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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 16 dicembre 2009, n. 8834
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Rimozione delle barriere
architettoniche in ipotesi di immobile soggetto a vincolo paesaggistico -
Silenzio assenso - Rapporto tra l’art. 4 della L. n. 13/89 e l’art. 20 L. n.
241/90, come riformulato ex L. n. 15/2005. Come si evince dai commi 1 e 2
dell’art. 4 della l. n. 13/1989, gli interventi per la rimozione delle barriere
architettoniche “ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1
della legge 29 giugno 1939, n. 1497” (cioè il vincolo paesaggistico) “le
regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro
il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche
impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni” (comma 1). La mancata
pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso (comma 2). Atteso il
tenore delle norme sopra citate, non può dubitarsi del fatto che il legislatore
abbia previsto un’ipotesi di silenzio assenso. E’ noto che la riforma dell’art.
20, c. 4 della L. n. 241/90, di cui alla L. n. 15/2005, ha generalizzato le
ipotesi di silenzio assenso, prevedendo però (comma 4) una serie di materie in
cui esso è escluso; sicché l’istituto del silenzio assenso non è applicabile,
tra gli altri, “agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e
paesaggistico”. Tuttavia, non solo l’art. 4 l. n. 13/1989 è norma speciale
rispetto all’art. 20 co. 4 l. n. 241/1990; ma le eccezioni alla regola generale
del silenzio assenso sopra indicate comportano solo che nelle materie suddette
non sia applicabile in modo automatico la regola generale del silenzio assenso,
e non già l’impossibilità in assoluto di prevedere speciali ipotesi di silenzio
assenso, con norme puntuali anziché con previsione generalizzata. Pres.
Veneziano, Est. Passarelli Di Napoli - C.A. (avv. Di Martino) c. Comune di Vico
Equense (avv. Pasetto) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 16 dicembre 2009,
n. 8834
N. 08834/2009 REG.SEN.
N. 02703/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2703 del 2005, proposto da:
Celentano Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Di Martino, con
domicilio eletto presso l’Avv. Vincenzo Prisco in Napoli, via Toledo n. 156;
contro
Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Pasetto, domiciliato ope
legis in Napoli, presso la Segreteria T.A.R.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) dell’ordinanza n. 1 del 10.01.05, notificata il successivo 16.01.05, con la
quale è stata ordinata al ricorrente la demolizione delle opere abusive poste in
essere alla via Tacciano n. 31 (consistenti nella realizzazione di solaio piano
in c.a. costituito da travetti e laterizi antistante il primo piano
dell’abitazione, avente dimensioni di metri 8 x 2,80, nonché nella realizzazione
della rampa di collegamento con il cortile sottostante costituita da putrelle in
ferro e tabelloni con getto di calcestruzzo avente dimensioni di m. 7,40 x m.
1,40, di cui alla d.i.a. prot. 30601 del 22.10.04); b) dell’ordinanza di
sospensione dei lavori n. 582 del 14.12.04; c) della nota prot. 32653 del
10.11.04, con cui il ricorrente è stato diffidato dall’iniziare i lavori di cui
alla d.i.a. sopra indicata; d) del rapporto tecnico prot. 291 del 04.01.05; e)
della comunicazione del Comando di Polizia municipale prot. 15/281 del 07.12.04;
nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali; nonché di ogni
altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12/11/2009 il dott. Guglielmo
Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 2703 dell’anno 2005, la parte ricorrente impugnava i
provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di Vico Equense alla via
Tacciano, oggetto di un’istanza di condono edilizio ai sensi della l. n. 724/94,
composto da un piano seminterrato e da un locale antistante il piano terra;
- che, successivamente all’istanza di condono, nessun altro intervento veniva
effettuato fino alla presentazione della d.i.a. prot. 30601 del 22.10.04,
presentata per la realizzazione di una rampa che consentisse ai due genitori del
ricorrenti, invalidi, l’accesso al primo piano dell’immobile;
- che, decorsi i termini di legge, il ricorrente iniziava i lavori e che, per
consentire l’accesso al primo piano con lo scivolo, provvedeva ad eliminare le
barriere costituite dalle lamiere grecate inclinate che rivestivano il solaio.
Tuttavia, l’Amministrazione ordinava prima la sospensione dei lavori, e poi la
demolizione delle opere realizzate.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese
processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via
gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 28.04.2005, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n.
1433/2005.
All’udienza del 12.11.2009, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi:
1) la d.i.a. era stata assentita per silenzio assenso, sicché l’Amministrazione
avrebbe dovuto dapprima rimuoverla o annullarla d’ufficio; violazione dell'art.
7 l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento; non è
vero che il ricorrente abbia indotto l’ufficio in errore circa la sua effettiva
residenza, e l’ordine di sospensione – certamente recettizio – è pervenuto al
ricorrente quando il termine perentorio per la sua adozione era già scaduto; 2)
non è vero che il ricorrente abbia realizzato ex novo un solaio piano in cemento
armato costituito da travetti e laterizi antistante il primo piano
dell’abitazione, avente dimensioni di metri 8 x 2,80, al posto della preesistete
copertura in lamiere; il solaio era preesistente, come si evince dalla perizia
del geometra Giovanni Storace; 3) l’eliminazione delle barriere architettoniche
può essere effettuata con d.i.a., ed anche in caso di mancanza della d.i.a.
l’Amministrazione può applicare solo la sanzione pecuniaria e non quella della
demolizione; 4) l’autorizzazione paesaggistica, nel caso di specie, si forma per
silenzio assenso in base alla l. 13/1989, non abrogata dal d.lgs. n. 42/2004; 5)
violazione dell'art. 7 l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione dell'avvio
del procedimento; carenza di motivazione.
L’Amministrazione eccepiva la tardività e comunque l’infondatezza del ricorso.
Il ricorso è parzialmente fondato, entro i termini di seguito precisati.
In particolare, sono fondati il primo ed il quarto motivo di ricorso, per quanto
concerne la realizzazione della rampa di accesso al primo piano dell’immobile.
Infatti, come si evince dai commi 1 e 2 dell’art. 4 della l. n. 13/1989, gli
interventi per la rimozione delle barriere architettoniche “ove l'immobile sia
soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497”
(cioè il vincolo paesaggistico, sussistente nel caso di specie), “le regioni, o
le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di
cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove
necessario, apposite prescrizioni” (comma 1). La mancata pronuncia nel termine
di cui al comma 1 equivale ad assenso (comma 2).
Atteso il tenore delle norme sopra citate, non può dubitarsi del fatto che il
legislatore abbia previsto, nel caso di specie, un’ipotesi di silenzio assenso;
sicché l’autorizzazione alla realizzazione della rampa si è formata per silenzio
assenso. E, quando il titolo abilitativo si forma per silenzio assenso, per
costante giurisprudenza l’Amministrazione non può formulare un diniego tardivo
(illegittimo, atteso che il potere è stato giuridicamente esercitato) ma deve
rimuovere il titolo formatosi per silenzio assenso esercitando il potere di
autotutela (cioè annullandolo d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies co. 1, o
revocandolo ai sensi dell’art. 21 quinquies l. n. 241/1990, ove sussistano i
presupposti della revoca): in tal senso, tra le tante, Tar Lombardia, Milano,
III, n. 1321/2006.
Trattandosi di norma speciale, l’art. 4 l. n. 13/1989 non può ritenersi
implicitamente abrogata dalla nuova formulazione dell’art. 20 l. n. 241/1990,
come riscritto dalla l. n. 15/2005. E’ noto che la riforma del 2005 ha
generalizzato le ipotesi di silenzio assenso, prevedendo però (comma 4) una
serie di materie in cui esso è escluso; sicché l’istituto del silenzio assenso
non è applicabile, tra gli altri, “agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico”. Tuttavia, non solo l’art. 4 l. n. 13/1989
è norma speciale rispetto all’art. 20 co. 4 l. n. 241/1990; ma si può ricordare
che, secondo una recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (VI, n.
6591/2008), le eccezioni alla regola generale del silenzio assenso sopra
indicate comportano solo che nelle materie suddette non sia applicabile in modo
automatico la regola generale del silenzio assenso, e non già l’impossibilità in
assoluto di prevedere speciali ipotesi di silenzio assenso, con norme puntuali
anziché con previsione generalizzata. In altri termini, si ritiene ammissibile,
in quanto non in contrasto con i principi costituzionali e comunitari, una
speciale previsione di silenzio assenso destinata ad inserirsi in un
procedimento caratterizzato da un tasso di discrezionalità non elevato ed in cui
ulteriori specifici interessi ambientali vengono valutati in modo espresso.
Quanto alla realizzazione del solaio, il ricorso va invece respinto. Infatti, il
ricorrente sostiene, richiamandosi alla perizia giurata, che il solaio non è di
recente costruzione ed è certo antecedente al 2001. Ma, anche a voler accettare
tale assunto, resta il fatto – pacifico e non contestato da parte ricorrente –
che la realizzazione del solaio non risulta né autorizzata in base ad un qualche
titolo, né è antecedente al 1967, e neppure risulta oggetto di domanda di
condono. Limitatamente alla parte in cui l’ordinanza impugnata impone la
demolizione del solaio, pertanto, il ricorso va respinto.
Attesa la soccombenza parziale e reciproca, sussistono giusti motivi per
compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, settima sezione di
Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie in parte il ricorso n. 2703 dell’anno 2005 e per l’effetto annulla i
provvedimenti impugnati, limitatamente all’ordine di demolizione della rampa di
accesso; rigetta per il resto il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/11/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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