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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII 17 novembre 2009, n.7547
ENERGIA - Impianti eolici - Autorizzazione all’installazione - Comune -
Sospensione sine die - Illegittimità - D.lgs. n. 387/2003. Il Comune
non può bloccare l’istallazione degli impianti eolici sine die. Un potere
di sospensione sine die è in genere vietato dall’ordinamento; deve
ritenersi a maggior ragione inammissibile qualora il legislatore abbia inteso,
come con il d.lgs. n. 387/2003, accelerare - per di più entro un termine
perentorio - e semplificare determinate procedure. Ed infatti la giurisprudenza
ha già affermato che il blocco sine die degli impianti eolici non può
essere consentito (C. Cost. n. 364/2006; Tar Molise, n. 20/2007). Pres.
Veneziano, Est. Passarelli di Napoli - W. s.r.l. (avv.ti Sasso, Soprano e
Pascucci) c. Comune di Lacedonia (avv. Pennetta) e Regione Campania (avv. De
Gennaro). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez.VII - 17 novembre 2009, n.7547
ENERGIA - Impianti eolici - Installazione - Comune - Determinazione assunta
al di fuori della conferenza di cui al d.lgs. n. 387/2003 - Illegittimità -
Incompetenza - Autorizzazione regionale. Avendo il legislatore previsto, con
il d.lgs. n. 387/2003, una conferenza unificata, in cui tutte le Amministrazioni
coinvolte debbono esprimere le proprie valutazioni, il Comune non può decidere
autonomamente, al di fuori di tale conferenza, di vietare l’istallazione degli
impianti eolici. Inoltre, come si evince dall’art. 12 co. 3 d.lgs. n. 387/2003,
l’ente competente a rilasciare (o a negare) l’autorizzazione è la Regione, o un
ente delegato dalla Regione: sicché il Comune deve essere ritenuto incompetente.
Pres. Veneziano, Est. Passarelli di Napoli - W. s.r.l. (avv.ti Sasso, Soprano e
Pascucci) c. Comune di Lacedonia (avv. Pennetta) e Regione Campania (avv. De
Gennaro). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez.VII - 17 novembre 2009, n.7547
07547/2009 REG.GEN.
N. 06546/2008 REG.RIC..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 6546 del 2008, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Wind Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Sasso, Riccardo Soprano, Giuseppe
Pascucci, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Sasso in Napoli, via
Toledo, n. 156;
contro
Comune di Lacedonia, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Donato Pennetta, con domicilio eletto in
Napoli, via dei Mille n.13, presso l’Avv. D. Vitale;
Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio eletto
presso l’Avvocatura regionale in Napoli, via S. Lucia, n. 81;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 17.09.08, con cui il
Comune ha deciso, fatti salvi gli impianti già costruiti e già autorizzati, di
non consentire la realizzazione di nuovi impianti eolici per la restante parte
del territorio comunale; b) della delibera della giunta regionale n. 1955 del
30.11.06, ove lesiva; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o
consequenziale;
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 04.06.09, c) della delibera della
Giunta Regionale n. 500 del 20.03.09, avente ad oggetto le “Nuove linee guida”
per l’istallazione degli impianti eolici, nonché di ogni altro atto comunque
presupposto, connesso o consequenziali.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lacedonia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29/10/2009 il dott. Guglielmo
Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 6546 dell’anno 2008, la parte ricorrente impugnava i
provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere attiva nel settore della produzione dell’energia eolica, di aver
acquistato la disponibilità di alcuni suoli nel comune di Lacedonia e di aver
poi chiesto alla Regione l’autorizzazione di cui al d.lgs. 387/2003 per la
realizzazione di un impianto di energia eolica;
- che tuttavia, nelle more della conclusione del procedimento, il comune ha
adottato la delibera sub a), atteso che esistono già impianti eolici, altri sono
stati già autorizzati, e sono state stipulate convenzioni con altre società e
diverse richieste sono pendenti; sicché, a salvaguardia del territorio comunale
e nelle more dell’approvazione dello strumento urbanistico, si vietava la
realizzazione di altri impianti;
- che, pertanto, la ricorrente impugnava gli atti sub a) e b) in epigrafe,
ottenendone la sospensione con ordinanza n. 1035 del 23.04.09;
- che tuttavia, nelle more del giudizio, la Regione adottava nuove linee guida,
in particolare vietando (art. 5) l’istallazione degli impianti in questione in
parchi e riserve naturali nonché in zone di rilevante interesse dei parchi e
riserve naturali, e nelle aree in cui siano già state localizzate opere
pubbliche o di pubblica utilità ovvero destinate alla valorizzazione delle
produzioni tipiche locali, sicché la ricorrente impugnava anche tali linee
guida, ove lesive.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese
processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via
gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 23.04.2009, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n.
1035/2009.
All’udienza del 29.10.2009, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi:
1) i limiti alla realizzazione degli impianti eolici sono disciplinati dalla
delibera della giunta regionale n. 1955 del 30.11.06, che non attribuisce
decisivo rilievo al fatto che l’impianto non sia previsto dallo strumento
urbanistico comunale, ove adottato; 2) il comune non ha il potere di vietare
l’istallazione degli impianti sul suo territorio, perché l’unico ente competente
a rilasciare o negare l’autorizzazione è la Regione (o la provincia delegata),
ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/03 (così Tar Puglia, Bari, n. 709/08); 3) gli
impianti eolici possono essere realizzati anche in zona agricola; 4) dal d.lgs.
387/03 e dalla l. reg. Campania 16/04 si evince che la sospensione delle
attività edili private può essere disposta solo se lo strumento urbanistico è
stato già adottato, o comunque entro termini ben precisi; il Comune invece,
sospendendo in attesa dell’adozione dello strumento urbanistico, ha disposto una
sospensione sine die pacificamente illegittima (C. cost. n. 364/2006); 5)
la sospensione è stata disposta senza prevedere alcuna garanzia per i privati,
senza che alcuna norma preveda tale potere pianificatorio, senza consentire
apporti partecipativi e senza alcuna istruttoria; 6) il Comune non avrebbe
potuto in ogni caso vietare del tutto le istallazioni su tutto il suo
territorio; 7) infine, la delibera è viziata da eccesso di potere per sviamento
funzionale: in realtà il Comune non intende salvaguardare determinate zone del
territorio, ma attuare una propria politica energetica (ciò che gli è precluso)
e avvantaggiare soggetti locali (in violazione dei principi di divieto di
discriminazione e di libera concorrenza);
nonché con i seguenti motivi aggiunti: 1) il Comune non può vietare
l’istallazione di impianti sul suo territorio; 2) gli impianti eolici possono
essere realizzati anche in zona agricola, ai sensi dell’art. 12 co. 7 d.lgs.
387/2003; 3) il Comune non può sospendere tali istallazioni sine die; è
erroneo il riferimento alle linee guida della Regione, per giustificare tale
inammissibile potere e, in ogni caso, le linee guida sono illegittime nella
parte in cui attribuiscono rilievo al potere di pianificazione dei Comuni,
violandosi in tal modo il principio di tipicità degli strumenti urbanistici
locali; 4) il Comune ha adottato tale atto senza consentire la partecipazione
dei privati e senza istruttoria; vi è inoltre eccesso di potere, perché il
Comune ha adottato tale atto per motivi diversi da quello della salvaguardia del
corretto assetto urbanistico del suo territorio (e precisamente per attuare una
propria politica energetica); 5) le linee guida sono illegittime nella parte in
cui consentono ai Comuni la preclusione dell’istallazione dei predetti impianti
nelle aree già destinate ad altre opere pubbliche o di pubblica utilità o
destinate alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali, nonché nella
parte in cui - annullando le precedenti linee guida adottate in data 30.11.2006
- sono suscettibili di incidere su situazioni già consolidate..
In memoria depositata in data 08.07.09, il Comune eccepiva l’inammissibilità dei
motivi aggiunti perché rivolti contro la delibera comunale sub a) e dunque
tardivi; comunque, ne contestava la fondatezza anche nel merito, rivendicando i
poteri di pianificazione e di programmazione del Comune.
In memoria depositata in data 19.10.2009, la Regione ribadiva la legittimità dei
propri atti.
In memoria depositata in data 17.10.2009, la ricorrente ribadiva la fondatezza
del ricorso, insistendo sull’illegittimità di una moratoria sine die e
precisando che l’impugnazione delle linee guida della Regione è stata proposta
solo per evitare una qualsiasi acquiescenza ad un atto che, ove interpretato in
un certo modo, potesse supportare la decisione del Comune.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.
Preliminarmente, occorre respingere, in quanto infondata, l’eccezione di
tardività del ricorso opposta dal Comune. Infatti, la stessa delibera comunale
impugnata, all'ultima pagina, reca, con caratteri neppure minuti, il seguente
certificato di pubblicazione: "La presente deliberazione è stata affissa
all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18 settembre
2008(...)" e cioè fino al 3 ottobre; poiché il ricorso è stato notificato in
data 28.11.2008, esso non può essere considerato tardivo.
In secondo luogo, occorre respingere l’eccezione di incompetenza per territorio
di questo Tribunale, per essere competente la Sezione di Salerno. Nei Tar dotati
di una sezione distaccata, il riparto delle cause tra la sede centrale e la
sezione distaccata concerne il riparto degli affari interno allo stesso ufficio
(art. 32 co. 3°, l. Tar) e non costituisce una questione di competenza per
territorio, che invece presuppone il riparto delle cause tra organi giudiziari
diversi (ancorché appartenenti allo stesso ordine, perché altrimenti la
questione sarebbe di giurisdizione). Pertanto, ove le parti reputino che il
ricorso debba essere deciso dalla sezione centrale anziché distaccata (o
viceversa), debbono eccepirlo all'atto della costituzione e comunque non oltre
quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il Presidente del Tribunale
Amministrativo Regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non
impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta (art. 32 co. 2 e 4). Nel
caso di specie, l’eccezione è stata ritenuta tardiva dal Presidente di questo
Tribunale con proprio decreto n. 13/2009, sicché la “competenza” è rimasta
radicata presso questa sede centrale.
Nel merito, il ricorso è fondato; è fondato, in particolare, il quarto motivo.
Infatti, il Comune non può bloccare l’istallazione degli impianti eolici sine
die: un potere di sospensione sine die è in genere vietato
dall’ordinamento; deve ritenersi a maggior ragione inammissibile qualora il
legislatore intenda accelerare e semplificare determinate procedure, come accade
nel caso di specie. Il d.lgs. n. 387/2003 ha previsto, proprio al fine di
favorire la realizzazione di tali impianti, un procedimento unico, da
concludersi per di più entro un termine perentorio.
Ed infatti, come già rilevato in sede cautelare, la giurisprudenza ha già
affermato che il blocco sine die degli impianti eolici non può essere
consentito (C. Cost. n. 364/2006; Tar Molise, n. 20/2007).
Peraltro, risulta fondato anche il secondo motivo: proprio perché il legislatore
ha previsto una conferenza unificata, in cui tutte le Amministrazioni coinvolte
debbono esprimere le proprie valutazioni, il Comune non poteva decidere
autonomamente, al di fuori di tale conferenza, di vietare l’istallazione degli
impianti. Inoltre, come si evince dall’art. 12 co. 3 d.lgs. n. 387/2003, l’ente
competente a rilasciare (o a negare) l’autorizzazione è la Regione, o un ente
delegato dalla Regione: sicché sussiste anche il vizio di incompetenza.
Gli altri motivi possono essere assorbiti; la delibera comunale sub a) va
pertanto annullata.
Il ricorso non può essere accolto per quanto concerne l’impugnativa delle linee
guida della Regione (atti sub b) e sub c) in epigrafe). Infatti, la ricorrente
afferma espressamente di aver impugnato le linee guida al fine di “evitare
qualsivoglia acquiescenza ad eventuali clausole lesive degli interessi della
ricorrente” e per “evitare che la Regione Campania potesse, in forza di tali
linee guida, dare un qualche rilievo a provvedimenti comunali” come quello
impugnato. Non risulta, però, che le linee guida siano lesive per la ricorrente,
tanto più che la stessa Wind Energy afferma esplicitamente che l’annullamento
“del provvedimento comunale gravato soddisfa pienamente l'interesse della
ricorrente”.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, per carenza d’interesse,
limitatamente all’impugnazione degli atti sub b) e c).
Le spese processuali vanno poste a carico del Comune e si liquidano come in
dispositivo; quanto all’impugnazione degli atti sub b) e c), sussistono giusti
motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio tra la
parte ricorrente e la Regione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, settima sezione di
Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie in parte il ricorso n. 6546 dell’anno 2008 e per l’effetto annulla
il provvedimento impugnato sub a); lo dichiara inammissibile, per carenza
d’interesse, limitatamente all’impugnativa degli atti sub b) e c).
2. Compensa integralmente le spese tra la parte ricorrente e la Regione
Campania.
4. Condanna il Comune di Lacedonia a rifondere alla parte ricorrente le spese
del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila) oltre
I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29/10/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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