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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 8 ottobre 2009, n. 5196
APPALTI - ATI - Art. 37 d.lgs. n. 163/2006 - Quota di partecipazione
-Definizione - Proposta contrattuale - Momento genetico del rapporto.
Dall’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 ( che, quanto al settore lavori, è
ricognitiva dei principi già desumibili dall’art. 13 della L. 109/94 e dall’art.
19, commi 3 e 4, della L. 55/90) risulta chiaramente che deve sussistere una
perfetta simmetria tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al
raggruppamento e, ancor prima, che la quota di partecipazione deve essere
stabilita e manifestata dai componenti del raggruppamento in uno alla
partecipazione alla gara. La definizione delle quote di partecipazione ad un’ATI
non riguarda infatti la fase esecutiva del rapporto sebbene il suo momento
genetico; cosicché è nella proposta contrattuale della parte che deve risultare
esplicitata l’identità del soggetto contraente ossia, nel caso appunto di
partecipazione in associazione temporanea, le quote attribuite a ciascun
componente. Pres. Amodio, Est. Ferone - C.s.r.l. (avv. Prozzo) c. Comune di
S.Lorenzello (avv. Marotta) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez.VIII - 8 ottobre
2009, n. 5196
N. 05196/2009 REG.SEN.
N. 01127/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2007, proposto da:
Car Segnaletica Stradale S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Prozzo,
con domicilio eletto presso Roberto Prozzo in Napoli, via Morgantini 3 c/o
Avv.Mantovani; Alpin S.r.l.;
contro
Comune di S.Lorenzello, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Marotta, con
domicilio eletto presso Pasquale Marotta in Napoli, Segreteria T.A.R.;
nei confronti di
Edil di Cerbo S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Romaniello, con
domicilio eletto presso Michele Romaniello in Napoli, Segreteria T.A.R.;
Termotetti Costruzioni S.r.l., Ferrara S.r.l.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
VERBALE N. 183 DEL 27/11/2006 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI LUNGO IL TORRENTE
TITERNO IN LOCALITA' PIANA E MATACHIUSO.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di S.Lorenzello;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Edil di Cerbo S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/06/2009 il dott. Antonio Ferone e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso notificato il 24 febbraio 2007 e depositato il 28 febbraio s.a.la
Società CAR Segnaletica Stradale s.r.l, in persona dell’Amministratore Unico,
legale rappresentante p.t., sig. Enzo Rillo, in proprio e quale capogruppo
dell’ATI da costituire con la LA.MER s.r.l.,ha impugnato gli atti posti in
essere dal Comune di San Lorenzello per l’affidamento dei lavori di
miglioramento delle caratteristiche di stabilità e sicurezza del territorio-
opere di completamento di regimazione delle acque e consolidamento dei versanti
lungo il torrente Titerno in località Piana e Matachiuso ed in particolare:
il provvedimento di ammissione alla gara della costituenda ATI tra la Edil di
Cerbo s.r.l., Termotetti Costruzioni s.r.l. e Ferrara s.r.l.;
il verbale di aggiudicazione provvisoria ed il provvedimento di approvazione
degli atti di gara e di aggiudicazione definitiva in favore della predetta ATI
del 27.11.2006;
il contratto eventualmente stipulato;
ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.
La società ricorrente premette:
che il Comune di San Lorenzello ha indetto una gara, mediante procedura aperta,
per l’affidamento dei lavori indicati in epigrafe, con il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
di non aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, del Codice
dei Contratti;
che le operazioni di gara si sono concluse con l’aggiudicazione della gara alla
costituenda ATI Edil di Cerbo s.r.l., Termotetti Costruzioni s.r.l. e Ferrara
s.r.l.;
di essersi classificata al secondo posto.
Ciò premesso, avverso gli atti innanzi indicati, la società Car Segnaletica
Stradale s.r.l. ha proposto impugnativa affidata ai seguenti motivi:
violazione dell’art. 75 del Codice dei contratti (D.Lgvo 163/2006);violazione
dei principi in materia di esclusione dalle gare di appalto;
violazione dell’art. 37 del Codice dei Contratti; violazione dei principi in
materia di partecipazione in ATI.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di San Lorenzello e la società Edil di
Cerbo s.r.l. che con apposite memorie difensive hanno contrastato il gravame
chiedendone il rigetto in quanto irricevibile, inammissibile ed infondato.
Con ordinanza n. 800 del 12 marzo 2007 è stata respinta la domanda cautelare di
sospensiva.
Con memorie successivamente depositate le parti costituite hanno ulteriormente
sviluppato le rispettive tesi difensive.
Alla Pubblica Udienza del 9 marzo 2009 la causa è stata trattenuta per essere
decisa.
Il Collegio ha ritenuto, in via pregiudiziale, che ai fini della decisione di
merito occorress disporre incombenti istruttori.
Dagli atti prodotti in giudizio è risultato, infatti, che la società ricorrente
in data 28.11.2006, ha inoltrato all’Amministrazione Comunale rituale istanza di
accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990 ed ha rinnovato tale
richiesta in data 04.12.2006.
È risultato, altresì, che la determinazione di aggiudicazione definitiva della
gara in favore della contro interessata è stata adottata in data 27.11.2006 e
che la richiesta di accesso, sopra richiamata, è stata esitata dalla stazione
appaltante con nota recapitata in data 15.12.2006, con la quale si autorizzava
la richiedente a prendere visione dei documenti indicati nella nota, previo
accordo telefonico, con la precisazione dei giorni e degli orari.
Il Comune di San Lorenzello ha adempiuto all’incombente istruttorio ed ha
depositato la relazione e la documentazione richiesta con nota prot. n. 3070 del
25.05.2009.
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2009 la causa è stata nuovamente introitata
per essere decisa.
DIRITTO
Dalla documentazione depositata in atti dall’Amministrazione Comunale di San
Lorenzello in esecuzione dell’ordinanza istruttoria di questo Tribunale è emerso
che la Società ricorrente ha chiesto, in data 28.11.2006, di essere autorizzata
a prendere visione con estrazione di copia di tutti i documenti della procedura
di gara alla quale aveva partecipato senza far riferimento espressamente al
provvedimento di aggiudicazione definitiva ( peraltro avvenuta solo il giorno
precedente la richiesta) e che il Comune, con lettera del 13.12.2006, ricevuta
dalla società ricorrente il 15.12.2006, ha accolto la richiesta di accesso ai
documenti, senza peraltro fare riferimento agli atti acquisiti alla procedura di
gara ed allo stato di quest’ultima, ma limitandosi ad indicare tempi e modi per
esercitare il richiesto accesso.
È altresì emerso dalla acquisita documentazione che in data 29.12.2006 la
società ricorrente ha effettivamente preso visione degli atti di gara, venendo a
conoscenza che nel frattempo era intervenuto il provvedimento di aggiudicazione
definitiva della gara in favore dell’ATI controinteressata .
Ne consegue che solo da tale ultima data, cioè il 29.12.2006, deve considerarsi
acquisita da parte della CAR Segnaletica la piena conoscenza dell’avvenuta
aggiudicazione definitiva della gara e solo dalla predetta data può farsi
decorrere il termine decadenziale di proposizione del ricorso.
Il Collegio è infatti dell’avviso che il termine di impugnazione degli atti di
una gara pubblica decorre dal momento in cui la società partecipante ha avuto
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che è l’atto con il
quale naturalmente si conclude la fase concorsuale.
Per costante e condiviso indirizzo giurisdizionale, invero, l’aggiudicazione
provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, che si inserisce nell’ambito
della procedura di scelta del contraente come momento necessario, ma non
decisivo, e quindi inidoneo a produrre la definitiva lesione dell’interesse
della ditta che non è risultata vincitrice. Con la ovvia conseguenza che
l’impresa aggiudicataria non ha l’onere, bensì la mera facoltà di impugnare
immediatamente la aggiudicazione provvisoria.
Quanto poi al rilievo, purdedotto nelle memorie difensive del Comune e della
controinteressata, che il provvedimento di aggiudicazione sarebbe stato
pubblicato all’albo pretorio, il Collegio condivide l’orientamento secondo cui
la conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva non può essere
riportata alla data di pubblicazione della deliberazione nell’Albo
Camerale,atteso che sussiste un onere per le stazioni appaltanti di portare gli8
esiti delle procedure di gara a conoscenza dei concorrenti, ed in particolare,
del secondo classificato; con la conseguenza che essendo richiesta la
comunicazione individuale dell’atto di aggiudicazione, il termine per
l’impugnazione non può farsi decorrere dal giorno in cui sia scaduto il termine
della pubblicazione.
Le considerazioni che precedono sono sufficienti a dimostrare la infondatezza
delle eccezioni di inammissibilità del ricorso per tardività prospettate dal
Comune di San Lorenzello e dalla ATI controinteressata.
Priva di pregio e altresì l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso,
per difetto di giurisdizione, atteso che il gravame è rivolto avverso tutti gli
atti di gara, in particolare gli atti di aggiudicazione provvisoria e
definitiva, e non solo avverso il contratto di appalto che viene impugnato solo
per l’eventualità che al momento della proposizione del ricorso fosse stato già
stipulato.
Nel merito il ricorso risulta fondato in relazione al secondo motivo con cui si
deduce la violazione dell’art. 37 del codice dei contratti e dei principi in
materia di partecipazione in ATI alle gare di appalto.
L’art. 37 del d.lgs. 163/2006, al comma 13, stabilisce che “ i concorrenti
riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”. Da
questa disposizione ( che, quanto al settore lavori, è ricognitiva dei principi
già desumibili dall’art. 13 della L. 109/94 e dall’art. 19, commi 3 e 4, della
L. 55/90) risulta chiaramente che deve sussistere una perfetta simmetria tra
quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento e, ancor
prima, che la quota di partecipazione ( proprio perché si parla di quota di “
partecipazione”) deve essere stabilita e manifestata dai componenti del
raggruppamento in uno alla partecipazione alla gara.
L’interpretazione qui affermata, oltre a risultare doverosa alla stregua del
criterio letterale, è altresì imposta a livello sistematico. La definizione
delle quote di partecipazione ad un’ATI non riguarda infatti la fase esecutiva
del rapporto sebbene il suo momento genetico; cosicché è nella proposta
contrattuale della parte che deve risultare esplicitata l’identità del soggetto
contraente ossia, nel caso appunto di partecipazione in associazione temporanea,
le quote attribuite a ciascun componente.
D’altronde, la funzione della disposizione è del tutto evidente: questa tende ad
escludere ( fin dalla fase di celebrazione della gara e non nel solo momento
esecutivo) partecipazioni fittizie o di comodo, come spesso avveniva nella
comune esperienza prima dell’entrata in vigore dell’art. 13 della L. n. 109/94 (
cfr. C.G.A.R.S., 31 marzo 2006, n. 116).
L’obbligo di dichiarare la quota di partecipazione all’ATI in sede di
presentazione dell’offerta ( e ciò affinché una corrispondente articolazione
dell’obbligazione dell’appaltatore risulti sancita nel contratto) è stata
introdotta dal legislatore proprio per evitare che alla spendita dei requisiti
di qualificazione non corrispondesse un identico impegno in sede di esecuzione
dei lavori. Se ne ricava, non la spendita dei requisiti di qualificazione, ma
solo la formale determinazione delle quote di partecipazione ( e il
corrispondente impegno contrattuale) fanno sorgere il vincolo ad eseguire
l’appalto in un determinato e non modificabile assetto.
Dalle considerazioni svolte consegue che la mancata indicazione delle quote di
partecipazione, rilevabile immediatamente dagli atti di gara, avrebbe dovuto
comportare l’esclusione della ATI resistente da parte della commissione di gara,
e ciò, indipendentemente dal tipo di associazione che le ditte interessate
avrebbero poi costituito per partecipare alla procedura.
Il ricorso può quindi, in conclusione, essere accolto con assorbimento delle
censure introdotte con gli altri motivi.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Napoli- sezione ottava,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto
annulla gli atti con lo stesso impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22/06/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Antonio Ferone, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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