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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 2 luglio 2009, n. 3655
URBANISTICA ED EDILIZIA - Art. 15, c. 4 d.P.R. n. 380/2001 - Decadenza del
titolo abilitativo - Data di inizio dei lavori - Individuazione - Dichiarazioni
verbali dell’interessato fatte a proprio danno - Rilevanza - Esclusione -
Difetto di conoscenze tecnico giuridiche. Se da un lato, non può
considerarsi dirimente allo scopo della individuazione della data di inizio dei
lavori (per l’applicazione della decadenza del titolo abilitativo ai sensi
dell’art. 15, c. 4 del d.P.R. n. 380/2001) la mera comunicazione circa l’avvio
dell’intervento edilizio, allo stesso modo non può ritenersi dotata di univoca
rilevanza probatoria di segno contrario la dichiarazione verbale, fatta in buona
fede ed a proprio danno, dall’interessato, nel quale non può presumersi una
conoscenza tecnico-giuridica degli elementi idonei ad integrare validamente la
nozione di “ inizio dei lavori”, secondo le acquisizioni giurisprudenziali
formatesi sul punto (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione II, 8 marzo 2007 n.372;
T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, 5 gennaio 2006 n.59; T.A.R. Lazio, Roma,
Sezione II, 28 giugno 2005 n.5370; Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 ottobre
2000, n.5242). Pres. D’Alessandro, Est. Russo - P.D. (avv.ti Corso) c. Comune di
Qualiano (avv. Agliata).
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 02/07/2009, n. 3655
N. 03655/2009 REG.SEN.
N. 02193/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2193 del 2008, proposto da:
Pennacchio Domenico, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Corso, Marina
Corso e Mattia Corso, con domicilio eletto in Napoli, alla piazza S. d'Acquisto,
n.32;
contro
Comune di Qualiano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Giuliano Agliata, con domicilio eletto in Napoli, Centro Direzionale,
Isola G 8, via G. Porzio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei provvedimenti prot. n.2196 del 14.2.2008 e n.6554 del 14.5.2008, con cui è
stata dichiarata la decadenza del permesso di costruire n.24 del 24.5.2007.
Visto il ricorso coi relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Qualiano;
Visto il ricorso per motivi aggiunti, con cui l’instante ha esteso
l’impugnazione al provvedimento intervenuto in corso di giudizio prot. n.6554
del 14.5.2008;
Vista l’ordinanza collegiale n.292/2009 e la documentazione deposita in
esecuzione dell’incombente istruttorio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/06/2009 il dott. Pierluigi Russo e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con l’atto introduttivo del
giudizio, notificato il 28 marzo 2008 e depositato il 16 aprile seguente, il
sig. Domenico Pennacchio ha premesso di aver conseguito dal Comune di Qualiano,
in data 24 maggio 2007, il permesso di costruire n.24 per la realizzazione di un
sottotetto termico non abitabile sul lastrico solare di copertura del fabbricato
sito alla via F.lli Rosselli n.38. Dopo la comunicazione d’inizio dei lavori,
effettuata in data 19 settembre 2007, a seguito di sopralluogo, è stato disposto
il sequestro del cantiere, con verbale redatto da personale del locale Comando
Stazione Carabinieri in data 23 novembre 2007. Successivamente il dirigente
dell’Ufficio tecnico comunale ha emesso il provvedimento di decadenza del
permesso di costruire, in data 13 febbraio 2008, ai sensi dell’art.15, comma 4,
del D.P.R. n.380 del 2001, impugnato con l’atto introduttivo del giudizio.
A sostegno della domanda giudiziale di annullamento della determinazione
sfavorevole, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.15, comma 4, del D.P.R. n.380 del
2001 - Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto ;
2) Ulteriore violazione della norma di cui alla precedente censura, sotto
diverso profilo - Eccesso di potere per motivazione carente o perplessa;
3) Eccesso di potere - procedimento carente - Violazione del principio del
contrarius actus;
4) Eccesso di potere - Insussistenza dell’interesse pubblico alla caducazione
dell’atto - Motivazione carente - Omessa ponderazione degli interessi
contrapposti.
Con ricorso per motivi aggiunti, l’interessato ha esteso l’impugnazione al
successivo provvedimento del 14.5.2008, con cui l’amministrazione comunale ha
reiterato la declaratoria di decadenza del permesso di costruire, sulla base di
una più articolata motivazione.
Si è costituito in resistenza il Comune di Qualiano, che ha difeso la
legittimità dell’azione amministrativa in contestazione.
Con ordinanza collegiale n.292/2009, depositata in Segreteria il 15 aprile 2009,
la Sezione ha disposto incombenti a carico dell’amministrazione resistente, che
ha successivamente ottemperato all’ordine istruttorio.
Le parti hanno presentato memorie difensive, insistendo nelle rispettive
richieste.
Alla pubblica udienza del 4 giugno 2009 la causa è stata chiamata e trattenuta
per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo va
dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Invero, come descritto nella premessa in fatto, il primo provvedimento
impugnato, adottato il 14 febbraio 2008, con cui è stata dichiarata la decadenza
del permesso di costruire n.24 del 24 maggio 2007, è stato sostituito dal
provvedimento, datato 14 maggio 2008, avente contenuto analogo al precedente ed
emesso sulla base di una più articolata motivazione, che individua negli artt.6-bis
e 17 delle norme di attuazione del nuovo P.R.G. (pubblicato sul B.U.R.C. n.54
del 15 ottobre 2007), le previsioni con cui si porrebbe in contrasto il titolo
edilizio già assentito.
L’interesse processuale del ricorrente si concentra, dunque, sul secondo atto
intervenuto in corso di giudizio e gravato con ricorso per motivi aggiunti.
2. Venendo al merito della controversia, è in discussione la sussistenza di
entrambi i presupposti fondanti la potestà amministrativa esercitata, secondo
quanto disposto dall’art.15, comma 4, del d.P.R. n.380 del 2001, in base al
quale: “Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni
urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro
il termine di tre anni dalla data di inizio”.
Si assume in primis che, alla scadenza del termine annuale, le attività
realizzate sull’immobile di proprietà concreterebbero un effettivo inizio dei
lavori, atto a scongiurare il verificarsi dell’effetto decadenziale, e si
lamenta sul punto il difetto di istruttoria dell’organo procedente, che si
sarebbe limitato a porre acriticamente, a fondamento della determinazione
assunta, la sola dichiarazione resa in buona fede dal proprietario al momento
del sopralluogo effettuato dai Carabinieri.
2.1. Ad avviso del Collegio, la censura è fondata.
Premesso che il nuovo P.R.G. del Comune di Qualiano è stato approvato con
decreto della Provincia di Napoli n.697 del 7 settembre 2007 ed è entrato in
vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C. n.54 del 15
ottobre 2007, ai sensi dell’art.24, punto 12, della L.R. Campania n.16 del 22
dicembre 2004, il Collegio rileva, anzitutto, che il sopralluogo, le cui
risultanze sono state poste a base dell’azione amministrativa, è stato
effettuato solo il 23 novembre 2007, vale a dire dopo oltre tre settimane
dall’operatività dello strumento urbanistico.
Va ancora osservato in fatto che, all’atto dell’accertamento compiuto dal
personale della locale Stazione dei Carabinieri, i lavori si trovavano
indubbiamente in uno stadio molto avanzato, come può leggersi nel verbale di
sequestro del 23 novembre 2007, laddove si rileva quanto segue: “Al momento del
sopralluogo risultano realizzati pilastrini in legno, struttura verticale e
solaio in legno a falde inclinate, parzialmente coperto con doghe in legno”.
Quale elemento per inferire il mancato inizio dei lavori alla data di
riferimento, l’autorità amministrativa ha attribuito decisiva rilevanza alla
dichiarazione resa dal proprietario presente sul posto, riportata nel citato
verbale, nel punto in cui indica nel “giorno 19/11/2007” il momento iniziale
delle opere.
2.2. Tanto premesso, il Collegio ritiene che il provvedimento di decadenza non
sia stato preceduto da una rigorosa istruttoria volta a comprovare in modo non
equivoco che i lavori non erano effettivamente iniziati al momento dell’entrata
in vigore delle nuove previsioni urbanistiche.
Infatti, se da un lato, non può considerarsi dirimente allo scopo la mera
comunicazione circa l’avvio dell’intervento edilizio (effettuata il 18 settembre
2007), allo stesso modo non può ritenersi dotata di univoca rilevanza probatoria
di segno contrario la dichiarazione verbale, fatta in buona fede ed a proprio
danno, dall’interessato, nel quale non può presumersi una conoscenza
tecnico-giuridica degli elementi idonei ad integrare validamente la nozione di “
inizio dei lavori”, secondo le acquisizioni giurisprudenziali formatesi sul
punto (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione II, 8 marzo 2007 n.372; T.A.R.
Campania, Napoli, Sezione IV, 5 gennaio 2006 n.59; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione
II, 28 giugno 2005 n.5370; Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 ottobre 2000, n.5242).
Osserva il Collegio che il quasi integrale completamento dell’opera, al momento
del citato sopralluogo, è tale da far presumere, piuttosto, secondo la comune
esperienza, una più remota data di origine dell’attività costruttiva,
ragionevolmente compatibile coi limiti temporali di cui all’art.15, comma 4, del
T.U. sull’edilizia - come peraltro accertato in sede penale (cfr. ordinanza del
Tribunale di Napoli, Sezione Riesame, del 10 dicembre 2007, con cui è stato
annullato il decreto di sequestro preventivo del manufatto) - ed avrebbe
comunque imposto ulteriori ed oggettivi riscontri documentali, anche indiziari,
idonei a provare in modo certo il presupposto della disposta misura decadenziale.
Le osservazioni che precedono giustificano di per sé l’accoglimento del ricorso,
rendendo superfluo l’esame delle censure volte a contrastare l’ulteriore
elemento fondante la potestà amministrativa esercitata.
3. Invece, la domanda di risarcimento del danno va respinta non avendo la parte
ricorrente dedotto o allegato elementi concreti dai quali desumere l’esistenza
del lamentato danno ingiusto ed il nesso di causalità con l’attività
amministrativa.
4. Anche in considerazione della reciproca soccombenza parziale, sussistono
giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le
parti, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del Comune di
Qualiano.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sulla
causa iscritta al R.G. n.2193/2008, così statuisce:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la domanda impugnatoria proposta
col ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot.
n.6554 del 14.5.2008;
- respinge la domanda di risarcimento del danno;
- compensa le spese di giudizio, fatto salvo il contributo unificato, che va
posto a carico del Comune di Qualiano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 04/06/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Dante D'Alessio, Consigliere
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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