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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 1 luglio 2009, n. 3623
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Realizzazione di un parcheggio nei pressi di un
luogo di culto - Parere negativo - Concertazione con le autorità religiose ex
art. 19 d.lgs. n. 490/99 - Necessità - Esclusione. Il parere negativo sulla
realizzazione di un parcheggio nei pressi di un edificio di culto non è
certamente atto che possa interferire con l’esercizio del culto e che, in quanto
tale, necessiti quella forma di “concertazione” prevista dall’art. 19 del d.lgs.
n. 490/99, la cui evidente ratio è quella di contemperare gli interessi
religiosi di cui l’autorità ecclesiastica si fa portatrice con quelli culturali
la cui tutela è rimessa alle autorità civili. In nessun modo la mancata
realizzazione del parcheggio può infatti impedire o limitare l’accesso dei
fedeli alle funzioni religiose ed, in generale, essere d’impedimento o di
ostacolo al culto; né alla norma può darsi la portata amplissima secondo cui
l’ambito riconnesso alle esigenze del culto è talmente vasto da ricomprendere
persino l’esistenza di una infrastruttura che non ha attinenza diretta alle
funzioni religiose, quale un parcheggio seminterrato nelle vicinanze della
chiesa. Pres. Nappi, Est. D’Alessandri - Ordine C. (avv. Ursini) c. Soprint. Bb
Aa-Paesaggio Patrim. Storico Art.Demoetnoantrop. (avv. D’amico).
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 01/07/2009, n. 3623
N. 03623/2009 REG.SEN.
N. 05676/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 5676 del 2008, proposto da:
Ordine dei Chierici Regolari Minori della Madre di Dio, rappresentato e difeso
dall'avv. Giuseppe Ursini, con domicilio eletto presso Giuseppe Ursini in
Napoli, corso Umberto 1° N. 191;
contro
Soprint. Bb Aa-Paesaggio Patrim. Storico Art.Demoetnoantrop.; Ministero Beni
Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo D'Amico, con
domicilio eletto presso Angelo D'Amico in Napoli, Avv:Ra Stato via Diaz,11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del parere di cui alla nota n.5612 del 26.7.2008, con il quale la Soprintendenza
per i beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico
ed Etnoantropologico si è espressa negativamente in ordine alla richiesta della
ricorrente di procedere alla realizzazione di un parcheggio multipiano
seminterrato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Beni Attivita' Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/06/2009 il dott. Fabrizio D'Alessandri
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Parte ricorrente, con istanza del
26.2.2008 (prot. 5612 del 4.3.2008), chiedeva alla Soprintendenza per i beni
Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed
Etnoantropologico di Napoli e Provincia il parere preventivo per la
realizzazione di un parcheggio multipiano seminterrato, da localizzarsi in
Napoli, presso la chiesa di S. Maria in Portico.
Con nota n.5612 del 26.7.2008, la suddetta Soprintendenza esprimeva parere
negativo dichiarandosi “contraria alla localizzazione di un tale manufatto
all’interno di una proprietà vincolata ai sensi dell’art.10, comma 1, del D.L.vo
42/04 e, per altro, in stretta aderenza del complesso di S. Maria in portico.”
Il suddetto provvedimento specificava che “in data 8.10.1993, nelle immediate
vicinanze del terrapieno ove sarebbe localizzato l’intervento, su particelle non
precedentemente sottoposte a disposizioni di legge previste dalla parte seconda
del D.L.vo 42/04 e s.m.i. sono state decretate apposite prescrizioni ai fini
della salvaguardia e dell’integrità del Villino Rufo con annesso giardino,
prescrizioni che comportano, tra l’altro, divieto di eseguire qualsiasi nuova
costruzione compresi scavi per parcheggi interrati, con ciò indicando
palesemente l’intenzione di impedire ulteriori significative alterazioni del
contesto edificato”.
Aggiungeva, infine, che “L’area in questione fu esclusa dalle richiamate
disposizioni del 1993 in quanto all’epoca già vincolata”.
La ricorrente impugnava il suddetto provvedimento, chiedendone l’annullamento
per i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art.21, comma 1, del D.L.vo n.42/04 .
Rilevava il ricorrente che la Soprintendenza si sarebbe espressa oltre il
termine di 120 giorni previsto dalla legge per il rilascio del parere e tale
ritardo renderebbe il parere illegittimo.
2) Nel secondo motivo di ricorso, parte ricorrente dopo un breve excursus
storico sulla legislazione in materia di vincoli a tutela delle cose di
interesse storico ed artistico e l’illustrazione della sua ratio, denunciava che
l’amministrazione si è espressa negativamente in base alla sola sussistenza del
vincolo senza considerare che le opere previste non avrebbero arrecato alcun
pregiudizio al bene vincolato.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art.3 legge n.241/90.
Deduceva parte ricorrente, anche riprendendo quanto sviluppato nel motivo che
precede, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato in quanto la
sopraintendenza si sarebbe meramente richiamata al vincolo esistente senza
evidenziare concrete ragioni per cui le opere progettate apparivano contrarie ai
valori tutelati, né dalla lettura della motivazione del provvedimento erano
evincibili le ragioni del diniego.
4) Violazione dell’art.45 e segg. del D.L.vo n.42/04.
Parte ricorrente deduce, con il quarto motivo di ricorso che il provvedimento
assimilerebbe l’area interessata dall’intervento con quella, limitrofa ma
differente, per cui erano state dettate precise prescrizioni impeditive con
decreto ministeriale dell’8.10.1993.
5) Violazione dell’art.19 del D.L.vo n.490/99.
Il quinto motivo di ricorso è incentrato sul mancato rispetto della disposizione
normativa citata che prevede che “Quando si tratti di beni culturali ad
interesse religioso, appartenenti ad Enti o istituzioni della Chiesa
Cattolica…il Ministero e per quanto di competenza le Regioni provvedano
relativamente alle esigenze del culto, d’accordo con le rispettive Autorità”.
6) Deduceva, infine, parte ricorrente l’eccesso di potere per illogicità,
assenza di una congrua motivazione, contraddittorietà e sviamento.
Rilevava al riguardo che la zona in questione non era stata fatta oggetto del
provvedimento impositivo di prescrizioni di cui al decreto ministeriale
dell’8.10.1993, come invece quelle limitrofe e lamentava lo sviamento di potere
nella circostanza che l’amministrazione avrebbe emanato l’atto senza tener conto
di ipotetici profili di incidenza negativa delle opere sui beni tutelati.
La causa veniva discussa all’udienza pubblica del 10 giugno 2009 e trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1) Il ricorso si palesa come fondato
per carenza di motivazione.
Nel secondo, terzo, quarto e sesto motivo di ricorso parte ricorrente ha
evidenziato, sotto diversi ma concordanti profili il vizio di carenza,
insufficienza e illogicità delle motivazioni rese dall’amministrazione a
sostegno del parere negativo.
Il ricorrente ha giustamente dedotto come non sia sufficiente la mera esistenza
di un vincolo di carattere culturale, ai sensi dell’art.10, comma 1, D.Lgs. n.42/04,
per impedire ogni intervento sul bene in esame, bensì come la competente
autorità, debba pronunciarsi sulla compatibilità del singolo intervento proposto
con la tutela dei valori culturali per i quali il bene risulta vincolato.
L’art.21, comma 4, del D.L.vo n.42/04, prevede che “l’esecuzione di opere e
lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del
Soprintendente”.
L’amministrazione deve motivare l’esito negativo del suo giudizio in riferimento
ai possibili profili di pregiudizio a tali valori o a specifiche disposizioni
impositive di prescrizioni e non può meramente richiamarsi alla natura culturale
del bene, che è il presupposto per cui il soggetto procedente è stato gravato
dell’onere di richiedere il parere preventivo alla Soprintendenza per poter
effettuare qualsiasi intervento.
Il provvedimento gravato, invece, si richiama alla mera esistenza del vincolo ai
sensi dell’art.10, comma 1, del D.L.vo 42/04 senza ulteriori considerazioni,
facendo poi riferimento alla stretta aderenza delle opere al complesso di S.
Maria in portico, senza null’altro specificare sul possibile pregiudizio
arrecabile ai beni tutelati e sulle reali motivazioni della contrarietà dei
lavori progettati alle finalità del vincolo culturale.
L’amministrazione richiama poi l’esistenza di specifiche prescrizioni impeditive
(divieto di eseguire qualsiasi nuova costruzione compresi scavi per parcheggi
interrati) imposte con un provvedimento dell’8.10.1993, ai fini della
salvaguardia e dell’integrità del Villino Rufo con annesso giardino,
specificando però che le prescrizioni si riferirebbero non all’area interessata
ma alle sue immediate vicinanze.
A giustificazione dell’esito negativo del parere aggiunge, quindi, che le
suindicate prescrizioni imposte nelle aree limitrofe palesano l’intenzione
dell’autorità che le ha imposte di impedire ulteriori significative alterazioni
del contesto edificato e che l’area interessata dall’attuale richiesta di
intervento fu esclusa dalle richiamate disposizioni del 1993 in quanto all’epoca
già vincolata.
Anche in tal senso evidente è l’illogicità ed insufficienza della motivazione.
Le prescrizioni richiamate si riferiscono ad un’area diversa ancorchè limitrofa
e quindi non sono direttamente applicabili.
Sull’area in questione grava la tutela riconnessa all’esistenza di un vincolo
“generale” ex art.10, comma 1, del D.L.vo 42/04, ed, in tal senso,
l’amministrazione nell’esprimere giudizio negativo sulla realizzabilità
dell’intervento doveva indicare le ragioni per cui quest’ultimo contrasta con le
finalità di tutela del bene culturale, senza potersi meramente richiamare a
prescrizioni valevoli per una diversa zona, ancorchè limitrofa, né fare
riferimento alle supposte intenzioni dell’autorità (impedire ulteriori
significative alterazioni del contesto edificato) che nel 1993 ha disposto il
vincolo sulla zona limitrofa.
2) Infondate risultano invece le censure di cui al primo ed al quinto motivo di
ricorso.
Sul primo motivo il Collegio osserva che il superamento del termine di 180
giorni previsto dalla legge per il rilascio del parere, non consuma il potere
dell’amministrazione di pronunciarsi, né, trattandosi peraltro di atto
consultivo, rende il parere reso successivamente per ciò solo illegittimo.
L’art.22 comma 1, del D.L.vo n.42/04, prevede l’autorizzazione prevista dall’art.21
comma 4, del D.L.vo n.42/04, relativa ad interventi in materia di edilizia venga
rilasciata entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del
Soprintendente.
In caso di superamento di tale termine però il medesimo art.22, comma 4, lungi
dal prevedere la decadenza del potere in capo all’amministrazione procedente,
dispone che il soggetto interessato possa diffidare l’ente a provvedere entro
trenta giorni ed, in difetto, possa attivare il rito per il silenzio
dell’amministrazione, di cui all’art.21 bis, legge n.1034/1971.
L’amministrazione quindi mantiene il potere di provvedere legittimamente ed il
soggetto interessato ha il rimedio, in caso di ritardo, di proporre diffida e
successivamente azionare il rito avverso il silenzio dell’amministrazione.
3) In ordine al quinto motivo di ricorso, il Collegio non ritiene che il parere
negativo sulla realizzazione di un parcheggio nei pressi di un edificio di culto
sia atto che possa interferire con l’esercizio del culto e che, in quanto tale,
necessiti quella forma di “concertazione” prevista dalla citata norma, la cui
evidente ratio è quella di contemperare gli interessi religiosi di cui
l’autorità ecclesiastica si fa portatrice con quelli culturali la cui tutela è
rimessa alle autorità civili.
In nessun modo la mancata realizzazione del parcheggio può impedire o limitare
l’accesso dei fedeli alle funzioni religiose ed, in generale, essere
d’impedimento o di ostacolo al culto; né alla norma può darsi la portata
amplissima voluta da parte ricorrente secondo cui l’ambito riconnesso alle
esigenze del culto è talmente vasto da ricomprendere persino l’esistenza di una
infrastruttura che non ha attinenza diretta alle funzioni religiose, quale un
parcheggio seminterrato nelle vicinanze della chiesa.
Per le suesposte ragioni, che assorbono ogni altro motivo, il ricorso va accolto
ed il provvedimento gravato annullato, nei termini di cui in motivazione.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di
lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di
cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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