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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 23 settembre 2009, n. 5043
DIRITTO URBANISTICO - P.R.G. Approvazione con modifiche d’ufficio - Regione
Campania - L.r. n. 14/1982 - Tipologia di modifiche apportabili d’ufficio -
Rinnovazione della pubblicazione dello strumento urbanistico - Non è richiesta.
L’ipotesi di approvazione del P.R.G. con modifiche di ufficio è specificamente
disciplinata dai primi tre capoversi dell’art. 4 del titolo secondo della L.R.
Campania n. 14/1982, che ne prescrivono l’iter procedimentale ed individuano le
tipologie di modifiche che possono essere apportate senza “restituire” lo
strumento urbanistico adottato al Comune, che potrà solo controdedurre nei
termini assegnati. Le tipologie di modifiche d’ufficio, possibili ove “non
mutino le caratteristiche essenziali, quantitative e strutturali del piano ed i
suoi criteri di impostazione”, hanno in comune la caratteristica di adeguare le
previsioni di piano a norme di legge (osservanza degli standard urbanistici e
delle prescrizioni della legge regionale) o ad interessi di natura sovraordinata
(di coordinamento e di tutela del paesaggio e dei complessi storici, etc.). La
norma regionale sostanzialmente riproduce il contenuto della previsione statale,
di cui all'art. 10 della legge urbanistica n.1150 del 1942, che consente
un'approvazione con modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali
cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i suoi criteri
di impostazione, nonché (con modifiche) indispensabili a garantire il rispetto
delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la coordinata
sistemazione delle opere di interesse statale e la tutela del paesaggio. In tali
casi, in cui le modifiche non sono tali da stravolgere l'impostazione generale
disegnata dal Comune con la deliberazione di adozione nei suoi criteri
ispiratori, non si configura una sostanziale innovazione inibita all'organo
deputato all'approvazione dello strumento e non è richiesta la rinnovazione
della pubblicazione del piano (in termini, cfr. T.A.R. Campania, Sezione II, 25
settembre 2008, n.890; Sezione I, 11 marzo 2004, n.2834). Pres. d’Alessandro,
Est. Russo - A.F. (avv. Visone) c. Amministrazione Provinciale di Napoli (avv.
Scetta) e Comune di Nola (avv. Marone) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. II -
23 settembre 2009, n. 5043
N. 05043/2009 REG.SEN.
N. 11022/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11022 del 1995, proposto da:
Ambrosio Ferdinando, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Visone, con
domicilio eletto in Napoli, al corso Vittorio Emanuele n.670;
contro
- Amministrazione Provinciale di Napoli, in persona del Presidente p.t. della
Giunta, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Scetta, con domicilio eletto in
Napoli, alla piazza Matteotti n.1;
- Comune di Nola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dall'avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto in Napoli, alla via
Cesario Console n. 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Napoli prot.
n.125 del 7 giugno 1995, pubblicato sul B.U.R.C. n.29 del 26 giugno 1995,
recante approvazione del P.R.G. del Comune di Nola;
Visto il ricorso coi relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Provinciale di
Napoli e del Comune di Nola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/07/2009 il dott. Pierluigi Russo e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, il sig. Ferdinando Ambrosio – premesso di
essere proprietario, nel territorio del Comune di Nola, alla contrada Terracina,
delle aree riportate in catasto al foglio 37, particelle n.711 e 713 – ha
impugnato il decreto del Presidente della Giunta della Provincia di Napoli, prot.
n.125 del 7 giugno 1995, pubblicato sul B.U.R.C. n.29 del 26 giugno 1995,
recante approvazione del P.R.G. del Comune di Nola, con il quale i terreni in
questione sono stati classificati come “zona E agricola”. A sostegno dell’azione
ha dedotto le seguenti censure: Violazione e falsa applicazione dell’art.5 della
L.R. Campania 20.3.1982 n.14, degli artt.7 e ss. della L. 17.8.1942 n.1150, come
successivamente modificati ed integrati, nonché delle norme e dei principi
generali in materia – Erroneità ed illegittimità dei presupposti – Omessa ed
erronea motivazione – Eccesso e sviamento di potere – Ingiustizia manifesta –
Falso scopo e falsa causa – Contraddittorietà – Errore in fatto ed in diritto –
Illegittimità derivata – Perplessità – Incompetenza – Illogicità.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Nola e la Provincia di Napoli, che
hanno difeso la legittimità dello strumento urbanistico impugnato, concludendo
con richiesta di reiezione del ricorso.
Il ricorrente ha prodotto documenti, insistendo nella domanda di caducazione
dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 23 luglio 2009 la causa è stata chiamata e trattenuta
per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in trattazione è contestata la legittimità del decreto del
Presidente della Giunta della Provincia di Napoli, prot. n.125 del 7 giugno
1995, pubblicato sul B.U.R.C. n.29 del 26 giugno 1995, recante approvazione del
P.R.G. del Comune di Nola.
Coi primi due motivi – che possono essere esaminati contestualmente, attesa
l’unitarietà della prospettazione – il ricorrente, proprietario delle aree
riportate in catasto al foglio 37, particelle n.711 e 713, lamenta la presunta
illogicità della scelta di classificare i terreni in questione come “zona E
agricola”, in considerazione dell’ampia urbanizzazione dell’area.
Le doglianze sono infondate.
Al riguardo, giova rammentare che la giurisprudenza ha costantemente affermato –
anche dopo l’entrata in vigore dell’art.3 della l. 7 agosto 1990 n.241, che non
richiede la motivazione per gli atti a contenuto generale, come il piano
regolatore – che le scelte urbanistiche costituiscono apprezzamenti di merito
sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiati da errori
di fatto o da abnormi illogicità. In particolare, si ritiene che le scelte
discrezionali circa la destinazione delle singole aree non necessitano di
apposita motivazione oltre a quella che si può evincere dai criteri generali
seguiti nell’impostazione del piano, risultanti dalla relazione illustrativa
(cfr. in termini, con riguardo allo stesso P.R.G. del Comune di Nola, T.A.R.
Campania, Sezione I, 28 marzo 2001, n.2632, nonché, in via generale, Consiglio
di Stato, Ad. Pl., 22 dicembre 1999 n.24; Sezione IV, 1 settembre 1999, n.1388 e
20 marzo 2001, n.1679), fatti salvi i casi – insussistenti nella fattispecie
all’esame – in cui si reputa necessaria una puntuale motivazione, come ad
esempio quando la nuova destinazione di piano incida su aspettative che derivino
da un atto formalmente assunto dall’amministrazione, quale un piano di
lottizzazione debitamente approvato e convenzionato.
Non vale opporre in contrario che le aree di proprietà del ricorrente, per la
vicinanza con vari insediamenti abitativi e la presenza di diverse opere di
urbanizzazione, avrebbero per ciò solo vocazione edificatoria. Invero, posto che
non è contestata la sostanziale integrità naturalistica delle aree in questione,
la scelta operata appare improntata ad un razionale disegno di tutela del
territorio, considerato che la destinazione agricola possiede anche una valenza
conservativa dei valori ambientali ed assolve pure ad una funzione di
riequilibrio nel rapporto tra aree edificate e spazi liberi e, quindi, delle
condizioni di vivibilità della popolazione, al fine di assicurare un ordinato ed
armonico assetto del territorio, che non può prescindere dall’esigenza di
contenere l’espansione dell’aggregato urbano, salvaguardando la conservazione
degli spazi verdi (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 11 febbraio 2004 n.548;
T.A.R. Campania, Sezione II, 25 febbraio 2009 n.1058).
Con il terzo motivo è dedotta la violazione degli artt. 8 e 9 della l.
1150/1942, assumendosi che, in considerazione delle modifiche (non meglio
precisate) apportate allo strumento urbanistico in sede di approvazione, doveva
procedersi ad una nuova pubblicazione con riapertura dei termini per le
osservazioni dei privati interessati.
La censura, oltre ad essere dedotta in modo generico e contraddittorio, è
comunque infondata.
Va rilevato, infatti, che lo stesso ricorrente, nella premessa in fatto, ammette
che la destinazione agricola alle aree di proprietà è stata impressa già in sede
di adozione del piano, con la delibera commissariale n.3 del 21 luglio 1988, ed
è stata confermata in sede di approvazione dello strumento urbanistico.
Ogni ulteriore indagine al riguardo è comunque superflua, atteso che, come
chiarito in giurisprudenza, la legge regionale della Campania 20 marzo 1982,
n.14 – recante gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali relative
all’esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, vigente ratione
temporis – al titolo secondo, prevede tre ipotesi di possibili conclusioni
nell’iter di approvazione degli strumenti urbanistici: la prima, di
“approvazione” dello strumento; la seconda di “approvazione con modifiche
apportate d’ufficio”, la terza di “restituzione” ai comuni per la
rielaborazione.
L’ipotesi di approvazione con modifiche di ufficio – che è qui ipotizzata – è
specificamente disciplinata dai primi tre capoversi dell’art. 4 del titolo
secondo, che ne prescrivono l’iter procedimentale ed individuano le tipologie di
modifiche che possono essere apportate d’ufficio, ossia senza “restituire” lo
strumento urbanistico adottato al Comune, che potrà solo controdedurre nei
termini assegnati. Le tipologie di modifiche d’ufficio, possibili ove “non
mutino le caratteristiche essenziali, quantitative e strutturali del piano ed i
suoi criteri di impostazione”, hanno in comune la caratteristica di adeguare le
previsioni di piano a norme di legge (osservanza degli standard urbanistici e
delle prescrizioni della legge regionale) o ad interessi di natura sovraordinata
(di coordinamento e di tutela del paesaggio e dei complessi storici, etc.). La
norma regionale sostanzialmente riproduce il contenuto della previsione statale,
di cui all'art. 10 della legge urbanistica n.1150 del 1942, che consente
un'approvazione con modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali
cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i suoi criteri
di impostazione, nonché (con modifiche) indispensabili a garantire il rispetto
delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la coordinata
sistemazione delle opere di interesse statale e la tutela del paesaggio. In tali
casi, in cui le modifiche non sono tali da stravolgere l'impostazione generale
disegnata dal Comune con la deliberazione di adozione nei suoi criteri
ispiratori, non si configura una sostanziale innovazione inibita all'organo
deputato all'approvazione dello strumento e non è richiesta la rinnovazione
della pubblicazione del piano (in termini, cfr. T.A.R. Campania, Sezione II, 25
settembre 2008, n.890; Sezione I, 11 marzo 2004, n.2834).
In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso va
respinto siccome infondato.
Le spese e gli onorari di causa seguono la soccombenza e sono liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Seconda –
respinge il ricorso in epigrafe R.G. n.11022/1995.
Condanna il ricorrente a rimborsare al Comune di Nola ed alla Provincia di
Napoli le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.000,00 per parte, per
complessivi € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23/07/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore
Vincenzo Blanda, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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