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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 2 luglio 2009, n. 3655


URBANISTICA ED EDILIZIA - Art. 15, c. 4 d.P.R. n. 380/2001 - Decadenza del titolo abilitativo - Data di inizio dei lavori - Individuazione - Dichiarazioni verbali dell’interessato fatte a proprio danno - Rilevanza - Esclusione - Difetto di conoscenze tecnico giuridiche. Se da un lato, non può considerarsi dirimente allo scopo della individuazione della data di inizio dei lavori (per l’applicazione della decadenza del titolo abilitativo ai sensi dell’art. 15, c. 4 del d.P.R. n. 380/2001) la mera comunicazione circa l’avvio dell’intervento edilizio, allo stesso modo non può ritenersi dotata di univoca rilevanza probatoria di segno contrario la dichiarazione verbale, fatta in buona fede ed a proprio danno, dall’interessato, nel quale non può presumersi una conoscenza tecnico-giuridica degli elementi idonei ad integrare validamente la nozione di “ inizio dei lavori”, secondo le acquisizioni giurisprudenziali formatesi sul punto (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione II, 8 marzo 2007 n.372; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, 5 gennaio 2006 n.59; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 28 giugno 2005 n.5370; Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 ottobre 2000, n.5242). Pres. D’Alessandro, Est. Russo - P.D. (avv.ti Corso) c. Comune di Qualiano (avv. Agliata). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 02/07/2009, n. 3655
 

 

 

 

N. 03655/2009 REG.SEN.
N. 02193/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 2193 del 2008, proposto da:
Pennacchio Domenico, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Corso, Marina Corso e Mattia Corso, con domicilio eletto in Napoli, alla piazza S. d'Acquisto, n.32;

contro

Comune di Qualiano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Agliata, con domicilio eletto in Napoli, Centro Direzionale, Isola G 8, via G. Porzio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei provvedimenti prot. n.2196 del 14.2.2008 e n.6554 del 14.5.2008, con cui è stata dichiarata la decadenza del permesso di costruire n.24 del 24.5.2007.

Visto il ricorso coi relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Qualiano;

Visto il ricorso per motivi aggiunti, con cui l’instante ha esteso l’impugnazione al provvedimento intervenuto in corso di giudizio prot. n.6554 del 14.5.2008;

Vista l’ordinanza collegiale n.292/2009 e la documentazione deposita in esecuzione dell’incombente istruttorio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/06/2009 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 28 marzo 2008 e depositato il 16 aprile seguente, il sig. Domenico Pennacchio ha premesso di aver conseguito dal Comune di Qualiano, in data 24 maggio 2007, il permesso di costruire n.24 per la realizzazione di un sottotetto termico non abitabile sul lastrico solare di copertura del fabbricato sito alla via F.lli Rosselli n.38. Dopo la comunicazione d’inizio dei lavori, effettuata in data 19 settembre 2007, a seguito di sopralluogo, è stato disposto il sequestro del cantiere, con verbale redatto da personale del locale Comando Stazione Carabinieri in data 23 novembre 2007. Successivamente il dirigente dell’Ufficio tecnico comunale ha emesso il provvedimento di decadenza del permesso di costruire, in data 13 febbraio 2008, ai sensi dell’art.15, comma 4, del D.P.R. n.380 del 2001, impugnato con l’atto introduttivo del giudizio.

A sostegno della domanda giudiziale di annullamento della determinazione sfavorevole, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.15, comma 4, del D.P.R. n.380 del 2001 - Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto ;

2) Ulteriore violazione della norma di cui alla precedente censura, sotto diverso profilo - Eccesso di potere per motivazione carente o perplessa;

3) Eccesso di potere - procedimento carente - Violazione del principio del contrarius actus;

4) Eccesso di potere - Insussistenza dell’interesse pubblico alla caducazione dell’atto - Motivazione carente - Omessa ponderazione degli interessi contrapposti.

Con ricorso per motivi aggiunti, l’interessato ha esteso l’impugnazione al successivo provvedimento del 14.5.2008, con cui l’amministrazione comunale ha reiterato la declaratoria di decadenza del permesso di costruire, sulla base di una più articolata motivazione.

Si è costituito in resistenza il Comune di Qualiano, che ha difeso la legittimità dell’azione amministrativa in contestazione.

Con ordinanza collegiale n.292/2009, depositata in Segreteria il 15 aprile 2009, la Sezione ha disposto incombenti a carico dell’amministrazione resistente, che ha successivamente ottemperato all’ordine istruttorio.

Le parti hanno presentato memorie difensive, insistendo nelle rispettive richieste.

Alla pubblica udienza del 4 giugno 2009 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
 

DIRITTO
 

1. Il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.

Invero, come descritto nella premessa in fatto, il primo provvedimento impugnato, adottato il 14 febbraio 2008, con cui è stata dichiarata la decadenza del permesso di costruire n.24 del 24 maggio 2007, è stato sostituito dal provvedimento, datato 14 maggio 2008, avente contenuto analogo al precedente ed emesso sulla base di una più articolata motivazione, che individua negli artt.6-bis e 17 delle norme di attuazione del nuovo P.R.G. (pubblicato sul B.U.R.C. n.54 del 15 ottobre 2007), le previsioni con cui si porrebbe in contrasto il titolo edilizio già assentito.

L’interesse processuale del ricorrente si concentra, dunque, sul secondo atto intervenuto in corso di giudizio e gravato con ricorso per motivi aggiunti.

2. Venendo al merito della controversia, è in discussione la sussistenza di entrambi i presupposti fondanti la potestà amministrativa esercitata, secondo quanto disposto dall’art.15, comma 4, del d.P.R. n.380 del 2001, in base al quale: “Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio”.

Si assume in primis che, alla scadenza del termine annuale, le attività realizzate sull’immobile di proprietà concreterebbero un effettivo inizio dei lavori, atto a scongiurare il verificarsi dell’effetto decadenziale, e si lamenta sul punto il difetto di istruttoria dell’organo procedente, che si sarebbe limitato a porre acriticamente, a fondamento della determinazione assunta, la sola dichiarazione resa in buona fede dal proprietario al momento del sopralluogo effettuato dai Carabinieri.

2.1. Ad avviso del Collegio, la censura è fondata.

Premesso che il nuovo P.R.G. del Comune di Qualiano è stato approvato con decreto della Provincia di Napoli n.697 del 7 settembre 2007 ed è entrato in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C. n.54 del 15 ottobre 2007, ai sensi dell’art.24, punto 12, della L.R. Campania n.16 del 22 dicembre 2004, il Collegio rileva, anzitutto, che il sopralluogo, le cui risultanze sono state poste a base dell’azione amministrativa, è stato effettuato solo il 23 novembre 2007, vale a dire dopo oltre tre settimane dall’operatività dello strumento urbanistico.

Va ancora osservato in fatto che, all’atto dell’accertamento compiuto dal personale della locale Stazione dei Carabinieri, i lavori si trovavano indubbiamente in uno stadio molto avanzato, come può leggersi nel verbale di sequestro del 23 novembre 2007, laddove si rileva quanto segue: “Al momento del sopralluogo risultano realizzati pilastrini in legno, struttura verticale e solaio in legno a falde inclinate, parzialmente coperto con doghe in legno”.

Quale elemento per inferire il mancato inizio dei lavori alla data di riferimento, l’autorità amministrativa ha attribuito decisiva rilevanza alla dichiarazione resa dal proprietario presente sul posto, riportata nel citato verbale, nel punto in cui indica nel “giorno 19/11/2007” il momento iniziale delle opere.

2.2. Tanto premesso, il Collegio ritiene che il provvedimento di decadenza non sia stato preceduto da una rigorosa istruttoria volta a comprovare in modo non equivoco che i lavori non erano effettivamente iniziati al momento dell’entrata in vigore delle nuove previsioni urbanistiche.

Infatti, se da un lato, non può considerarsi dirimente allo scopo la mera comunicazione circa l’avvio dell’intervento edilizio (effettuata il 18 settembre 2007), allo stesso modo non può ritenersi dotata di univoca rilevanza probatoria di segno contrario la dichiarazione verbale, fatta in buona fede ed a proprio danno, dall’interessato, nel quale non può presumersi una conoscenza tecnico-giuridica degli elementi idonei ad integrare validamente la nozione di “ inizio dei lavori”, secondo le acquisizioni giurisprudenziali formatesi sul punto (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione II, 8 marzo 2007 n.372; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, 5 gennaio 2006 n.59; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 28 giugno 2005 n.5370; Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 ottobre 2000, n.5242).

Osserva il Collegio che il quasi integrale completamento dell’opera, al momento del citato sopralluogo, è tale da far presumere, piuttosto, secondo la comune esperienza, una più remota data di origine dell’attività costruttiva, ragionevolmente compatibile coi limiti temporali di cui all’art.15, comma 4, del T.U. sull’edilizia - come peraltro accertato in sede penale (cfr. ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione Riesame, del 10 dicembre 2007, con cui è stato annullato il decreto di sequestro preventivo del manufatto) - ed avrebbe comunque imposto ulteriori ed oggettivi riscontri documentali, anche indiziari, idonei a provare in modo certo il presupposto della disposta misura decadenziale.

Le osservazioni che precedono giustificano di per sé l’accoglimento del ricorso, rendendo superfluo l’esame delle censure volte a contrastare l’ulteriore elemento fondante la potestà amministrativa esercitata.

3. Invece, la domanda di risarcimento del danno va respinta non avendo la parte ricorrente dedotto o allegato elementi concreti dai quali desumere l’esistenza del lamentato danno ingiusto ed il nesso di causalità con l’attività amministrativa.

4. Anche in considerazione della reciproca soccombenza parziale, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del Comune di Qualiano.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G. n.2193/2008, così statuisce:

- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;

- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la domanda impugnatoria proposta col ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n.6554 del 14.5.2008;

- respinge la domanda di risarcimento del danno;

- compensa le spese di giudizio, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del Comune di Qualiano.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 04/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Carlo d'Alessandro, Presidente

Dante D'Alessio, Consigliere

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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