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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 22 dicembre 2009, n. 9301
DIRITTO URBANISTICO - Convenzioni
urbanistiche - Convenzione ex L.r. Campnia n. 16/2004 - Giurisdizione del G.A. -
Sussistenza. La convenzione prevista dall’art. 26 della L. R. Campania n.
16/2004 (con la quale vengono disciplinati i rapporti derivanti dall’attuazione
degli interventi edilizi), in quanto connessa al Piano di Recupero, è
strettamente funzionale alla gestione del territorio con finalità di pubblico
interesse (Consiglio Stato, Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2296). Pertanto, tale
convenzione, riconducibile all'ampia categoria delle convenzioni urbanistiche, è
soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 11
della L. 241/90. Pres. Amodio, Est. Di Vita - F. s.r.l. (avv.ti Romano) c.
Comune di Caserta (avv. Perone). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII -
22/12/2009, n. 9301
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Sottoposizione a
sequestro penale della documentazione inerente il procedimento amministrativo -
Arresto procedimentale - Oggettiva impossibilità di portare a conclusione il
procedimento. La sottoposizione a sequestro penale della documentazione
costituente parte integrante del procedimento amministrativo costituisce
circostanza idonea a determinare un arresto procedimentale che preclude
all’Amministrazione intimata la prosecuzione del procedimento. Ciò in quanto il
sequestro penale, sottraendo la disponibilità materiale e giuridica della
documentazione, quale rappresentazione degli atti e provvedimenti assunti nel
procedimento amministrativo, determina una oggettiva impossibilità di portare a
conclusione il procedimento medesimo. Pres. Amodio, Est. Di Vita - F. s.r.l.
(avv.ti Romano) c. Comune di Caserta (avv. Perone). TAR CAMPANIA, Napoli,
Sez. VIII - 22 dicembre 2009, n. 9301
N. 09301/2009 REG.SEN.
N. 04739/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4739 del 2009, proposto da:
Finroma s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Romano, Eduardo
Romano ed Alessandro Romano, presso i quali ha eletto domicilio in Napoli,
piazza Trieste e Trento, 48;
contro
Comune di Caserta, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Perone, con domicilio
eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Ciappa in Napoli, via S. Lucia,
34/36;
avverso
- il silenzio tenuto dal Comune di Caserta sulle istanze ed i solleciti del 27
marzo 2009, 3 aprile 2009, 14 maggio 2009, 15 luglio 2009 nonché sulla diffida
notificata il 30 luglio 2009 volti alla stipula della convenzione per
l’attuazione del Piano di Recupero ad iniziativa privata relativo al compendio
immobiliare sito in Caserta, angolo via Roma - Via Unità Italiana, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Caserta n. 290 del 3
aprile 2006;
- nonché per la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia
dell’Amministrazione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2009 i difensori delle
parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La società Finroma s.r.l. è proprietaria di un immobile sito in Caserta,
angolo via Roma - via Unità Italiana, per il quale, con delibera n. 290 del 3
aprile 2006 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 20
del 2 maggio 2006), ha ottenuto l’approvazione da parte del Commissario
Straordinario del Comune di Caserta di un Piano di Recupero ad iniziativa
privata per la realizzazione, a parità di volume esistente, di un fabbricato per
civili abitazioni e negozi.
In seguito a tale approvazione, la società ha richiesto invano al predetto
Comune la stipula della convenzione per l’attuazione del Piano di Recupero
prevista dall’art. 26 della L.Reg. 22 dicembre 2004 n. 16 con istanze e
solleciti del 27 marzo 2009, 3 aprile 2009, 14 maggio 2009, 15 e 30 luglio 2009.
Pertanto, con il ricorso iscritto al numero di registro generale 4739 del 2009,
la ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune
di Caserta in ordine alla richiesta di stipula di detta convenzione (trattandosi
di presupposto imprescindibile per la realizzazione dell’intervento).
Deduce in sintesi la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e seguenti
della L. 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 26 della L.Reg. 22 dicembre 2004 n.
16. La Finroma s.r.l. chiede accertarsi l’illegittimità del comportamento
omissivo tenuto dal Comune di Caserta, con conseguente condanna del medesimo
Ente a provvedere alla definizione del procedimento de quo, concludendo infine
con la richiesta di nomina di un Commissario ad Acta con poteri di intervento
sostituivo per il caso di inosservanza.
Si è costituito in giudizio il Comune di Caserta che eccepisce il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di accertamento
dell’obbligo del Comune (cui corrisponde un diritto soggettivo della società
Finroma s.r.l.) a stipulare la convenzione prevista dall’art. 26 della L. Reg.
16/2004.
La difesa dell’Amministrazione eccepisce inoltre l’inammissibilità ed
improcedibilità del gravame in quanto il Comune ha già comunicato le ragioni
ostative alla stipula della convenzione con nota del 12 ottobre 2009. Inoltre,
l’Ente rileva che, in ogni caso, il giudizio è stato instaurato prima della
formazione del silenzio - rifiuto del Comune.
2. In limine litis, il Collegio non ravvisa ragioni per declinare la
propria giurisdizione, tenuto conto che si controverte non di un accordo di
natura privatistica, bensì della convenzione prevista dall’art. 26 della L. Reg.
16/2004 (con la quale vengono disciplinati i rapporti derivanti dall’attuazione
degli interventi edilizi) che, in quanto connessa al Piano di Recupero, appare
strettamente funzionale alla gestione del territorio con finalità di pubblico
interesse (Consiglio Stato, Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2296). Pertanto, tale
convenzione si configura come un accordo di diritto pubblico, riconducibile
all'ampia categoria delle convenzioni urbanistiche, funzionali alla concreta
attuazione della pianificazione territoriale delineata dallo strumento generale
o attuativo ed è, pertanto, soggetta alla giurisdizione del giudice
amministrativo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90.
3. Non coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità ed improcedibilità
sollevata dalla difesa dell’Amministrazione secondo cui il Comune avrebbe già
adottato l’atto conclusivo del procedimento con nota del 12 ottobre 2009, a
firma del Dirigente del Comune, contenente osservazioni in merito allo schema di
convenzione trasmesso dalla Finroma s.r.l..
In senso contrario, il Collegio rileva che, con tale missiva, il Dirigente del
Comune di Caserta rappresentava al Direttore Generale che l’intervento in
progetto si qualifica come ristrutturazione urbanistica e, pertanto, necessita
di reperimento di standards (tuttavia osservava che lo schema di convenzione
trasmesso dalla Finroma s.r.l., pur contenendo una proposta di cessione gratuita
di mq. 987 di aree per la realizzazione di parcheggio e verde pubblico, appare
insoddisfacente in quanto inferiore agli standards necessari e, pertanto, il
Dirigente segnalava l’opportunità di un approfondimento circa la possibilità di
monetizzare la quota non ceduta).
Ebbene tale missiva, pur esplicitando le ragioni impeditive che ostano alla
stipula della convenzione, non è stata trasmessa alla società ricorrente bensì
al Direttore Generale del Comune di Caserta, al fine di relazionarlo sullo stato
del procedimento e, sotto tale profilo, non costituisce atto conclusivo del
procedimento.
4. Non appaiono inoltre condivisibili le argomentazioni del Comune, secondo cui
alla data di notifica del ricorso (10 settembre 2009) non si era ancora formato
il silenzio - inadempimento non essendo decorso il termine di 90 giorni dalla
notifica della diffida del 30 luglio 2009.
Difatti, è documentalmente provato che la società ricorrente ha richiesto la
stipula della convenzione, prima della richiamata diffida del 30 luglio 2009,
con note depositate presso il Comune nelle date 27 marzo 2009, 3 aprile 2009, 14
maggio 2009 e 15 luglio 2009.
Ebbene, tali note appaiono senza dubbio idonee ad integrare i presupposti per la
formazione del silenzio - inadempimento, tenendo conto sia del decorso del
termine di 90 giorni al momento della notifica del gravame (non trovando
applicazione al caso in esame il nuovo termine di 30 giorni previsto dalla L. 18
giugno 2009 n. 69, operativa solo a partire da un anno dall’entrata in vigore
della legge) sia del regime giuridico del silenzio-inadempimento ex art. 2 L.
241/1990, come modificato dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15 e dalla L. 14 maggio
2005 n. 80 che rende non indispensabile, ai fini della proposizione del ricorso
ex art. 21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, la diffida notificata
all’Amministrazione.
5. Nel merito, il Collegio rileva che, con sentenza n. 5919 del 16 giugno 2008,
questa Sezione ha respinto analogo ricorso (n. 159 del 2008) proposto dalla
Finroma s.r.l., ritenendo che non potesse configurarsi un inadempimento
imputabile al Comune di Caserta all’obbligo di provvedere sulla istanza di
stipula della convenzione ex art. 26 L. Reg. 16/2004. Difatti era emerso che la
documentazione attinente il Piano di recupero in esame era stata oggetto di
sequestro probatorio emesso il 28 maggio 2007 dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere quale corpo del reato o cosa
pertinente al reato in relazione ad indagini in corso su concessioni edilizie
rilasciate senza tener conto delle locali emergenze monumentali e dei valori
paesaggistici del sito da salvaguardare.
In quella occasione si era conclusivamente osservato che la sottoposizione a
sequestro penale della documentazione costituente parte integrante del
procedimento amministrativo costituisce circostanza idonea a determinare un
arresto procedimentale che preclude all’Amministrazione intimata la prosecuzione
del procedimento. Ciò in quanto il sequestro penale, sottraendo la disponibilità
materiale e giuridica della documentazione, quale rappresentazione degli atti e
provvedimenti assunti nel procedimento amministrativo, determina una oggettiva
impossibilità di portare a conclusione il procedimento medesimo.
Applicando tali principi al caso in questione, non può non rilevarsi che, come
comprovato dalla parte ricorrente, detta documentazione è stata dissequestrata
dalla competente Autorità Giudiziaria con decreto del 5 febbraio 2009 emesso dal
Sostituto Procuratore della Repubblica della Procura di S. Maria Capua Vetere.
Per l’effetto, viene meno la legittima condizione impeditiva che si frapponeva
all’obbligo dell’Amministrazione intimata di concludere il procedimento con
l’adozione di un provvedimento motivato (di accoglimento o di rigetto)
sull’istanza avanzata dalla società ricorrente.
Alla luce di tali circostanze, la condotta inerte del Comune integra di per sé
una violazione dell’art. 2 della L. 241/90 e, simmetricamente, la lesione della
situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo della società Finroma
s.r.l. alla compiuta definizione del procedimento amministrativo.
Non risultando che il Comune intimato si sia espressamente pronunciato sulla
richiesta di stipulazione della convenzione attuativa del Piano di Recupero ed
essendo decorsi i termini di legge per la conclusione del relativo procedimento,
si è quindi formato il silenzio - rifiuto impugnato in questa sede.
6. Il ricorso deve quindi essere accolto nel senso di dichiarare l’obbligo del
Comune di pronunciarsi espressamente, nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione o notifica della presente sentenza sulle istanze in epigrafe.
Non può essere accolta viceversa la richiesta di nomina di un commissario ad
acta, ostandovi la lettera e la ratio dell'art. 21bis, secondo comma
della L. n. 1034/1971, a norma del quale solo nell'ipotesi in cui
l'Amministrazione resti inadempiente oltre il termine fissato in sentenza,
spetta al giudice amministrativo, su richiesta della parte, verificare se
effettivamente perduri l'inerzia dell'Amministrazione ed eventualmente nominare
un commissario ad acta.
7. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese
ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. VIII,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 4739 del 2009, lo
accoglie nei termini indicati in motivazione.
Compensa tra le parti le spese ed onorari di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Antonio Ferone, Consigliere
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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