gestione Ge.Ri.Al s.r.l.,
titolare della gestione di esercizio alberghiero nel territorio del Comune di
Pimonte, ha impugnato innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale la
deliberazione di Giunta comunale n. 38 dell’8 maggio 2008, con la quale sono
state fissate le nuove tariffe della TARSU ed in particolare nella parte in cui
per la categoria n. 7 - Alberghi, Pensioni, Aziende ad Agriturismo - l’importo
unitario è stato determinato nella misura di € 5,46/mq. Oggetto di impugnazione
è stato anche il relativo regolamento comunale nella parte in cui viene
modificato con riferimento alla categoria C/3 ed ai parametri Kr e Kq, in
relazione alla nuova misura unitaria della tariffa. (non è chiaro: forse è una
modifica al precedente regolamento?)
Con il primo motivo di impugnazione la società ricorrente ha dedotto che secondo
quanto previsto dall’art. 61 della legge n. 507/1993 l’incremento della tariffa
deve essere determinato, per quanto concerne i costi generali, con riferimento
ai dati del consuntivo del gettito dell’anno precedente (che non deve essere
superato) e non anche a quelli del preventivo come illegittimamente ha fatto il
Comune resistente.
In secondo luogo, ha dedotto che è stato violato anche il principio relativo
alla decurtazione del costo per lo spazzamento, operabile in una misura tra il
5% ed il 15%, in quanto non addebitabile al contribuente, poiché era stato
superato il costo massimo possibile, secondo quanto stabilito dall’art. 61,
comma 3 bis della legge n. 507/93.
Con la terza censura ha eccepito la violazione del principio del “chi inquina
paga”, in considerazione del fatto che non sono state indicate le ragioni dei
criteri di classificazione delle tariffe prescelte, secondo quanto stabilito
dall’art. 69 comma 2 della legge n.507/93.
Infine, ha dedotto che non è stata data rilevanza all’omogeneità tra alberghi ed
appartamenti domestici, essendosi del tutto irrazionalmente indicato un costo
unitario per i primi di € 5,46 e per i secondi di € 3,01.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pimonte, che nel rilevare
l’infondatezza del ricorso, ne ha eccepito l’inammissibilità per difetto di
giurisdizione, nonché per carenza di legittimazione attiva, mancando il nome
della società ricorrente nei ruoli di esazione, né avendo questa denunciato
l’uso degli immobili relativi all’albergo asseritamente tenuto in gestione.
Hanno spiegavato in giudizio intervento ad adiuvandum i soggetti indicati
in epigrafe.
Nella camera di consiglio del 10 settembre 2008, il Tribunale con ordinanza n.
2368/08, ha respinto la domanda cautelare.
All’udienza di discussione del 22 aprile 2009, in vista della quale parte
ricorrente ed il Comune di Pimonte hanno depositato memorie conclusionali, la
causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente va affermata la giurisdizione di questo Tribunale poiché oggetto
di controversia sono i provvedimenti del Comune resistente con cui in via
autoritativa e nell’esercizio di poteri discrezionali è stata fissata la tariffa
per la TARSU ed esercitato il relativo potere regolamentare (Cass. S.U. 1.3.2002
n. 3030; Cons. Stato, V, 1.7.2003 n. 1379).
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Infatti, per un verso come risulta dalla certificazione n. 3897 del 24 marzo
2009 depositata dal Comune agli atti del giudizio la Ge.Ri.Al.s.r.l. non risulta
inclusa nei ruoli della riscossione, non ha presentato denuncia di occupazione
dei locali, né ha aderito al condono TARSU, per altro verso la società
ricorrente, nonostante la contestazione del Comune resistente, non ha fornito
alcuna prova in ordine alla gestione di immobili in Pimonte e alla
sottoposizione al Tarsu ,in tal modo evidenziandosi una totale estraneità della
ricorrente all’area applicativa del tributo, con inevitabili ricadute
processuali anche relativamente alla configurabilità della necessaria
legittimazione all’impugnazione.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania - Prima Sezione dichiara inammissibile il ricorso in
epigrafe.
Compensa interamente tra le parti le spese e competenze del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Primo Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it