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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 29 Gennaio 2009, n. 527
RIFIUTI - Art. 3, c. 2bis D.L. n. 245/2005 - Ordinanze governative di
emergenza - Competenza funzionale del TAR Lazio - Provvedimenti delle altre
amministrazione adottati a valle - Esclusione. L’inequivoco tenore letterale
dell’art. 3, comma 2 bis del D.L. 30 novembre 2005 n. 245, induce a ritenere che
la competenza funzionale ivi prevista si riferisca propriamente solo alle
ordinanze governative di emergenza ed ai conseguenti provvedimenti delle
autorità commissariali, restando esclusi eventuali provvedimenti di altre
amministrazioni adottati a valle, a meno che, ma non è questo il caso di specie,
tali provvedimenti non siano impugnati unitamente alle ordinanze governative e/o
commissariali che ne costituiscano il presupposto. Tale interpretazione è in
sintonia con l’eccezionalità della norma in esame, che introduce una particolare
deroga alla competenza territoriale prefissata dalla legge per i tribunali
amministrativi regionali. Pres. Guida, Est. Dell’Olio - Provincia di Napoli
(avv.ti Di Falco e Cosmai) c. Comune di Caivano (avv. Agliata) - T.A.R.
CAMPANIA, Napoli, Sez.I - 29 gennaio 2009, n. 527
RIFIUTI - Stato emergenziale nella gestioen dei rifiuti in Campania -
Piazzole di stoccaggio delle ecoballe del Comune di Caivano - Provincia di
Napoli - Potere-dovere di rimuovere i rifiuti - Inconfigurabilità - D.L. n.
107/2008 - Trasferimento alla Provincia della titolarità degli impianti di
selezione e trattamento rifiuti - Siti di stoccaggio provvisorio - Estraneità.
Atteso il permanere dello stato emergenziale nella gestione dei rifiuti in
Campania e delle attribuzioni del Commissario Governativo ivi preposto, non può
rinvenirsi in capo alla Provincia di Napoli alcun (astratto) potere-dovere di
rimuovere i rifiuti (cd. ecoballe)sulle piazzole di stoccaggio del Comune di
Caivano, giacché le prerogative afferenti alla titolarità ed alla gestione degli
impianti di CDR, e dei relativi siti di stoccaggio provvisorio, devono
legittimamente intendersi imputate alla struttura commissariale ed alle ditte
affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti. Né influisce sul caso di specie
il sopraggiungere del D.L. 17 giugno 2008 n. 107, che all’art. 1, comma 1, così
dispone: “Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi
sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione Campania
la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui
all’articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ubicati nei rispettivi
ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e
creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.”. Infatti, la legittimità del provvedimento impugnato in sede
giurisdizionale va appurata con riferimento ai presupposti di fatto e di diritto
sussistenti all’epoca della sua emanazione, non avendo rilievo le contingenze e
le innovazioni normative subentrate successivamente (cfr. TAR Campania Napoli,
Sez. I, 2 aprile 2008 n. 1786). Ad ogni modo, tale novella legislativa si occupa
solo degli impianti di smaltimento dei rifiuti, lasciando inalterato il quadro
delle competenze relativo alla gestione dei siti di stoccaggio provvisorio,
viceversa interessati dall’ordinanza quivi impugnata. Pres. Guida, Est.
Dell’Olio - Provincia di Napoli (avv.ti Di Falco e Cosmai) c. Comune di Caivano
(avv. Agliata) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez.I - 29 gennaio 2009, n. 527
RIFIUTI - Area adiacente all’impianto CDR del Comune di Caivano - Ecoballe -
Siti di interesse nazionale - Art. 252 d.lgs. n. 152/2006 - Procedura di
bonifica - Competenza - Ministero dell’Ambiente. L’area adiacente
all’impianto CDR del Comune di Caivano (ove sono stoccate le cd. ecoballe)
rientra nei siti di interesse nazionale di cui all’art. 252 del D.Lgs. n.
152/2006, la cui procedura di bonifica è attribuita al Ministero dell’Ambiente e
non alla Provincia di Napoli. Pres. Guida, Est. Dell’Olio - Provincia di Napoli
(avv.ti Di Falco e Cosmai) c. Comune di Caivano (avv. Agliata) - T.A.R.
CAMPANIA, Napoli, Sez.I - 29 gennaio 2009, n. 527
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00527/2009 REG.SEN.
N. 01938/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1938 del 2008, proposto da:
PROVINCIA DI NAPOLI, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Di Falco e Paola
Cosmai, ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in Napoli alla
Piazza Matteotti n. 1;
contro
COMUNE DI CAIVANO, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuliano Agliata, presso il
cui studio in Napoli alla Via G. Porzio, Centro Direzionale Isola G 8, è
elettivamente domiciliato;
nei confronti di
- MINISTERO DELL’AMBIENTE e COMMISSARIATO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA
IDROGEOLOGICA NELLA REGIONE CAMPANIA, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, legale domiciliataria; -
- REGIONE CAMPANIA, n.c.g.;
- FIBE S.p.A. e FISIA ITALIMPIANTI S.p.A., rappresentate e difese dagli Avv.ti
Ennio Magrì e Benedetto Giovanni Carbone, ed elettivamente domiciliate presso lo
studio del primo in Napoli alla Via Giosuè Carducci n. 19;
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale n. 1068 del 21 gennaio 2008, avente ad oggetto la
rimozione di rifiuti insistenti sulle piazzole di stoccaggio adiacenti
all’impianto CDR di Caivano, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e
conseguente, menzionato o meno nel corpo del predetto provvedimento.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli altri soggetti intimati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/07/2008 il dott. Carlo Dell'Olio e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sindaco del Comune di Caivano, dopo aver emesso ordinanza di analogo
contenuto (n. 1008 del 20 settembre 2007) parzialmente annullata in autotutela
dal Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania, emanava
l’ordinanza n. 1068 del 21 gennaio 2008, con la quale ingiungeva alla FIBE
S.p.A., alla FISIA Italimpianti S.p.A., al Commissario Delegato per l’Emergenza
Idrogeologica nella Regione Campania, alla Regione Campania ed alla Provincia di
Napoli di “provvedere ad horas alla rimozione dei rifiuti insistenti sulle
piazzole di stoccaggio adiacenti all’impianto CDR di Caivano nonché” di
“provvedere a tutti gli adempimenti indicati nella nota del Ministero
dell’Ambiente citato in premessa (concernente la richiesta alla FIBE del piano
di caratterizzazione dell’area di competenza ai fini della sua bonifica, ndr.).
La Provincia di Napoli, deducendo l’estraneità della sua posizione agli
adempimenti imposti da tale ordinanza, la impugna affidandosi a più motivi di
censura attinenti alla carenza di legittimazione passiva, alla violazione della
Legge n. 241/1990, del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 24 della Costituzione,
della Legge n. 689/1981, dell’art. 130/R del Trattato dell’Unione Europea, della
Legge n. 349/1986 e del D.Lgs. n. 267/2000, nonché all’eccesso di potere sotto
svariati profili.
Si è costituito con memoria il Comune di Caivano, deducendo l’incompetenza
funzionale di questo Tribunale, l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
Si sono costituiti con unica memoria la FIBE e la FISIA Italimpianti, aderendo
all’eccezione di incompetenza funzionale e concludendo per l’illegittimità
dell’ordinanza impugnata.
Si sono altresì costituiti per resistere al ricorso gli intimati Ministero
del’Ambiente e Commissariato per l’Emergenza Idrogeologica nella Regione
Campania.
Con ordinanza cautelare n. 1278 del 23 aprile 2008, questo giudicante ha accolto
l’istanza di sospensiva “nei limiti dell’individuazione dell’amministrazione
ricorrente come soggetto passivo dell’ordinanza impugnata”.
La Provincia di Napoli e le società FIBE e FISIA hanno prodotto ulteriori
memorie difensive, nelle quali ribadiscono le proprie rispettive ragioni.
La Regione Campania, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del
2 luglio 2008.
Il Collegio deve, in via preliminare, pronunciarsi sull’eccezione di
incompetenza funzionale, la quale muove dalla constatazione che la stretta
connessione dell’ordinanza sindacale con gli atti contemplati dall’art. 3, comma
2 bis, del D.L. n. 245/2005, convertito nella Legge n. 21/2006, non può che
determinare l’attrazione della prima alla competenza funzionale del TAR Lazio
con sede in Roma, prevista per gli altri.
L’eccezione è destituita di fondamento.
Il Collegio rileva che la Legge 27 gennaio 2006 n. 21, nel convertire con
modificazioni il D.L. 30 novembre 2005 n. 245, ha aggiunto, all’art. 3 del
citato decreto legge, i seguenti commi: “2-bis. In tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle
ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in
via esclusiva, anche per l’emanazione di misure cautelari, al tribunale
amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.”; “2-ter. Le questioni di
cui al comma 2-bis sono rilevate d’ufficio. Davanti al giudice amministrativo il
giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 26
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando
applicazione i commi 2 e seguenti dell’art. 23-bis della stessa legge.”;
“2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi
in corso. L’efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale
amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro
modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso”.
Orbene, l’inequivoco tenore letterale del citato comma 2 bis induce a ritenere
che la competenza funzionale ivi prevista si riferisca propriamente solo alle
ordinanze governative di emergenza ed ai conseguenti provvedimenti delle
autorità commissariali, restando esclusi eventuali provvedimenti di altre
amministrazioni adottati a valle, a meno che, ma non è questo il caso di specie,
tali provvedimenti non siano impugnati unitamente alle ordinanze governative e/o
commissariali che ne costituiscano il presupposto. Tale interpretazione è in
sintonia con l’eccezionalità della norma in esame, che introduce una particolare
deroga alla competenza territoriale prefissata dalla legge per i tribunali
amministrativi regionali.
Non è nemmeno meritevole di condivisione l’eccezione di inammissibilità del
ricorso per carenza di interesse, con la quale la difesa comunale evidenzia che
nessuna utilità la ricorrente trarrebbe dall’esito positivo della presente
impugnativa, attesa la mancata impugnazione della precedente ordinanza sindacale
n. 1008/2007, recante le medesime prescrizioni di quella odiernamente gravata.
Il Collegio si limita ad osservare che l’ordinanza n. 1008/2007 è stata invero
sostituita, con conseguente (definitiva) perdita di efficacia, dall’ordinanza
quivi impugnata la quale, pur riproducendo sostanzialmente il contenuto
dispositivo della prima, ridefinisce parzialmente il novero dei soggetti
destinatari. Ne deriva che, perdendo ogni capacità lesiva l’ordinanza
sostituita, la ricorrente recupera senz’altro l’interesse a contestare
l’ordinanza emanata in sostituzione, prontamente gravata con il presente mezzo.
Entrando nel merito delle questioni dedotte, si presenta palesemente fondato il
primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia la carenza di
legittimazione passiva.
In dettaglio, la medesima sostiene di non poter essere individuata come
destinataria dell’ordinanza, dal momento che non sarebbe proprietaria, né
avrebbe titolo a gestire, l’area adiacente al CDR di Caivano, sulla quale
insistono i rifiuti da rimuovere (cd. “ecoballe”). Aggiunge di non aver nemmeno
titolo ad intervenire nella procedura di bonifica, in quanto, ricadendo la
predetta area nel sito di interesse nazionale “Litorale Domitio Flegreo e Agro
Aversano”, la relativa competenza sarebbe demandata al Ministero dell’Ambiente,
ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006.
La tesi merita accoglimento.
Il Collegio osserva che, atteso il permanere dello stato emergenziale nella
gestione dei rifiuti in Campania e delle attribuzioni del Commissario
Governativo ivi preposto, non può rinvenirsi in capo alla Provincia di Napoli
alcun (astratto) potere-dovere di rimuovere i rifiuti in parola, giacché le
prerogative afferenti alla titolarità ed alla gestione degli impianti di CDR, e
dei relativi siti di stoccaggio provvisorio, devono legittimamente intendersi
imputate alla struttura commissariale ed alle ditte affidatarie del servizio di
smaltimento rifiuti, secondo le rispettive competenze delineate dalla normativa
ratione temporis applicabile.
Né influisce sul caso di specie il sopraggiungere del D.L. 17 giugno 2008 n.
107, che all’art. 1, comma 1, così dispone: “Allo scopo di favorire il rientro
nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita
alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e
trattamento dei rifiuti, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono
estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.”. Infatti, giova precisare che la
legittimità del provvedimento impugnato in sede giurisdizionale va appurata con
riferimento ai presupposti di fatto e di diritto sussistenti all’epoca della sua
emanazione, non avendo rilievo le contingenze e le innovazioni normative
subentrate successivamente (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 2 aprile 2008 n.
1786).
Ad ogni modo, è dirimente rilevare che tale novella legislativa si occupa solo
degli impianti di smaltimento dei rifiuti, lasciando inalterato il quadro delle
competenze relativo alla gestione dei siti di stoccaggio provvisorio, viceversa
interessati dall’ordinanza quivi impugnata.
Infine, costituisce dato pacifico, suffragato anche dalle risultanze
processuali, che l’area in questione rientra nei siti di interesse nazionale di
cui all’art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006, la cui procedura di bonifica è
attribuita al Ministero dell’Ambiente e non, certamente, alla Provincia di
Napoli.
È, pertanto, conclamata l’estraneità di quest’ultima agli adempimenti prescritti
dal gravato provvedimento, con conseguente emersione del lamentato difetto di
legittimazione passiva.
Ciò comporta l’illegittimità parziale dell’ordinanza sindacale n. 1068 del 21
gennaio 2008, che deve essere annullata limitatamente all’individuazione della
Provincia di Napoli come soggetto passivo destinatario della stessa.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini sopra precisati, con
assorbimento delle ulteriori censure quivi non scrutinate.
Sussistono giusti motivi, attesa la tipologia delle questioni trattate, per
compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania, Sede di Napoli – Sezione Prima, definitivamente
pronunciando sul ricorso n. 1938/2008 meglio in epigrafe indicato, lo accoglie e
per l’effetto annulla l’ordinanza sindacale n. 1068 del 21 gennaio 2008,
limitatamente all’individuazione della Provincia di Napoli come soggetto passivo
destinatario della stessa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 02/07/2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Carlo Dell'Olio, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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