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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 16 dicembre 2009, n. 8807
RIFIUTI - Gestione - Giurisdizione esclusiva del TAR - Art. 4 d.l. n. 90/2008
- Competenza inderogabile del Tar Lazio Roma - Esclusione. Non può
affermarsi che in forza dell’art. 4 d.l. n. 90/2008 conv. in l. n. 123/2008 la
competenza inderogabile del TAR Lazio, Roma sia stata estesa alla complessiva
gestione dei rifiuti: l’art. 4 si limita infatti a stabilire la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo su tali controversie, mentre la competenza
inderogabile del Tar Lazio, Roma - atteso il suo carattere eccezionale e di
stretta interpretazione - avrebbe dovuto essere espressamente prevista per tutte
le controversie comunque attinenti alla gestione dei rifiuti. Pres. f.f.
Monaciliuni, Est. Passarelli Di Napoli - C.V. e altri (av. Sorgente) c. Regione
Campania (avv. Marzocchella), Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caserta e
altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 16
dicembre 2009, n. 8807
ENERGIA - Produzione - Controversie - Art. 41 c. 1, L. 99/09 - Giurisdizione
esclusiva del Tar e competenza inderogabile del TAR Lazio Roma - Centrali di
potenza superiore ai 400 MW - Produzione di energia elettrica da fonti nucleari
- Rigassificatori - Gasdotti di importazione. La norma di cui all’art. 41 co.
1 l. 99/09, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo ed alla competenza del tribunale amministrativo regionale del
Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie comunque attinenti alle procedure
e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa
equiparati concernenti la produzione di energia elettrica - che si applica anche
ai processi in corso - si riferisce espressamente alle centrali di potenza
superiore a 400 MW (oltre che alla produzione di energia elettrica da fonti
nucleari, ai rigassificatori e ai gasdotti di importazione) (fattispecie
relativa ad impianto di potenza pari a 10 MW). Pres. f.f. Monaciliuni,
Est. Passarelli Di Napoli - C.V. e altri (av. Sorgente) c. Regione Campania
(avv. Marzocchella), Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caserta e altri
(Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 16 dicembre
2009, n. 8807
RIFIUTI - Discariche - Provvedimenti di localizzazione - Impugnazione -
Legittimazione - Mero dato dell’appartenenza al territorio comunale -
Insufficienza - Situazioni specifiche. In materia di legittimazione
all’impugnazione di atti di localizzazione di discariche e di impianti di
trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani, l’interesse sostanziale non
può evincersi dalla mera appartenenza al territorio comunale, ma deve collegarsi
a specifiche situazioni quali l’immediata vicinanza all’impianto che riduca il
valore economico del fondo limitrofo; l’inosservanza delle distanze minime di
sicurezza dalla zona dell’intervento; la dimostrazione che le modalità di
costruzione e di gestione dell’impianto siano inidonee a salvaguardare la salute
di chi vive nelle vicinanze della discarica (Tar Emilia Romagna, Bologna, I, n.
3216/2006). Pres. f.f. Monaciliuni, Est. Passarelli Di Napoli - C.V. e altri
(av. Sorgente) c. Regione Campania (avv. Marzocchella), Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Caserta e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR
CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 16 dicembre 2009, n. 8807
N. 08807/2009 REG.SEN.
N. 02492/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2492 del 2008, proposto da:
Caimano Virginia, Azienda Agricola Zootecnica di Iemme Cesare Giulio,
B.U.F.F.A.L.O. s. coop. Agricola, in persona del legale rappresentante pro
tempore, B.U.F.F.A.L.O. Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, Bovenzi Luigi, Bovenzi Pasquale, Caimano Paolo, Cimmino Antonio,
Cuccaro Agostino, Cuozzo Francesco, De Biase Francesco, De Lucia Pasquale
Antonio, Di Gaetano Mattia, Di Girolamo Giuliano, Di Girolamo Giuseppe, Di Rauso
Gennaro, Friozzi Francesco, Friozzi Raimondo, Gerardo Cimmino, Granata Antonio,
Granata Luigi, Luceri Oscar, Marfella Nicola, Mauriello Giovan Battista, Mesone
Tommaso, Palmesano Antonetta, Pianese Antonio, Rotoli Enrico, Vagliviello
Gaetano, Vendemia Antonio, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Sorgente,
con domicilio eletto presso Stefano Sorgente in Napoli, V. Po n. 1 P.Co Parva
Domus;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Marzocchella, con domicilio eletto
presso Angelo Marzocchella in Napoli, via S. Lucia, n. 81;
ARPAC di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;
A.S.L. Caserta 2, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro
tempore, n.c.; Autorita' di Bacino Liri - Volturno - Garigliano, in persona del
legale rappresentante pro tempore, n.c.;
Comando Dipartimento Marittimo Jonio e Canale D'Otranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore, n.c.;
Comune di Pignataro Maggiore, in persona del Sindaco legale rappresentante pro
tempore, n.c.;
Enel S.p.A. Direz. Distribuz. Campana, in persona del legale rappresentante pro
tempore, n.c.;
Provincia di Caserta, in persona del Presidente legale rappresentante pro
tempore, n.c.;
Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, in persona del legale
rappresentante pro tempore, nc.c;
Consorzio A.S.I. - Area di Sviluppo Industriale di Caserta, in persona del
legale rappresentante pro tempore, n.c.;
Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caserta, Enac (Ente Nazionale Per
L'Aviazione Civile), Enav-Ente Nazionale Assistenza al Volo, Ministero dei
Trasporti e della Navigazione, in persona del Ministro legale rappresentante pro
tempore, Ministero Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Campania, in persona
del Ministro legale rappresentante pro tempore, Ministero per i Beni e le
Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica Provincia di Napoli e Caserta,
in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, Ministero della
Difesa - Aeronautica Militare, Comando R.F.C. Regionale Campania, in persona del
Ministro legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata ope legis in
Napoli, via Diaz n. 11;
nei confronti di
Biopower S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv. Alberto Fantini, Enrico Soprano, Riccardo Troiano, Riccardo
Valle, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Napoli, via Melisurgo, 4;
Terna S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del decreto dirigenziale n. 399 del 9.8.2007, con cui l’Area Generale di
Coordinamento AGC 12 Sviluppo Attività Settore Secondario ha rilasciato alla
Biopower s.r.l. l’autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa nel comune di
Pignataro Maggiore; b) della Conferenza di Servizi del 27.03.2007 e 23.05.2007;
c) dei pareri espressi da tutte le Amministrazioni e gli enti convocati; d) del
parere del 20.06.2007 della Commissione VIA; e) dell’istruttoria compiuta dalla
P.O. Mercato Elettrico – Disinquinamento Industriale; f) della delibera di C.C.
del Comune di Pignataro n. 29 del 3 maggio 2007 di approvazione dello schema di
convenzione; g) della convenzione sottoscritta il 20.09.2007; g) della delibera
del Comitato direttivo Consorzio ASI n. 303 del 30.10.2007 di assegnazione del
suolo alla Biopower; h) della convenzione del 16.11.2007 tra il Consorzio ASI e
la Biopower; i) della delibera del Comitato direttivo Consorzio ASI, con cui il
Consorzio si è rifiutato di esprimere il parere di competenza in merito alla
conformità del progetto al piano ASI; l) della d.i.a. rilasciata dal Comune di
Pignataro Maggiore per la realizzazione di un impianto di calcestruzzo in
variante ed in aggiunta all’autorizzazione già rilasciata; nonché di ogni altro
atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Provinciale Vigili del
Fuoco di Caserta;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Enac (Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile);
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Enav-Ente Nazionale Assistenza al
Volo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Comunicazioni Ispettorato
Territoriale Campania;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Biopower S.r.l.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Aeronautica Militare;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando R.F.C. Regionale Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/11/2009 il dott. Guglielmo
Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 2492 dell’anno 2008, i ricorrenti impugnavano i
provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle loro doglianze,
premettevano:
- di essere tutti proprietari, o stabili residenti, o coltivatori diretti, nelle
zone poste nelle immediate vicinanze dell’area su cui sorgerà l’impianto a
biomasse, sicché erano certamente legittimati a ricorrere;
- che, con istanza del 09.10.2006, la Biopower s.r.l. chiedeva di essere
autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, a realizzare un impianto di
produzione di energia mediante l’utilizzo di biomasse vergine, nel comune di
Pignataro Maggiore; sicché la Regione convocava la conferenza di servizi, che
aveva esito favorevole.
- che pertanto essi proponevano ricorso contro gli atti con cui era stata
autorizzata la realizzazione dell’impianto.
Instavano quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese
processuali.
Si costituivano l’Avvocatura dello Stato e la Regione Campania chiedendo di
dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 26.11.2009, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, i ricorrenti ribadivano la loro legittimazione a ricorrere
perché tutti proprietari, o stabili residenti, o coltivatori diretti, nelle zone
poste nelle immediate vicinanze dell’area su cui sorgerà l’impianto a biomasse;
ed impugnavano i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione
dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, atteso che il Comune di Pignataro Maggiore fa
parte del Consorzio ASI e che pertanto va rispettato il PRG del Consorzio ASI;
orbene, ai sensi dell’art. 2 delle NTA di tale PRG i progetti esecutivi degli
stabilimenti industriali devono essere approvati in via preventiva dal Consiglio
Direttivo del Consorzio ASI, e che anche lo studio dell’impianto industriale
deve essere valutato favorevolmente dal Consiglio; ed il Consorzio ASI è stato
totalmente pretermesso in ragione di una falsa attestazione che ha erroneamente
classificato la zona in questione come zona D del Comune, e non già come quella
derivante dal PRG del Consorzio ASI; 2) violazione del DM 24.11.1985, atteso che
il terreno in questione è attraversato dal un gasdotto gestito dalla
concessionaria SNAM, che non è stata – illegittimamente – invitata alla
conferenza di servizi; 3) il progetto non è conforme al PRG ASI quanto ad
altezze e distanze; 4) il Consorzio ASI doveva essere invitato alla conferenza
di servizi, quale ente con principale legittimazione; 5) violazione dell’art. 16
dello Statuto ASI di Caserta e dell’art. 22 del PRG del Consorzio ASI, atteso
che l’assegnazione del terreno alla BIOPOWER poteva essere effettuata dal solo
Consorzio ASI previo esproprio ed urbanizzazione dell’area; 6) l’assegnazione
non è avvenuta in base agli artt. 22 e 23 delle NdA (cioè secondo le dimensioni
e le esigenze dell’iniziativa industriale); 7) violazione dell’art. 12 d.lgs. n.
387/2003 ed eccesso di potere, perché il terreno è stato assegnato alla Biopower
senza rispettare le norme del piano regolatore ASI; 8) ) eccesso di potere per
travisamento del fatto, atteso che – anche ammessa la legittimità dell’atto di
assegnazione del terreno alla Biopower – quest’ultima è divenuta titolare del
terreno solo dopo l’autorizzazione, che pertanto è illegittima perché emessa in
base al falso presupposto che la Biopower fosse titolare del terreno; 9) vi è
violazione del PRG del comune di Pignataro, perché l’impianto in questione è
industria insalubre di prima classe ex DM 06.09.1994 e 216 TU Leggi Sanitarie, e
nel territorio del comune in questione non è possibile istallare industrie
nocive; 10) violazione dell’art. 216 TU Leggi Sanitarie (RD n. 1265/1934) perché
l’impianto in questione è industria insalubre di prima classe e non può essere
localizzato in prossimità di siti sensibili quali quello della ricorrente e
l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa; 11) violazione delle direttive
comunitarie, che in casi del genere impongono la VIA mentre quest’ultima è stata
ritenuta non necessaria nel procedimento in concreto seguito; 12) violazione
delle direttive comunitarie che imponevano anche l’autorizzazione ambientale;
13) violazione dell’art. 269 D.Lgs. n. 152/2006, perché il D.Lgs. n. 387/2003 fa
salva la normativa in tema di tutela ambientale e dunque era necessaria
l’autorizzazione all’immissione in atmosfera; 14) era necessaria anche
l’autorizzazione allo scarico di cui al D.Lgs. n. 152/1999; 15) la Provincia ed
il settore SIRCA non hanno espresso il parere che avrebbero dovuto rilasciare,
USTIF non ha espresso parere per mancanza di elettrodotti (che invece ci sono),
il Genio Civile si è ritenuto incompetente (ed invece lo era sotto l’aspetto
idraulico); 16) violazione dei principi in materia di permesso di costruire per
mancanza delle opere di urbanizzazione primaria (o della previsione della loro
realizzazione, o dell’impegno degli interessati a realizzarle); 17) il parere
ARPAC nulla dice circa le acque ed in particolare le acque reflue industriali;
18) con riferimento al problema delle acque, si attesta falsamente che non è
previsto l’uso di falde acquifere, poiché l’impianto è dotato di un condensatore
ad aria per il raffreddamento; l’affermazione è falsa perché dalla relazione
tecnica generale si evince che il generatore con forno a griglie è raffreddato
ad acqua; 19) manca qualsiasi riferimento al Piano Energetico Ambientale della
Provincia di Caserta; 20) manca qualsiasi riferimento al Piano Regionale di
Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Area; 21) manca l’autorizzazione
di cui all’art. 212 D.Lgs n. 152/2006; 22) l’area in questione è gravata da
servitù di elettrodotto e non sono rispettate le distanze di cui al DM
9.01.1996; 23) l’area in questione è gravata da servitù di elettrodotto e non
sono rispettate le distanze di cui al DPCM 23.04.1992; 24) è stata iniziata la
realizzazione di un enorme impianto per la produzione del calcestruzzo in base
alla sola d.i.a., mentre avrebbe dovuto essere ripetuto il procedimento di cui
all’art. 12 d.lgs. 387/2003; 25) la realizzazione di tale impianto non è
possibile con d.i.a., ai sensi del d.P.R. 380/2001; 26) eccesso di potere per
difetto di istruttoria, non essendosi tenuto conto del fatto che nelle vicinanze
vi sono impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del d.lgs. 334/1999;
27) violazione dell’art. 12 co. 7 d.lgs. 387/2003, non essendosi tenuto conto
delle disposizioni a tutela dell’agricoltura e del paesaggio rurale; 28) le
Amministrazioni convocate non hanno partecipato alla conferenza di servizi con
un rappresentante legittimato; 29) violazione delle linee guida adottate con
delibera G.R. 1955/2006, non essendovi alcuna traccia delle complesse
valutazioni richieste dal punto 4 delle suddette linee guida; 30) manca la
dichiarazione di conformità di cui al punto 8 co. 1 lett. k) delle suddette
linee guida; 31) manca la previsione, imposta dall’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003,
dell’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del
soggetto esercente in seguito alla dismissione dell’impianto; 32) non è stato
rispettato l’ordine cronologico di presentazione delle domande, come invece
prescritto dal punto 10 delle suddette linee guida.
L’Amministrazione Regionale eccepiva l’infondatezza del ricorso; l’Avvocatura
dello Stato eccepiva l’incompetenza per territorio ai sensi dell’art. 4 co. 1
d.l. 90/2008 conv. in l. 133/2008, e dell’art. 3 d.l. 245/2005, conv. in l.
21/2006, con cui è stata prevista la competenza inderogabile del Tar Lazio,
Roma, a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei
consequenziali provvedimenti commissariali in tutte le situazioni di emergenza
dichiarate ai sensi dell’art. 5 co. 1 l. 225/1992.
In memoria depositata in data 13.11.2009 la Biopower eccepiva la tardività del
ricorso; l’inammissibilità per carenza d’interesse e comunque l’infondatezza nel
merito.
Il ricorso è irricevibile perché tardivo.
Preliminarmente, va respinta l’eccezione d’incompetenza per territorio opposta
dall’Avvocatura dello Stato. Infatti, l’art. 4 del d.l. n. 90/2008, conv. in l.
123/2008, prevede che “Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali previste a
legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare,
comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure
posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti
alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche
alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati”. L’art. 3 d.l.
245/2005, conv. in l. 21/2006, a sua volta, stabilisce la competenza
inderogabile del Tar Lazio, Roma, a conoscere della legittimità delle ordinanze
adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali in tutte le situazioni
di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5 co. 1 l. 225/1992. Tuttavia, non
può affermarsi che in forza dell’art. 4 d.l. n. 90/2008 conv. in l. n. 123/2008
tale competenza inderogabile sia stata estesa alla complessiva gestione dei
rifiuti: l’art. 4 si limita infatti a stabilire la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo su tali controversie, mentre la competenza inderogabile
del Tar Lazio, Roma – atteso il suo carattere eccezionale e di stretta
interpretazione – avrebbe dovuto essere espressamente prevista per tutte le
controversie comunque attinenti alla gestione dei rifiuti.
Né la competenza inderogabile del Tar Lazio, Roma, può essere affermata in base
all’art. 41 co. 1 l. 99/09, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo ed alla competenza del tribunale amministrativo regionale
del Lazio, con sede in Roma, “tutte le controversie, anche in relazione alla
fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle
procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla
stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte
nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali
termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di
trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”. Benché la norma in
questione si applichi anche ai processi in corso (comma 5), essa si riferisce
espressamente alle centrali di potenza superiore a 400 MW, mentre nel caso di
specie – come si evince dall’autorizzazione impugnata – la potenza dell’impianto
è pari a 10 MW.
È invece fondata l’eccezione di tardività del ricorso. Quest’ultimo risulta
infatti notificato in data 19.04.2008; orbene, con delibera n. 1516 del
24.04.2003 la Regione Campania ha approvato il regolamento che disciplina la
pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania,
comprendendo tra gli atti soggetti a pubblicazione “gli atti conclusivi di
procedimenti amministrativi, di procedure di gara, di concorsi, o relativi
all’attribuzione di benefici economici e finanziari o connessi al rilascio di
autorizzazioni e concessioni e i relativi atti modificativi” (art. 2 lett. m)).
L’atto impugnato, in quanto autorizzazione e conclusivo di un procedimento, va
per l’appunto inquadrato in tale categoria; inoltre, per la sua rilevanza ed
idoneità ad incidere su un’ampia categoria di soggetti, sussiste certamente la
ratio che ne impone la pubblicazione.
È pertanto applicabile quella disposizione dell’art. 21 co. 1 l. n. 1034/1971,
in forza della quale il termine di decadenza entro cui notificare il ricorso
decorre “dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa
sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento”. Nel caso di specie, il
provvedimento impugnato è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Campania n. 51 del 24.09.2007 ed il ricorso è stato notificato in data
19.04.2008.
La tardività del ricorso è questione preliminare ed assorbente; tuttavia, può
osservarsi che non risulta neanche sufficientemente dimostrata la legittimazione
a ricorrere. Infatti, in materia di legittimazione all’impugnazione di atti di
localizzazione di discariche e di impianti di trattamento e smaltimento di
rifiuti solidi urbani, “l’interesse sostanziale non può evincersi dalla mera
appartenenza al territorio comunale, ma deve collegarsi a specifiche situazioni
quali:
• l’immediata vicinanza all’impianto che riduca il valore economico del fondo
limitrofo;
• l’inosservanza delle distanze minime di sicurezza dalla zona dell’intervento;
• la dimostrazione che le modalità di costruzione e di gestione dell’impianto
siano inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle vicinanze della
discarica” (Tar Emilia Romagna, Bologna, I, n. 3216/2006).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno genericamente affermato di essere
proprietari, o stabili residenti, o coltivatori diretti, nelle zone poste nelle
immediate vicinanze dell’area su cui sorgerà l’impianto a biomasse; senza dunque
precisare il concreto pregiudizio che la realizzazione dell’impianto in
questione recherebbe alla loro sfera giuridico – patrimoniale. Pertanto, non può
essere riconosciuto agli interessati un interesse qualificato e differenziato
all’impugnazione del provvedimento di autorizzazione in epigrafe.
Sussistono, attesa la complessità e la delicatezza della questione, giusti
motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, settima sezione di
Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara irricevibile il ricorso n. 2492 dell’anno 2008;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26/11/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Arcangelo Monaciliuni, Presidente FF
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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