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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 6 luglio 2009, n. 3733
RIFIUTI - Attività di recupero - Inibitoria ex art. 216 c. 4 d.lgs. n.
152/2006 - Contrasto con le norme tecniche e con le norme vigenti a tutela della
salute dell’uomo e dell’ambiente - Compatibilità urbanistica - Rilevanza -
Fondamento. L’inibitoria dell’attività di recupero di rifiuti ex art. 216,
c. 4 d.lgs. n. 152/2006 può intervenire non solo nel caso di inosservanza delle
norme tecniche sulle quantità ed i tipi di rifiuti recuperabili, ma anche
nell’ipotesi di contrasto dell’attività di recupero dei rifiuti con le norme
vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, come si
evince dal combinato disposto dell’art. 216, comma 2, lett. a), del d.lgs. n.
152/2006 e dell’art. 1, comma 3, del d.m. 5 febbraio 1998. La compatibilità
urbanistica dell’impianto, benché non espressamente contemplata dalle prefate
disposizioni, non può non costituire presupposto per il legittimo esercizio
dell’attività di recupero dei rifiuti, atteso che deve essere qualificato
sicuramente pericoloso per la preservazione dell’ambiente circostante un
impianto che, sebbene rispetti le specifiche tecniche del caso, si ponga in
dissonanza con la destinazione urbanistica dell’area. Tale interpretazione è
l’unica possibile per rendere coerente la procedura semplificata di cui agli
artt. 214 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 con quella ordinaria di cui al precedente
art. 208, nel quale si fa espresso riferimento all’esigenza di documentare la
conformità del progetto (di impianto) alla normativa urbanistica ed alla
valutazione, in sede di conferenza di servizi, della compatibilità dello stesso
“con le esigenze ambientali e territoriali”. Tale giudizio di compatibilità,
attenendo all’attività concretamente esercitata ed all’impianto condotto, deve
essere ripetuto ogni cinque anni in occasione del rinnovo della comunicazione di
avvio, e deve assumere come parametro la disciplina urbanistica in vigore,
prescindendo dall’eventuale conformità alla normativa urbanistica applicabile al
momento del primitivo insediamento, nonché dal titolo edilizio rilasciato
illo tempore per la realizzazione del manufatto. Pres. Guida, Est.
Guarracino - S.A. (avv.ti Militerni e Militerni) c. Provincia di Napoli (avv.ti
Scetta e Cristiano) e Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons d’Oranges,
Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e
Romano).
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 06/07/2009, n. 3733
N. 03733/2009 REG.SEN.
N. 05008/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 5008 del 2008, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Ditta individuale Solombrini Antonio, in persona del titolare pro tempore
sig. Solombrini Antonio, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Militerni e
Gianluca Militerni, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, via
G. Orsini n. 40;
contro
- Provincia di Napoli, in persona del presidente pro tempore della giunta
provinciale, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Scetta e Giuseppe
Cristiano, con domicilio eletto in Napoli, piazza Matteotti n. 1;
- Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons
d’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa
Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele
Romano, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Municipio - Palazzo
San Giacomo presso l’Avvocatura Municipale;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso introduttivo: del provvedimento prot n. 70040 X7 del 24.7.2008
della Provincia di Napoli, con il quale la ricorrente è stata diffidata dalla
prosecuzione dell'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, di cui alla
comunicazione di rinnovo dell'attività presso l'impianto sito in Napoli alla via
Arenaccia 153, con conseguente cancellazione della posizione n. 173 A dal
Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 e 216 del
d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008; nonché di tutti gli altri
atti preordinati, connessi e consequenziali;
quanto al ricorso per motivi aggiunti: della determinazione dirigenziale prot.
gen. n. 138 determinazione n. 11232 del 26.9.2008, emessa dalla Provincia di
Napoli, con la quale è stata vietata alla ricorrente la continuazione
dell'attività di recupero e messa in riserva dei rifiuti non pericolosi presso
l'impianto sito in Napoli alla via Arenaccia 135, con conseguente cancellazione
della posizione n. 173 A dal Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008;
nonché di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali
Visto il ricorso con i relativi allegati, integrato da motivi aggiunti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Provinciale di
Napoli;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2009 la relazione del
dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti come specificato nel
verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 17-22
settembre 2008 e depositato il 6 ottobre 2008 la ditta individuale Solombrini
Antonio ha impugnato la nota prot. gen. 70040 del 24 luglio 2008 della Direzione
amministrativa ambiente della Provincia di Napoli recante “diffida al prosieguo
dell’attività di recupero dei rifiuti non pericolosi di cui alla comunicazione
di rinnovo dell’attività prot. 52404 del 04/06/2008 integrata con la
documentazione del 14/07/08, assunta al prot. n. 66809 del 14/07/08”, nonché
comunicazione di avvio del procedimento di divieto di prosecuzione dell’attività
di recupero di rifiuti non pericolosi e cancellazione dall’apposito registro
delle imprese di cui all’art. 216 d.lgs. 152/06.
Con motivi aggiunti, notificati il 30-31 ottobre 2008 e depositati il 6 novembre
2008, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 11232 del 26 settembre
2008, prot. gen. n. 138, della medesima Direzione amministrativa ambiente della
Provincia di Napoli, con cui le è stata vietata la continuazione dell’attività
di recupero e messa in riserva dei rifiuti non pericolosi presso il predetto
impianto, ne è stata disposta la cancellazione della posizione n. 173 A
dell’apposito registro delle imprese e le è stato ordinato di conferire
immediatamente a ditta autorizzata i rifiuti ancora presenti nell’impianto.
Di tali atti la ricorrente ha chiesto l’annullamento previa sospensione
cautelare, con risarcimento dei danni e vittoria di spese, diritti ed onorari di
giudizio.
La Provincia di Napoli ha resistito ai ricorsi con memoria.
Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio e con successiva memoria ha
eccepito il suo difetto di legittimazione passiva.
Con ordinanza n. 3128 del 3 dicembre 2008 la domanda cautelare è stata accolta.
In vista dell’udienza di discussione la ricorrente ha prodotto una memoria
illustrativa.
Alla pubblica udienza del 10 giugno 2009 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1. - E’ controversa in giudizio la
legittimità di due atti emanati dalla Provincia di Napoli - Direzione
amministrativa ambiente nei confronti della ditta individuale Solombrini
Antonio, il primo (nota prot. gen. 70040 del 24 luglio 2008), oggetto del
ricorso introduttivo, con cui la ditta è stata diffidata dal proseguire
l’attività di recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi espletata in
Napoli, via Arenaccia 153 (recte: 135), avvertendola al contempo dell’avvio del
procedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di cancellazione
dall’apposito registro delle imprese, il secondo (d.d. n. 11232 del 26 settembre
2008), oggetto dei motivi aggiunti, con cui all’esito del predetto procedimento
le è stata vietata la continuazione dell'attività, disposta la cancellazione
della sua posizione nell’apposito registro delle imprese ex art. 216 d.lgs.
152/06 ed impostole di conferire immediatamente a ditta autorizzata i rifiuti
ancora presenti nell’impianto.
In particolare, con la nota prot. gen. 70040 del 24 luglio 2008
l’amministrazione provinciale ha diffidato la ricorrente dal prosieguo
dell’attività di recupero dei rifiuti, in quanto la documentazione prodotta
dalla ditta in occasione del rinnovo ex art. 216., co. 5, d.lgs. 152/06 della
comunicazione di inizio attività era risultata «carente di 1. Certificato di
compatibilità urbanistica con l’indicazione dell’inesistenza dei vincoli
idrogeologici e con relativa attestazione che l’impianto di recupero non
contrasta con le norme e gli strumenti urbanistici del Comune competente per
territorio in quanto il CDU del 3 luglio 2008 allegata alla vs nota del
14/07/08, assunta al prot. N. 66809 del 14/07/08, non risulta conforme a quanto
richiesto».
La determinazione dirigenziale n. 11232 del 26 settembre 2008, conclusiva del
procedimento, le ha vietato la prosecuzione dell’attività di recupero e messa in
riserva di rifiuti non pericolosi e ne ha disposto la cancellazione
dall’apposito registro delle imprese, sia per «mancato rispetto delle norme
urbanistiche in quanto l’impianto di recupero dei rifiuti risulta non
compatibile con lo strumento urbanistico del Comune di Napoli come da nota n.
761/M del 25/07/2008 sopra richiamata», sia per «mancato possesso dei requisiti
tecnici di cui al D.Lgs. 152/06 e al D.M. 05/02/98».
Riferisce in particolare il provvedimento impugnato che la negativa valutazione
di compatibilità urbanistica della attività di recupero di rifiuti non
pericolosi svolta dalla ditta odierna ricorrente presso l’impianto sito in via
Arenaccia n. 135, foglio 19 p.lla 89 N.C.E.U., espressa dal Comune di Napoli
nella predetta nota n. 761/M del 25 luglio 2008, poggia sulla classificazione
dell’immobile, in base alla specifica disciplina di cui alla parte seconda delle
Nta, come “Unità edilizia di base otto - novecentesca originaria o di
ristrutturazione a corte (art. 86 delle Nta)”.
2. - La ditta ricorrente ha impugnato i predetti provvedimenti con plurime
censure di violazione di legge ed eccesso di potere, dolendosi, da un lato,
della mancata comunicazione di avvio del procedimento e dell’omesso invito a
ripristinare in conformità alla legge le condizioni di esercizio dell’attività,
prima di vietarne la prosecuzione, e, dall’altro, sostenendo che la normativa
urbanistica ed edilizia del Comune di Napoli consentirebbe nell’area de qua lo
svolgimento di attività di tipo manifatturiero artigianale o produttiva
artigianale diretta alla trasformazione di beni ed alla produzione di servizi,
laddove appunto tale sarebbe quella di essa ricorrente, che nell’anno 2003 aveva
ottenuto il nulla osta comunale, poi negato nel 2008; soggiunge che
l’incompatibilità urbanistica dell’attività di recupero non rientrerebbe,
comunque, tra i presupposti per la legittima adozione di provvedimenti
inibitori, che il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune
di Napoli il 3 luglio 2008 esprimerebbe, seppur implicitamente, parere
favorevole alla svolgimento della attività de qua e che, in ogni caso, le norme
tecniche di attuazione della variante di piano regolatore non avrebbero il
potere di inibire attività lecite, da tempo legittimamente insediate sul
territorio, osservando, infine, che le zonizzazioni del piano regolatore
disciplinano l’espansione dell’abitato, ma non precludono l’installazione di
opere che nulla hanno a che vedere con la localizzazione della residenza della
popolazione.
4. - Può prescindersi dallo scrutinio delle eccezioni di rito formulate dalle
amministrazioni resistenti, giacché le doglianze della ricorrente e l’intero
impianto argomentativo su cui poggiano non meritano di essere condivisi.
La comunicazione di avvio del procedimento era contenuta nella nota di diffida
prot. n. 70040 del 24 luglio 2008, che non doveva essere preceduta, a sua volta,
da alcuna comunicazione di avvio attesa la sua funzione spiccatamente cautelare
(arg. ex art. 7, comma 2, della legge n. 241/1990).
Vero è che, ai sensi dell’art. 216, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006,
l’amministrazione provinciale dovrebbe consentire alle ditte interessate di
conformare la loro attività alla normativa vigente entro un dato termine e
secondo prescrizioni prefissate; nella fattispecie in esame, tuttavia, non
ricorre la doverosità di tale passaggio, che si riconnette a situazioni di
irregolarità sanabili con l’intervento del privato. Invero, è arduo ipotizzare
che con la gravata diffida potessero essere fornite alla ricorrente direttive
sul come rendere compatibile, dal punto di vista urbanistico, l’attività
esercitata, dal momento che l’incompatibilità urbanistica non può che comportare
lo spostamento dell’intera attività in altro luogo con l’avvio di nuovi
impianti, senza alcuna possibilità per la ditta interessata di eliminare di sua
iniziativa la rilevata difformità rispetto alla disciplina di piano.
Neppure è ravvisabile alcun difetto di motivazione nel provvedimento n. 133 del
26 settembre 2008, congruamente motivato con il richiamo al contenuto della
negativa certificazione di compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune di
Napoli con nota prot. gen. n. 761/M del 25 luglio 2008, con cui
l’amministrazione comunale rende ragione del superamento del precedente parere
favorevole, il che vale ad escludere anche la contraddittorietà e illogicità
dell’operato della Provincia denunciate dalla ricorrente invocando il
certificato di destinazione urbanistica del 3 luglio 2008.
La disciplina urbanistica applicabile alla zona di insediamento dell’impianto
condotto dalla ricorrente, ed in particolare l’art. 86 delle Nta, contempla la
possibilità che possano essere esercitate attività artigianali, purché limitate
a quelle di produzione di beni artistici od a quelle di servizio (da intendere
come le attività artigianali di minor impatto urbanistico, finalizzate al
soddisfacimento dei bisogni essenziali della comunità residenziale), tra cui
sicuramente non rientra quella di recupero dei rifiuti. Infatti questa, pur
essendo disimpegnata dalla ricorrente in modo artigianale, prevede l’utilizzo di
impianti assimilati per legge a quelli di tipo industriale (vd. art. 214, comma
8, del d.lgs. n. 152/2006), per i quali è di per sé inconfigurabile ogni
riconducibilità alla categoria dell’artigianato “di servizio”.
L’interesse pubblico perseguito dai gravati provvedimenti è (già) consacrato
nella norma attributiva del potere (art. 216, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006) e
consiste nell’inibitoria di attività le quali, pur predisposte per il
soddisfacimento dell’interesse pubblico finale al riciclo dei rifiuti, siano in
concreto svolte in modo da arrecare pericolo per la salute dell’uomo e/o
pregiudizio all’ambiente.
Il Collegio, pur consapevole di un orientamento di segno contrario, ritiene che
l’inibitoria in esame possa intervenire non solo nel caso di inosservanza delle
norme tecniche sulle quantità ed i tipi di rifiuti recuperabili, ma anche
nell’ipotesi di contrasto dell’attività di recupero dei rifiuti con le norme
vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, come si
evince dal combinato disposto dell’art. 216, comma 2, lett. a), del d.lgs. n.
152/2006 e dell’art. 1, comma 3, del d.m. 5 febbraio 1998. Orbene, la
compatibilità urbanistica dell’impianto, benché non espressamente contemplata
dalle prefate disposizioni, non può non costituire presupposto per il legittimo
esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, atteso che deve essere
qualificato sicuramente pericoloso per la preservazione dell’ambiente
circostante un impianto che, sebbene rispetti le specifiche tecniche del caso,
si ponga in dissonanza con la destinazione urbanistica dell’area. Tale
interpretazione, d’altronde, è l’unica possibile per rendere coerente la
procedura semplificata di cui agli artt. 214 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 con
quella ordinaria di cui al precedente art. 208, nel quale si fa espresso
riferimento all’esigenza di documentare la conformità del progetto (di impianto)
alla normativa urbanistica ed alla valutazione, in sede di conferenza di
servizi, della compatibilità dello stesso “con le esigenze ambientali e
territoriali”.
Tra l’altro, tale giudizio di compatibilità, attenendo all’attività
concretamente esercitata ed all’impianto condotto, deve essere ripetuto ogni
cinque anni in occasione del rinnovo della comunicazione di avvio, e deve
assumere come parametro la disciplina urbanistica in vigore, prescindendo
dall’eventuale conformità alla normativa urbanistica applicabile al momento del
primitivo insediamento, nonché dal titolo edilizio rilasciato illo tempore
per la realizzazione del manufatto. Ne discende che le Nta potevano consentire
lo svolgimento di attività consolidatesi nel tempo, ormai incompatibili con il
nuovo quadro pianificatorio, solo mediante una puntuale prescrizione in tal
senso, che nel caso di specie non è dato rinvenire e la cui mancanza andava
sindacata mediante l’impugnazione della variante urbanistica.
La precedente iscrizione della ricorrente nell’apposito registro delle imprese,
risalente al 2003, era basata su un parere di compatibilità urbanistica reso
prima dell’approvazione regionale della variante urbanistica, in regime di
applicazione delle misure di salvaguardia, quindi in un contesto normativo
affatto diverso da quello caratterizzante la successiva certificazione di
denegata compatibilità del 2008. Pertanto, perde consistenza ogni denuncia di
contraddittorietà dei provvedimenti impugnati.
5. - In conclusione, resistendo i provvedimenti impugnati alle censure
prospettate, i ricorsi debbono essere respinti.
Parimenti da respingere è la connessa domanda risarcitoria, non essendosi
profilata l’ingiustizia dei danni asseritamente subiti.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese
di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania, sezione prima, respinge il ricorso ed i motivi
aggiunti indicati in epigrafe. -
Spese compensate. ---
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere
Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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