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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 dicembre 2009, n. 8739
RIFIUTI - Abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Sanzione di tipo
reintegratorio - Obbligo di rimozione e recupero o smaltimento - Responsabilità
- Proprietario dell’area - Elemento soggettivo - Dolo o colpa. La
fattispecie normativa di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/20006 (per la sua
esegesi, cfr. Cons. Stato, V, 25.8.2008, n.4061) ha introdotto una sanzione
amministrativa di tipo reintegratorio, potendo essere adottata anche in assenza
di una situazione in cui sussista l’urgente necessità di provvedere con
efficacia e immediatezza (T.A.R. Veneto, III, 29.9.2009, n.2454) e avente a
contenuto l’obbligo di rimozione, di recupero o di smaltimento e di ripristino a
carico del responsabile del fatto di discarica o immissione abusiva, a carico,
cioè, di “chiunque viola i divieti di abbandono e di deposito incontrollato di
rifiuti sul suolo”, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti
reali o personali di godimento sull’area ai quali tale violazione sia imputabile
a titolo di dolo o di colpa; la norma, pertanto, ai fini dell’imputabilità della
condotta del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul
suolo, richiede, a carico del proprietario o dei titolari di diritti reali o
personali sul bene, un comportamento titolato di dolo o colpa, così come
richiesto per l’autore materiale, mentre le conseguenze sanzionatorie connesse
alla violazione del divieto di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo o
nel suolo sono accollate anche al proprietario dell’area, ma ciò solo nel caso
in cui la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa (ex multis,
T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 20.10.2009, n.1118; Cons. Stato, V, 19.3.2009,
n.1612; T.A.R. Sardegna, 18.5.2007, n.975; 19.9.2004, n. 1076; T.A.R. Puglia,
Bari, 27.2.2003, n. 872; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 26.1.2000, n. 292). Pres.
Onorato, Est. Nunziata - R.s.p.a. (avv. Cantore) c. Comune di S. Maria Capua
Vetere (avv. Bosco) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 15 dicembre 2009, n.
8739
RIFIUTI - Abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Ordinanza di rimozione -
Competenza - Dirigenti - Art. 107, c. 5, d.lgs. n. 267/2000. Ai sensi
dell'art. 107, comma 5, del Decr.Legisl. n.267/2000, n. 267, rientra nella
competenza del dirigente, e non del Sindaco, l'adozione dell'ordinanza di
rimozione di rifiuti rivolta al proprietario di un'area sulla quale gli stessi
sono stati abbandonati (T.A.R. Basilicata, 23.5.2007, n. 457). Pres. Onorato,
Est. Nunziata - R.s.p.a. (avv. Cantore) c. Comune di S. Maria Capua Vetere (avv.
Bosco) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 15 dicembre 2009, n. 8739
N. 08739/2009 REG.SEN.
N. 05003/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 5003 del 2009, proposto dalla R. F. I. -
Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato – in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gerardo
Maria Cantore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via
Cesario Console n.3;
contro
Comune di S. Maria Capua Vetere in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Bosco ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’Avv. Francesco Pezzolla in Napoli, Via
Federico Persico n.62;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza sindacale n.141 del 25/6/2009 di ordine, in qualità di
proprietaria, di rimuovere i rifiuti abbandonati e di comunicare al Comune
l’avvenuta rimozione.
Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui la ricorrente espone che solo
con l’impugnata ordinanza adottata dal Sindaco ha appreso che ignoti avevano
depositato rifiuti in area di sua proprietà, a seguito di un sopralluogo
effettuato da operatori di controllo ambientale in assenza della stessa RFI;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Vista la memoria di costituzione del Comune di S. Maria C. Vetere;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 3
dicembre 2009, ed ivi udito l’Avvocato come da verbale;
Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti
negli atti processuali;
Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la
conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come
rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell’art.21, comma
10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge
n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto
dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto
dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall’oggetto
della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza
dell’istruttoria;
Ritenuto di dover premettere che l’art.192 del Decr. Legisl. n.152/2006,
attualmente vigente e che ha riprodotto l'art. 14, comma 3, del Decr. Legisl.
n.22/1997, dispone che “Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli
articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a
procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed
al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i
titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale
violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con
ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui
provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;
Atteso, dunque, che la fattispecie normativa (per la sua esegesi, cfr. Cons.
Stato, V, 25.8.2008, n.4061) ha introdotto una sanzione amministrativa di tipo
reintegratorio, potendo essere adottata anche in assenza di una situazione in
cui sussista l’urgente necessità di provvedere con efficacia e immediatezza
(T.A.R. Veneto, III, 29.9.2009, n.2454) e avente a contenuto l’obbligo di
rimozione, di recupero o di smaltimento e di ripristino a carico del
responsabile del fatto di discarica o immissione abusiva, a carico, cioè, di
“chiunque viola i divieti di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti
sul suolo”, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o
personali di godimento sull’area ai quali tale violazione sia imputabile a
titolo di dolo o di colpa; la norma, pertanto, ai fini dell’imputabilità della
condotta del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul
suolo, richiede, a carico del proprietario o dei titolari di diritti reali o
personali sul bene, un comportamento titolato di dolo o colpa, così come
richiesto per l’autore materiale, mentre le conseguenze sanzionatorie connesse
alla violazione del divieto di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo o
nel suolo sono accollate anche al proprietario dell’area, ma ciò solo nel caso
in cui la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa (ex multis,
T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 20.10.2009, n.1118; Cons. Stato, V, 19.3.2009,
n.1612; T.A.R. Sardegna, 18.5.2007, n.975; 19.9.2004, n. 1076; T.A.R. Puglia,
Bari, 27.2.2003, n. 872; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 26.1.2000, n. 292);
Considerato che la Sezione ritiene, come peraltro in analoghi precedenti (ex
multis, 9.6.2009, n.3159; 5.8.2008, nn.9796 e 9795; 14.2.2008, n.841; 23.5.2007,
n.5606; 16.4.2007, n.3727; 7.3.2007, n.1407; ma anche, T.A.R. Lombardia,
Brescia, 15.5.2009, n.1038; Cons. Stato, V, 3.2.2006, n.439; 8.3.2005, n.935),
di dover censurare l’operato dell’Amministrazione ogni qualvolta essa ometta di
dedurre in concreto profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa in capo
al soggetto sanzionato, profili che, si ripete, sono necessari per l’imposizione
dell’obbligo di rimozione dei rifiuti dal momento che non è sufficiente una
generica “culpa in vigilando”; la stessa condizione di colpa che, ai sensi della
norma sopra riportata, rende corresponsabile il proprietario di un fondo con gli
autori materiali dell’abbandono non autorizzato di rifiuti, consentendo al
Comune di ingiungergli di provvedere al loro smaltimento sotto pena di
esecuzione in danno, consiste per lo più nella negligenza dimostrata da una sua
prolungata inerzia, incombendo allo stesso l'obbligo di adoperarsi, attraverso
misure efficaci e non meramente simboliche, affinché siffatti episodi non
vengano posti in essere e, comunque, abbiano a cessare (Cons. Stato, V,
25.1.2005, n.136; T.A.R. Friuli V.G., 29.9.2000, n. 692);
Atteso che, nel caso in esame, nessun accenno viene fatto nel provvedimento ad
accertamenti o a fatti dai quali emerga che l’abbandono dei rifiuti sia
ascrivibile a responsabilità della ricorrente che, anche in considerazione della
particolare natura dei rifiuti, deve essere ritenuta del tutto estranea al
comportamento illecito;
Valutato, poi, che dagli atti versati in giudizio risulta che parte ricorrente
si sia attivata attraverso una denuncia-querela contro ignoti, non potendosi
dunque ritenere che possa essere alla medesima addebitata una qualche
responsabilità, anche a titolo di colpa, nel contestato abuso, anche perché,
attesa la possibilità di accesso e di utilizzazione del fondo da parte di terzi,
sussiste un’obiettiva difficoltà ad impedire l’abbandono di rifiuti; la stessa
giurisprudenza civile (Corte Cass., III, 15.1.1996, n.265) ricollega l’assenza
di colpa al fatto che il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue
caratteristiche anche in termini di estensione e modalità di uso, sia oggetto di
una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, che limiti in concreto
la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa e, in ogni caso, nella
fattispecie in esame deve essere censurata la mancanza del benché minimo
accertamento e riferimento ad un qualsivoglia comportamento colposo o doloso del
soggetto proprietario del fondo in relazione all'illecito abbandono di rifiuti
da parte di terzi, ciò diversamente da quanto avviene, ad esempio, in caso di
provvedimento contingibile ed urgente che imponga interventi su un’area
inquinata, allorchè appunto si prescinde dalla responsabilità del proprietario
nel cagionare l’inquinamento (T.A.R. Lombardia, IV, 16.7.2009, n.4379; Cons.
Stato, V, 7.9.2007, n.4718; T.A.R. Puglia, Bari, III; 5.9.2007, n.2087);
Ribadito che la giurisprudenza più recente ritiene che, ai sensi dell'art. 107,
comma 5, del Decr.Legisl. n.267/2000, n. 267, rientra nella competenza del
dirigente, e non del Sindaco, l'adozione dell'ordinanza di rimozione di rifiuti
rivolta al proprietario di un'area sulla quale gli stessi sono stati abbandonati
(T.A.R. Basilicata, 23.5.2007, n. 457);
Ritenuto pertanto che, per lesuesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe
debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di
impugnazione;
Ritenuto, infine, di disporre la compensazione tra le parti delle spese del
presente giudizio,
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^
Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il
provvedimento oggetto di impugnazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a
darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 3/12/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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