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TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 10 dicembre 2009, n. 8606


DIRITTO URBANISTICO - Opere di pavimentazione - Permesso di costruire - Art- 6, c. 1, lett. e), D.P.R. n. 380/2001 - Necessità - In caso di opere di rilevante dimensioni comportanti significativa trasformazione dello stato dei luoghi. Non è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di modeste opere di pavimentazione, laddove non siano state realizzate opere murarie o eliminato verde preesistente, ovvero urbanizzato il terreno (T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 26 agosto 2009, n. 299); occorre invece il permesso di costruire, dall’articolo 6, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 380/2001, quando le opere di pavimentazione, in ragione delle dimensioni delle stesse e dei materiali utilizzati determinino una significativa trasformazione dello stato dei luoghi (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 21 aprile 2009 , n. 2084; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 2 febbraio 2005 , n. 208; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 20 novembre 2002 , n. 4514). Pres. f.f. Monaciliuni, Est. Polidori - C.N. (avv. Esposito) c. Comune di Piano di Sorrento (avv. Esposito) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 10 dicembre 2009, n. 8606
 

 

 

 

N. 08606/2009 REG.SEN.
N. 07826/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso n. 7826/2004, proposto da CAPPIELLO Nicola, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Saverio Esposito, con il quale è elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. per la Campania,


contro


il Comune di Piano di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Gianvincenzo Esposito, con domicilio eletto in Napoli, via S.Brigida, n. 79, presso l’avvocato Emilio Paolo Salvia;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

- quanto al ricorso principale, dell’ordinanza n. 46 in data 8 marzo 2004, con la quale è stata ordinata al ricorrente la demolizione delle opere abusive poste in essere alla via Bagnolo n. 259/261, oggetto dei sopralluoghi effettuati in data 14 e 15 ottobre 2003 (consistenti nella realizzazione di due ampliamenti a rustico di un preesistente fabbricato in muratura, aventi una superficie di 62,00 mq e 4,00 mq, e di una scala esterna su due rampe), nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 5 novembre 2009, dell’ordinanza n. 136 in data 2 luglio 2009, con la quale è stata respinta la domanda di condono edilizio presentata dal ricorrente in data 10 dicembre 2004 per le opere abusive oggetto della suddetta ordinanza n. 46 in data 8 marzo 2004 ed è stata ordinata la demolizione di tali opere, nonché delle ulteriori opere abusive rilevate nel corso dei sopralluoghi effettuati in data 22 luglio 2005 (costituite dalla messa in opera delle rifiniture e degli impianti relativi ai suddetti ampliamenti, nonché da opere di sistemazione esterna dell’area cortilizia del fabbricato, mediante una pavimentazione con massetto di calcestruzzo, e dal mutamento d’uso di un’area esterna in area di sosta per autoveicoli, mediante la posa in opera di tettoie in lamiera aventi una superficie pari a 187 mq) e in data 17 luglio 2008 (costituite da un pergolato con pali in legno realizzato sul terrazzo a livello del secondo piano della verticale abusiva del fabbricato di cui trattasi), nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/11/2009 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Vista l’ordinanza n. 3882 in data 8 luglio 2004, con la quale la Seconda Sezione di questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 46 in data 8 marzo 2004;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, presentata in via incidentale dal ricorrente;

RITENUTO di poter definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli articoli 21, comma 10, e 26, comma 4, della legge n. 1034/71, consentendolo l’oggetto della causa e reputandosi integro il contraddittorio e completa l’istruttoria;

CONSIDERATO, in via preliminare, che il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto:

- secondo la giurisprudenza, anche di questa Sezione (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 12 aprile 2007, n. 3426), la presentazione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria successivamente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione produce l’effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa;

- secondo la giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Campania, Sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 1011), tali principi possono applicarsi anche nel caso di presentazione di una domanda di condono edilizio, fatta eccezione per le fattispecie in cui manchino, in modo evidente, i presupposti per l’ammissibilità della domanda medesima;

- dalla motivazione dell’ordinanza n. 136 in data 2 luglio 2009, si evince che per le opere abusive oggetto della precedente ordinanza di demolizione n. 46 in data 8 marzo 2004 è stata presentata il 10 dicembre 2004 una domanda di condono edilizio ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge n. 263/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, sicché allo stato l’interesse del ricorrente si è spostato sull’annullamento della predetta ordinanza n. 136 in data 2 luglio 2009, con la quale è stata respinta la domanda di condono ed è stato rinnovato l’ordine di demolizione delle opere abusive di cui trattasi;

CONSIDERATO, sempre in via preliminare, che - quanto alla posa in opera di tettoie in lamiera aventi una superficie pari a 187 mq - il ricorrente non ha interesse all’annullamento dell’impugnata ordinanza di demolizione n. 136 in data 2 luglio 2009, perché nel corpo del quarto motivo dedotto con il ricorso per motivi aggiunti e nella relazione tecnica depositata dallo stesso ricorrente in data 26 novembre 2009, è stato posto in rilievo che le predette tettoie sono state spontaneamente rimosse;

CONSIDERATO che, quanto alle opere abusive consistenti nella realizzazione di due ampliamenti di volume e nella messa in opera delle rifiniture e degli impianti relativi a tali ampliamenti, il secondo motivo dedotto con il ricorso per motivi aggiunti - con il quale il ricorrente contesta la legittimità del rigetto della suddetta domanda di condono e del conseguente ordine di demolizione, deducendo la violazione dell’articolo 32, comma 27, lett. d), del decreto legge n. 269/2003 - risulta infondato. Infatti:

- secondo l’articolo 32, comma 27, lett. d), del decreto legge n. 269/2003, “fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: …. d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”;

- come già evidenziato da questa Sezione in altra occasione (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 4 aprile 2008, n. 1877), trattasi di una previsione normativa che esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate su aree caratterizzate da determinate tipologie di vincoli (in particolare, quelli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali), subordinando peraltro l’esclusione a due condizioni costituite: a) dal fatto che il vincolo sia stato istituito prima dell’esecuzione delle opere abusive; b) dal fatto che le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo risultino non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Da tale ricostruzione emerge, quindi, un sistema che consente la sanatoria delle opere realizzate su aree vincolate solo in due ipotesi, previste disgiuntivamente, costituite: a) dalla realizzazione delle opere abusive prima dell’imposizione dei vincoli (e in questo caso trattasi della mera riproposizione di una caratteristica propria della disciplina posta dalle due precedenti leggi sul condono con riferimento ai vincoli di inedificabilità assoluta di cui all’articolo 33, comma 1, della legge n. 47/1985); b) dal fatto che le opere oggetto di sanatoria, benché non assentite o difformi dal titolo abilitativo, risultino comunque conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Pertanto la novità sostanziale della suddetta previsione normativa è costituita - come puntualmente evidenziato dalla giurisprudenza (T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 20 aprile 2007, n. 1690; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 963; T.A.R. Veneto, Sez. II, 19 giugno 2006, n. 1884) - proprio dall’inserimento del requisito della conformità urbanistica all’interno della fattispecie del condono edilizio (che, al contrario, prescinde di norma da un simile requisito), così dando vita ad un meccanismo di sanatoria che si avvicina fortemente all’istituto dell’accertamento di conformità previsto dall’articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001, piuttosto che ai meccanismi previsti delle due precedenti leggi sul condono edilizio. Poste tali premesse, in base alla disciplina posta dal decreto legge n. 269/2003 (disciplina applicabile alla fattispecie in esame, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 10 febbraio 2006, n. 49, con il quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge regionale Campania 18 novembre 2004, n. 10), la sanabilità delle opere realizzate in zona vincolata è radicalmente esclusa solo qualora si tratti di un vincolo di inedificabilità assoluta e non anche nella diversa ipotesi di un vincolo di inedificabilità relativa, ossia di un vincolo superabile mediante un giudizio a posteriori di compatibilità paesaggistica. Infatti, come già evidenziato in precedenza, è possibile ottenere la sanatoria delle opere abusive realizzate in zona sottoposta ad un vincolo di inedificabilità relativa, purché ricorrano le condizioni previste dell’articolo 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003;

- stante quanto precede il provvedimento di rigetto della domanda di condono può ritenersi supportato da una valida motivazione, perché l’Amministrazione, oltre ad evidenziare che l’intero territorio del Comune di Piano di Sorrento è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 15 febbraio 1962, ha richiamato in motivazione i sopralluoghi effettuati in data 14 e 15 ottobre 2003 e dalla relazione della Polizia Municipale relativa a tali sopralluoghi (depositata dall’Amministrazione resistente in data 26 novembre 2009) si evince che le opere in questione ricadono nella “Zona Territoriale 2 – tutela degli insediamenti antichi accentrati” del P.U.T. dell’Area Sorrentino- Amalfitana approvato con la legge regionale n. 35/1987 (nonché nella sottozona “A2 – aree di rispetto ambientale dei tessuti storici ricadenti in zone territoriali del P.U.T.” del vigente P.R.G.), in relazione alla quale l’art. 17 impedisce ogni nuova edificazione privata;

CONSIDERATO che - quanto alle opere abusive consistenti nella realizzazione di un pergolato - parimenti infondata risulta la censura dedotta con il quarto motivo ed incentrata sul difetto di istruttoria nella qualificazione dell’intervento edilizio. Infatti - a prescindere da ogni considerazione sul fatto che tale pergolato è stato realizzato sulla terrazza che costituisce solaio di copertura di uno dei due ampliamenti in contestazione e, quindi, inevitabilmente risente dell’abusività di tale ampliamento - occorre rilevare che:

- secondo la giurisprudenza (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 10 gennaio 2006, n. 207), il pergolato, a differenza del portico (o porticato) caratterizzato indefettibilmente da un tetto poggiante su colonne, da una copertura a fini di riparo, è un manufatto caratterizzato inequivocabilmente dalla assenza di copertura, tale non potendo considerarsi la funzione dei sostegni della parte alta del pergolato. Pertanto, da un lato, la circostanza che il pergolato sia stato realizzato nel rispetto delle preesistenti caratteristiche tipologiche, formali e sostanziali dell’edificio su cui è stato realizzato, la sua modesta dimensione e consistenza e la sua struttura a cielo aperto ed a lati aperti, sono tutti concorrenti e fondamentali elementi che consentono di escludere che il pergolato possa rientrare nel concetto di opera di trasformazione urbanistica ed edilizia soggetta a permesso di costruire; dall’altro non è possibile, in via generale ed astratta, affermare che la realizzazione di un pergolato (pur non comportando incrementi di volume) non comporti, attraverso una modifica del prospetto dell’edificio cui afferisce, una alterazione significativa dello stato dei luoghi;

- dalla descrizione del manufatto contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato - ove viene contestata la realizzazione di “un pergolato con pali in legno poggianti sul pavimento del terrazzo e legati con pali di ferro, le cui dimensioni sono pari a mt 10.00 x mt 5,20 – altezza minima e massima pari a mt 2,40 e 2,60 circa” - e dalla documentazione fotografica allegata alla relazione relativa al sopralluogo eseguito in data 17 luglio 2005 si desumono elementi sufficienti per ritenere che l’intervento di cui trattasi abbia determinato una alterazione significativa dello stato dei luoghi;

CONSIDERATO che - con riferimento alle opere abusive consistenti sistemazione dell’area cortilizia del fabbricato - risulta infondata la censura dedotta con il quarto motivo ed incentrata sul difetto di istruttoria nella qualificazione dell’intervento edilizio. Infatti:

- secondo la prevalente giurisprudenza, non è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di modeste opere di pavimentazione, laddove non siano state realizzate opere murarie o eliminato verde preesistente, ovvero urbanizzato il terreno (T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 26 agosto 2009, n. 299, con la quale è stato ritenuto non soggetto al preventivo rilascio del permesso di costruire un intervento di pavimentazione con plotte forate, per permettere la crescita dell’erba, di una parte del terreno di pertinenza di un condominio, destinato anche ad area di parcheggio per autovetture; occorre invece il permesso di costruire, dall’articolo 6, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 380/2001, quando le opere di pavimentazione, in ragione delle dimensioni delle stesse e dei materiali utilizzati determinino una significativa trasformazione dello stato dei luoghi (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 21 aprile 2009 , n. 2084; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 2 febbraio 2005 , n. 208; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 20 novembre 2002 , n. 4514);

- dalla descrizione del manufatto della motivazione del provvedimento impugnato, ove viene contestata la sistemazione dell’area cortilizia del fabbricato, mediante “pavimentazione con massetto di calcestruzzo degli spazi limitrofi al fabbricato fino al viale d’ingresso” e dalla documentazione fotografica prodotta dal ricorrente in allegato alla relazione relativa al sopralluogo eseguito in data 22 luglio 2005 si desumono elementi sufficienti per ritenere che l’intervento di cui trattasi abbia determinato una alterazione significativa dello stato dei luoghi;

CONSIDERATO infine che - quanto alle opere abusive consistenti nel mutamento d’uso di un’area esterna in area di sosta per autoveicoli - tenuto conto della giurisprudenza innanzi richiamata, nonché delle rilevanti dimensioni dell’intervento (area di estensione pari a 540 mq) e della documentazione fotografica prodotta dal ricorrente in allegato alla relazione relativa al sopralluogo eseguito in data 22 luglio 2005, risulta infondata la censura dedotta con il quarto motivo ed incentrata sul difetto di istruttoria nella qualificazione dell’intervento edilizio, in quanto, nonostante la rimozione delle tettoie, trattasi di intervento che ha determinato una alterazione significativa dello stato dei luoghi;

CONSIDERATO che, stante quanto precede:

- il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;

- ricorso per motivi aggiunti in epigrafe indicato deve essere in parte dichiarato inammissibile per carenza di interesse e in parte respinto perché infondato;

CONSIDERATO che, le spese di giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza;


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7826/2004 e sul ricorso per motivi aggiunti in epigrafe indicato:

- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- dichiara il ricorso per motivi aggiunti in parte inammissibile, e in parte lo respinge perché infondato, nei termini specificati in motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26/11/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Arcangelo Monaciliuni, Presidente FF
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Carlo Polidori, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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