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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T. A. R. CAMPANIA, Salerno, sez. II - 15 aprile 2009, n. 1465
URBANISTICA ED EDILIZIA - Interventi edilizi - Proprietario dell’area
confinante - Accesso alla documentazione amministrativa - Provvedimenti
abilitativi - Diritto - Sussistenza. Il proprietario di un terreno
confinante con un’area oggetto di interventi edilizi ha il diritto di accedere
ai corrispondenti documenti amministrativi al fine di conoscere gli estremi dei
provvedimenti abilitativi per l’esecuzione delle opere, sia ai sensi dell’art.
25, l. 7 agosto 1990 n. 241 sia ai sensi dell’art. 31, l. 6 agosto 1967 n. 765,
che proprio tutelando l’interesse del terzo, prevede la possibilità per
“chiunque” di prendere visione presso gli uffici comunali della concessione
edilizia e dei relativi atti di progetto e di ricorrere contro il rilascio della
concessione edilizia stessa in quanto in contrasto con le disposizioni di legge
o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani
particolareggiati di esecuzione” (T. A. R. Campania Napoli, sez. V, 5 settembre
2008, n. 10048). Pres. Esposito, Est. Severini - P.F. (avv. Capezzuto) c. Comune
di Santa Marina (n.c.).
T. A. R. CAMPANIA, Salerno, sez. II - 15/04/2009, n. 1465
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01465/2009 REG.SEN.
N. 00362/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2009, proposto da:
Pergamo Federico, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Capezzuto, con
domicilio eletto, in Salerno, alla via R. Cavallo, 11, presso l’Avv. Francesco
Aversano;
contro
Comune di Santa Marina, in persona
del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
D’Alessandro Domenico e Ferrara
Cristina, non costituiti in giudizio;
per la declaratoria
- del diritto del ricorrente
all’accesso a tutta la documentazione richiesta al Comune di Santa Marina ex
art. 22 l. 241/90, con istanza del 9.12.08, integrata l’11.12.08;
- dell’illegittimità del silenzio implicito ed immotivato del Comune di Santa
Marina di rilasciare una parte della documentazione richiesta con le predette
istanze e precisamente il parere del responsabile del procedimento, la relazione
istruttoria del tecnico istruttore (atti entrambi citati nel preambolo del
permesso a costruire, n. 11356/2007 - 6711/2008, pratica n. 55 del 2008), nonché
il progetto, allegato alla richiesta contrassegnata dal prot. n. 11356 del
7.12.07, la richiesta d’integrazione prot. n. 10112 del 7.11.07 ed ogni altro
eventuale atto relativo o connesso al rilascio del permesso di costruire n.
55/08;
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 26/03/2009, il dott. Paolo
Severini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, il
ricorrente, proprietario di un appartamento in Santa Marina, al primo piano del
complesso residenziale, denominato Parco Elaion, in catasto al fol. 34 p.lla 289
sub 4, avendo saputo del rilascio, in favore dei proprietari d’un appartamento
confinante (D’Alessandro Domenico e Ferrara Cristina), di un p. di c., per la
realizzazione di un locale tecnologico e di un garage, faceva presente d’aver
richiesto, al Comune intimato, di visionare ed estrarre copia del p. di c. in
questione e di tutti gli atti del relativo procedimento, sul presupposto che le
opere, autorizzate dal medesimo, arrecavano pregiudizio ai suoi diritti, di luce
e veduta; che in data 16.01.09 era stato convocato presso il Comune e gli era
stata rilasciata, tuttavia, solo parte della documentazione richiesta; che in
quella sede aveva fatto rilevare l’incompletezza in questione, ma che i
documenti mancanti non gli erano stati consegnati, neppure a seguito di
esplicita richiesta del suo legale; tanto aveva determinato la proposizione del
presente ricorso, articolato sulle seguenti censure:
1) Violazione art. 24 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 22
e ss. della l. 241/90; violazione dell’art. 3 l. 241/90; violazione del giusto
procedimento; violazione del principio di trasparenza dell’azione
amministrativa; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e
contraddittorietà: era indubbio che il ricorrente, proprietario di un immobile
al confine di altro, interessato da un intervento edilizio, aveva pieno diritto
ad accedere alla documentazione richiesta, ivi compresa la parte della medesima,
il cui accesso gli era stato illegittimamente negato.
In data 26.03.09 il ricorrente depositava documenti e, nel corso dell’udienza in
camera di consiglio, dichiarava a verbale di aver ancora interesse al rilascio
dei grafici allegati alla nota n. 11356 del Comune di Santa Marina nonché della
nota del 7.11.07; indi il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 25, co. 5° della l. 241/90, infatti: “Contro le
determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi
previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. (…) La decisione del tribunale è
appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di
Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le
controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.
Ai sensi del successivo comma 6°, poi, il giudice amministrativo, sussistendone
i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti.
Nella specie, il diniego d’accesso, sia pur parziale, è illegittimo, alla luce
dell’orientamento della giurisprudenza, compendiato nella seguente massima: “Il
proprietario di un terreno confinante con un’area oggetto di interventi edilizi
ha il diritto di accedere ai corrispondenti documenti amministrativi al fine di
conoscere gli estremi dei provvedimenti abilitativi per l’esecuzione delle
opere, sia ai sensi dell’art. 25, l. 7 agosto 1990 n. 241 sia ai sensi dell’art.
31, l. 6 agosto 1967 n. 765, che proprio tutelando l’interesse del terzo,
prevede la possibilità per “chiunque” di prendere visione presso gli uffici
comunali della concessione edilizia e dei relativi atti di progetto e di
ricorrere contro il rilascio della concessione edilizia stessa in quanto in
contrasto con le disposizioni di legge o dei regolamenti o con le prescrizioni
di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione” (T. A.
R. Campania Napoli, sez. V, 5 settembre 2008, n. 10048).
Quanto, poi, all’ammissibilità del ricorso avverso un provvedimento di diniego
parziale all’accesso, la stessa è pacificamente ammessa (arg. ex T.A.R. Sardegna
Cagliari, sez. II, 15 novembre 2004, n. 1592; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 1
febbraio 2007, n. 727).
Deve quindi concludersi che il silenzio, serbato dall’Amministrazione Comunale
di Santa Marina, sull’istanza di accesso agli atti, sopra specificata, deve
ritenersi illegittimo, oltre che immotivato, ex art. 3 l. n. 241/90.
Può concludersi, pertanto, per l’accoglimento del ricorso, sussistendo l’obbligo
dell’Amministrazione Comunale di Santa Marina di fornire, al ricorrente, la
documentazione richiesta, nella parte in cui la stessa non è stata ancora
rilasciata, come da precisazioni fornite a verbale dal difensore del ricorrente,
nel corso della presente camera di consiglio.
Le spese seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate nell’importo fissato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania - Salerno, Sezione II, pronunciando sul ricorso n.
362/2009, l’accoglie e per l’effetto dichiara l’obbligo dell’intimata
Amministrazione Comunale di Santa Marina d’esibire e rilasciare copia degli
atti, richiesti dal ricorrente con l’istanza del 9-12.12.08, nella parte in cui
la stessa non è stata ancora rilasciata allo stesso ricorrente, come da
precisazioni fornite a verbale dal suo difensore, nel corso della presente
camera di consiglio, entro e non oltre trenta giorni dalla notificazione ovvero
dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Santa Marina al pagamento, in favore del ricorrente, delle
spese e degli onorari del presente giudizio, che liquida, complessivamente, in
euro 750,00 (settecentocinquanta/00).
Compensa le spese, quanto agli intimati controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 26/03/2009, con
l’intervento dei Magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Filippo Portoghese, Consigliere
Paolo Severini, Primo Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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