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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 15 maggio 2009, n. 2278


LAVORO - PUBBLICO IMPIEGO - Dipendente - Doppia tutela giurisdizionale - Giudice ordinario e giudice amministrativo - Lesione di situazioni soggettive non sovrapponibili. E’ pur vero che il dipendente può rivolgersi, oltre che al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi lesi in via mediata dall’atto amministrativo presupposto, anche al giudice amministrativo per fare valere l’interesse legittimo al corretto esercizio dei pubblici poteri nell’adozione degli atti di auto-organizzazione, chiedendone in questa sede l’annullamento. Tuttavia questa ipotesi di doppia tutela nel pubblico impiego è del tutto particolare essendo possibile solo qualora ricorra cumulativamente una duplicità di situazioni soggettive tra di loro non sovrapponibili, entrambe lese: l’interesse alla dichiarazione di annullamento dell’atto di organizzazione presupposto, da fare valere davanti al giudice amministrativo onde evitare che l’atto continui a produrre ulteriori effetti; l’interesse all’eliminazione dell’atto specificamente lesivo del diritto soggettivo al mantenimento della posizione lavorativa, in quanto tale tutelabile davanti al giudice ordinario. Pres. f.f. Guadagno, Est. Palliggiano - G.D. (avv.ti Modestino e Musto) c. Università degli Studi di Salerno (Avv. Stato). T. A. R. CAMPANIA, Salerno, sez. I - 15/05/2009, n. 2278
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 02278/2009 REG.SEN.
N. 00442/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Ai sensi dell’art. 9 L. 21 luglio 2000 n. 205
sul ricorso Reg. Gen n. 442 del 2009 proposto da Grillo Domenico rappresentato e difeso dagli avvocati Acone Modestino e Pietro Musto con i quali elettivamente domicilia in Salerno, Via Manzo n. 31, presso lo studio dell’avv. Antonino Sessa,

contro

- l’Università degli Studi di Salerno, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ope legis;

per l'annullamento:

1. del decreto del direttore amministrativo dell’Università degli studi di Salerno rep. n. 4043 del 18.11.2008, notificato l’89.1.2009, di revoca del Decreto n. 1065 del 2.4.2008, contenente l’autorizzazione per il ricorrente alla permanenza in servizio per un biennio oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età;

2. della nota prot. n. 59986-VII/2 del 28.10.2008;

3. ove necessario, della delibera del Senato accademico di data e numero ignoti, intervenuta in materia.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visti l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per conto dell’Amministrazione intimata, la relativa documentazione e la memoria.

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Viste le note d’udienza presentate dalla ricorrente.

Vista la documentazione tutta in atti.

All’udienza camerale del 19 marzo 2009, designato relatore il dott. Gianmario Palliggiano ed uditi altresì gli avvocati delle parti come da verbale Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato ed integrato dagli artt. 1 e 3 della legge n. 205 del 21 luglio 2000, nonché l’art. 9 della stessa legge, che consentono al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito.

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione, la completezza delle difese dispiegate dalle parti e l’avviso in tal senso a queste ultime fornito in camera di consiglio.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
 

FATTO
 

Col presente ricorso, notificato il 6 marzo 2009 e depositato il successivo 10, Grillo Domenico, dipendente in servizio presso l’Università degli Studi di Salerno, ha impugnato il decreto del direttore n. 4043/2008, come in epigrafe meglio specificato, contenente la revoca del precedente decreto 1065/2008 di autorizzazione alla permanenza in servizio per un biennio oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Ha dedotto diversi articolati motivi di censura con i quali, oltre a contestare la violazione delle norme sul procedimento amministrativo (art. 4, 7 e 8 L. n. 241/1990), l’eccesso di potere per incompletezza e difetto d’istruttoria, ha dedotto la violazione degli artt. 16 e 72 del d. lgs. 503/1992, come recentemente modificato dall’art. 72, commi 7 e 9 del D. L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008, nonché dell’art. 1, comma 5, lett. b della L. 247/2007.

Ha chiesto in accoglimento del ricorso, l’annullamento degli atti impugnati oltre al risarcimento per i danni subiti, vinte le spese.

L’intimata università si è costituita in giudizio per il tramite dell’Avvocatura dello Stato ed ha depositato memoria deducendo il difetto di giurisdizione del giudice adito e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso.

Alla camera di consiglio del 19 marzo 2009, la causa, iscritta al ruolo per la discussione dell’istanza cautelare, è stata trattenuta per essere decisa in forma semplificata, ravvisandone il Collegio la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 9 della legge 205 del 2000.
 

DIRITTO
 

1.- Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice nella materia controversa.

Ed invero, l’art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della PA…ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica se illegittimi.”

Parte ricorrente, come illustrato anche nel corso della discussione in camera di consiglio, reputa che il caso controverso rientri nella giurisdizione di questo giudice, dovendo considerarsi che oggetto della controversia non è solo l’atto direttamente lesivo dell’interesse del ricorrente in qualità di dipendente dell’Università, ma anche la delibera del Senato accademico, atto presupposto di macro-organizzazione.

2.- Questa prospettazione non è dal Collegio condivisa.

In tutti i casi nei quali vengono in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio ordinario; in questo caso la pienezza della tutela è assicurata dalla disapplicazione dell'atto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal comma 2 dell'articolo 63 del d.lgs. 165/2001 (cfr. Cass. Civ. SS.UU., 5 giugno 2006, n. 13169).

3.- E’ pur vero, come chiarito di recente dal Tar Umbria (sentenza n. 34/2009), che il dipendente può rivolgersi, oltre che al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi lesi in via mediata dall’atto amministrativo presupposto, anche al giudice amministrativo per fare valere l’interesse legittimo al corretto esercizio dei pubblici poteri nell’adozione degli atti di auto-organizzazione, chiedendone in questa sede l’annullamento. Tuttavia questa ipotesi di doppia tutela nel pubblico impiego è del tutto particolare essendo possibile solo qualora ricorra cumulativamente una duplicità di situazioni soggettive tra di loro non sovrapponibili, entrambe lese: l’interesse alla dichiarazione di annullamento dell’atto di organizzazione presupposto, da fare valere davanti al giudice amministrativo onde evitare che l’atto continui a produrre ulteriori effetti; l’interesse all’eliminazione dell’atto specificamente lesivo del diritto soggettivo al mantenimento della posizione lavorativa, in quanto tale tutelabile davanti al giudice ordinario.

4.- Nel caso di specie, tuttavia, non si rinviene alcuna duplicità delle pretese, atteso che il ricorrente fa valere il suo specifico interesse alla conservazione del posto di lavoro, impugnando anche l’atto presupposto soltanto perché quest’ultimo si pone come antecedente logico-giuridico del decreto di revoca alla permanenza in servizio e che esaurisce i suoi effetti lesivi proprio nello specifico provvedimento di revoca oggetto d’impugnazione.

Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

La declaratoria d’inammissibilità esime il Collegio dall’esame di merito dei motivi di ricorso.

5.- Ciò posto, in linea con quanto chiarito di recente dal Consiglio di Stato (Sez. VI - sentenza 13 marzo 2008 n. 1059) alla luce dei recenti arresti della Corte costituzionale (12 marzo 2007 n. 77) e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (22 febbraio 2007 n. 4109), il Collegio è dell’avviso che il principio della translatio iudicii sia operante anche nei rapporti tra giudice amministrativo e giudice ordinario perché altrimenti si verificherebbe l'inaccettabile conseguenza di un processo che si conclude con una sentenza sulla sola giurisdizione senza decidere sull'esistenza o meno della pretesa.

Alla declinatoria di giurisdizione da parte di questo Tribunale deve pertanto seguire il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione (così anche, Cons. Stato, VI Sez., 28 giugno 2007 n. 3801).

A tal fine, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., sono dichiarati salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, disponendosi il termine di sei mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, per la riassunzione davanti al giudice ordinario.

Considerata la natura e l’esito della controversia, si compensano le spese tra le parti.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione di Salerno, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 442/2009 R.G. come in epigrafe indicato, proposto da Grillo Domenico, lo dichiara inammissibile per difetto del giudice amministrativo.

Rimette, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., le parti davanti al giudice ordinario perché dia luogo al giudizio di merito nei termini indicati in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente FF

Ferdinando Minichini, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Primo Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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