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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 2 luglio 2009, n. 3672
BENI CULTURALI E E AMBIENTALI - Art. 159 d.lgs. n. 42/2004 - Vincolo
paesaggistico - Potere del Ministero per i beni culturali - Natura -
Annullamento per motivi di legittimità - Riesame nel merito della valutazione
dell’Ente delegato - Esclusione. Il potere riconosciuto al Ministero per i
beni Culturali ai sensi dell’articolo 82 del D.P.R. n. 616/1977 - ora articolo
159 del decreto legislativo n. 42/2004 - è da intendersi quale espressione non
già di un generale riesame nel merito della valutazione dell’Ente delegato,
bensì di un potere di annullamento per motivi di legittimità, riconducibile al
più generale potere di vigilanza, che il legislatore ha voluto riconoscere allo
Stato nei confronti dell’esercizio delle funzioni delegate alle Regioni ed ai
Comuni in materia di gestione del vincolo, fermo restando che il controllo di
legittimità può riguardare anche tutti i possibili profili dell’eccesso di
potere (da ultimo, Corte Cost., 7 novembre 2007, n. 367). Pres. Veneziano, Est.
Polidori - E. s.r.l. (avv.ti M. de Luca di Melpignano) c. Ministero per i beni e
le attività culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.).
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 02/07/2009, n. 3672
N. 03672/2009 REG.SEN.
N. 06273/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 6273/2008, proposto dalla società EDILGREEN s.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per
mandato a margine del ricorso, dagli avvocati Lucio e Federico M. de Luca di
Melpignano, con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, via Cesario
Console n. 3,
contro
- il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni
architettonici ed il paesaggio di Napoli e Provincia, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Napoli nei cui uffici è ope legis domiciliato in Napoli via A. Diaz n. 11,
- il Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituito in giudizio,
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di
Napoli e Provincia in data 5 agosto 2008, con il quale è stata annullata
l’autorizzazione paesaggistica n. 1 del 2 luglio 2008, rilasciata dal
Commissario ad acta nominato dal Presidente della Provincia di Napoli con
decreto n. 152 in data 18 aprile 2008, per la realizzazione di un’autorimessa
interrata nel fondo sito al Vico Rota n. 20;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività
culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/06/2009 il dott. Carlo Polidori e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con atto notificato in data 13
novembre 2008 e depositato in data 28 novembre 20098 la ricorrente ha impugnato
il decreto della Soprintendenza in data 5 agosto 2008, con il quale è stata
annullata l’autorizzazione paesaggistica n. 1 del 2 luglio 2008, rilasciata dal
Commissario ad acta nominato dal Presidente della Provincia di Napoli,
per la realizzazione di un’autorimessa interrata nel fondo sito al Vico Rota n.
20.
L’impugnato decreto è motivato come segue: «trattasi del progetto per la
costruzione di un’autorimessa interrata multipiano da realizzarsi in un
agrumeto, ai sensi della legge 122/1989 e della L.R. 19/2001. L’area di
intervento è un fondo agricolo di mq 3200, con fronte su strada di circa mt 22
costituito da un muro continuo in tufo e profondità di circa mt 105, andamento
leggermente inclinato … . L’area interessata dall’intervento è coltivata ad
agrumeto (50 alberi) e sono presenti anche 4 noci e 4 ulivi di notevoli
dimensioni. Si prevede lo sbancamento dell’intera superficie, l’espianto di
tutti gli alberi la creazione di tre livelli interrati per 252 box auto. In
copertura si prevede la messa in sito di uno spessore di terreno vegetale, con
altezza variabile da mt 2,00 a 2,60, e griglie di areazione pari ad 1/25 della
superficie dell’autorimessa. Le griglie di areazione si prevedono occultate con
fioriere emergenti oltre la quota del fondo e poste lungo tutto il confine dello
stesso. È previsto il reimpianto dell’agrumeto e dei 4 ulivi esistenti e la
realizzazione di un pergolato di copertura. Sul fronte si prevede la creazione
di due valichi carrabili contigui di mt 3,00 di ampiezza ciascuno, conformati ad
arco ribassato. Il progetto in argomento è quasi del tutto analogo a quello non
autorizzato in via surrogatoria dalla Soprintendenza con Decreto
Soprintendentizio dell’11.09.2007, impugnato dalla parte e per il quale pende
ancora ricorso presso il T.A.R. Campania. La C.E.I. ha ritenuto la proposta
progettuale superare le ragioni ostative al rilascio dell’autorizzazione poste
dalla Soprintendenza B.A.P. nel provvedimento dell’11.09.2007 sopra citato e ha
considerato l’opera non comportare sostanziale alterazione dei valori
paesaggistici del contesto. Si rileva invece che il parere della C.E.I. e il
connesso provvedimento autorizzativo del Commissario ad acta si basano
sull’erroneo presupposto del superamento dei motivi ostativi addotti dalla
Soprintendenza, esplicitati nella eccessiva dimensione del varco d’accesso, con
conseguente negativa alterazione della compattezza e continuità del fronte su
strada (la prima versione progettuale prevede un varco di 6,00 metri, mentre
quella in esame ne contempla due da 3,00 metri ciascuno, per un totale ancora di
6,00 metri), nella collocazione e nell’eccessiva estensione e dimensione delle
griglie di aerazione in copertura (il progetto in esame prevede il medesimo
numero, sviluppo e collocazione delle griglie, e ne marca la presenza con una
fioriera soprelevata che costituisce ulteriore e più evidente separazione dalla
parte di fondo agricolo non investito dalle opere), nella perizia agronomica
priva dell’analisi delle alberature presenti e del relativo attesto sulla
presenza o assenza di alberi di valore botanico e/o paesaggistico (la relazione
agronomica allegata al progetto in esame è la stessa di quella del progetto non
autorizzato dalla Soprintendenza). Pertanto il decreto del Commissario ad
acta è illegittimo perché viziato di eccesso di potere per carenza
istruttoria e contraddittorietà».
Di tale provvedimento la ricorrente chiede l’annullamento per i seguenti motivi.
I) Violazione del decreto legislativo n. 42/2004, dei principi in materia di
tutela ambientale e del P.U.T. dell’area Sorrentino-Amalfitana, approvato con la
legge regionale Campania n. 35/1987, nonché dei D.M. del 29 novembre 1955 e del
2 maggio 1958, della legge regionale Campania n. 19/2001 e della legge n.
241/1990 e, in particolare, dell’art. 3; eccesso di potere per difetto dei
presupposti, travisamento, sviamento, straripamento, difetto di istruttoria e di
motivazione.
La presente censura riguarda le ragioni che hanno determinato l’annullamento
dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata in favore della ricorrente. Innanzi
tutto la Soprintendenza non avrebbe considerato che l’intervento in esame non
pone alcun problema di compatibilità paesaggistica, in quanto comporta la
riqualificazione di un agrumeto incolto ed abbandonato da decenni, ubicato su
un’area completamente circondata da fabbricati risalenti agli anni ’70. Inoltre
deduce che le valutazioni espresse dalla Soprintendenza sulla compatibilità
paesaggistica dell’intervento costituiscono il frutto di un indebito controllo
di merito sulle valutazioni espresse dal Commissario ad acta. Infine,
quanto alle supposte carenze della perizia agronomica, la ricorrente sostiene
che il provvedimento impugnato si basa un presupposto erroneo in quanto la
perizia giurata allegata al progetto chiarisce che “Attualmente il fondo è
interessato da una cinquantina di piante di agrumi dissetante (40-60 anni), da
quattro piante di ulivo di circa 70-80 anni e da quattro esemplari di juglans
regia (noce) di età circa 15-25 anni. Esse sono disposte in modo sparso,
irregolare ed in consociazione tra loro. Lo stato colturale e fitosanitario
delle piante arboree presenti è purtroppo molto scadente; infatti l’intera area
mostra palesemente segni di scarsa coltivazione”.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 146, comma 9, del decreto
legislativo n. 42/2004 e dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
La presente censura è incentrata sull’omessa comunicazione dell’avvio del
procedimento, che ha impedito alla ricorrente di evidenziare la compatibilità
dell’intervento con i valori paesistici dell’area e, in particolare: che le
griglie di aerazione hanno un impatto ambientale quasi nullo; che il vecchio ed
improduttivo agrumeto sarà sostituito da un nuovo e moderno limoneto
specializzato irriguo con pergolato sorrentino di protezione; che il parcheggio
è totalmente interrato e non prevede neppure la realizzazione delle usuali rampe
d’accesso; che i due varchi (per l’accesso e l’uscita delle autovetture), larghi
tre metri l’uno (in luogo dell’originario varco unico di sei metri) sono
necessari per motivi di sicurezza e saranno realizzati con caratteristiche
ricorrenti nella tipologia edilizia della zona.
2. In data 15 gennaio 2009 la ricorrente ha depositato copia di una relazione
tecnica giurata da cui risulta quanto segue: che il parcheggio è ubicato al di
sotto del piano naturale di campagna; che le griglie di ventilazione non sono
visibili né dalla strada, né dall’alto; che identici varchi d’accesso sono
ubicati nelle immediate vicinanze e sempre nella medesima zona territoriale 6
del PUT; che la perizia agronomica è puntuale e dettagliata ed il reimpianto
dell’ agrumeto è conforme alla circolare della Comunità europea del 29 gennaio
2007; che il parcheggio è ubicato in zona densamente edificata e servirà i
numerosi fabbricati che lo circondano. Inoltre in data 25 maggio 2009 la
ricorrente ha depositato documentazione fotografica relativa ad un antico
portale d’ingresso analogo a quello previsto per il parcheggio in questione.
3. Il Ministero per i beni e le attività culturali si è costituito in giudizio
in data 16 gennaio 2009 e in data 21 gennaio 2009 ha depositato copia di una
relazione della Soprintendenza sui fatti di causa.
4. Alla pubblica udienza del 18 giugno 2009 il presente ricorso è stato chiamato
e trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso - avente ad
oggetto il decreto della Soprintendenza in data 5 agosto 2008, con il quale è
stata annullata l’autorizzazione paesaggistica n. 1 del 2 luglio 2008,
rilasciata dal Commissario ad acta nominato dal Presidente della
Provincia di Napoli per la realizzazione di un’autorimessa interrata nel fondo
sito al Vico Rota n. 20 - è fondato per le seguenti ragioni.
2. In punto di diritto, si deve innanzi tutto convenire con la ricorrente quando
sostiene che il potere di annullamento attribuito alla Soprintendenza non può
comportare un riesame complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali
compiute dall’Ente locale, tale da consentire la sovrapposizione o la
sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di
rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un mero controllo di mera
legittimità.
Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza, anche di questa Sezione (T.A.R.
Campania, Napoli, Sez. VII, 16 ottobre 2008, n. 16426), il potere riconosciuto
al Ministero per i beni Culturali ai sensi dell’articolo 82 del D.P.R. n.
616/1977 - ora articolo 159 del decreto legislativo n. 42/2004 - è da intendersi
quale espressione non già di un generale riesame nel merito della valutazione
dell’Ente delegato, bensì di un potere di annullamento per motivi di
legittimità, riconducibile al più generale potere di vigilanza, che il
legislatore ha voluto riconoscere allo Stato nei confronti dell’esercizio delle
funzioni delegate alle Regioni ed ai Comuni in materia di gestione del vincolo,
fermo restando che il controllo di legittimità può riguardare anche tutti i
possibili profili dell’eccesso di potere (da ultimo, Corte Cost., 7 novembre
2007, n. 367).
Inoltre, in punto di fatto, si deve evidenziare che l’autorizzazione
paesaggistica di cui trattasi risulta supportata da una analitica motivazione,
costituita dall’integrale richiamo del parere favorevole espresso dalla
Commissione edilizia integrata nella seduta del 24 giugno 2008, secondo il quale
«il progettato intervento, superate le ragioni ostative al rilascio
dell’autorizzazione, poste dalla Soprintendenza BB.AA. di Napoli con
provvedimento reso in data 11/09/07, risulta non comportare sostanziale
alterazione dei valori paesistici del contesto circostante, prevedendo altresì
il progetto di copertura e riqualificazione dell’area a verde, secondo quanto
descritto nella relazione agronomica».
Poste tali premesse, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato si
traduca in un inammissibile riesame nel merito delle valutazioni compiute
dall’Amministrazione comunale. Infatti la Soprintendenza nella motivazione del
provvedimento impugnato - invece di evidenziare i vizi che potrebbero inficiare
la legittimità del nuovo giudizio di compatibilità paesistica posto a fondamento
dell’autorizzazione rilasciata in favore della ricorrente - si è sostanzialmente
limitata ad affermare che tale autorizzazione si basa “sull’erroneo presupposto”
del superamento dei motivi ostativi addotti dalla stessa Soprintendenza con il
precedente provvedimento in data 11 settembre 2007, senza tuttavia considerare
che tali motivi ostativi sono - a ben vedere - frutto della sovrapposizione di
una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio
dell’autorizzazione paesistica.
3. In particolare, quanto alla “eccessiva dimensione del varco d’accesso, con
conseguente negativa alterazione della compattezza e continuità del fronte su
strada”, si deve innanzi tutto evidenziare che la Soprintendenza - pur avendo
preso atto della circostanza che la precedente versione del progetto
dell’intervento prevedeva un varco di 6,00 metri, mentre quella relativa al
progetto di cui trattasi in questa sede ne contempla due da 3,00 metri ciascuno
- non si è peritata di chiarire per quale ragione la nuova soluzione
progettuale, evidentemente finalizzata a ridurre la “negativa alterazione della
compattezza e continuità del fronte su strada”, risulta anch’essa incompatibile
con i valori protetti dal vincolo. Del resto, come evidenziato dalla ricorrente,
la nuova soluzione progettuale consente di evitare la realizzazione delle usuali
rampe d’accesso e si rende necessaria per consentire, in condizioni di
sicurezza, l’accesso e l’uscita delle autovetture dall’autorimessa). Inoltre (e
tale circostanza assume decisiva rilevanza, in assenza di puntuali contestazioni
al riguardo da parte della Soprintendenza) dalla relazione tecnica giurata
prodotta dalla ricorrente in data 15 gennaio 2009 (a firma dell’Ing. Graziano
Maresca) e, in particolare, dalla documentazione fotografica riportata alle
pagine 4 e 5 della stessa, si evince che la tipologia dei varchi d’accesso
prevista dalla nuova soluzione progettuale è identica a quella di altri varchi
già autorizzati dalla stessa Soprintendenza sia nelle immediate vicinanze
dell’area di cui trattasi, sia in altre zone aventi la medesima classificazione
di Zona territoriale 6 del P.U.T. dell’Area Sorrentino-Amalfitana.
Analoghe considerazioni valgono per l’ulteriore motivo ostativo addotto dalla
Soprintendenza, consistente “nella collocazione e nell’eccessiva estensione e
dimensione delle griglie di aerazione in copertura”. Infatti - premesso che non
può attribuirsi specifica rilevanza al fatto che il nuovo progetto preveda,
rispetto a quello precedente, il medesimo numero, sviluppo e collocazione delle
griglie, perché tale circostanza risulta evidentemente connessa ad
incomprimibili esigenze di aerazione dell’autorimessa interrata - si deve
evidenziare che nella suddetta relazione tecnica giurata è stato dimostrato
(attraverso apposite simulazioni) che le tre griglie, essendo alte 80 cm ed
ubicate al di sotto del livello del preesistente muro di contenimento del
terrapieno, non solo non saranno visibili dalla strada, ma neppure dall’alto,
sia perché destinate ad essere ricoperte con fioriere, sia perché, in luogo
dell’esistente vetusto agrumeto, verrà realizzato un moderno limoneto irriguo,
protetto dal tradizionale pergolato sorrentino. Pertanto non si comprende per
quale ragione tale soluzione progettuale sia incompatibile con i valori
paesistici protetti dal vincolo.
4. Né può pervenirsi a diverse conclusioni in ragione delle ulteriori
considerazioni svolte dalla Soprintendenza in relazione alla perizia agronomica
allegata al progetto in esame, che sarebbe identica a quella allegata al
progetto non autorizzato dalla Soprintendenza e risulterebbe “priva dell’analisi
delle alberature presenti e del relativo attesto sulla presenza o assenza di
alberi di valore botanico e/o paesaggistico”.
Infatti, come evidenziato nella suddetta relazione tecnica giurata, la relazione
agronomica asseverata relativa al progetto in esame (redatta dal dott. Mauro
Costantino, tecnico iscritto all’albo dei dottori agronomi e forestali) è
sufficientemente dettagliata in quanto indica, oltre alla tipologia ed al numero
delle piante presenti sul fondo, anche lo stato colturale e fitosanitario delle
stesse. Inoltre (e tale circostanza assume decisiva rilevanza, in assenza di
puntuali contestazioni al riguardo da parte della Soprintendenza) a pag. 8 della
predetta relazione agronomica il tecnico assevera espressamente che “nell’area
di ingombro del parcheggio a farsi non esistono alberi secolari e/o di alto
valore botanico, agricolo o paesistico”.
5. Stante quanto precede, il presente gravame deve essere accolto e, per
l’effetto si deve disporre l’annullamento del decreto della Soprintendenza per i
beni architettonici ed il paesaggio di Napoli e Provincia in data 5 agosto 2008,
con assorbimento delle restanti censure.
Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di
giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Settima, definitivamente pronunciando
sul ricorso n. 6273/2008 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto della
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Napoli e Provincia
in data 5 agosto 2008.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18/06/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Carlo Polidori, Primo Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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