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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 2 dicembre 2009, n. 8326
DIRITTO URBANISTICO - Distanze tra edifici - Art. 9 D.M. n. 1444/1968 -
Distanza di dieci metri - Amministrazioni comunali - Fissazione di distanze
superiori - Legittimità. L’art.9 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444, nell’imporre
la distanza di dieci metri tra costruzioni, rende illegittima ogni eventuale
previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite minimo, mentre è
indubbiamente consentito alle amministrazioni comunali fissare distanze
superiori (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 12 marzo 2009, n.1491;
Cassazione civ., 29 ottobre 1994, n.8944). Pres. d’Alessandro, Est. Russo - C.F.
(avv. Costanzo) c. Comune di S.Antimo (avv. Angelino) - TAR CAMPANIA, Napoli,
Sez. II - 2 dicembre 2009, n. 8326
DIRITTO URBANISTICO - Distanze tra edifici - Nozione di “nuova costruzione” -
Aumento della sagoma d’ingombro - Maggior volumetria o utilizzabilità a fini
abitativi - Irrilevanza- Fattispecie: sopraelevazione. Ai fini
dell’applicazione della normativa in materia di distanze tra edifici, per nuova
costruzione deve intendersi non solo la realizzazione ex novo d’un fabbricato ma
anche qualsiasi modificazione nella volumetria d’un fabbricato preesistente, che
ne comporti l’aumento della sagoma d’ingombro, in tal guisa direttamente
incidendo sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti, e ciò anche
indipendentemente dalla realizzazione o meno d'una maggior volumetria e/o
dall'utilizzabilità della stessa a fini abitativi; per il che la sopraelevazione
costituisce, a tutti gli effetti, nuova costruzione (cfr. T.A.R. Campania,
Sezione II, 12 aprile 2006, n.3457; Consiglio di Stato, Sezione IV, 31 marzo
2009, n.1998; Sezione V, 14 marzo 1993, n.481; Cassazione civ., Sezione II, 11
giugno 2008, n.15527). Pres. d’Alessandro, Est. Russo - C.F. (avv. Costanzo) c.
Comune di S.Antimo (avv. Angelino) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 2
dicembre 2009, n. 8326
DIRITTO URBANISTICO - Distanze tra edifici - Carattere abusivo dei fabbricati
preesistenti - Irrilevanza - Finalità delle disposizioni in materia di distanze
- Salvaguardia della salubrità e della sicurezza pubblica. Ai fini
dell’osservanza delle disposizioni in materia di distanze fra immobili, non
rileva l’eventuale carattere abusivo dei fabbricati preesistenti. Le
disposizioni sulle distanze tra le costruzioni sono infatti preordinate non solo
alla tutela degli interessi dei frontisti ma, in una più ampia visione, anche
alla salvaguardia di esigenze generali, tra cui la salubrità e la sicurezza
pubblica. Pertanto, l’interesse pubblico primario tutelato dalle norme
urbanistiche sulle distanze impone di prendere in considerazione la situazione
di fatto quale si presenta in concreto in sede di rilascio di un nuovo titolo
edilizio, a nulla rilevando che taluno dei fabbricati preesistenti, in relazione
al quale va calcolata la distanza, sia abusivo, ferma restando l’attività
repressiva rimessa allo stesso ente (cfr. T.A.R. Campania, Sezione III, 12
luglio 2005, n.9499; Consiglio Giust. Amm. Sicilia, 12 novembre 2008, n.930;
Consiglio di Stato, Sezione V, 6 novembre 1992, n.1174). Pres. d’Alessandro,
Est. Russo - C.F. (avv. Costanzo) c. Comune di S.Antimo (avv. Angelino) - TAR
CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 2 dicembre 2009, n. 8326
N. 08326/2009 REG.SEN.
N. 06188/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6188 del 2008, proposto da:
Chiariello Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Costanzo, con
domicilio eletto in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele, n.304 (c/o dr. Luigi
Ronca);
contro
Comune di S.Antimo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’avv. Mario Angelino, con cui è domiciliato presso la Segreteria del T.A.R.;
nei confronti di
Edil C.A.V.I. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Chiariello
Alfonso, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Iazzetta e Gianpiero
Romano, con domicilio eletto in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
del permesso di costruire n.55 del 17.9.2008 rilasciato alla Edil C.A.V.I.
s.r.l. e, ove lesivi, dell’art.4 del regolamento edilizio del Comune di S.
Antimo, come modificato con le delibere di consiglio comunale n.24 del 14.3.2008
e n.66 del 27.6.2008, nonché delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. dello
stesso ente.
Visto il ricorso coi relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Edil C.A.V.I. s.r.l..;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. Pierluigi
Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 17 novembre 2008 e
depositato il 26 seguente, il sig. Francesco Chiariello ha premesso di essere
comproprietario di un fabbricato per civili abitazioni, composto da quattro
piani fuori terra con annesso piccolo cortile, sito in Sant’Antimo, alla via
Calore n.8, confinante ad ovest con il lotto di proprietà della Edil C.A.V.I.
s.r.l.. Con il proposto ricorso, l’instante ha chiesto l’annullamento del
permesso di costruire n.55 del 17 settembre 2008 (in variante al permesso di
costruire n.17/08) rilasciato alla società summenzionata per la realizzazione
sul confine di “lavori di ampliamento in sopraelevazione” ad un preesistente
edificio.
A sostegno della domanda giudiziale il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi
di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 97 Cost., dell’art.4.2 del
regolamento edilizio del Comune di Sant’Antimo e dell’art.3 della L. n.241 del
1990 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti,
sviamento – in quanto non verrebbe rispettata la distanza minima tra pareti
finestrate;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 97 Cost., dell’art.9 del D.M.
n.1444/1968, degli artt.4.3, 4.4 e 4.6 del regolamento edilizio, come modificato
con le delibere di consiglio comunale n.24 del 14.3.2008 e n.66 del 27.6.2008, e
dell’art.3 della L. n.241 del 1990 – Eccesso di potere per difetto di
istruttoria, errore nei presupposti, sviamento – poiché sarebbero violate anche
le norme relative alla costruzione sul confine;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art.9 del D.M. n.1444/1968 – in quanto,
ove l’art.4.6 del regolamento edilizio fosse interpretato in modo da consentire
la realizzazione dei lavori progettati, si porrebbe in contrasto con la
disciplina di rango superiore contenuta nel richiamato D.M., per cui andrebbe
disapplicato dal giudice amministrativo.
Si è costituito in resistenza anche il Comune di Sant’Antimo, che ha
preliminarmente eccepito la tardività del gravame nonché la sua inammissibilità,
per omessa notifica all’Amministrazione provinciale di Napoli. Nel merito,
l’ente ha chiesto la reiezione del ricorso per l’infondatezza delle censure
dedotte.
Si è costituita in giudizio anche la società controinteressata, titolare del
permesso edilizio in contestazione, che ha anch’essa sollevato pregiudizialmente
le eccezioni di irrecevibilità ed inammissibilità dell’azione, concludendo,
comunque, con richiesta di rigetto della domanda attorea anche nel merito.
La parte ricorrente ha depositato memoria difensiva e documenti, insistendo
nella domanda di caducazione dell’atto lesivo della sua sfera giuridica.
Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni sollevate in rito, sotto diversi
profili, da entrambe le parti resistenti.
2. Si palesa innanzitutto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione
dell’adìto T.A.R., basata sul rilievo che la controversia avrebbe ad oggetto la
pretesa violazione di diritti soggettivi rilevanti nei rapporti interprivati e
rientrerebbe, come tale, nella cognizione dell’A.G.O.
Sul punto va richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui la
controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un permesso di costruire, che
si assume illegittimo per violazione delle norme sulle distanze legali, non
attiene ad un rapporto di natura privatistica fra proprietari confinanti, ma,
invece, al rapporto pubblicistico con l'ente territoriale ed è intentata a
garanzia di una posizione di interesse legittimo. Invero, il proprietario
dell’immobile vicino a quello interessato dal rilascio di un titolo edilizio può
chiedere il rispetto delle norme che prescrivono distanze tra le costruzioni
innanzi al giudice ordinario, allorquando la controversia sia instaurata nei
soli confronti dell’altro soggetto privato, vertendosi in tal caso su questioni
di diritto soggettivo, ovvero innanzi al giudice amministrativo quando sia
contestata (come nel caso in esame) la legittimità del titolo abilitativo, che
si assume emesso in violazione delle norme sulle distanze, vertendosi in tal
caso in tema di interessi legittimi (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 13
gennaio 2004, n.46; Cassazione civ., SS.UU., 1° luglio 2002, n. 9555).
3. E’ parimenti infondata l’eccezione di tardività del ricorso.
Infatti, contrariamente a quanto prospettato dalla parte controinteressata, il
termine per l'impugnazione del permesso edilizio da parte del terzo, che assume
di subire pregiudizio dalle opere assentite, non decorre dalla data di rilascio
del titolo (nella specie, il 17 settembre 2008) ma dalla piena ed effettiva
conoscenza del provvedimento, la cui prova rigorosa incombe sulla parte che
eccepisce la tardività dell'impugnativa (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato,
Sezione V, 5 febbraio 2007, n.452), che nella fattispecie in esame non ha in
alcun modo assolto all’onere probatorio a suo carico (nel caso concreto,
peraltro, la prova sarebbe consistita nel dimostrare il contestuale rilascio di
copia del titolo edilizio anche all’odierno ricorrente, atteso che la
notificazione del ricorso è avvenuta il 17 novembre 2008).
4. Nè vale obiettare che l’inammissibilità discenderebbe dall’omessa tempestiva
contestazione dei precedenti titoli assentiti all’odierna controinteressata,
atteso che la lesione dell’interesse fatto valere in giudizio discende
direttamente dall’ultimo permesso di costruire n.55/2008, avente ad oggetto
opere in ampliamento ed in sopraelevazione da realizzarsi sul confine, che si
sostanziano in un autonomo intervento edilizio suscettibile di per sé di
arrecare pregiudizio alla sfera giuridica del ricorrente.
5. Il Collegio può, invece, prescindere dall’esame dell’ulteriore ragione di
inammissibilità, che discenderebbe dall’omessa notifica del gravame
all’Amministrazione provinciale, atteso che, per la decisione nel merito del
ricorso – come si chiarirà oltre – è sufficiente l’esame del primo motivo di
diritto, che riveste carattere assorbente, senza che sia necessario affrontare
le questioni agitate intorno al regolamento edilizio coi restanti mezzi
difensivi.
6. Passando al merito della controversia, ad avviso del Collegio è fondato ed
assorbente il primo motivo, con cui è dedotta la violazione della distanza
minima tra le costruzioni, stabilita dall’art.4.2. del regolamento edilizio del
Comune di Sant’Antimo, che così testualmente recita nella prima parte, che
rileva nel presente giudizio: “Per le nuove costruzioni è prescritto che la
distanza minima tra pareti finestrate (o parti di pareti finestrate) in caso di
prospicienza diretta, anche quando una sola parete sia finestrata, sia pari
all’altezza della parete più alta, con un minimo assoluto di ml. 10”.
6.1. Circa la situazione dei luoghi, va premesso in fatto che il ricorrente ha
documentato (cfr. consulenza tecnica a firma dell’ing. V. De Michele) che la
parete finestrata di sua proprietà ha un’altezza di m.13,80 e la costruenda
sezione immobiliare in sopraelevazione è posta a 9 metri circa dalla parte
terminale degli aggetti (che misurano m.1,20) del proprio fabbricato.
Mentre il primo punto non risulta controverso, essendo pacifico il mancato
rispetto della distanza riferita all’altezza della parete più alta, è contestato
invece tra le parti l’osservanza del limite dei 10 metri, discutendosi sia circa
l’esatta misurazione della distanza sia circa la computabilità o meno dei
suddetti aggetti.
Sul punto il Collegio, per evidenti ragioni di economia processuale, non ritiene
indispensabile procedere ad una consulenza tecnica d’ufficio, considerato che il
primo profilo evidenziato è comunque sufficiente per accogliere il ricorso, nei
termini di seguito precisati in punto di diritto.
6.2. Va premesso che l’art.9 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444, nell’imporre la
distanza di dieci metri tra costruzioni, rende illegittima ogni eventuale
previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite minimo, mentre è
indubbiamente consentito alle amministrazioni comunali fissare distanze
superiori (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 12 marzo 2009, n.1491;
Cassazione civ., 29 ottobre 1994, n.8944).
6.3. Mette poi conto evidenziare che, ai fini dell’applicazione della normativa
in materia di distanze tra edifici, per nuova costruzione deve intendersi non
solo la realizzazione ex novo d’un fabbricato ma anche qualsiasi modificazione
nella volumetria d’un fabbricato preesistente, che ne comporti l’aumento della
sagoma d’ingombro, in tal guisa direttamente incidendo sulla situazione degli
spazi tra gli edifici esistenti, e ciò anche indipendentemente dalla
realizzazione o meno d'una maggior volumetria e/o dall'utilizzabilità della
stessa a fini abitativi; per il che si è ripetutamente ritenuto che la
sopraelevazione, appunto, costituisca, a tutti gli effetti, nuova costruzione
(cfr. T.A.R. Campania, Sezione II, 12 aprile 2006, n.3457; Consiglio di Stato,
Sezione IV, 31 marzo 2009, n.1998; Sezione V, 14 marzo 1993, n.481; Cassazione
civ., Sezione II, 11 giugno 2008, n.15527).
6.4. Non v’è dubbio, inoltre, che l’ala frontistante del fabbricato di proprietà
F. Chiariello, sulla quale risultano presenti “verande” su tutti i piani in
elevazione (cfr. rilievi fotografici nn.1, 2, 7 e 9, allegati alla relazione
tecnica già citata), costituisce sicuramente una parete finestrata, ai sensi
della normativa richiamata, considerato che la giurisprudenza include nella
suddetta ampia categoria concettuale sia le pareti munite di “vedute” che quelle
munite di qualsiasi apertura verso l’esterno (cfr. Cassazione civ., Sezione II,
27 luglio 2006, n.17089).
6.5. Contrariamente all’assunto formulato dalla difesa del resistente comune, ai
fini dell’osservanza delle disposizioni in materia di distanze fra immobili, non
rileva poi l’eventuale carattere abusivo delle opere realizzate sul fabbricato
di proprietà del ricorrente. E’ stato infatti chiarito in giurisprudenza che le
disposizioni sulle distanze tra le costruzioni sono preordinate non solo alla
tutela degli interessi dei frontisti ma, in una più ampia visione, anche alla
salvaguardia di esigenze generali, tra cui la salubrità e la sicurezza pubblica.
Pertanto, l’interesse pubblico primario tutelato dalle norme urbanistiche sulle
distanze impone di prendere in considerazione la situazione di fatto quale si
presenta in concreto in sede di rilascio di un nuovo titolo edilizio, a nulla
rilevando che taluno dei fabbricati preesistenti, in relazione al quale va
calcolata la distanza, sia abusivo, ferma restando l’attività repressiva rimessa
allo stesso ente (cfr. T.A.R. Campania, Sezione III, 12 luglio 2005, n.9499;
Consiglio Giust. Amm. Sicilia, 12 novembre 2008, n.930; Consiglio di Stato,
Sezione V, 6 novembre 1992, n.1174).
7. In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono ed entro i limiti
precisati, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, restando assorbiti i
motivi non esaminati. Per l’effetto, va annullato il permesso di costruire
impugnato.
La peculiarità della vicenda, anche alla stregua di quanto rilevato al capo 6.5,
giustifica la compensazione delle spese e degli onorari di giudizio, fatto salvo
il contributo unificato, che va posto, in parti uguali, a carico delle parti
soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania - Sezione Seconda accoglie il ricorso R.G. n.6188/2008
e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che va posto, in parti
uguali, a carico del Comune di Sant’Antimo e della Edil C.A.V.I. s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con
l'intervento dei Signori:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Anna Pappalardo, Consigliere
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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