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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 15 maggio 2009, n. 2289
ESPROPRIAZIONE - Atti del procedimento - Profilo partecipativo - Proprietari
catastali - Presentazione della denuncia di successione mortis causa - Ritardo
nell’aggiornamento dei registri catastali - Irrilevanza. Gli atti del
procedimento espropriativo sono legittimamente disposti nei confronti del
soggetto proprietario secondo i registri catastali. Ad inficiarne la legittimità
sotto il profilo partecipativo, non rileva la circostanza dell’avvenuta
presentazione di una rituale denunzia di successione mortis causa, atteso che
eventuali ritardi nell’aggiornamento dei registri catastali da parte
dell’Amministrazione finanziaria non può ridondare in danno dell’autorità
espropriante quando questa sia una diversa amministrazione. Pres. f.f.
Portoghese, Est. Mele - A.C. e altro (avv. Sandulli) c. Provincia di Avellino (avv.ti
Galletta e Pedicino).
T. A. R. CAMPANIA, Salerno, sez. II - 15/05/2009, n. 2289
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02289/2009 REG.SEN.
N. 02061/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2061 del 2008, proposto da:
Angelo Cieri e Maria Flora Cieri, rappresentati e difesi dall'avv. Emilio Paolo
Sandulli, con domicilio eletto in Salerno, c.so Garibaldi,195 c/o avv.
Barbirotti;
contro
Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dagli avv. Gennaro Galletta e Carmen Pedicino, con domicilio eletto in
Salerno, via F. Manzo,53 c/o avv. G. Cassandra;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determina dirigenziale n. 4265 del 4-7-2007, recante approvazione del
progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della SP ex SS n.
164;
della determinazione dirigenziale n. 3983 del 10-7-2008, recante
l’espropriazione in favore della Provincia di Avellino dell’area sita in
Castelfranci di mq. 1225, 10, appartenente alla particella n. 839 del folio 4 di
mappa;
del verbale di consistenza e presa di possesso del 24-9-2008;
di ogni altro atto presupposto, prodromico o conseguente;
per la declaratoria di nullità, illiceità ed illegittimità dei provvedimenti
impugnati;
per la condanna della Provincia di Avellino alla restituzione delle aree
occupate, con ordine di ripristino dello stato dei luoghi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Avellino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/04/2009 il dott. Francesco Mele e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il
28-11-2008, depositato il 12-12-2008, i sig.ri Cieri Angelo e Cieri Maria Flora
impugnavano dinanzi a questo Tribunale Amministrativo i provvedimenti in
epigrafe specificati, denunziandone l’illegittimità e chiedendone
l’annullamento.
Denunziavano: 1 ) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 11 e 16 del dpr
n. 327/2001 e degli artt. 7 e ss. l. n. 241/1990 - violazione dei principi
generali in tema di partecipazione al procedimento - eccesso di potere per
difetto di motivazione, violazione del principio del giusto procedimento e di
buon andamento dell’attività amministrativa; 2) Violazione dell’art. 16 del dpr
n. 327/2001 - violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; 3) Violazione
e falsa applicazione degli artt. 2, 8, 9, 12 e 13 del dpr n. 327/2001-
violazione dell’art. 48 del dlgs n. 267/1990;- incompetenza - eccesso di potere
per difetto di motivazione, di presupposto e di istruttoria - violazione del
principio di buon andamento dell’azione amministrativa; 4) violazione e falsa
applicazione dell’art. 24 del dpr 327/2001 e difetto di contraddittorio.
Instauratosi il contraddittorio, la Provincia di Avellino si costituiva in
giudizio deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del
23-4-2009.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va,
pertanto, respinto .
Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione delle garanzie
partecipative prescritte per il procedimento espropriativo, denunziando che la
sig.ra Cieri Maria Flora non avrebbe mai ricevuto comunicazione di avvio del
procedimento.
La doglianza non è meritevole di favorevole considerazione, in quanto,
conformemente alle previsioni di legge , gli atti del procedimento (e, quindi,
anche le comunicazioni prescritte) sono stati disposti nei confronti del
soggetto proprietario secondo i registri catastali.
Nella fattispecie in esame proprietario della particella n. 839 risulta essere
dalle risultanze catastali il signor Cieri Francesco, al quale - come emerge
dalla documentazione prodotta in giudizio dall’ente resistente - sono state
inviate le comunicazioni partecipative, gli atti del procedimento ed il
provvedimento conclusivo di esproprio.
Risulta, dunque, essere stata osservata la prescrizione contenuta nell’art. 3 ,
comma 2, del dpr n. 327/2001.
Ad inficiare la ritenuta legittimità degli atti sotto il profilo partecipativo,
non rileva la circostanza che i ricorrenti avrebbero presentato rituale denunzia
di successione alla morte del loro dante causa Cieri Francesco, atteso che
eventuali ritardi nell’aggiornamento dei registri catastali da parte
dell’Amministrazione finanziaria non può ridondare in danno dell’autorità
espropriante quando questa, come nel caso in esame, sia una diversa
amministrazione.
Né può avere rilievo che il Cieri Francesco fosse deceduto al momento della
effettuazione delle comunicazioni riguardanti la procedura espropriativa.
Invero, dagli adempimenti effettuati dall’Amministrazione non è mai emersa tale
circostanza, in quanto le notificazioni si sono ritualmente perfezionate
attraverso l’istituto della “compiuta giacenza”.
D’altra parte, lo stesso testo unico (cfr. art.16, comma 8) prevede modalità
diverse per gli adempimenti partecipativi solo ove risulti la morte del
proprietario iscritto nei registri catastali.
Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’articolo 16
del dpr n. 327/2001 e della legge n. 241/1990, rilevandosi comunque
l’incompletezza della comunicazione inviata, la quale non sarebbe stata
corredata dallo schema di atto di approvazione di progetto, dalla relazione
illustrativa e dai dati e dalle informazioni costituenti contenuto di tale
relazione.
Anche tale censura non può essere accolta.
Invero, la comunicazione di avvio del procedimento nella specie inviata reca
l’oggetto del procedimento, l’invito alla presentazione di osservazioni,
l’indicazione degli uffici ove è possibile prendere cognizione del piano
particellare e la documentazione progettuale relativa all’opera pubblica da
realizzarsi , nonché i nominativi dei responsabili del procedimento.
Essa, pertanto, risulta rispettosa delle prescrizioni recate dagli artt. 7 e ss
della legge n. 241/1990 e dall’articolo 16 del dpr n. 327/2001, norma quest’ultima
che nella formulazione vigente al momento dell’adozione degli atti impugnati non
recava affatto l’obbligo delle allegazioni indicate in ricorso.
Può a questo punto passarsi all’esame del terzo motivo di ricorso, con il quale
viene censurato il difetto del vincolo preordinato all’esproprio, della
dichiarazione di pubblica utilità e del termine di adozione del decreto di
espropriazione definitiva, nonché incompetenza del Dirigente nell’approvazione
del progetto definitivo.
La doglianza non merita di essere condivisa.
Ed, invero:
-il vincolo espropriativo può derivare da una variante semplificata allo
strumento urbanistico, a mente degli artt. 10 e 19 del dpr n. 327/2001,
rilevandosi che nel caso in esame il Consiglio Comunale di Castelfranci, con
deliberazione n. 3 del 29-3-2007, ha preso atto del verbale di conferenza di
servizi del 15-2-2006, concernente la progettazione “Lavori di messa in
sicurezza del piano viabile “ ex SS 164-Km 56-Tratto antistante il cimitero
comunale dando contestualmente atto che la stessa costituisce variante allo
strumento urbanistico;
-la dichiarazione di pubblica utilità , ex art. 12 del testo unico, si intende
disposta con l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica;
-in ipotesi di mancata determinazione espressa del termine entro il quale il
decreto di esproprio può essere emanato, opera la previsione legislativa
quinquennale contenuta nel comma 4 dell’art. 13 del testo unico;
-il progetto definitivo-esecutivo dell’opera è stato legittimamente approvato
dal Dirigente in quanto espressione di attività di gestione amministrativa,
atteso che il precedente progetto preliminare è stato approvato dall’organo
politico, il quale ne ha demandato l’attuazione al Dirigente del Settore Lavori
Pubblici.
Con l’ultimo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione
dell’art. 24 del dpr n. 327/2001, rilevandosi la carenza di contraddittorio nei
confronti della sig. Maria Flora Cieri, mai edotta della data di esecuzione del
decreto di esproprio.
Anche tale censura non merita favorevole considerazione, rilevandosi che la
notifica del decreto di esproprio e la comunicazione della data della sua
esecuzione sono stati legittimamente effettuati nei confronti dell’intestatario
catastale sig. Cieri Francesco.
Per le considerazioni tutte sopra svolte, dunque, le domande proposte devono
essere respinte in quanto infondate.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti
costituite, sussistendone giusti motivi rivenienti dalla peculiarità della
controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania-Salerno (Sezione II), definitivamente giudicando sul
ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 23/04/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Filippo Portoghese, Presidente FF
Francesco Mele, Consigliere, Estensore
Paolo Severini, Primo Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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