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TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 11 giugno 2009, n. 3218


URBANISTICA ED EDILIZIA - Concessioni in zone già urbanizzate - Lotto intercluso - Esclusione della necessità di strumenti attuativi - Presupposti. Il principio secondo cui va esclusa la necessità di strumenti attuativi per il rilascio di concessioni in zone già urbanizzate, è applicabile solo nei casi in cui la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia addirittura incompatibile con un piano attuativo (lotto intercluso), ma non anche alle ipotesi in cui, per effetto di una edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che, assai più di altre, esige un piano attuativo idoneo a restituire efficienza all'abitato, riordinando e talora addirittura definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento della zona. Sicché l’utilità di uno strumento attuativo sussiste anche quando, tenuto conto della situazione esistente e non solo delle opere programmate debba essere completato il sistema della viabilità secondaria nella zona, e quando debba essere integrata l'urbanizzazione esistente garantendo il rispetto dei prescritti standards minimi per spazi e servizi pubblici e le condizioni per l'armonico collegamento con le zone contigue già asservite all'edificazione. (cfr T.a.r Napoli sez. VIII 29.07.2008 n. 9359). Pres. Amodio, Est. Ianigro - C. s.a.s. (avv. Criscuolo) c. Comune di Rocca D'Evandro (avv. De Magistris). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 11/06/2009, n. 3218
 

 

 

 

N. 03218/2009 REG.SEN.
N. 00487/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Ottava)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 487 del 2008, proposto da:
Col.Cap. S.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Criscuolo, con domicilio eletto presso Giuseppe Criscuolo in Napoli, Segreteria T.A.R.;

contro

Comune di Rocca D'Evandro, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Maria De Magistris, con domicilio eletto presso Francesca Maria De Magistris in Napoli, via S.T.Degli Scalzi,8- Avv.M.Russo;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DINIEGO RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE : PROVV. PROT. 9522 DEL 15.10.2007.

nonchè

per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dell’ingiusto danno subito ex art. 35 del d.lgs. 30.03.1998 n. 80 così come modificato dall’art. 7 della legge n. 205/2000;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rocca D'Evandro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/05/2009 il dott. Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
 

1. Con ricorso iscritto al n. 487/2008, la Col.Cap. s.a.s. quale proprietaria di un terreno sito in Rocca d’Evandro , località Casamarina, ricadente in zona residenziale denominata C5 nel vigente P.d.F., impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del 15.10.2007 con cui il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Rocca d’Evandro respingeva l’istanza tesa al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una costruzione residenziale costituita da sei alloggi a schiera.

A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:

- Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 1187 del 19.11.1968, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, carenza di istruttoria e di motivazione;

L’amministrazione nell’adottare un provvedimento di diniego, non può limitarsi a richiamare la previsione della necessaria adozione dello strumento di dettaglio, ma deve dare contezza anche della situazione di fatto della zona interessata, con particolare riguardo al suo stato di urbanizzazione primaria e secondaria ed alla conseguente necessità o meno del pur previsto piano attuativo. Nella specie ricorrono tutti i presupposti per il rilascio del permesso di costruire atteso che l’area de qua è già del tutto urbanizzata sia a livello primario che secondario.

Per tali motivi concludeva per l’accoglimento del ricorso.

Il Comune si costituiva per resistere al ricorso chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza di discussione dell’11.05.2009 il ricorso veniva ritenuto per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e va respinto secondo quanto di seguito precisato.

Dalla documentazione versata in atti è restato indimostrato il dedotto stato di completa urbanizzazione dell’area in termini tali da escludere la necessità del piano attuativo opposto dal Comune nel provvedimento impugnato.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che solo nel caso di lotto intercluso o negli analoghi casi in cui la zona risulti totalmente urbanizzata l’ente locale non può negare il rilascio di una concessione edilizia basandosi sul solo argomento formale della mancanza della strumentazione urbanistica di dettaglio.

Peraltro, sebbene nei casi suddetti non sia necessario lo strumento urbanistico attuativo, non è comunque sufficiente un qualsiasi stadio d’urbanizzazione di fatto, per eludere il principio fondamentale della pianificazione e per eventualmente aumentare i guasti urbanistici già verificatisi, essendo invece doverosa la pianificazione dell’urbanizzazione fino a quando essa conservi una qualche utile funzione anche in aree già compromesse o urbanizzate (Cons. Stato, Sez. V, 5 giugno 1997, n. 612 e 6 ottobre 2000, n. 5326).

In particolare, il principio secondo cui va esclusa la necessità di strumenti attuativi per il rilascio di concessioni in zone già urbanizzate, è applicabile solo nei casi in cui la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia addirittura incompatibile con un piano attuativo, ma non anche alle ipotesi in cui, per effetto di una edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che, assai più di altre, esige un piano attuativo idoneo a restituire efficienza all'abitato, riordinando e talora addirittura definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento della zona. Sicchè l’utilità di uno strumento attuativo sussiste anche quando, tenuto conto della situazione esistente e non solo delle opere programmate debba essere completato il sistema della viabilità secondaria nella zona, e quando debba essere integrata l'urbanizzazione esistente garantendo il rispetto dei prescritti standards minimi per spazi e servizi pubblici e le condizioni per l'armonico collegamento con le zone contigue già asservite all'edificazione. (cfr T.a.r Napoli sez. VIII 29.07.2008 n. 9359)

2.1 Orbene, proprio in relazione a tale valutazione in concreto, deve notarsi come le contrarie argomentazioni di parte ricorrente non illustrano per nulla l'esistenza delle suddette opere di urbanizzazione, in particolare per quanto concerne le opere di urbanizzazione secondaria.

Nel caso di specie, dalla documentazione acquisita agli atti non si trae il convincimento che, al momento dell’adozione del censurato provvedimento, l’area di proprietà della ricorrente fosse assimilabile ad un lotto intercluso, ovvero che, essendo la zona completamente urbanizzata, nessuno spazio residuasse per un’ulteriore pianificazione attuativa in grado di evitare il rischio di compromissione di valori urbanistici. (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7799). La stessa relazione tecnica di parte del 27.02.2008, a firma dell’arch. Fulvio Gallozzi dà per scontato che l’area debba essere considerata interclusa indicando genericamente che il lotto “è circondato da strade ed aree edificate” , senza che il corrispondente riscontro cartografico, ritraibile dall’allegato stralcio aerofotogrammetrico di zona, si riveli suscettibile di indurre al convincimento che, senza ombra di dubbio, si possa parlare di lotto intercluso, ove per lotto intercluso deve intendersi un lotto ristretto tra due fabbricati con affaccio sulla pubblica via.

Né, del resto, il menzionato tecnico descrive il terreno di proprietà della ricorrente in guisa da avvalorare il suo effettivo inserimento in una zona totalmente urbanizzata, ove si consideri che il lotto in questione ricadente in “Zona C5 Residenziale Estensiva” sarebbe fornito delle sole opere di urbanizzazione “primaria” quali strade, spazi per la sosta ed il parcheggio, rete idrica, elettrica, gas metano, rete telefonica e fognaria, ma non anche delle pur necessarie opere di urbanizzazione “secondaria” come definite dall’art. 44 della legge n.865/1971.

La consulenza di parte, pertanto, non ha dato conto di una completa urbanizzazione, primaria e secondaria, della zona, tale da renderla non necessitante di prescrizioni di dettaglio, ai fini della sua utilizzazione in senso edificatorio.

In sostanza, l’esame del fascicolo processuale non evidenzia, con sufficiente margine di attendibilità, che il lotto di proprietà della ricorrente risulti intercluso, o comunque risulti dotato anche delle infrastrutture di urbanizzazione secondaria, quali opere e servizi destinati a soddisfare i necessari bisogni di vita di una collettività (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 4 marzo 2005, n. 1585).

2.2 E’, poi, evidente che l’eventuale rilascio di altre concessioni edilizie nella stessa zona, in assenza dei prescritti piani particolareggiati di esecuzione, non può accreditare alcuna censura di disparità di trattamento e non pone, quindi, il ricorrente nella condizione di invocare validamente in suo favore lo stesso comportamento, ove del caso, illegittimo in precedenza tenuto dall’Amministrazione comunale. Senza considerare che, in ogni caso, la creazione di precedenti carichi urbanistici, effettuata senza tener conto dello stato di urbanizzazione della porzione di territorio circostante a quello dell’interessato, ben può giustificare un diverso atteggiamento della P.A. procedente, a causa della sopravvenuta insufficienza delle opere di urbanizzazione finora esistenti (Cons. Stato, Sez. V, 25 ottobre 1997, n. 1189).

2.3 Del tutto irrilevante poi, al fine di valutare la legittimità del provvedimento impugnato, si rivela la circostanza sopravvenuta circa l’intervenuto inserimento nella proposta di Piano Urbanistico Comunale dell’1.08.2008 del lotto in questione in zona B3 di completamento del tessuto marginale periurbano in cui sarebbero assentibili interventi diretti.

Ciò in quanto, in ogni caso, in virtù del principio del tempus regit actum,la legittimità del provvedimento impugnato deve essere comunque valutata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente all’epoca della sua adozione.

In ogni caso l’inserimento del lotto in questione in zona B3 non prova nulla trattandosi comunque di piano urbanistico “in itinere” ancora in corso di approvazione e subordinato alle determinazioni delle amministrazioni competenti.

Alla luce delle esposte argomentazioni il ricorso va pertanto respinto e, quanto alle spese processuali, ricorrono giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, sez. VIII, definitivamente pronunciandosi sul ricorso iscritto al n. 487/2008, così provvede:

respinge il ricorso;

spese compensate;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11/05/2009 con l'intervento dei Magistrati

Antonino Savo Amodio, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore

Olindo Di Popolo, Referendario

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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