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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T. A. R. CAMPANIA, Salerno, sez. II - 9 aprile 2009, n. 1383
URBANISTICA ED EDILIZIA - Fasce di rispetto autostradali - Artt. 16, 17 e 18
d.lgs. n. 285/2002 - Disciplina ex art. 6 L.R. Campania n. 19/2001 -
Applicabilità - Esclusione. L’esistenza di limiti di edificazione da
rispettare con riferimento al nastro di autostrade e strade, tanto fuori del
centro abitato che nell’ambito di quest’ultimo, deriva direttamente dalla
normativa del Codice della Strada (artt. 16, 17 e 18 d.lvo 285/2002) e del suo
Regolamento di attuazione), nonché per le sole autostrade dall’art. 9 della l.
729/1961. Il divieto in oggetto è finalizzato a mantenere una fascia di rispetto
, utilizzabile per l’esecuzione di lavori, l’impianto di cantieri, l’eventuale
allargamento della sede stradale, nonché per evitare possibili pregiudizi alla
percorribilità della via di comunicazione; per cui le relative distanze vanno
rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede
stradale (cfr. Cass. n. 6118 dell’1-6-1995; Cons. Stato, IV, n. 7275/2002, n.
5716/2002, n. 3731/2000; TAR Calabria, Catanzaro, n. 130/2003; TAR Campania,
Napoli, n. 5226/2001). Alla luce di quanto sopra deve allora escludersi che, con
riferimento alla fascia di rispetto autostradale, possa trovare applicazione la
speciale disciplina regionale dettata dall’art. 6 della L.R.Campania n. 19/2001,
atteso che il comma 8 ne contempla la prevalenza rispetto alle sole disposizioni
dei regolamenti edilizi comunali , ma non può imporsi rispetto a previsioni che
promanino direttamente da norme primarie anch’esse speciali. Pres. Esposito,
Est. Mele - S.R. e altro (avv.ti Crescenzi e Feleppa) c. Anas spa e altro (Avv.
Stato), Comune di Salerno (avv.ti Mea, Piscitelli e Rinaldi) e altro (n.c.).
T. A. R. CAMPANIA, Salerno, sez. II - 09/04/2009, n. 1383
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01383/2009 REG.SEN.
N. 01707/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1707 del 2007, proposto da:
Servo Raffaele e Greco Milena, rappresentati e difesi dagli avv. Annamaria
Crescenzi, Antonio Feleppa, con domicilio eletto presso Antonio Feleppa Avv. in
Salerno, c.so V.Emanuele 120;
contro
Anas Spa e Ministero delle
Infrastrutture, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in
Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
Ministero dei Trasporti, non costituito in giudizio;
Comune di Salerno, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Mea, Antonio
Piscitelli, Luigi Rinaldi, con domicilio eletto in Salerno, presso Palazzo di
Citta', via Roma;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. UCS-0036408-P del
7-7-2007, con cui il Dirigente Amministrativo dell’ANAS s.p.a.- Ufficio per
l’Autostrada Sa-R.C. di Cosenza ha espresso parere contrario alla realizzazione
di alcuni box interrati in via Padre Basilio Pergamo del Comune di Salerno;
del parere legale n. P.A. 3135/07 prot. CDG-0053690-P del 2-5-2007 della
Direzione Centrale Legale e Contenzioso - Servizio Patrimoniale e Societario,
richiamato nel sopra citato parere;
ove e per quanto occorra, del parere prot. n. 341 del 17-12-2003 del Comune di
Salerno, nella parte in cui ha subordinato il rilascio della richiesta
autorizzazione al nulla osta ANAS;
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/01/2009 il dott. Francesco Mele e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 24-10-2007
e depositato l’8-11-2007 i sigg.ri Serva Raffaele e Greco Milena impugnavano i
provvedimenti in epigrafe specificati, con i quali era stato espresso parere
negativo alla realizzazione di box interrati in via Pergamo del Comune di
Salerno.
Con articolata prospettazione denunziavano : violazione degli artt. 3 e 10 bis
della legge n. 241/1990, della l.r.Campania n. 16/2004, dell’art. 18 d.lgs. n.
285/1992 e 28 dpr n. 495/1992, dell’art. 9 della legge n. 122/1989 e dell’art. 6
della l.r.Campania n. 19/2001; eccesso di potere per difetto di presupposto e
motivazione, erroneità, travisamento, sviamento ed illogicità.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l’ANAS , il
Ministero dei Trasporti ed il Comune di Salerno.
La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del
15-1-2009.
DIRITTO
Il ricorso è in primo luogo
ammissibile, atteso che, pur trattandosi di impugnativa di un atto
endoprocedimentale, lo stesso, in relazione al contenuto negativo assunto ed al
suo carattere vincolante, determina certamente una lesione attuale e concreta
degli interessi dei ricorrenti, giacchè prefigura in maniera certa l’esito
negativo del procedimento diretto alla produzione di effetti abilitativi per la
realizzazione dei box interrati richiesti dai sigg.ri Serva e Greco.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato nel merito e vada,
per l’effetto, respinto.
La questione sostanziale agitata nel presente giudizio consiste nello stabilire
se sia effettuabile o meno in un’area di rispetto autostradale un intervento di
costruzione di box pertinenziali interamente interrati, anche alla luce della
disciplina di favore posta dall’art. 9 della legge n. 122/1989 e dall’art. 6
della L.R.Campania n. 19/2001.
Questo Tribunale si è già occupato di tale questione giuridica, risolvendola in
senso negativo con sentenza n. 89 del 15 febbraio 2006.
Il Collegio, dunque, ritiene di aderire all’orientamento già espresso,
condividendo le argomentazioni rese a sostegno della determinazione
giurisdizionale assunta con la richiamata sentenza.
Va, invero, chiarito che l’esistenza di limiti di edificazione da rispettare con
riferimento al nastro di autostrade e strade, tanto fuori del centro abitato che
nell’ambito di quest’ultimo, deriva direttamente dalla normativa del Codice
della Strada (artt. 16, 17 e 18 d.lvo 285/2002) e del suo Regolamento di
attuazione), nonché per le sole autostrade dall’art. 9 della l. 729/1961: in
particolare l’art. 28 del dpr 495/1992 fissa delle “fasce di rispetto per
l’edificazione nei centri abitati” (mt. 30 per le strade di tipo A, cioè per le
autostrade), mentre il comma 1 dell’art. 9 l. n. 729/1961 pone comunque il
divieto di realizzare qualsivoglia edificazione a distanza inferiore a mt. 25
dal limite della zona di occupazione dell’autostrada.
La giurisprudenza ha in proposito precisato che il divieto in oggetto risulta
finalizzato a mantenere una fascia di rispetto , utilizzabile per l’esecuzione
di lavori, l’impianto di cantieri, l’eventuale allargamento della sede stradale,
nonché per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di
comunicazione; per cui le relative distanze vanno rispettate anche con
riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (cfr. Cass.
n. 6118 dell’1-6-1995; Cons. Stato, IV, n. 7275/2002, n. 5716/2002, n.
3731/2000; TAR Calabria, Catanzaro, n. 130/2003; TAR Campania, Napoli, n.
5226/2001).
Alla luce di quanto sopra deve allora escludersi che, con riferimento alla
fascia di rispetto oggetto della presente controversia, possa trovare
applicazione la speciale disciplina regionale dettata dall’art. 6 della
L.R.Campania n. 19/2001, atteso che il comma 8 ne contempla la prevalenza
rispetto alle sole disposizioni dei regolamenti edilizi comunali , ma non può
imporsi rispetto a previsioni che promanino direttamente da norme primarie
anch’esse speciali.
Né allo stesso modo può essere utilmente invocata la previsione del comma 2
dell’articolo 9 della legge n. 729/1961, secondo cui “le distanze di cui al
comma precedente possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari
esigenze lo consiglino” ; invero, la possibilità di deroga è ipotesi eccezionale
che consegue ad uno speciale procedimento (provvedimento del Ministro dei Lavori
Pubblici, presidente dell’ANAS, su richiesta degli interessati e sentito il
Consiglio di Amministrazione dell’ANAS).
Orbene, nella vicenda oggetto del presente giudizio, tale procedimento
derogatorio non risulta essere stato attivato dai soggetti privati titolari del
potere di iniziativa procedimentale previsto dalla legge, non risultando dagli
atti depositati in giudizio la presentazione di una richiesta di deroga alle
distanze di legge.
Va, da ultimo, ritenuta l’infondatezza del motivo di gravame con il quale viene
censurata la violazione dell’articolo 10 bis della legge n. 241/1990, in
considerazione della circostanza che la norma prevede tale forma di
partecipazione solo con riguardo agli atti conclusivi del procedimento, mentre
nella specie si è di fronte ad un atto endoprocedimentale, sia pur lesivo ed
immediatamente impugnabile per quanto si è rilevato in precedenza.
Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, dunque, il ricorso proposto
deve essere respinto in quanto infondato.
Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le
parti costituite, sussistendone giusti motivi rivenienti dalla peculiarità della
controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania-salerno (Sezione II), definitivamente pronunziando sul
ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nelle camere di consiglio dei giorni 15/01/2009 e
26/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Francesco Mele, Consigliere, Estensore
Giovanni Grasso, Consigliere
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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