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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 6 luglio 2009, n. 3732
RIFIUTI - Art. 191 d.lgs. n. 152/2006 - Ricorso temporaneo a speciali forme
di gestione dei rifiuti - Ordinanza contingibile e urgente - Preventiva
assunzione dei pareri di cui all’art. 191, c. 2 - Necessità. Il d.lgs.
152/06 prevede che l’emissione di ordinanze contingibili ed urgenti per
consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti va
effettuata “garantendo un elevato livello di tutela della salute e
dell'ambiente” (art. 191, co. 1) e che tali ordinanze sono adottate “su parere
degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico
riferimento alle conseguenze ambientali” (co. 2). Sicchè è evidentemente
illegittima l’ordinanza adottata senza la preventiva assunzione dei riferiti
pareri. Pres. Guida, Est. Guarracino - J. s.r.l. (avv. Bello) c. Comune di
Ercolano (avv. Daniele).
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 06/07/2009, n. 3732
N. 03732/2009 REG.SEN.
N. 06530/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 6530 del 2008, proposto da:
Jacta S.r.l. (già Consorzio Jacta), in persona del legale rappresentante pro
tempore dott. Claudio De Amicis, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Paolo Bello ed elettivamente domiciliata in Napoli, Vico Vetriera n. 12 presso
lo studio dell’avv. Alessandro Remondelli;
contro
Comune di Ercolano, in persona del sindaco pro tempore dott. Gaetano
Daniele, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Soria ed Andrea Scognamiglio,
domiciliato per legge presso la Segreteria del TAR Campania;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza sindacale del Comune di Ercolano n. 33 del 30.9.2008 avente ad
oggetto: "stoccaggio provvisorio nell'isola ecologica dei seguenti rifiuti
differenziati: organico, secco indifferenziato, carta e cartone, contenitori in
plastica per liquidi e altre plastiche, latte in banda stagnata e lattine in
acciaio o in alluminio, contenitori in vetro, ingombranti, medicinali scaduti,
pile esaurite, RUP, T/F, elettronici, ecc."; nonché di ogni altro atto
preordinato, connesso e conseguenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2009 la relazione del
dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti come specificato nel
verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame la Jacta
s.r.l. (già Consorzio Jacta) ha impugnato l’ordinanza n. 33 del 30 settembre
2008 con cui il Sindaco del Comune di Ercolano, in previsione dell’avvio del
sistema di raccolta “porta a porta” dei rifiuti solidi urbani ed al fine di
ottimizzare il collettamento e il successivo trasporto alle piattaforme CONAI,
ha ordinato «lo stoccaggio provvisorio nell'area recintata in uso al Consorzio
Jacta sita in via Focone, 67, delle seguenti frazioni di rifiuto: organico,
secco indifferenziato, carta e cartone, contenitori in plastica per liquidi e
altre plastiche, latte in banda stagnata e lattine in acciaio o in alluminio,
contenitori in vetro, ingombranti, medicinali scaduti, pile esaurite, RUP, T/F,
elettronici, ecc.».
Di tale provvedimento la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa
sospensione cautelare, con risarcimento del danno, deducendo, con tre motivi di
gravame, l’incompetenza del sindaco alla emanazione di ordinanze contingibili ed
urgenti in materia di rifiuti ai sensi dell’art. 5, co. 5, d.l. 9 ottobre 2006
n. 263, l’inosservanza dell’art. 191, comma 3, del d.lgs. 152/06 in materia di
ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti e l’insussistenza
dei presupposti richiesti dal D.M. Ambiente n. 31623 dell’8 aprile 2008 recante
disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato.
Il Comune di Ercolano si è costituito in giudizio resistendo al gravame con
memoria.
La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. 79 del 14 gennaio 2009.
La ricorrente ha proposto un ricorso per la esecuzione dell’ordinanza cautelare,
notificato il 3 aprile e depositato il 17 aprile 2009, cui il Comune ha
resistito con memoria depositata il 2 maggio 2009; tale ricorso è stato
cancellato dal ruolo cautelare del 27 maggio 2009 in vista della definizione
della vicenda nel merito.
In vista dell’udienza di discussione sono stati depositati memorie e documenti.
Alla pubblica udienza del 24 giugno 2009 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente ritenuta la
persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso, nonostante che con
successiva ordinanza n. 19 del 27 maggio 2009 il Comune di Ercolano abbia
ordinato al R.T.I. Jacta s.r.l. - Vigiliae s.c.p.a., gestore dei servizi di
igiene urbana, lo stoccaggio provvisorio delle frazioni di rifiuto differenziato
presso la nuova isola ecologica di via Moro n. 4, e ciò sia in quanto le
frazioni di rifiuto differenziato oggetto della nuova ordinanza non coincidono
con quelle elencate nell’ordinanza impugnata, sia in quanto la ricorrente ha
chiesto, con l’annullamento, il risarcimento del danno conseguente all’asserita
illegittimità provvedimentale.
Nel merito, l’ordinanza sindacale della cui legittimità si controverte era
indirizzata ad individuare, al fine di consentire l’avvio del servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani oggetto della coeva ordinanza
sindacale n. 32, una area che temporaneamente fungesse da isola ecologica
(“piattaforma ecologica provvisoria”) per lo stoccaggio di frazioni di rifiuti
differenziati da conferire successivamente alle piattaforme dei consorzi di
filiera.
Il d.lgs. 152/06 (richiamato nel preambolo dell’ordinanza impugnata) prevede che
l’emissione di ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti va effettuata “garantendo un
elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente” (art. 191, co. 1) e che
tali ordinanze sono adottate “su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari
locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”
(co. 2).
Come già osservato in sede cautelare, tuttavia, nel caso di specie non risultano
assunti i predetti specifici pareri sulle conseguenze ambientali dell’ordinanza
impugnata, che concerne lo stoccaggio anche di rifiuti speciali.
Nella sua memoria difensiva il Comune di Ercolano richiama i pareri favorevoli
resi dall’ARPAC di Napoli in data 8 novembre 2007 e dall’ASL Napoli 5 in data 9
novembre 2007: ma, come emerge dalla documentazione agli atti del giudizio, si
tratta di pareri che erano stati a loro tempo richiesti dall’amministrazione
comunale in relazione ad un’altra vicenda, in quanto intenzionata a stoccare
provvisoriamente, nell’area di via Focono n. 67, rifiuti solidi urbani
indifferenziati mediante il posizionamento in loco di venticinque cassoni
scarrabili a tenuta, tanto è vero che l’ARPAC si era pronunciata (come risulta
dal predetto parere) in base ad una apposita relazione tecnica prodotta dal
Comune, corredata da un elaborato grafico, ed aveva dettato specifiche e mirate
prescrizioni in proposito; il Comune aveva quindi provveduto con una dettagliata
ordinanza sindacale (n. 15 del 9 novembre 2007). I due pareri sono, perciò,
estranei alla vicenda per cui è causa, che riguarda lo stoccaggio di rifiuti
differenziati, peraltro con modalità imprecisate: sicché, anche in questo caso,
l’amministrazione comunale avrebbe dovuto interpellare gli organi tecnici o
tecnico-sanitari locali affinché rendessero il necessario parere, il quale
avrebbe ben potuto contenere apposite e differenti prescrizioni, in ragione
delle tipologie di rifiuti e delle modalità concrete di stoccaggio.
Il Comune ha successivamente depositato in giudizio, in data 2 maggio 2009, un
parere favorevole della ASL Napoli 5 del 24 marzo 2009. Si tratta di un parere
emesso circa sei mesi dopo la adozione del provvedimento impugnato, che comunque
non vale a superare l’assenza del parere dell’ARPAC.
Per tali ragioni, assorbito quant’altro, il provvedimento impugnato è
illegittimo e come tale va annullato, indipendentemente dalla soluzione della
questione se esso debba essere ascritto alla fase della raccolta dei rifiuti
solidi urbani, rispetto alla quale permane la competenza del sindaco (come
vertice dell’ente locale e come ufficiale di Governo), ovvero alla successiva
fase, riservata invece alla competenza straordinaria del Commissario, dello
smaltimento dei rifiuti in senso stretto (cfr. TAR Campania Napoli, sez. I, 2
aprile 2008, n. 1805).
Allo stato degli atti la domanda risarcitoria non può, invece, essere accolta:
da un lato, infatti, non sono state adeguatamente provate le spese che la
ricorrente assume di aver dovuto sopportare per attività di disinfestazione
dell’area di stoccaggio, essendo stata prodotta in giudizio soltanto una fattura
della CIDAP s.r.l. del 17 febbraio 2009 che genericamente si riferisce ad
“interventi di disinfestazione eseguiti sui cassoni RSU e zona di sosta come da
buoni allegati” e che, perciò, non è collegabile con certezza alla vicenda in
esame; dall’altro, del tutto generiche e sprovviste di ogni supporto probatorio
sono le affermazioni concernenti i maggiori costi per lavoro straordinario dei
propri dipendenti, ovvero i danni (peraltro non patrimoniali) conseguenti a
disagi e ad inasprimenti di rapporti col personale dipendente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania, sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe nei
limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento
impugnato. -
Condanna il Comune di Ercolano al pagamento in favore della Jacta s.r.l. delle
spese di giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 2.000,00
(duemila/00), oltre IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato come
per legge. ---
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere
Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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