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TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 15 maggio 2009, n. 2279


ESPROPRIAZIONE - Art. 17. c. 2, d.P.R. n. 327/2001 - Approvazione del progetto definitivo - Comunicazione al proprietario - Decorrenza del termine per l’impugnazione. L’art. 17, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, con riferimento al procedimento espropriativo, così statuisce : “Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione”. Tale disposizione, nell’imporre all’Amministrazione di notiziare il soggetto espropriato in maniera da renderlo edotto di quanto sopra esattamente indicato, assume autonomo rilievo a fini processuali, in quanto consente di individuare in maniera oggettiva il dies a quo da cui decorre il termine d'impugnazione per i soggetti espropriati (v. T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 12 dicembre 2008 , n. 2101). Pres. f.f. Guadagno, Est. Sabbato - M.A. (avv.ti Fortunato e Mastursi) c. Comune di Bellosguardo (avv. Falce). T. A. R. CAMPANIA, Salerno, sez. I - 15/05/2009, n. 2279
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 02279/2009 REG.SEN.
N. 01955/2005 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1955 del 2005, proposto da:
Morrone Arnaldo, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Fortunato, Fernando Mastursi, con domicilio eletto presso Marcello Fortunato Avv. *.* in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani,31;

contro

Comune di Bellosguardo, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Falce, con domicilio eletto presso Raffaele Falce Avv. * . * in Salerno, via G.Carucci N.1/A;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Ricorso introduttivo

a - della delibera di C.C. n. 4 del 31.03.05, successivamente conosciuta, con la quale è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei “lavori di rifunzionalizzazione della piazza XX settembre”;

b - della delibera di C.C. n. 16 del 05.08.05, con la quale sono state respinte le osservazioni prodotte, tra gli altri, dal ricorrente;

c - ove e per quanto occorra, della delibera di G.M. n. 100 del 13.11.02 con la quale è stato approvato, una prima volta, il progetto definitivo e delle delibere di C.C. n. 81/86 con la quale è stato approvato il “progetto di massima”, non conosciute;

d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Motivi aggiunti del 18 ottobre 2006

e - della delibera di C.C. n. 13 del 21.05.06, successivamente conosciuta, con la quale è stata disposta l’efficacia, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del DPR n. 327/01, della variante per la realizzazione dei “lavori di rifunzionalizzazione della piazza XX settembre”;

f - ove e per quanto occorra, della delibera di G.C. n. 29 del 03.03.06, richiamata nel provvedimento sub a) non conosciuta;

g - ove e per quanto occorra, della delibera di G.C. n. 34 del 10.03.06, richiamata nel provvedimento sub a) non conosciuta;

h - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 18516 del 28.04.2006, richiamata nel provvedimento sub a) non conosciuta, con la quale la Provincia di Salerno ha espresso parere favorevole sulla variante nonché di qualsivoglia altro provvedimento con il quale la Provincia di Salerno ha reso il predetto parere;

i - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 2468 del 19.06.06, con la quale il Responsabile del Procedimento ha comunicato l’elenco dei beni da espropriare, in uno alle somme offerte;

l - ove e per quanto occorra, della determina prot. n. 101 del 09.08.06, con la quale il Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Bellosguardo ha comunicato l’indennità di esproprio provvisoria;

m - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Motivi aggiunti del 9 gennaio 2007

n - del decreto del 28.12.2006, successivamente conosciuto, con il quale è stato disposto l’esproprio di un immobile di proprietà del ricorrente per la realizzazione dei “lavori di rifunzionalizzazione della piazza XX settembre” e la immissione in possesso per il giorno 10.01.2007;

m - della nota prot. n. 4849 del 28.12.2006, successivamente conosciuta;

n - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bellosguardo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/03/2009 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
 

Con ricorso notificato in data 31 ottobre 2005 e ritualmente depositato il successivo 8 novembre, l’Avv. Arnaldo Morrone ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, invocandone l’annullamento.

Ha premesso che è proprietario di un fabbricato, realizzato prima del 1900, di sicuro pregio storico, interessato da un progetto di rifunzionalizzazione ed ampliamento della limitrofa piazza XX settembre, che, nella sua versione definitiva è stato approvato con la delibera di C.C. n. 4/05 di cui in epigrafe.

Ha quindi dedotto i seguenti motivi di gravame :

risultano pretermessi gli adempimenti previsti dall’art. 14 della l.n. 109/94, come l’approvazione di uno studio di fattibilità, il previo inserimento sia nel programma triennale che di quello annuale; violato altresì sarebbe l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in quanto la delibera oggetto di gravame non reca il parere obbligatorio del responsabile del servizio finanziario in ordine alla copertura finanziaria; la variante urbanistica, che comporta il declassamento dell’area di proprietà ricorrente, ricompresa in zona omogenea “A”, non reca alcuna motivazione pur incidendo su aspettative qualificate e ricorrendo un interesse pubblico teso alla salvaguardia di un edificio realizzato prima del 1900; il Comune intimato ha contestualmente approvato il progetto definitivo e dichiarato la pubblica utilità dell’intervento con la stessa delibera con la quale ha adottato la variante al PRG, di talché la mancanza di una variante approvata comporta la mancanza del previo vincolo preordinato all’esproprio; risulterebbero omessi i pareri dell’Ente Parco e della Soprintendenza; la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza è sprovvista di motivazione; mancherebbe il parere del Genio Civile; non si sarebbe proceduto alla previa verifica circa le effettive possibilità di realizzazione dell’intervento; non sarebbero state valutate soluzioni alternative.

Ha quindi invocato l’annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati.

Il Comune intimato si è costituito, resistendo.

Con successivi motivi aggiunti, notificati pendente lite il 16 ottobre 2006 e depositati il successivo 18 ottobre, il ricorrente ha impugnato, tra l’altro, la delibera con la quale è stata disposta l’efficacia della variante, deducendo quanto segue : violazione dell’art. 159 del D.Lgs. n. 42/04 e difetto assoluto del presupposto, incompetenza. Si osserva cioè che la Soprintendenza ha disposto l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n. 1 del 15.02.05 e l’approvazione del progetto definitivo stralcio, per la sua valenza urbanistica, andava fatta dal Consiglio Comunale invece che dalla Giunta.

Con ulteriori motivi aggiunti, notificati pendente lite il 9 gennaio 2007 e depositati in pari data, il ricorrente ha impugnato il decreto che ha disposto l’esproprio del fabbricato in oggetto e la immissione in possesso per il giorno 10.01.2007, deducendo tutti i motivi di censura già articolati precedentemente e che sopra sono sinteticamente riportati.

Alla Camera di Consiglio del 18 gennaio 2007 la domanda di sospensiva è stata accolta, ma, con successiva ordinanza n. 1974/2007 il Giudice di seconde cure ha accolto l’appello e quindi respinto l’istanza cautelare.

Alla Pubblica Udienza del 19 marzo 2009 il ricorso, sulla base delle conclusioni delle parti costituite, è trattenuto in decisione.

E’ meritevole di preliminare e dirimente considerazione l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti proposti dal ricorrente avverso gli atti della procedura espropriativa su descritta, evidenziando il Comune eccipiente sostanzialmente che la delibera n. 4 del 31.03.05, con la quale ha avuto luogo l’approvazione del progetto definitivo ed impugnata con il gravame introduttivo, è stata oggetto di comunicazione individuale mediante raccomandata n. 12304493601 del 7 giugno 2005 e ricevuta, come può desumersi dalla non perfettamente leggibile copia in atti dell’avviso di ricevimento, in data 08 ovvero 09/06/2005.

L’eccezione è fondata.

Il Collegio ritiene infatti di condividere l’orientamento della più recente giurisprudenza amministrativa, che fa leva sulla formula di cui all’art. 17, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 - ai sensi del quale la comunicazione suddetta è stata espressamente effettuata - proprio con riferimento al procedimento espropriativo e che così statuisce : “Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione”. Tale disposizione, nell’imporre all’Amministrazione di notiziare il soggetto espropriato in maniera da renderlo edotto di quanto sopra esattamente indicato, assume autonomo rilievo a fini processuali, in quanto consente di individuare in maniera oggettiva il dies a quo da cui decorre il termine d'impugnazione per i soggetti espropriati (v. T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 12 dicembre 2008 , n. 2101). Ne consegue che, dovendosi ritenere ormai acquisita la conoscenza dell’atto lesivo già alla data di notificazione (8/9.6.05) della raccomandata a.r., come sopra evidenziato, è tardivamente proposta l’impugnativa di cui al ricorso introduttivo, risultando questo notificato soltanto il 31 ottobre 2005, quindi ben oltre la scadenza del termine di sessanta giorni di cui all’art. 21 l.n. 1034/71.

Con il ricorso introduttivo si impugnano formalmente anche gli atti indicati in epigrafe sub b) e c), e consistenti esattamente nella delibera di C.C. n. 16 del 05.08.05 - con la quale sono state respinte le osservazioni prodotte, tra gli altri, dal ricorrente - nonché nelle delibere di G.M. n. 100 del 13.11.02 e di C.C. n. 81/86, di approvazione, rispettivamente, del primo progetto definitivo e del progetto di massima. Ebbene, innanzitutto sia tale ultima delibera che quella n. 16/05 sono prive di portata lesiva, palesandosi in parte qua il ricorso inammissibile per difetto di interesse a ricorrere. Invero, la prima delibera è di per sé superata da quelle successive, siccome approvative dei più dettagliati elaborati progettuali, mentre la seconda si presenta quale atto interno e privo di effetti immediati per essere l’Autorità preposta alla definitiva approvazione della variante allo strumento urbanistico a pronunciarsi definitivamente sulle osservazioni, in relazione alle quali nemmeno sono vincolanti le controdeduzioni del Comune (v. T.A.R Lazio Latina, sez. I, 31 marzo 2008, n. 296). Infine, anche il gravame avverso l’atto deliberativo del 2002 è tardivamente proposto, atteso che gli estremi dello stesso risultano conosciuti dal ricorrente sin dal momento della notificazione della nota UTC prot. 4198 del 22.12.2004 a mezzo racc. ricevuta il 4.1.05.

In conclusione, per le ragioni anzidette, il ricorso introduttivo va complessivamente dichiarato in parte irricevibile per tardività e in parte inammissibile per difetto originario di interesse a ricorrere.

La declaratoria di irricevibilità deve riguardare anche i primi motivi aggiunti ed in virtù delle medesime ragioni già rappresentate. Invero, anche l’atto asseritamente lesivo ed impugnato con i motivi aggiunti del 18 ottobre 2006, esattamente consistente nella delibera di C.C. n. 13 del 21.05.2006 con la quale è stata disposta l’efficacia della variante per i lavori dei lavori de quibus, è stata oggetto di comunicazione personale a mezzo racc. a.r. spedita il 1°.06.06 e ricevuta dal ricorrente il 10.06.06, come documentato in atti (vedi memoria del Comune resistente dep. in data 17 gennaio 2007). Anche tale ricorso, in considerazione della data cui risale la sua notificazione (16 ottobre 2006), si appalesa quindi tardivo per decorrenza del termine perentorio di sessanta giorni, dovendosi per giunta estendere la declaratoria di irricevibilità anche ai secondi motivi aggiunti del 9 gennaio 2007, essendo in tale sede articolato unicamente il vizio di invalidità derivata dalle censure precendetemente rassegnate.

In conclusione, sia il ricorso che i successivi motivi aggiunti del 18 ottobre 2006 e 9 gennaio 2007 sono da considerare irricevibili per tardività.

Le spese, stante la particolarità della vicenda, vanno integralmente compensate tra le parti.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo regionale per la Campania - Sez. I di Salerno - definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1955/05 e successivi motivi aggiunti, proposti da Arnaldo Morrone, dichiara il ricorso introduttivo in parte irricevibile e in parte inammissibile, mentre i motivi aggiunti irricevibili, come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente FF

Ferdinando Minichini, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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