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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 11 giugno 2009, n. 3236
URBANISTICA ED EDILIZIA - Istanza di sanatoria - Silenzio
dell’amministrazione - Silenzio rigetto. A fronte di un'istanza di
sanatoria, il silenzio dell'amministrazione costituisce una ipotesi di silenzio
significativo, al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento di
rigetto dell'istanza, così determinandosi una situazione del tutto simile a
quella che si verificherebbe in caso di un provvedimento espresso; ne deriva che
tale provvedimento, in quanto tacito, è già di per sé privo di motivazione,
tant'è che l'art. 13, l. 28 febbraio 1985 n. 47 attribuisce al silenzio
dell'amministrazione il valore di diniego vero e proprio ed è impugnabile non
per il difetto di motivazione, bensì per il contenuto reiettivo dell'atto. Pres.
Guerriero, Est. Pagano - B.M.A. (avv. Molinaro) c. Comune di Forio.
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 11/06/2009, n. 3236
N. 03236/2009 REG.SEN.
N. 04265/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4265 del 1998, proposto da: Barile Maria
Antonietta, rappresentata e difesa dall'avv. L.Bruno Molinaro, con domicilio
eletto in Napoli, presso la segreteria T.A.R. Campania-Napoli, p.zza Municipio;
contro
Il Comune di Forio in persona del legale rapp.te p.t.,
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del silenzio formatosi sulla istanza ex art. 13, L. 47/1985 presentata al Comune
di Forio l’11.12.1997;
Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13/05/2009 il cons. Alessandro Pagano
e uditi per le parti i difensori: come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.- La parte ricorrente si duole che
sulla sua istanza ai sensi dell'art. 13 L. 47/1985 del 11.12.1997 (prot. n.
23458) per le opere realizzate alla v. provinciale Panza nr. 45, si sia formato
il silenzio-rifiuto, come tale immotivato.
Articola pertanto un motivo con cui deduce la violazione di legge (L. 47/1985;
L. 241/1990) e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, concludendo per
l’accoglimento.
2.- L’amministrazione non ha provveduto a costituirsi.
3. - La causa è stata trattenuta per la decisione nel merito all’udienza
indicata.
DIRITTO
4.- Il Tribunale giudica il ricorso
infondato.
4.1.- Va premesso che Il silenzio serbato dal Comune sulla domanda di sanatoria
ex art. 13, l. 28 febbraio 1985 n. 47, modificato dall'art. 36, d.P.R. 6 giugno
2001 n. 380, è qualificabile come silenzio provvedimentale, con contenuto di
rigetto, e non come silenzio-inadempimento all'obbligo di provvedere,
impugnabile ex art. 2, l. 21 luglio 2000 n. 205: Consiglio Stato, sez. IV, 06
giugno 2008 , n. 2691.
Ne consegue che è da respingere la domanda giudiziale di annullamento del
silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di accertamento di conformità
di un'opera edilizia, che sia affidata a vizi di carattere solo formale, fra i
quali la mancanza della motivazione.
Come nota la giurisprudenza, a fronte di un'istanza di sanatoria, infatti, il
silenzio dell'amministrazione costituisce una ipotesi di silenzio significativo,
al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento di rigetto
dell'istanza, così determinandosi una situazione del tutto simile a quella che
si verificherebbe in caso di un provvedimento espresso; ne deriva che tale
provvedimento, in quanto tacito, è già di per sé privo di motivazione, tant'è
che l'art. 13, l. 28 febbraio 1985 n. 47 attribuisce al silenzio
dell'amministrazione il valore di diniego vero e proprio ed è impugnabile non
per il difetto di motivazione, bensì per il contenuto reiettivo dell'atto (cfr.,
T.A.R. Lazio Latina, 09 ottobre 2006, n. 1044).
Nel caso di specie, alcun elemento sostanziale è stato allegato a supporto della
pretesa illegittimità del diniego.
Il ricorso è pertanto da respingere.
5.- Le spese di causa non si liquidano stante la mancata costituzione della
amministrazione intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13/05/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Francesco Guerriero, Presidente
Alessandro Pagano, Consigliere, Estensore
Luca Cestaro, Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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