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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 17 dicembre 2009, n. 8858

 

RIFIUTI - Provvedimenti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza - Art. 3, c. 2-bis, d.l. n. 245/2005 - Competenza funzionale del TAR Lazio, Roma - Rilevabilità d’ufficio - Inderogabilità - Applicazione ai giudizi in corso. In forza dell'art. 3, co. 2-bis, del decreto legge n. 245 del 2005, le controversie riguardanti i provvedimenti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, co. 1, della legge n. 225 del 1992, sono devolute in via esclusiva alla competenza di primo grado del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma; l'incompetenza funzionale è rilevabile d'ufficio e non derogabile e, in base all'art. 3, co. 2-ter e 2-quater, del suddetto decreto-legge, si riferisce anche ai giudizi in corso. Pres. Guida, Est. Donadono - Comune di Frattaminore (avv. Allamprese) c. Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti in Campania (Avv. Stato). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 17 dicembre 2009, n. 8858
 

 

 

 

N. 08858/2009 REG.SEN.
N. 11766/2001 REG.RIC.
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 11766 del 2001, proposto da:
Comune di Frattaminore, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Sofia Allamprese, con domicilio eletto presso Laura Sofia Allamprese in Napoli, via Monte di Dio, n. 1/E;

contro

Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti in Campania, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, presso la stessa legalmente domiciliato in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento

della disposizione prot. n. 24840 del 13.8.2001 nella parte in cui determina la tariffa per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nei siti di stoccaggio provvisorio individuati nei singoli comuni e per quelli non smaltiti presso discariche campane, nonché degli atti connessi ivi compresa l’ordinanza commissariale n. 59 del 8/2/2001;

e per l’accertamento

dell’insussistenza dell’obbligo del Comune al pagamento della tariffa nella misura e con le modalità stabilite nella disposizione impugnata;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissariato di Governo per l'Emergenza Rifiuti;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/11/2009 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, in forza dell'art. 3, co. 2-bis, del decreto legge n. 245 del 2005, le controversie riguardanti i provvedimenti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, co. 1, della legge n. 225 del 1992, sono devolute in via esclusiva alla competenza di primo grado del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma;

Ritenuto che l'incompetenza funzionale di questo Tribunale amministrativo, rilevabile d'ufficio e non derogabile, in base all'art. 3, co. 2-ter e 2-quater, del suddetto decreto-legge, si riferisce anche ai giudizi in corso;

Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di causa;


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, dichiara il difetto di competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale della Campania.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Guida, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere, Estensore

Carlo Dell'Olio, Primo Referendario


L'ESTENSORE                                IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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