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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T. A. R. CAMPANIA, Salerno, sez. II - 15 aprile 2009, n. 1463
URBANISTICA ED EDILIZIA - Condono edilizio - Conguaglio dell’oblazione -
Diritto di credito - Decorrenza - Silenzio assenso. Il diritto di credito
dell'Amministrazione Comunale al pagamento del conguaglio dell'oblazione e degli
oneri di urbanizzazione per condono edilizio ai sensi della l. 28 febbraio 1985
n. 47, il cui esercizio è correlato al rilascio della concessione edilizia in
sanatoria - atto, questo, nella disponibilità esclusiva del creditore - decorre
dalla formazione del silenzio assenso, significato che, ai sensi dell'art. 35
comma 18, l. n. 47, cit., assume « l'inerzia dell'amministrazione protrattasi
per 24 mesi dalla presentazione della istanza di condono » (da ultimo T.A.R.
Lazio Latina, sez. I, 20 maggio 2008 , n. 579). Pres. Esposito, Est. Prtoghese -
P.G. (avv.ti A.P.Er. Di Giovanni) c. Comune di Battipaglia (n.c.).
T. A. R. CAMPANIA, Salerno, sez. II - 15/04/2009, n. 1463
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01463/2009 REG.SEN.
N. 03619/2003 REG.RIC
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3619 del 2003, proposto da:
Pinto Giovanna, e proseguito dagli eredi Antonio Di Giovanni, Pietro Di
Giovanni, Raffella Di Giovanni, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio
Esposito, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c.so
Garibaldi,194;
contro
Comune di Battipaglia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
ATTO N.38813/03 DI RICHIESTA
DOCUMENTAZIONE.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/02/2009 il dott. Filippo Portoghese
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato il 24/11/03 e
depositato il 18/12 successivo, la ricorrente ha impugnato la nota specificata
in epigrafe con cui il comune di Battipaglia, in esito ad una domanda di
concessione edilizia in sanatoria, ha chiesto una integrazione documentale ed ha
determinato il saldo della oblazione e degli oneri concessori.
Ha dedotto i seguenti motivi: 1) e 2) intervenuta prescrizione del diritto di
credito; 3) violazione dell’art. 35 L. n. 47/1985 in quanto la documentazione
richiesta non sarebbe pertinente.
Non si è costituito il comune intimato.
A seguito del decesso della ricorrente il giudizio è stato proseguito dagli
eredi.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Invero, risulta dagli atti che la ricorrente ha presentato domanda di condono
edilizio in data 23/12/1985; e che il comune ha rideterminato l’oblazione in
data 9/12/1988.
Per giurisprudenza costante, il diritto di credito dell'Amministrazione Comunale
al pagamento del conguaglio dell'oblazione e degli oneri di urbanizzazione per
condono edilizio ai sensi della l. 28 febbraio 1985 n. 47, il cui esercizio è
correlato al rilascio della concessione edilizia in sanatoria - atto, questo,
nella disponibilità esclusiva del creditore - decorre dalla formazione del
silenzio assenso, significato che, ai sensi dell'art. 35 comma 18, l. n. 47, cit.,
assume « l'inerzia dell'amministrazione protrattasi per 24 mesi dalla
presentazione della istanza di condono ».(da ultimo T.A.R. Lazio Latina, sez. I,
20 maggio 2008 , n. 579).
Successivamente l’interessata proponeva reclamo avverso la rideterminazione, cui
il comune faceva riscontro con nota notificata il 4/2/1992, significando che la
determinazione dell’oblazione era esatta.
Da ultimo, con la nota impugnata del 26/8/2003, il comune richiedeva
documentazione integrativa reiterando la richiesta del saldo dell’oblazione e
degli oneri concessori.
Ciò premesso, è fondato il primo motivo con cui si lamenta l’intervenuta
prescrizione.
Invero, tra la data della reiezione del reclamo ((4/2/92) e la data della
richiesta impugnata (26/8/03) è trascorso oltre un decennio, senza che risultino
emanati atti interruttivi della prescrizione.
Va dichiarata illegittima anche la richiesta di integrazione documentale, sia
perché la ricorrente ha affermato di aver depositato tutta la documentazione
richiesta dalla legge, come non è stato contestato ex adverso, sia perchè
le precedenti note dell’ente locale facevano riferimento soltanto ad una
insufficiente determinazione dell’oblazione e non anche a presunte carenze
documentali.
In conclusione il ricorso va accolto.
Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania - sezione II di Salerno - accoglie il ricorso in
epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26/02/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Filippo Portoghese, Consigliere, Estensore
Paolo Severini, Primo Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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