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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 1 luglio 2009, n. 3623


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Realizzazione di un parcheggio nei pressi di un luogo di culto - Parere negativo - Concertazione con le autorità religiose ex art. 19 d.lgs. n. 490/99 - Necessità - Esclusione. Il parere negativo sulla realizzazione di un parcheggio nei pressi di un edificio di culto non è certamente atto che possa interferire con l’esercizio del culto e che, in quanto tale, necessiti quella forma di “concertazione” prevista dall’art. 19 del d.lgs. n. 490/99, la cui evidente ratio è quella di contemperare gli interessi religiosi di cui l’autorità ecclesiastica si fa portatrice con quelli culturali la cui tutela è rimessa alle autorità civili. In nessun modo la mancata realizzazione del parcheggio può infatti impedire o limitare l’accesso dei fedeli alle funzioni religiose ed, in generale, essere d’impedimento o di ostacolo al culto; né alla norma può darsi la portata amplissima secondo cui l’ambito riconnesso alle esigenze del culto è talmente vasto da ricomprendere persino l’esistenza di una infrastruttura che non ha attinenza diretta alle funzioni religiose, quale un parcheggio seminterrato nelle vicinanze della chiesa. Pres. Nappi, Est. D’Alessandri - Ordine C. (avv. Ursini) c. Soprint. Bb Aa-Paesaggio Patrim. Storico Art.Demoetnoantrop. (avv. D’amico). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 01/07/2009, n. 3623
 

 

 

 

N. 03623/2009 REG.SEN.
N. 05676/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 5676 del 2008, proposto da:
Ordine dei Chierici Regolari Minori della Madre di Dio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ursini, con domicilio eletto presso Giuseppe Ursini in Napoli, corso Umberto 1° N. 191;

contro

Soprint. Bb Aa-Paesaggio Patrim. Storico Art.Demoetnoantrop.; Ministero Beni Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo D'Amico, con domicilio eletto presso Angelo D'Amico in Napoli, Avv:Ra Stato via Diaz,11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del parere di cui alla nota n.5612 del 26.7.2008, con il quale la Soprintendenza per i beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico si è espressa negativamente in ordine alla richiesta della ricorrente di procedere alla realizzazione di un parcheggio multipiano seminterrato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Beni Attivita' Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/06/2009 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

Parte ricorrente, con istanza del 26.2.2008 (prot. 5612 del 4.3.2008), chiedeva alla Soprintendenza per i beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia il parere preventivo per la realizzazione di un parcheggio multipiano seminterrato, da localizzarsi in Napoli, presso la chiesa di S. Maria in Portico.

Con nota n.5612 del 26.7.2008, la suddetta Soprintendenza esprimeva parere negativo dichiarandosi “contraria alla localizzazione di un tale manufatto all’interno di una proprietà vincolata ai sensi dell’art.10, comma 1, del D.L.vo 42/04 e, per altro, in stretta aderenza del complesso di S. Maria in portico.”

Il suddetto provvedimento specificava che “in data 8.10.1993, nelle immediate vicinanze del terrapieno ove sarebbe localizzato l’intervento, su particelle non precedentemente sottoposte a disposizioni di legge previste dalla parte seconda del D.L.vo 42/04 e s.m.i. sono state decretate apposite prescrizioni ai fini della salvaguardia e dell’integrità del Villino Rufo con annesso giardino, prescrizioni che comportano, tra l’altro, divieto di eseguire qualsiasi nuova costruzione compresi scavi per parcheggi interrati, con ciò indicando palesemente l’intenzione di impedire ulteriori significative alterazioni del contesto edificato”.

Aggiungeva, infine, che “L’area in questione fu esclusa dalle richiamate disposizioni del 1993 in quanto all’epoca già vincolata”.

La ricorrente impugnava il suddetto provvedimento, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1) Violazione dell’art.21, comma 1, del D.L.vo n.42/04 .

Rilevava il ricorrente che la Soprintendenza si sarebbe espressa oltre il termine di 120 giorni previsto dalla legge per il rilascio del parere e tale ritardo renderebbe il parere illegittimo.

2) Nel secondo motivo di ricorso, parte ricorrente dopo un breve excursus storico sulla legislazione in materia di vincoli a tutela delle cose di interesse storico ed artistico e l’illustrazione della sua ratio, denunciava che l’amministrazione si è espressa negativamente in base alla sola sussistenza del vincolo senza considerare che le opere previste non avrebbero arrecato alcun pregiudizio al bene vincolato.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art.3 legge n.241/90.

Deduceva parte ricorrente, anche riprendendo quanto sviluppato nel motivo che precede, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato in quanto la sopraintendenza si sarebbe meramente richiamata al vincolo esistente senza evidenziare concrete ragioni per cui le opere progettate apparivano contrarie ai valori tutelati, né dalla lettura della motivazione del provvedimento erano evincibili le ragioni del diniego.

4) Violazione dell’art.45 e segg. del D.L.vo n.42/04.

Parte ricorrente deduce, con il quarto motivo di ricorso che il provvedimento assimilerebbe l’area interessata dall’intervento con quella, limitrofa ma differente, per cui erano state dettate precise prescrizioni impeditive con decreto ministeriale dell’8.10.1993.

5) Violazione dell’art.19 del D.L.vo n.490/99.

Il quinto motivo di ricorso è incentrato sul mancato rispetto della disposizione normativa citata che prevede che “Quando si tratti di beni culturali ad interesse religioso, appartenenti ad Enti o istituzioni della Chiesa Cattolica…il Ministero e per quanto di competenza le Regioni provvedano relativamente alle esigenze del culto, d’accordo con le rispettive Autorità”.

6) Deduceva, infine, parte ricorrente l’eccesso di potere per illogicità, assenza di una congrua motivazione, contraddittorietà e sviamento.

Rilevava al riguardo che la zona in questione non era stata fatta oggetto del provvedimento impositivo di prescrizioni di cui al decreto ministeriale dell’8.10.1993, come invece quelle limitrofe e lamentava lo sviamento di potere nella circostanza che l’amministrazione avrebbe emanato l’atto senza tener conto di ipotetici profili di incidenza negativa delle opere sui beni tutelati.

La causa veniva discussa all’udienza pubblica del 10 giugno 2009 e trattenuta in decisione.
 

DIRITTO
 

1) Il ricorso si palesa come fondato per carenza di motivazione.

Nel secondo, terzo, quarto e sesto motivo di ricorso parte ricorrente ha evidenziato, sotto diversi ma concordanti profili il vizio di carenza, insufficienza e illogicità delle motivazioni rese dall’amministrazione a sostegno del parere negativo.

Il ricorrente ha giustamente dedotto come non sia sufficiente la mera esistenza di un vincolo di carattere culturale, ai sensi dell’art.10, comma 1, D.Lgs. n.42/04, per impedire ogni intervento sul bene in esame, bensì come la competente autorità, debba pronunciarsi sulla compatibilità del singolo intervento proposto con la tutela dei valori culturali per i quali il bene risulta vincolato.

L’art.21, comma 4, del D.L.vo n.42/04, prevede che “l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente”.

L’amministrazione deve motivare l’esito negativo del suo giudizio in riferimento ai possibili profili di pregiudizio a tali valori o a specifiche disposizioni impositive di prescrizioni e non può meramente richiamarsi alla natura culturale del bene, che è il presupposto per cui il soggetto procedente è stato gravato dell’onere di richiedere il parere preventivo alla Soprintendenza per poter effettuare qualsiasi intervento.

Il provvedimento gravato, invece, si richiama alla mera esistenza del vincolo ai sensi dell’art.10, comma 1, del D.L.vo 42/04 senza ulteriori considerazioni, facendo poi riferimento alla stretta aderenza delle opere al complesso di S. Maria in portico, senza null’altro specificare sul possibile pregiudizio arrecabile ai beni tutelati e sulle reali motivazioni della contrarietà dei lavori progettati alle finalità del vincolo culturale.

L’amministrazione richiama poi l’esistenza di specifiche prescrizioni impeditive (divieto di eseguire qualsiasi nuova costruzione compresi scavi per parcheggi interrati) imposte con un provvedimento dell’8.10.1993, ai fini della salvaguardia e dell’integrità del Villino Rufo con annesso giardino, specificando però che le prescrizioni si riferirebbero non all’area interessata ma alle sue immediate vicinanze.

A giustificazione dell’esito negativo del parere aggiunge, quindi, che le suindicate prescrizioni imposte nelle aree limitrofe palesano l’intenzione dell’autorità che le ha imposte di impedire ulteriori significative alterazioni del contesto edificato e che l’area interessata dall’attuale richiesta di intervento fu esclusa dalle richiamate disposizioni del 1993 in quanto all’epoca già vincolata.

Anche in tal senso evidente è l’illogicità ed insufficienza della motivazione.

Le prescrizioni richiamate si riferiscono ad un’area diversa ancorchè limitrofa e quindi non sono direttamente applicabili.

Sull’area in questione grava la tutela riconnessa all’esistenza di un vincolo “generale” ex art.10, comma 1, del D.L.vo 42/04, ed, in tal senso, l’amministrazione nell’esprimere giudizio negativo sulla realizzabilità dell’intervento doveva indicare le ragioni per cui quest’ultimo contrasta con le finalità di tutela del bene culturale, senza potersi meramente richiamare a prescrizioni valevoli per una diversa zona, ancorchè limitrofa, né fare riferimento alle supposte intenzioni dell’autorità (impedire ulteriori significative alterazioni del contesto edificato) che nel 1993 ha disposto il vincolo sulla zona limitrofa.

2) Infondate risultano invece le censure di cui al primo ed al quinto motivo di ricorso.

Sul primo motivo il Collegio osserva che il superamento del termine di 180 giorni previsto dalla legge per il rilascio del parere, non consuma il potere dell’amministrazione di pronunciarsi, né, trattandosi peraltro di atto consultivo, rende il parere reso successivamente per ciò solo illegittimo.

L’art.22 comma 1, del D.L.vo n.42/04, prevede l’autorizzazione prevista dall’art.21 comma 4, del D.L.vo n.42/04, relativa ad interventi in materia di edilizia venga rilasciata entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Soprintendente.

In caso di superamento di tale termine però il medesimo art.22, comma 4, lungi dal prevedere la decadenza del potere in capo all’amministrazione procedente, dispone che il soggetto interessato possa diffidare l’ente a provvedere entro trenta giorni ed, in difetto, possa attivare il rito per il silenzio dell’amministrazione, di cui all’art.21 bis, legge n.1034/1971.

L’amministrazione quindi mantiene il potere di provvedere legittimamente ed il soggetto interessato ha il rimedio, in caso di ritardo, di proporre diffida e successivamente azionare il rito avverso il silenzio dell’amministrazione.

3) In ordine al quinto motivo di ricorso, il Collegio non ritiene che il parere negativo sulla realizzazione di un parcheggio nei pressi di un edificio di culto sia atto che possa interferire con l’esercizio del culto e che, in quanto tale, necessiti quella forma di “concertazione” prevista dalla citata norma, la cui evidente ratio è quella di contemperare gli interessi religiosi di cui l’autorità ecclesiastica si fa portatrice con quelli culturali la cui tutela è rimessa alle autorità civili.

In nessun modo la mancata realizzazione del parcheggio può impedire o limitare l’accesso dei fedeli alle funzioni religiose ed, in generale, essere d’impedimento o di ostacolo al culto; né alla norma può darsi la portata amplissima voluta da parte ricorrente secondo cui l’ambito riconnesso alle esigenze del culto è talmente vasto da ricomprendere persino l’esistenza di una infrastruttura che non ha attinenza diretta alle funzioni religiose, quale un parcheggio seminterrato nelle vicinanze della chiesa.

Per le suesposte ragioni, che assorbono ogni altro motivo, il ricorso va accolto ed il provvedimento gravato annullato, nei termini di cui in motivazione.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
 

P.Q.M.
 

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Leonardo Pasanisi, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/07/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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