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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 3 luglio 2009, n. 3727
INQUINAMENTO - Principio comunitario “chi inquina paga” - Imputazione del
costo del danno - Cost-benefit analysis. Il principio comunitario “chi
inquina paga”, piuttosto che ricondursi alla fattispecie illecita integrata dal
concorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e dall’elemento
materiale, imputi il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i
rischi, cioè imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della
“cost-benefit analysis”, per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità
per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata
per evitarlo in modo più conveniente. Pres. Onorato, Est. Nunziata - E. s.r.l. (avv.ti Costagliola, Taglialatela e Covelli) c. Comune di Orta di Atella (avv. Savastano),
ASL Caserta 2 (avv. Perifano), Provincia di Caserta (avv. Testa), Regione
Campnia (avv. Palma), Ministero della Difesa e altro (Avv. Stato) e ARPA
Campania (avv. Scotto Di Carlo).
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 03/07/2009, n. 3727
INQUINAMENTO - Principio “chi inquina paga” - Interpretazione anteriore al
d.lgs. n. 152/2006 - Valore programmatico - Parere Cons. Stato n. 3838/2007 -
Piena vigenza del principio. Prima della riforma della materia operata per
mezzo del Decr. Legisl. n.152/2006, non mancavano oscillazioni tra pronunce tese
a sostenere che il principio “chi inquina paga” avesse valore programmatico e
fosse insuscettibile di trovare applicazione nell’Ordinamento statuale interno.
Tuttavia, dopo l’auspicio espresso in sede di parere (Cons. Stato, sez. consult.,
5.11.2007, n.3838) circa l’inserimento nel Codice dell’ambiente dei principi di
prevenzione e correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente, del
principio “chi inquina paga” nonché del principio precauzionale, nessuno più
dubita della piena vigenza del principio “chi inquina paga” in tutti i
procedimenti amministrativi in corso laddove non si sono prodotti diritti
quesiti o comunque effetti definitivi. Pres. Onorato, Est. Nunziata - E. s.r.l.
(avv.ti Costagliola, Taglialatela e Covelli) c. Comune di Orta di Atella (avv.
Savastano), ASL Caserta 2 (avv. Perifano), Provincia di Caserta (avv. Testa),
Regione Campnia (avv. Palma), Ministero della Difesa e altro (Avv. Stato) e ARPA
Campania (avv. Scotto Di Carlo).
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 03/07/2009, n. 3727
INQUINAMENTO - d.LGS. N. 152/2006 - Principio della sostenibilità dei costi - Principio di proporzionalità - Principio di precauzione - Decisioni adottate dalle autorità competenti in materia ambientale - Attività istruttoria e apparato motivazionale. Il Decr. Legisl. n.152/2006 rimarca, sotto il versante delle tecniche di intervento, l’importanza del principio comunitario della sostenibilità dei costi, che è correlato al principio di proporzionalità. Similmente, alla stregua del principio di precauzione che trova origine nei procedimenti comunitari posti a tutela dell’ambiente, è consentito all’Amministrazione procedente adottare i provvedimenti necessari laddove essa paventi il rischio di una lesione ad un interesse tutelato anche in mancanza di un rischio concreto: è evidente che questo secondo principio deve armonizzarsi, sul versante della concreta applicazione, con il principio di proporzionalità, non potendo prefigurarsi la prevalenza di uno sull’altro, ma dovendosi ricercare un loro equilibrato bilanciamento in relazione agli interessi pubblici e privati in giuoco. Conseguentemente tutte le decisioni adottate dalle competenti autorità in materia ambientale devono essere assistite - in relazione, per l’appunto, alla pluralità ed alla rilevanza degli interessi in giuoco - da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di una attività istruttoria parimenti ineccepibile. Pres. Onorato, Est. Nunziata - E. s.r.l. (avv.ti Costagliola, Taglialatela e Covelli) c. Comune di Orta di Atella (avv. Savastano), ASL Caserta 2 (avv. Perifano), Provincia di Caserta (avv. Testa), Regione Campnia (avv. Palma), Ministero della Difesa e altro (Avv. Stato) e ARPA Campania (avv. Scotto Di Carlo). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 03/07/2009, n. 3727
INQUINAMENTO - Maleodoranze - Regione Campania - Sistema di abbattimento - Linee guida. La legislazione italiana non prevede un valore limite negli ambienti di vita per le maleodoranze, mentre la Regione Campania contempla un sistema di abbattimento attraverso Linee guida pubblicate sul BURC del 16/2/2004. Pres. Onorato, Est. Nunziata - E. s.r.l. (avv.ti Costagliola, Taglialatela e Covelli) c. Comune di Orta di Atella (avv. Savastano), ASL Caserta 2 (avv. Perifano), Provincia di Caserta (avv. Testa), Regione Campnia (avv. Palma), Ministero della Difesa e altro (Avv. Stato) e ARPA Campania (avv. Scotto Di Carlo). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 03/07/2009, n. 3727
DANNO AMBIENTALE - Responsabilità oggettiva e responsabilità per colpa - Presupposto causale - Inquinamento imputabile all’impresa e alla sua attività - Bonifica - Responsabilità “da posizione”. In tema di danno ambientale, si è sostenuto che la responsabilità oggettiva sarebbe più efficace nel tutelare il valore dell’ambiente, rispetto al modello tradizionale della responsabilità per colpa; in altri termini, considerato l’attuale livello di sviluppo tecnologico e commerciale, sarebbe necessario addossare i rischi per danni in capo a coloro che possiedono i mezzi per farvi fronte e, soprattutto, hanno un potere di controllo sulle fonti produttive di rischi, effettivi o anche solo potenziali, per rendere effettiva la prevenzione e, in caso di accadimenti lesivi, la ristorazione delle posizioni soggettive, private o pubbliche, eventualmente incise. Tuttavia la natura “oggettiva” della responsabilità non esclude certamente che si debba verificare ed accertare il presupposto causale della stessa, ossia l’avvenuto inquinamento “imputabile” come nesso eziologico all’impresa ed alla sua attività, tanto più che il nuovo quadro normativo impone sotto differenti profili di escludere che il responsabile della bonifica - ovvero del danno ambientale - possa essere individuato solo in virtù del rapporto esistente tra un determinato soggetto e l’apparato produttivo esistente nel terreno inquinato. Va quindi esclusa qualsiasi responsabilità “da posizione” che non può configurarsi surrettiziamente neppure con riferimento ai “vantaggi” connessi all’esercizio di un’impresa (T.A.R. Sicilia, Catania, I, 20.7.2007, n.1254). Pres. Onorato, Est. Nunziata - E. s.r.l. (avv.ti Costagliola, Taglialatela e Covelli) c. Comune di Orta di Atella (avv. Savastano), ASL Caserta 2 (avv. Perifano), Provincia di Caserta (avv. Testa), Regione Campnia (avv. Palma), Ministero della Difesa e altro (Avv. Stato) e ARPA Campania (avv. Scotto Di Carlo). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 03/07/2009, n. 3727
INQUINAMENTO - Bonifica - Obblighi - Risarcimento in forma specifica - Sanzioni amministrative - Responsabilità oggettiva - Esclusione. Anche volendo superare la natura di risarcimento in forma specifica degli obblighi di bonifica ed accentuandone l’aspetto sanzionatorio, la disciplina dell’illecito ambientale non può essere invocata per giustificare l’eventuale qualificazione della responsabilità ambientale in termini di responsabilità oggettiva, perché, in materia di sanzioni amministrative, la legge non la prevede, a differenza del codice civile, in nessuna tipologia o forma. Pres. Onorato, Est. Nunziata - E. s.r.l. (avv.ti Costagliola, Taglialatela e Covelli) c. Comune di Orta di Atella (avv. Savastano), ASL Caserta 2 (avv. Perifano), Provincia di Caserta (avv. Testa), Regione Campnia (avv. Palma), Ministero della Difesa e altro (Avv. Stato) e ARPA Campania (avv. Scotto Di Carlo). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 03/07/2009, n. 3727
INQUINAMENTO - Diritto alla salute - Diritto di libertà economica e di iniziativa d’impresa - Equo contemperamento. Il diritto alla salute, sebbene rivesta un predominante valore costituzionale, nel campo della tutela dell’ambiente dall’inquinamento va realizzato e tutelato previo adeguato contemperamento con il diritto di libertà economica e di iniziativa di impresa, che, nella gerarchia dei valori costituzionali viene immediatamente dopo l’art. 32 Cost. Tale tutela va assicurata non con una ingiustificata compromissione del diritto di impresa, bensì con l’equo contemperamento degli interessi costituzionalmente rilevanti, in attenta adesione alle scelte operate dal Legislatore in materia. Pres. Onorato, Est. Nunziata - E. s.r.l. (avv.ti Costagliola, Taglialatela e Covelli) c. Comune di Orta di Atella (avv. Savastano), ASL Caserta 2 (avv. Perifano), Provincia di Caserta (avv. Testa), Regione Campnia (avv. Palma), Ministero della Difesa e altro (Avv. Stato) e ARPA Campania (avv. Scotto Di Carlo). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 03/07/2009, n. 3727
N. 03727/2009 REG.SEN.
N. 00159/2009 REG.RIC.
N. 00172/2009 REG.RIC.
N. 00173/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti nn.159-172 e 173/2009 R.G. proposti da Eurocompost S.r.l. in
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dagli Avv. Michele Costagliola, Anita Taglialatela e Anna Maria Covelli ed
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Viale Gramsci n.19;
contro
Comune di Orta di Atella, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avv. Fulvio Savastano ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Napoli, Via A. Depretis n.19;
Asl Caserta 2, in persona del legale rappresentante pro tempore
,rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Diego Perifano e con domicilio eletto
presso Luigi Diego Perifano in Napoli, via Toledo 156 c/o Avv. R.Soprano;
Provincia di Caserta in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avv. Arturo Testa ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Napoli, Via Nevio n.84;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Palma e con domicilio eletto presso
Rosaria Palma in Napoli, via S.Lucia 81 ;
Ministero della Difesa e Comando Generale dei Carabinieri in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso
l’Ufficio in Napoli, Via A. Diaz n.11;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania, , in persona del legale
rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni
Scotto Di Carlo e con domicilio eletto presso Giovanni Scotto Di Carlo in
Napoli, via Vicin.S.Maria del P.C.Pol. T.1;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Cinciripini Cesira, Mormile Paolo, Di Caprio Romualdo, Cristofaro Valerio,
Cristofaro Eduardo, Capuano Nicola, Giuliano Giovanni, Iannicelli Raffaele,
Saponaro Caterina e Scelzo Carmina, rappresentati e difesi dall’Avv. Leandro
Boccuti eed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, Via
Giacinto Gigante n.174;
ad opponendum:
Russo Santina, Del Prete Nicola, Russo Carolina, Russo Maria Carmela, Russo
Roberto, Del Prete Rosa Maria, Di Donato Tommaso, Vitale Raffaelina, Mozzillo
Teresa, Balasco Franco, Russo Giuseppina, Mozzillo Assunta, Grimaldi Maria,
Lampitelli Luigi, Liguori Consiglia, D’Angelo Maria, D’Aniello Filomena, Di
Pasquale Carmine, Russo Teresa, Saiello Rita, Acampora Rosaria e Chiatto Anna,
rappresentati e difesi dagli Avv. Vittorio Scaringia e Andrea Orefice ed
elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli, Parco Comola Ricci n.165;
Comune di Caivano in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dall’Avv. Giuliano Agliata ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Napoli, Centro Direz. Is. G8;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Quanto al ricorso n.159/2009:
dell’ordinanza n.72 del 17/11/2008 della Commissione Straordinaria del Comune di
Orta di Atella di sospensione ad horas di ogni ciclo di produzione
connesso all’attività aziendale esercitata, nonché di tutti gli atti
presupposti, tra cui il verbale di sopralluogo del 7/11/2008 e la nota
dell’8/11/2008 del Comando dei Carabinieri in cui si rilevava una grave
inadempienza al corretto funzionamento del sistema di abbattimento delle
emissioni in atmosfera e l’assenza di idonei corridoi di transito nel capannone
di stabilizzazione; la nota dell’ASL CE 2 n.1802 dell’11/11/2008 di sospensione
dell’attività in attesa di nulla osta; la nota dell’A.R.P.A.C. n.516 del
13/11/2008 con allegata relazione tecnica.
Quanto al ricorso n.172/2009:
dell’atto n.0181080 del 12/11/2008 della Provincia di Caserta di diffida ex art.216,
comma 4, del Decr. Legisl. n.152/2006; dell’atto n.0183498 del 18/11/2008 della
Provincia di Caserta di integrazione del precedente atto, nonché di tutti gli
atti presupposti, tra cui il verbale di sopralluogo del 7/11/2008 e la nota
dell’8/11/2008 del Comando dei Carabinieri in cui si rilevava una grave
inadempienza al corretto funzionamento del sistema di abbattimento delle
emissioni in atmosfera e l’assenza di idonei corridoi di transito nel capannone
di stabilizzazione; la nota dell’ASL CE 2 n.1802 dell’11/11/2008 di sospensione
dell’attività in attesa di nulla osta; la nota dell’A.R.P.A.C. n.516 del
13/11/2008 con allegata relazione tecnica, nonché, attraverso motivi aggiunti,
della determinazione 11/w del 25 febbraio 2009 che ha disposto la cancellazione
della ricorrente dal registro delle imprese, con divieto di prosecuzione
dell'attività di recupero dei rifiuti.
Quanto al ricorso n.173/2009:
del provvedimento n.0988574 del 25/11/2008 della Giunta Regionale della Campania
di diffida a ripristinare il corretto uso e funzionamento dei sistemi di
abbattimento autorizzati e di sospensione dell’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera, nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui il verbale di
sopralluogo del 7/11/2008 e la nota dell’8/11/2008 del Comando dei Carabinieri
in cui si rilevava una grave inadempienza al corretto funzionamento del sistema
di abbattimento delle emissioni in atmosfera e l’assenza di idonei corridoi di
transito nel capannone di stabilizzazione; la nota dell’ASL CE 2 n.1802
dell’11/11/2008 di sospensione dell’attività in attesa di nulla osta; la nota
dell’A.R.P.A.C. n.516 del 13/11/2008 con allegata relazione tecnica, nonché,
attraverso motivi aggiunti, del Decreto Dirigenziale n. 38 del 18.03.2009
adottato dalla Giunta della Regione Campania - Settore Provinciale Ecologia,
Tutela Ambiente, Disinquinamento e Protezione civile - Caserta che denega alla
ricorrente l’autorizzazione alla continuazione delle emissioni in atmosfera e
vieta alla stessa la prosecuzione delle emissioni suddette e di tutti gli atti
presupposti e consequenziali.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli interventi ad adiunvandum di Cinciripini Cesira, Mormile Paolo, Di
Caprio Romualdo, Cristofaro Valerio, Cristofaro Eduardo, Capuano Nicola,
Giuliano Giovanni, Iannicelli Raffaele, Saponaro Caterina e Scelzo Carmina;
Visti gli interventi ad opponendum di Russo Santina, Del Prete Nicola,
Russo Carolina, Russo Maria Carmela, Russo Roberto, Del Prete Rosa Maria, Di
Donato Tommaso, Vitale Raffaelina, Mozzillo Teresa, Balasco Franco, Russo
Giuseppina, Mozzillo Assunta, Grimaldi Maria, Lampitelli Luigi, Liguori
Consiglia, D’Angelo Maria, D’Aniello Filomena, Di Pasquale Carmine, Russo
Teresa, Saiello Rita, Acampora Rosaria e Chiatto Anna, nonché del Comune di
Caivano;
Viste le memorie depositate dal Comune di Orta di Atella;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visto l’atto di costituzione della Provincia di Caserta;
Viste le memorie depositate dalla Provincia di Caserta;
Viste le memorie depositate dall’ASL Caserta 2;
Vista la memoria di costituzione della Regione Campania;
Vista la memoria di costituzione dell’ARPAC;
Vista l’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n.108 del 2009 con la quale
veniva anche disposta la riunione dei ricorsi in oggetto;
Visti i ricorsi per motivi aggiunti avverso la determinazione della Provincia di
Caserta n.11/w del 25.2.2009 che ha disposto la cancellazione della ricorrente
dal registro delle imprese, con divieto di prosecuzione dell'attività di
recupero dei rifiuti, nonché avverso il Decreto Dirigenziale n. 38 del
18.03.2009 adottato dalla Giunta della Regione Campania - Settore Provinciale
Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento e Protezione civile - Caserta che
denega alla ricorrente l’autorizzazione alla continuazione delle emissioni in
atmosfera e vieta alla stessa la prosecuzione delle emissioni suddette;
Visti i Decreti presidenziali nn.819, 820 e 821 del 2009 con cui è stata tra
l’altro disposta la sospensione degli atti impugnati con motivi aggiunti, ciò al
fine del completamento del recupero dei materiali già presenti nello
stabilimento;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.907 del 2009 di accoglimento delle
domande cautelari come proposte con motivi aggiunti, fino al completamento del
recupero dei materiali già presenti nello stabilimento, prorogando di giorni 30
il termine già assegnato al Consulente Tecnico per l’espletamento delle
operazioni peritali e reiterando l’ordine istruttorio già impartito all’ASL
competente;
Viste le note tecniche di parte ricorrente;
Vista la relazione di consulenza tecnico-scientifica d’ufficio;
Vista la consulenza tecnica di parte depositata da parte ricorrente;
Vista la consulenza tecnica di parte depositata dall’ARPAC;
Visto il controricorso sui motivi aggiunti depositato dall’ASL Caserta 2;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;
Viste le controdeduzioni alla consulenza tecnica d’ufficio come depositate dall’ASL
Caserta 2;
Vista la memoria depositata dall’ARPAC;
Viste le note tecnico-scientifiche depositate dalla Provincia di Caserta;
Vista l’ulteriore memoria della Provincia di Caserta;
Vista la memoria degli interventori ad adiuvandum;
Viste le ulteriori memorie di parte ricorrente;
Vista la memoria della Regione Campania;
Vista l’ulteriore memoria dell’ASL Caserta 2;
Viste le note del Comune di Caivano;
Vista l’ulteriore memoria del comune di Orta di Atella;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla pubblica udienza del 2
luglio 2009, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Quanto al ricorso n.159/2009:
Espone in fatto parte ricorrente di svolgere nell’impianto in Orta di Atella
attività di recupero delle biomasse organiche mediante il naturale metodo di
trasformazione delle sostanze organiche per via microbiologica, all’esito del
quale si ottiene un prodotto fertilizzante naturale utilizzato nel settore
agricolo (cd. Ammendante compostato misto); detta attività viene svolta fuori
dal centro abitato in virtù di autorizzazione sanitaria del Comune di Orta di
Atella n.1/1999 per l’esercizio di attività di disidratazione di biomasse
organiche. Tuttavia, a partire dall’ordinanza sindacale n.50 del 5/10/2007, la
ricorrente ha subito provvedimenti di sospensione della propria attività di
compostaggio sul presupposto che tale attività fosse causa delle maleodoranze
avvertite nel centro abitato, provvedimenti gravati di impugnazione innanzi al
T.A.R. di Napoli ed annullati o comunque sospesi.
Con l’ordinanza impugnata il Comune di Orta di Atella ha imposto la sospensione
di ogni ciclo di produzione connesso all’attività aziendale esercitata
nell’opificio industriale dell’Eurocompost dopo che l’ASL CE 2 ha sospeso la
stessa attività in quanto mancherebbe adeguata autorizzazione all’esercizio di
industria insalubre e l’A.R.P.A.C. ha reso noti i risultati dell’attività di
monitoraggio svolta dal 17/10/2008 al 27/10/2008 circa i livelli di ammoniaca
presenti nell’aria nei pressi dello stabilimento e la conclusione che la
lavorazione attualmente svolta nell’insediamento dà origine a composti acidi e
solforati costituenti la frazione odorigene a maggior impatto olfattivo alla
base delle molestie riscontrate nei dintorni dell’insediamento e non abbattibili
anche nelle migliori condizioni di utilizzo.
Quanto al ricorso n.172/2009:
Richiamate le circostanze di cui al precedente ricorso, si rappresenta che, con
atto n.0181080 del 12/11/2008 e atto n.0183498 del 18/11/2008 di integrazione
del precedente, la Provincia di Caserta ha diffidato la ricorrente ex art.216,
comma 4, del Decr. Legisl. n.152/2006 per mancato rispetto delle norme tecniche
intimando la predisposizione di corridoi di transito fra i cumuli di rifiuti
presenti nel capannone definito di stabilizzazione.
Quanto al ricorso n.173/2009:
Richiamate le circostanze di cui ai precedenti ricorsi, si rappresenta che, con
atto n.0988574 del 25/11/2008, la Giunta Regionale della Campania ha diffidato
la ricorrente a ripristinare il corretto uso e funzionamento dei sistemi di
abbattimento autorizzati e di sospensione dell’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per resistere ai ricorsi,
mentre la Regione Campania e l’ARPAC hanno sostenuto in maniera articolata
l’infondatezza dei gravami; la Provincia di Caserta si è costituita in giudizio
per resistere al ricorso R.G. n.172/2009, sostenendo l’infondatezza delle
censure di parte ricorrente attesa la persistente inidoneità del capannone di
inizio processo di stabilizzazione al rivoltamento dei rifiuti ivi stoccati; il
Comune di Orta di Atella per il ricorso R.G. n.159/2009 ha replicato alle
singole censure insistendo per la legittimità dell’operato dell’Amministrazione;
l’ASL Caserta 2, con particolare riguardo ai motivi aggiunti per il ricorso R.G.
n.172/2009, ha sottolineato la legittimità dei provvedimenti assunti dalla
Provincia di Caserta e dalla Regione Campania; gli intervenienti ad
adiuvandum hanno rappresentato di essere dipendenti o liberi professionisti
che collaborano con parte ricorrente e di avere interesse all’accoglimento dei
ricorsi, mentre gli intervenienti ad opponendum hanno rappresentato di
essere cittadini residenti nel Comune di Orta di Atella e lesi dalla condotta
illegittima di parte ricorrente perché costretti a subire emissioni
maleodoranti.
Con ordinanza n.108 del 5/2/2009 questo Tribunale, previa riunione dei ricorsi,
rigettava le domande di sospensione e fissava l’udienza pubblica del 2 luglio
2009, disponendo una consulenza tecnica d’ufficio che, con riguardo alle vicende
in contestazione ed alla relazione tecnica di parte che, tra l’altro, negasse
alcuna influenza o presenza delle emissioni Eurocompost sul territorio
circostante, esprimesse un parere tecnico-scientifico in termini di congruità,
di esattezza e di coerenza di quanto a vario titolo esposto dalle parti, nonchè
delle indicazioni fornite dall’ASL CE 2 e dall’ARPAC e recepite nei
provvedimenti impugnati, in particolare con riguardo alla presenza di ammoniaca,
all’abbattimento delle emissioni “scrubber”, alla riconduzione del pH nel
normale “range” in caso di aggiunta di acido ed al nesso tra i composti acidi e
solforati presenti nell’insediamento e le maleodoranze avvertite nei dintorni.
Successivamente è stata depositata la relazione di consulenza tecnica.
Con successivi motivi aggiunti sono stati impugnati la determinazione della
Provincia di Caserta del 25.2.2009 che ha disposto la cancellazione della
ricorrente dal registro delle imprese, con divieto di prosecuzione dell'attività
di recupero dei rifiuti, ed il Decreto Dirigenziale del 18.03.2009 adottato
dalla Regione Campania che ha negato alla ricorrente l’autorizzazione alla
continuazione delle emissioni in atmosfera e la stessa la prosecuzione delle
emissioni suddette; tali provvedimenti sono stati sospesi, con ordinanza di
questo Tribunale n.907 del 9/4/2009, fino al completamento del recupero dei
materiali già presenti nello stabilimento, prorogandosi di giorni 30 il termine
già assegnato al Consulente Tecnico per l’espletamento delle operazioni
peritali. Successivamente è stata depositata la relazione di consulenza
tecnico-scientifica d’ufficio.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2009 le cause sono state chiamate e
trattenute per la decisione come da verbale.
DIRITTO
1.Con i ricorsi in esame parte
ricorrente lamenta tra l’altro la violazione degli artt. 1 e 3 della Legge n.241/1990,
dell’art.41 Cost., degli artt.216 e 217 del R.D. n.1265/1934, del DM 5/9/1994,
del R.D. n.45/1901, l’istruttoria inadeguata e il travisamento dei fatti.
2. In via preliminare il Collegio ritiene che, ancor prima di delibare in ordine
alle copiose documentazioni versate in atti dalle parti intervenute nei presenti
giudizi e alla relazione di consulenza tecnica per come acquisita, sia
indispensabile riassumere le vicende che hanno coinvolto l’odierna parte
ricorrente.
3. Eurocompost S.r.l., impresa che svolge nell’impianto in Orta di Atella
attività di recupero delle biomasse organiche mediante il naturale metodo di
trasformazione delle sostanze organiche per via microbiologica, all’esito del
quale si ottiene un prodotto fertilizzante naturale utilizzato nel settore
agricolo, riceveva la notifica di un’ordinanza datata 21/9/2006, n. 44, con la
quale il Sindaco del Comune di Orta di Atella ingiungeva, ai sensi del Decr.
Legisdl. n.267/2000, di provvedere alla chiusura ad horas dell’omonimo
opificio, sito nel territorio comunale, in località Viaggiano. Tale
provvedimento veniva gravato di impugnazione con ricorso R.G. n.7467/2006 ma,
poichè l’Amministrazione comunale, a mezzo della Commissione Straordinaria,
aveva adottato successiva ordinanza datata 14/11/2008, n. 72, depositata in
separato ricorso, di sospensione ad horas di ogni ciclo di produzione
connesso all’attività aziendale esercitata nel predetto opificio industriale,
questo Tribunale con sentenza 27/1/2009, n.434 dichiarava l’improcedibilità del
ricorso.
3.1 Successivamente, con ordinanza sindacale datata 12/10/2007, n.56, veniva
ordinato “ ..... di interrompere immediatamente ogni ciclo di produzione
connesso all’attività dell’azienda, avviando contestualmente tutte le operazioni
tecniche, sanitarie e scientifiche previste per garantire la bonifica totale
dell’intero sito aziendale …”; con ordinanza sindacale datata 5/10/2007, n.50
veniva invece ordinato al sig. Mormile di effettuare entro trenta giorni tutte
quanto necessario ad eliminare il fetore irritante e nauseabondo proveniente
dall’impianto preavvisando che in mancanza si provvederà ad emettere Ordinanza
di chiusura dello stabilimento”; ancora con ordinanza sindacale datata
29/1/2008, n.6 veniva ordinato “ ..... di interrompere immediatamente ogni ciclo
di produzione connesso all’attività dell’azienda, avviando contestualmente tutte
le operazioni tecniche, sanitarie e scientifiche previste per garantire la
bonifica totale dell’intero sito aziendale …”. Questi provvedimenti venivano
impugnati con ricorso R.G. n.6983/2007 che, con sentenza 31/1/2008, n.376,
questa Sezione in parte dichiarava improcedibile perché gli atti impugnati erano
stati sostituiti dall’ordinanza sindacale datata 29/1/2008, n.6, in parte
accoglieva per illegittimità di tale ultima ordinanza, dal momento che il
verbale dell’ARPAC (Servizio Territoriale Provinciale di Caserta) del 10/1/2008
riferiva che “all’ispezione, il capannone di rivoltamento risulta saturo di
rifiuti. Le vasche di digestione aerobica dei rifiuti, alloggiate nel
capannone/serra contengono il materiale in fase di trattamento per uno spessore
medio di circa 1,5 metri per l’intero sviluppo delle vasche. Le macchine
rivoltatici sono ferme. Lo scrubber che tratta l’aria aspirata dai due capannoni
dove avviene il processo non risulta in funzione. Al momento del sopralluogo non
si avvertono maleodoranze”.
3.2 Alcuni mesi dopo, con ordinanza sindacale datata 4/3/2008, n.14, il Comune
di Orta di Atella (CE) ingiungeva all’odierna ricorrente di interrompere
immediatamente ogni ciclo di lavorazione ed avviare contestualmente tutte le
operazioni tecniche, sanitarie e scientifiche previste per garantire la bonifica
totale dell’intero sito aziendale, precisandosi che l’amministrazione comunale,
per quanto di propria competenza e per garantire la salvaguardia dell’ordine
pubblico, avrebbe adottato tutte le misure necessarie di controllo e/o
repressione previste dalla normativa vigente. Tale provvedimento veniva gravato
di impugnazione con ricorso R.G. n.1497/2008 ma, poichè l’Amministrazione
comunale, a mezzo della Commissione Straordinaria, aveva adottato successiva
ordinanza datata 14/11/2008, n. 72, depositata in separato ricorso, di
sospensione ad horas di ogni ciclo di produzione connesso all’attività
aziendale esercitata nel predetto opificio industriale, questo Tribunale con
sentenza 27/1/2009, n.435 dichiarava l’improcedibilità del ricorso.
3.3 Successivamente, con determinazione del 29/8/2008, n. 87 , il Responsabile
del Settore Politiche del Territorio del Comune di Orta di Atella disponeva
l’interruzione immediata per il periodo di giorni trenta di ogni ciclo di
lavorazione all’interno della struttura. Anche tale provvedimento veniva gravato
di impugnazione con ricorso R.G. n.4536/2008 ma, poichè l’Amministrazione
comunale, a mezzo della Commissione Straordinaria, aveva adottato successiva
ordinanza datata 14/11/2008, n. 72, depositata in separato ricorso, di
sospensione ad horas di ogni ciclo di produzione connesso all’attività
aziendale esercitata nel predetto opificio industriale, questo Tribunale con
sentenza 27/1/2009, n.436 dichiarava l’improcedibilità del ricorso.
3.4 Interveniva poi l’ordinanza del 25/9/2008, n. 61 con la quale la Commissione
Straordinaria del Comune di Orta di Atella disponeva l’interruzione ad horas
di ogni ciclo di produzione connesso all’attività aziendale esercitata nel
predetto opificio industriale con divieto di acquisire ulteriore materiale da
compostare. Anche tale provvedimento veniva gravato di impugnazione con ricorso
R.G. n.5239/2008 ma, poichè la stessa Commissione Straordinaria aveva adottato
la successiva ordinanza datata 14/11/2008, n. 72 che provvedeva successivamente
a depositare e che disciplinava ex novo il rapporto, questo Tribunale con
sentenza 27/1/2009, n.437 dichiarava l’improcedibilità del ricorso.
4. A questo punto si collocano i provvedimenti gravati di impugnazione con i
presenti ricorsi, anche attraverso motivi aggiunti, in ordine ai quali questo
Tribunale ha prima rigettato le domande di sospensione e disposto una consulenza
tecnica d’ufficio che esprimesse un parere tecnico-scientifico in termini di
congruità, di esattezza e di coerenza di quanto a vario titolo esposto dalle
parti, nonchè delle indicazioni fornite dall’ASL CE 2 e dall’ARPAC e recepite
nei provvedimenti impugnati, in particolare con riguardo al nesso tra i composti
acidi e solforati presenti nell’insediamento e le maleodoranze avvertite nei
dintorni, poi accolto la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati con
motivi aggiunti, ciò fino al completamento del recupero dei materiali già
presenti nello stabilimento.
5. La Sezione ritiene preliminarmente di ribadire (27.1.2009, n.408) in via
generale come il principio comunitario “chi inquina paga”, piuttosto che
ricondursi alla fattispecie illecita integrata dal concorso dell’elemento
soggettivo del dolo o della colpa e dall’elemento materiale, imputi il danno a
chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi, cioè imputa il costo del
danno al soggetto che ha la possibilità della “cost-benefit analysis”, per cui
lo stesso deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato, prima del suo
verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente.
5.1 Prima della riforma della materia operata per mezzo del Decr. Legisl. n.152/2006,
non mancavano oscillazioni tra pronunce tese a sostenere che tale principio
avesse meramente valore programmatico e fosse insuscettibile di trovare
applicazione nell’Ordinamento statuale interno, e pronunciamenti di segno
opposto, questi ultimi prevalenti soprattutto nella giurisprudenza penale (cfr.
T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, I, 5.2001, n.300; 3.3.1999, n.86; Cass. Pen.,
III, 13.10.1995, n. 11336; 24.4.1995, n.7690). Proprio questa Sezione (5.7.2007,
n.6526) ebbe ad affermare il carattere meramente programmatico, potendo dunque
essere utilizzato in funzione interpretativa ma non quale regola specifica per
la soluzione del caso non regolato, del principio stabilito dall’art.130 del
Trattato di Maastricht; tuttavia, dopo l’auspicio espresso in sede di parere (Cons.
Stato, sez. consult., 5.11.2007, n.3838) circa l’inserimento nel Codice
dell’ambiente dei principi di prevenzione e correzione alla fonte dei danni
causati all’ambiente, del principio “chi inquina paga” nonché del principio
precauzionale, nessuno più dubita della piena vigenza del principio “chi inquina
paga” in tutti i procedimenti amministrativi in corso laddove non si sono
prodotti diritti quesiti o comunque effetti definitivi.
5.2 Quando, pertanto, la decisione amministrativa inerisce ad una ripartizione
di oneri finanziari, allora nessun effetto definitivo può dirsi ancora
consolidato nel procedimento in itinere relativamente all’aspetto “in danno”
alle aziende, ovvero a loro carico; perciò i relativi costi devono essere
addossati ai responsabili dell’inquinamento e questo è un dato di indagine del
tutto non compromesso dallo stato del procedimento al momento dell’entrata in
vigore della nuova norma. Non può dunque considerarsi legittimo l’accollo
indifferenziato delle attività e degli oneri di bonifica di un sito contaminato
sui produttori che in esso operano, senza il preventivo accertamento, con
procedimento partecipato, delle relative responsabilità per l’inquinamento
riscontrato.
5.3 Nei casi di cui alle presenti controversie trova poi margine di applicazione
il principio generale di proporzionalità, principio che, come è noto, si
attaglia particolarmente alla materia delle limitazioni del diritto di
proprietà, della attività di autotutela, delle ordinanze di necessità ed
urgenza, delle irrogazione di sanzioni e, appunto, della tutela ambientale (Cons.
Stato, IV, 22.3.2005, n. 1195): in base ad esso la Pubblica Amministrazione deve
adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio
possibile per gli interessi compresenti e si risolve, in buona sostanza,
nell'affermazione secondo cui le autorità comunitarie e nazionali non possono
imporre, sia con atti normativi, sia con atti amministrativi, obblighi e
restrizioni alle libertà del cittadino, tutelate dal diritto comunitario, in
misura superiore, cioè sproporzionata, a quella strettamente necessaria nel
pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l'autorità è tenuta a
realizzare, sì che il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato
all'obiettivo da perseguire e necessario, nel senso che nessun altro strumento
ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile (cfr., ex
plurimis, Cons. Stato, VI, 6.3.2007, n. 1736).
5.4 E’ poi significativo che il recente Decr. Legisl. n.152/2006 rimarchi, sotto
il versante delle tecniche di intervento, l’importanza del principio comunitario
della sostenibilità dei costi: principio che, in buona sostanza, è correlato a
quello di proporzionalità. Similmente, alla stregua del principio di precauzione
che trova origine nei procedimenti comunitari posti a tutela dell’ambiente, è
consentito all’Amministrazione procedente adottare i provvedimenti necessari
laddove essa paventi il rischio di una lesione ad un interesse tutelato anche in
mancanza di un rischio concreto: è evidente che questo secondo principio deve
armonizzarsi, sul versante della concreta applicazione, con il primo, cioè con
il principio di proporzionalità, non potendo chiaramente prefigurarsi la
prevalenza del primo sul secondo, ma dovendosi ricercare un loro equilibrato
bilanciamento in relazione agli interessi pubblici e privati in giuoco.
Conseguentemente tutte le decisioni adottate dalle competenti autorità in
materia ambientale devono essere assistite - in relazione, per l’appunto, alla
pluralità ed alla rilevanza degli interessi in giuoco - da un apparato
motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di una attività
istruttoria parimenti ineccepibile.
6. Nella fattispecie, detto che l’impresa ricorrente produce un ammendante
compostato misto servendosi come materie prime della frazione organica dei RSU,
avuto riguardo alle maleodoranze avvertite nel centro abitato ed all’incidenza
delle emissioni dell’impianto di compostaggio Eurocompost sul territorio
circostante, in sede di consulenza tecnica, dalle cui risultanze il Collegio
ritiene di non avere motivi per discostarsi nonostante le osservazioni formulate
da più parti, è stato accertato che il valore maggiormente elevato di ammoniaca
si riscontra a 500 metri dal sito di produzione, mentre, avvicinandosi
all’impianto, le concentrazioni ambientali di ammoniaca si riducono; un
andamento quasi opposto si è registrato quanto alle concentrazioni ambientali di
idrogeno solforato, anche se il pH della soluzione di Acido Solforico ha
presentato alla determinazione un valore di 3.15 compatibile con le prescrizioni
del manuale d’uso dell’impianto, per cui non appare necessario aggiungere o
sostituire la soluzione attualmente in essere nell’impianto.
6.1 Il Capannone “A” non è risultato un capannone dove avviene la
biostabilizzazione, ma piuttosto un capannone di “messa in riserva del
materiale” e, come tale, non soddisfa del tutto i requisiti previsti dalle Linee
guida della Regione Campania per simili capannoni in quanto asservono una
funzione “R13”. Sia il Capannone “A” che il Capannone di “Compostaggio” hanno
poi evidenziato una depressione insufficiente e, come tale, suscettibile di
provocare una dispersione che potrebbe, in determinate condizioni, generare una
fuoriuscita del flusso aeriforme.
6.2 Premesso che la legislazione italiana non prevede un valore limite negli
ambienti di vita per le maleodoranze, mentre la Regione Campania contempla un
sistema di abbattimento attraverso Linee guida pubblicate sul BURC del
16/2/2004, il monitoraggio ambientale nella zona perimetrale della sede
operativa di EUROCOMPOST di ammoniaca ed idrogeno solforato, in quanto ottimi
markers, ha evidenziato la presenza di valori di ammoniaca largamente superiori
a quelli riscontrati dall’ARPAC nei medesimi punti nell’ottobre 2008, ma
comunque non ha reso possibile stabilire se l’effettiva provenienza delle
maleodoranze debba ricondursi all’impianto di EUROCOMPOST ovvero al contesto
limitrofo ove si rinvengono concime utilizzato nelle zone agricole, cumuli di
rifiuti giacenti, impianti di smaltimento di liquami e CDR. L’Impresa ricorrente
dovrebbe comunque provvedere alla realizzazione di idonee flange per le attività
di campionamento dello “Scrubber Venturi” indispensabili per la valutazione
dell’effettivo rendimento di abbattimento dell’impianto, fornendo per altro
verso evidenza certa che sistematicamente siano soddisfatti tutti i parametri
manutentivi dell’impianto di abbattimento.
7. Ciò premesso, il Collegio ritiene che i ricorsi in argomento meritino
accoglimento nella misura in cui non è risultato possibile confermare che
effettivamente le maleodoranze debbano ricondursi all’impianto di EUROCOMPOST;
in particolare va censurata la mancata adeguata istruttoria circa l’eventualità
che la causa delle maleodoranze dovesse ricercarsi nel contesto limitrofo che,
anche in sede di consulenza tecnica d’ufficio, è risultato contrassegnato da
concime utilizzato nelle zone agricole, cumuli di rifiuti giacenti, impianti di
smaltimento di liquami e CDR.
Restano in particolare i dati inconfutabili che il valore maggiormente elevato
di ammoniaca si riscontra a 500 metri dal sito di produzione, mentre,
avvicinandosi all’impianto, le concentrazioni ambientali di ammoniaca si
riducono, mentre il pH della soluzione di Acido Solforico ha presentato alla
determinazione un valore di 3.15 compatibile con le prescrizioni del manuale
d’uso dell’impianto, per cui non appare necessario aggiungere o sostituire la
soluzione attualmente in essere nell’impianto.
7.1 Si è dunque accertato che nella condotta dell’EUROCOMPOST non sono
ravvisabili neanche gli estremi della “colpa”, dal momento che manca la prova
della lesione del bene ambientale/sanitario.
Certo, la Sezione non nega che, in tema di danno ambientale, si è sostenuto che
la responsabilità oggettiva sarebbe più efficace nel tutelare il valore
dell’ambiente, rispetto al modello tradizionale della responsabilità per colpa;
in altri termini, considerato l’attuale livello di sviluppo tecnologico e
commerciale, sarebbe necessario addossare i rischi per danni in capo a coloro
che possiedono i mezzi per farvi fronte e, soprattutto, hanno un potere di
controllo sulle fonti produttive di rischi, effettivi o anche solo potenziali,
per rendere effettiva la prevenzione e, in caso di accadimenti lesivi, la
ristorazione delle posizioni soggettive, private o pubbliche, eventualmente
incise. Tuttavia la natura “oggettiva” della responsabilità non esclude
certamente che si debba verificare ed accertare il presupposto causale della
stessa, ossia l’avvenuto inquinamento “imputabile” come nesso eziologico
all’impresa ed alla sua attività, tanto più che il nuovo quadro normativo impone
sotto differenti profili di escludere che il responsabile della bonifica -
ovvero del danno ambientale - possa essere individuato solo in virtù del
rapporto esistente tra un determinato soggetto e l’apparato produttivo esistente
nel terreno inquinato. Va quindi esclusa qualsiasi responsabilità “da posizione”
che non può configurarsi surrettiziamente neppure con riferimento ai “vantaggi”
connessi all’esercizio di un’impresa (T.A.R. Sicilia, Catania, I, 20.7.2007, n.1254).
7.2 Anche volendo superare la natura di risarcimento in forma specifica degli
obblighi di bonifica ed accentuandone l’aspetto sanzionatorio, la disciplina
dell’illecito ambientale non può essere invocata per giustificare l’eventuale
qualificazione della responsabilità ambientale in termini di responsabilità
oggettiva, perché, in materia di sanzioni amministrative, la legge non la
prevede, a differenza del codice civile, in nessuna tipologia o forma. Ecco
perché tutte le decisioni adottate dalle competenti autorità in materia
ambientale devono essere assistite - in relazione, per l’appunto, alla pluralità
degli interessi in giuoco, che non sono di poco momento - da un apparato
motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di una attività
istruttoria parimenti ineccepibile.
7.3 Il Collegio ritiene che la puntuale osservanza delle precise disposizioni
normative - in tema di provvedimenti di sospensione dell’attività di
compostaggio sul presupposto che tale attività sia causa delle maleodoranze
avvertite nel centro abitato - assicura la piena tutela del diritto alla salute,
senza sacrificare il diritto alla iniziativa economica e la libertà di impresa,
se non nei limiti imposti proprio dall’abuso di queste ultime.
Va, quindi, riaffermato che il diritto alla salute, sebbene rivesta un
predominante valore costituzionale, nel campo della tutela dell’ambiente
dall’inquinamento va realizzato e tutelato previo adeguato contemperamento con
il diritto di libertà economica e di iniziativa di impresa, che, nella gerarchia
dei valori costituzionali viene immediatamente dopo l’art. 32 Cost. Tale tutela
va assicurata non con una ingiustificata compromissione del diritto di impresa,
bensì con l’equo contemperamento degli interessi costituzionalmente rilevanti,
in attenta adesione alle scelte operate dal Legislatore in materia.
7.4 Nel caso specifico il Collegio ritiene che la Pubblica Amministrazione
avrebbero dovuto offrire una dimostrazione stringente in ordine alla necessaria
ed esclusiva riconduzione delle maleodoranze all’impianto di EUROCOMPOST, ciò
previa indagine scientifica “libera” tesa a ricercare ed indagare i presupposti,
le caratteristiche ed i rimedi da adottare per contrastare efficacemente le
situazioni di inquinamento; correlativamente, spettava invece all’attività
amministrativa adoperarsi per apprestare i mezzi, le risorse e le tecnologie
necessarie al pubblico scopo ed interesse, avvalendosi dei risultati della
ricerca, ma senza ovviamente poterne condizionare l’andamento, a pena di
inaccettabili commistioni tra discrezionalità politico-amministrativa e rigore
scientifico. In simili circostanze è infatti necessario che dapprima vengano
posti in essere tutti gli studi necessari a fornire all’organo amministrativo o
politico procedente la completa cognizione di causa, individuando cause ed
effetti dei fenomeni scientifici sui quali devono essere assunte le
determinazioni dell’Autorità, e poi che queste ultime vengano assunte dietro
ponderata valutazione amministrativa delle risultanze degli studi scientifici,
volta ad apprestare ed organizzare i mezzi tecnici e finanziari ed a valutare
altresì quegli apporti tecnici, scientifici e consultivi che le parti
interessate o controinteressate possono fornire.
8. Ritenuto che nella fattispecie sia mancato il principale presupposto
dell’accertamento della responsabilità dell’inquinamento, ossia l’esistenza
della concatenazione causale tra produzione ed inquinamento, che è garanzia di
tutela del preminente interesse alla salute ed alla salubrità ambientale ed è
stata gravemente compromessa dall’azione superficiale della P.A. procedente, i
ricorsi come proposti anche attraverso motivi aggiunti e riuniti dal Tribunale
vanno accolti, fermo restando l’obbligo per la ricorrente di porre in essere gli
accorgimenti tecnici volti ad ottimizzare lo svolgimento dell’attività di
compostaggio, come ad esempio l’unione del Capannone “A” e del Capannone di
“Compostaggio” mediante un efficiente sistema di compartimentalizzazione,
captazione e convogliamento con una struttura amovibile telonata e porta
d’ingresso avvolgibile a comando obbligato, la realizzazione di idonee flange
per le attività di campionamento dello “Scrubber Venturi” indispensabili per la
valutazione dell’effettivo rendimento di abbattimento dell’impianto e la
dimostrazione certa che sistematicamente siano soddisfatti tutti i parametri
manutentivi dell’impianto di abbattimento. A tali adempimenti dovranno, come è
ovvio, sovrintendere le Autorità preposte.
In considerazione della evidenziata incapacità delle Amministrazioni preposte di
accertare l’origine delle indiscusse maleodoranze quali si avvertono nel Comune
di Orta di Atella, anche con riguardo alla presenza di concime utilizzato nelle
zone agricole, di cumuli di rifiuti giacenti, di impianti di smaltimento di
liquami e di CDR, si dà mandato alla Segreteria di trasmettere gli atti alla
Procura della Repubblica competente per territorio.
Attesa la complessità della vicenda, sussistono giusti motivi per disporre la
compensazione tra le parti delle spese di giudizio, mentre le spese relative
alla consulenza tecnica d’ufficio vengono poste definitivamente a carico dell’ARPAC,
anche in considerazione degli accertamenti del relativo Servizio Territoriale
Provinciale di Caserta del 10/1/2008 che riferivano che “…al momento del
sopralluogo non si avvertono maleodoranze” e della divergenza tra i valori di
ammoniaca riscontrati in sede di consulenza tecnica e quelli accertati dall’ARPAC
nei medesimi punti nell’ottobre 2008.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA - Sede di Napoli - V^ Sezione - previa riunione dei
ricorsi come proposti anche attraverso motivi aggiunti, li accoglie e, per
l’effetto, annulla i provvedimenti oggetto di impugnazione come da motivazione,
fatto salvo l’obbligo della ricorrente di adeguare l’impianto.
Spese di giudizio compensate; condanna l’ARPAC al pagamento delle spese di
consulenza tecnica, determinate in € 5.000,00 ed anticipate da parte ricorrente.
Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere gli atti alla Procura della
Repubblica competente per territorio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a
darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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