AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 10 dicembre 2009, n. 8606
DIRITTO URBANISTICO - Opere di pavimentazione - Permesso di costruire - Art-
6, c. 1, lett. e), D.P.R. n. 380/2001 - Necessità - In caso di opere di
rilevante dimensioni comportanti significativa trasformazione dello stato dei
luoghi. Non è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di
modeste opere di pavimentazione, laddove non siano state realizzate opere
murarie o eliminato verde preesistente, ovvero urbanizzato il terreno (T.A.R.
Trentino Alto Adige Bolzano, 26 agosto 2009, n. 299); occorre invece il permesso
di costruire, dall’articolo 6, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 380/2001,
quando le opere di pavimentazione, in ragione delle dimensioni delle stesse e
dei materiali utilizzati determinino una significativa trasformazione dello
stato dei luoghi (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 21 aprile 2009 , n. 2084;
T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 2 febbraio 2005 , n. 208; T.A.R. Lombardia
Milano, Sez. II, 20 novembre 2002 , n. 4514). Pres. f.f. Monaciliuni, Est.
Polidori - C.N. (avv. Esposito) c. Comune di Piano di Sorrento (avv. Esposito) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 10 dicembre 2009, n. 8606
N. 08606/2009 REG.SEN.
N. 07826/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso n. 7826/2004, proposto da CAPPIELLO Nicola, rappresentato e difeso
dall’avvocato Francesco Saverio Esposito, con il quale è elettivamente
domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. per la Campania,
contro
il Comune di Piano di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore, non
costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Gianvincenzo Esposito,
con domicilio eletto in Napoli, via S.Brigida, n. 79, presso l’avvocato Emilio
Paolo Salvia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- quanto al ricorso principale, dell’ordinanza n. 46 in data 8 marzo 2004, con
la quale è stata ordinata al ricorrente la demolizione delle opere abusive poste
in essere alla via Bagnolo n. 259/261, oggetto dei sopralluoghi effettuati in
data 14 e 15 ottobre 2003 (consistenti nella realizzazione di due ampliamenti a
rustico di un preesistente fabbricato in muratura, aventi una superficie di
62,00 mq e 4,00 mq, e di una scala esterna su due rampe), nonché di tutti gli
atti preordinati, connessi e consequenziali;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 5 novembre 2009,
dell’ordinanza n. 136 in data 2 luglio 2009, con la quale è stata respinta la
domanda di condono edilizio presentata dal ricorrente in data 10 dicembre 2004
per le opere abusive oggetto della suddetta ordinanza n. 46 in data 8 marzo 2004
ed è stata ordinata la demolizione di tali opere, nonché delle ulteriori opere
abusive rilevate nel corso dei sopralluoghi effettuati in data 22 luglio 2005
(costituite dalla messa in opera delle rifiniture e degli impianti relativi ai
suddetti ampliamenti, nonché da opere di sistemazione esterna dell’area
cortilizia del fabbricato, mediante una pavimentazione con massetto di
calcestruzzo, e dal mutamento d’uso di un’area esterna in area di sosta per
autoveicoli, mediante la posa in opera di tettoie in lamiera aventi una
superficie pari a 187 mq) e in data 17 luglio 2008 (costituite da un pergolato
con pali in legno realizzato sul terrazzo a livello del secondo piano della
verticale abusiva del fabbricato di cui trattasi), nonché di tutti gli atti
preordinati, connessi e consequenziali;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/11/2009 il dott. Carlo Polidori
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n.
1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Vista l’ordinanza n. 3882 in data 8 luglio 2004, con la quale la Seconda Sezione
di questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione
dell’ordinanza di demolizione n. 46 in data 8 marzo 2004;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con
il ricorso per motivi aggiunti, presentata in via incidentale dal ricorrente;
RITENUTO di poter definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai
sensi degli articoli 21, comma 10, e 26, comma 4, della legge n. 1034/71,
consentendolo l’oggetto della causa e reputandosi integro il contraddittorio e
completa l’istruttoria;
CONSIDERATO, in via preliminare, che il ricorso principale deve essere
dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto:
- secondo la giurisprudenza, anche di questa Sezione (ex multis, T.A.R. Campania
Napoli, Sez. VII, 12 aprile 2007, n. 3426), la presentazione dell’istanza di
permesso di costruire in sanatoria successivamente alla impugnazione
dell’ordinanza di demolizione produce l’effetto di rendere inefficace tale
provvedimento e, quindi, improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuta
carenza di interesse, in quanto il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure
al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato da detta istanza,
comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o
di rigetto, che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto
dell’impugnativa;
- secondo la giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Campania, Sez. IV, 14 febbraio
2005, n. 1011), tali principi possono applicarsi anche nel caso di presentazione
di una domanda di condono edilizio, fatta eccezione per le fattispecie in cui
manchino, in modo evidente, i presupposti per l’ammissibilità della domanda
medesima;
- dalla motivazione dell’ordinanza n. 136 in data 2 luglio 2009, si evince che
per le opere abusive oggetto della precedente ordinanza di demolizione n. 46 in
data 8 marzo 2004 è stata presentata il 10 dicembre 2004 una domanda di condono
edilizio ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge n. 263/2003, convertito
dalla legge n. 326/2003, sicché allo stato l’interesse del ricorrente si è
spostato sull’annullamento della predetta ordinanza n. 136 in data 2 luglio
2009, con la quale è stata respinta la domanda di condono ed è stato rinnovato
l’ordine di demolizione delle opere abusive di cui trattasi;
CONSIDERATO, sempre in via preliminare, che - quanto alla posa in opera di
tettoie in lamiera aventi una superficie pari a 187 mq - il ricorrente non ha
interesse all’annullamento dell’impugnata ordinanza di demolizione n. 136 in
data 2 luglio 2009, perché nel corpo del quarto motivo dedotto con il ricorso
per motivi aggiunti e nella relazione tecnica depositata dallo stesso ricorrente
in data 26 novembre 2009, è stato posto in rilievo che le predette tettoie sono
state spontaneamente rimosse;
CONSIDERATO che, quanto alle opere abusive consistenti nella realizzazione di
due ampliamenti di volume e nella messa in opera delle rifiniture e degli
impianti relativi a tali ampliamenti, il secondo motivo dedotto con il ricorso
per motivi aggiunti - con il quale il ricorrente contesta la legittimità del
rigetto della suddetta domanda di condono e del conseguente ordine di
demolizione, deducendo la violazione dell’articolo 32, comma 27, lett. d), del
decreto legge n. 269/2003 - risulta infondato. Infatti:
- secondo l’articolo 32, comma 27, lett. d), del decreto legge n. 269/2003,
“fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria,
qualora: …. d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti
sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e
delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e
delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima
della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo
abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici”;
- come già evidenziato da questa Sezione in altra occasione (T.A.R. Campania
Napoli, Sez. VII, 4 aprile 2008, n. 1877), trattasi di una previsione normativa
che esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate su aree caratterizzate
da determinate tipologie di vincoli (in particolare, quelli imposti sulla base
di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle
falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle
aree protette nazionali, regionali e provinciali), subordinando peraltro
l’esclusione a due condizioni costituite: a) dal fatto che il vincolo sia stato
istituito prima dell’esecuzione delle opere abusive; b) dal fatto che le opere
realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo risultino non
conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici. Da tale ricostruzione emerge, quindi, un sistema che consente la
sanatoria delle opere realizzate su aree vincolate solo in due ipotesi, previste
disgiuntivamente, costituite: a) dalla realizzazione delle opere abusive prima
dell’imposizione dei vincoli (e in questo caso trattasi della mera
riproposizione di una caratteristica propria della disciplina posta dalle due
precedenti leggi sul condono con riferimento ai vincoli di inedificabilità
assoluta di cui all’articolo 33, comma 1, della legge n. 47/1985); b) dal fatto
che le opere oggetto di sanatoria, benché non assentite o difformi dal titolo
abilitativo, risultino comunque conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici. Pertanto la novità sostanziale della
suddetta previsione normativa è costituita - come puntualmente evidenziato dalla
giurisprudenza (T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 20 aprile 2007, n. 1690; T.A.R.
Campania Napoli, Sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 963; T.A.R. Veneto, Sez. II, 19
giugno 2006, n. 1884) - proprio dall’inserimento del requisito della conformità
urbanistica all’interno della fattispecie del condono edilizio (che, al
contrario, prescinde di norma da un simile requisito), così dando vita ad un
meccanismo di sanatoria che si avvicina fortemente all’istituto
dell’accertamento di conformità previsto dall’articolo 36 del D.P.R. n.
380/2001, piuttosto che ai meccanismi previsti delle due precedenti leggi sul
condono edilizio. Poste tali premesse, in base alla disciplina posta dal decreto
legge n. 269/2003 (disciplina applicabile alla fattispecie in esame, a seguito
della sentenza della Corte Costituzionale 10 febbraio 2006, n. 49, con il quale
è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge
regionale Campania 18 novembre 2004, n. 10), la sanabilità delle opere
realizzate in zona vincolata è radicalmente esclusa solo qualora si tratti di un
vincolo di inedificabilità assoluta e non anche nella diversa ipotesi di un
vincolo di inedificabilità relativa, ossia di un vincolo superabile mediante un
giudizio a posteriori di compatibilità paesaggistica. Infatti, come già
evidenziato in precedenza, è possibile ottenere la sanatoria delle opere abusive
realizzate in zona sottoposta ad un vincolo di inedificabilità relativa, purché
ricorrano le condizioni previste dell’articolo 32, comma 27, lettera d), del
decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003;
- stante quanto precede il provvedimento di rigetto della domanda di condono può
ritenersi supportato da una valida motivazione, perché l’Amministrazione, oltre
ad evidenziare che l’intero territorio del Comune di Piano di Sorrento è
sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 15 febbraio 1962, ha
richiamato in motivazione i sopralluoghi effettuati in data 14 e 15 ottobre 2003
e dalla relazione della Polizia Municipale relativa a tali sopralluoghi
(depositata dall’Amministrazione resistente in data 26 novembre 2009) si evince
che le opere in questione ricadono nella “Zona Territoriale 2 – tutela degli
insediamenti antichi accentrati” del P.U.T. dell’Area Sorrentino- Amalfitana
approvato con la legge regionale n. 35/1987 (nonché nella sottozona “A2 – aree
di rispetto ambientale dei tessuti storici ricadenti in zone territoriali del
P.U.T.” del vigente P.R.G.), in relazione alla quale l’art. 17 impedisce ogni
nuova edificazione privata;
CONSIDERATO che - quanto alle opere abusive consistenti nella realizzazione di
un pergolato - parimenti infondata risulta la censura dedotta con il quarto
motivo ed incentrata sul difetto di istruttoria nella qualificazione
dell’intervento edilizio. Infatti - a prescindere da ogni considerazione sul
fatto che tale pergolato è stato realizzato sulla terrazza che costituisce
solaio di copertura di uno dei due ampliamenti in contestazione e, quindi,
inevitabilmente risente dell’abusività di tale ampliamento - occorre rilevare
che:
- secondo la giurisprudenza (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 10 gennaio 2006,
n. 207), il pergolato, a differenza del portico (o porticato) caratterizzato
indefettibilmente da un tetto poggiante su colonne, da una copertura a fini di
riparo, è un manufatto caratterizzato inequivocabilmente dalla assenza di
copertura, tale non potendo considerarsi la funzione dei sostegni della parte
alta del pergolato. Pertanto, da un lato, la circostanza che il pergolato sia
stato realizzato nel rispetto delle preesistenti caratteristiche tipologiche,
formali e sostanziali dell’edificio su cui è stato realizzato, la sua modesta
dimensione e consistenza e la sua struttura a cielo aperto ed a lati aperti,
sono tutti concorrenti e fondamentali elementi che consentono di escludere che
il pergolato possa rientrare nel concetto di opera di trasformazione urbanistica
ed edilizia soggetta a permesso di costruire; dall’altro non è possibile, in via
generale ed astratta, affermare che la realizzazione di un pergolato (pur non
comportando incrementi di volume) non comporti, attraverso una modifica del
prospetto dell’edificio cui afferisce, una alterazione significativa dello stato
dei luoghi;
- dalla descrizione del manufatto contenuta nella motivazione del provvedimento
impugnato - ove viene contestata la realizzazione di “un pergolato con pali in
legno poggianti sul pavimento del terrazzo e legati con pali di ferro, le cui
dimensioni sono pari a mt 10.00 x mt 5,20 – altezza minima e massima pari a mt
2,40 e 2,60 circa” - e dalla documentazione fotografica allegata alla relazione
relativa al sopralluogo eseguito in data 17 luglio 2005 si desumono elementi
sufficienti per ritenere che l’intervento di cui trattasi abbia determinato una
alterazione significativa dello stato dei luoghi;
CONSIDERATO che - con riferimento alle opere abusive consistenti sistemazione
dell’area cortilizia del fabbricato - risulta infondata la censura dedotta con
il quarto motivo ed incentrata sul difetto di istruttoria nella qualificazione
dell’intervento edilizio. Infatti:
- secondo la prevalente giurisprudenza, non è necessario il permesso di
costruire per la realizzazione di modeste opere di pavimentazione, laddove non
siano state realizzate opere murarie o eliminato verde preesistente, ovvero
urbanizzato il terreno (T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 26 agosto 2009, n.
299, con la quale è stato ritenuto non soggetto al preventivo rilascio del
permesso di costruire un intervento di pavimentazione con plotte forate, per
permettere la crescita dell’erba, di una parte del terreno di pertinenza di un
condominio, destinato anche ad area di parcheggio per autovetture; occorre
invece il permesso di costruire, dall’articolo 6, comma 1, lettera e), del
D.P.R. n. 380/2001, quando le opere di pavimentazione, in ragione delle
dimensioni delle stesse e dei materiali utilizzati determinino una significativa
trasformazione dello stato dei luoghi (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 21
aprile 2009 , n. 2084; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 2 febbraio 2005 , n. 208;
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 20 novembre 2002 , n. 4514);
- dalla descrizione del manufatto della motivazione del provvedimento impugnato,
ove viene contestata la sistemazione dell’area cortilizia del fabbricato,
mediante “pavimentazione con massetto di calcestruzzo degli spazi limitrofi al
fabbricato fino al viale d’ingresso” e dalla documentazione fotografica prodotta
dal ricorrente in allegato alla relazione relativa al sopralluogo eseguito in
data 22 luglio 2005 si desumono elementi sufficienti per ritenere che
l’intervento di cui trattasi abbia determinato una alterazione significativa
dello stato dei luoghi;
CONSIDERATO infine che - quanto alle opere abusive consistenti nel mutamento
d’uso di un’area esterna in area di sosta per autoveicoli - tenuto conto della
giurisprudenza innanzi richiamata, nonché delle rilevanti dimensioni
dell’intervento (area di estensione pari a 540 mq) e della documentazione
fotografica prodotta dal ricorrente in allegato alla relazione relativa al
sopralluogo eseguito in data 22 luglio 2005, risulta infondata la censura
dedotta con il quarto motivo ed incentrata sul difetto di istruttoria nella
qualificazione dell’intervento edilizio, in quanto, nonostante la rimozione
delle tettoie, trattasi di intervento che ha determinato una alterazione
significativa dello stato dei luoghi;
CONSIDERATO che, stante quanto precede:
- il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta
carenza d’interesse;
- ricorso per motivi aggiunti in epigrafe indicato deve essere in parte
dichiarato inammissibile per carenza di interesse e in parte respinto perché
infondato;
CONSIDERATO che, le spese di giudizio, quantificate nella misura indicata nel
dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Settima,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7826/2004 e sul ricorso per motivi
aggiunti in epigrafe indicato:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- dichiara il ricorso per motivi aggiunti in parte inammissibile, e in parte lo
respinge perché infondato, nei termini specificati in motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate
complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26/11/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Arcangelo Monaciliuni, Presidente FF
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Carlo Polidori, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it