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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 10 giugno 2009, n. 3183
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Art. 26 d.lgs. n.
157/2006 - Modifica dell’art. 159 d.lgs. n. 42/2004 - Partecipazione al
procedimento - Ente subdelegato - Onere dell’adempimento informativo - Omissione
- Illegittimità del provvedimento. Il più recente legislatore (art. 26 del
decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, che ha sostituito l’art. 159 del
decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) ha espressamente confermato la
necessità di rendere edotti gli interessati dell’attivazione del iter procedimentale di controllo, prescritto in materia paesaggistica. La riforma
assume portata innovativa rispetto alla disciplina anteatta soltanto per il
fatto che impone nei riguardi dell’Ente subdelegato il compito di effettuare
detto adempimento informativo, in tal modo confermando la necessità di
consentire la partecipazione al procedimento instaurato innanzi all’Autorità
statale. La pretermissione del contraddittorio in sede di procedimento di
secondo grado non può non inficiare la legittimità del provvedimento emesso, a
prescindere dall’Autorità - Comune o Soprintendenza - sulla quale specificamente
incombe il compito di notiziare tempestivamente l’interessato. Pres. Esposito,
Est. Sabbato - G.L. (avv.ti Scuderi e Leoni) c. Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.).
T. A. R. CAMPANIA, Salerno, sez. II - 10/06/2009, n. 3183
N. 03183/2009 REG.SEN.
N. 02174/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2174 del 2008, proposto da:
Guido Leoni, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Scuderi, Luca Leoni, con
domicilio eletto presso Antonio Scuderi Avv. * . * in Salerno, via Velia N. 96;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distr. Salerno, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio
Emanuele N.58;
Comune di Ascea, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a. del Decreto del Soprintendente per i Beni architettonici e per il Paesaggio
di Salerno e Avellino del 19.6.08, notificato in data 6.10.08, recante
annullamento del decreto di autorizzazione paesaggistica n. 3717 del 28.2.08,
emanato dal Comune di Ascea;
b. di qualsivoglia altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale,
non ancora conosciuto, con riserva di proporre motivi aggiunti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/04/2009 il dott. Giovanni Sabbato e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 4
dicembre 2008 e ritualmente depositato il successivo 30 dicembre, il Sig. Guido
Leoni ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, invocandone l’annullamento.
Ha premesso che, dopo aver conseguito, con sentenza di questo Tribunale n.
1123/06, l’annullamento del parere sfavorevole emesso dalla Soprintendenza in
sede di conferenza di servizi, ha reiterato l’istanza per l’assentimento di una
struttura ricettiva da realizzare su area di proprietà in località “Piana di
Velia” del Comune di Ascea (SA). Senonché la Soprintendenza denegava nuovamente
la domanda di autorizzazione paesaggistica, riproponendo le medesime
argomentazioni già poste a base della precedente sfavorevole determinazione
annullata da questo Tribunale.
Il ricorrente ha quindi invocato lo scrutinio di questo Tribunale, deducendo,
sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e
dell’eccesso di potere, in quanto :
l’atto impugnato è elusivo del giudicato formatosi sulla predetta pronuncia di
questo Tribunale, in quanto meramente reiterativo dell’atto già in quella sede
reputato illegittimo e pertanto annullato; è per giunta frutto di una indebita
valutazione di merito; non sussistono effettive ragioni che ostano alla
compatibilità ambientale dell’intervento secondo la motivazione, peraltro di
mero stile, che correda l’atto; non è stato preceduto dalla comunicazione di
avviso di avvio del procedimento o comunque del preavviso di diniego; si
configura disparità di trattamento rispetto ad altri interventi che, ancorché
della medesima natura di quello progettato dal ricorrente, risultano essere
stati autorizzati.
Si è concluso invocando l’annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati.
Si è costituita la Difesa erariale, resistendo.
Non si è costituito invece l’Ente comunale, ancorché ritualmente intimato.
Alla Camera di Consiglio del 15 gennaio 2009 la domanda di sospensiva è stata
rinviata al merito.
Alla Pubblica Udienza del 9 aprile 2009 il ricorso, sulla base delle conclusioni
delle parti costituite, è trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. La controversia posta
all’attenzione del Collegio verte sulla legittimità del provvedimento emesso
dalla Soprintendenza di Salerno e Avellino di annullamento del decreto di
autorizzazione paesistica rilasciato dal Comune di Ascea in favore del
ricorrente.
II. Il ricorso è fondato.
III. E’ meritevole di essere esaminata con precedenza rispetto ad ogni altra la
censura, di carattere assorbente in caso di suo accoglimento, di cui al quinto
motivo di ricorso, con la quale parte ricorrente denuncia la pretermissione del
momento dialogico, da instaurare secondo il paradigma partecipativo di cui
all’invocato art. 7 della legge n. 241/90, non avendo ricevuto alcuna
comunicazione di rilascio del nulla osta e quindi dell’attivazione del
procedimento di controllo innanzi all’Autorità statale. Quanto in siffatta sede
dedotto trova adeguato riscontro nella documentazione di causa, non risultando
alcuna comunicazione di avvio procedimentale e comunque non evidenziandosi
elementi dai quali potersi desumere che l’interessato abbia avuto conoscenza
aliunde dell’inizio del procedimento di controllo; peraltro siffatta circostanza
di fatto è oggetto di esplicita ammissione da parte della Difesa erariale, la
quale si limita ad evidenziare il preteso carattere doveroso della
determinazione assunta e pertanto la superfluità degli eventuali apporti
collaborativi dei soggetti interessati.
La censura risulta pertanto fondata, avendo il più recente legislatore (art. 26
del decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, che ha sostituito l’art. 159 del
decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) espressamente confermato la
necessità di rendere edotti gli interessati dell’attivazione del iter procedimentale di controllo, prescritto in materia paesaggistica, prevedendo che
“l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dà immediata
comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo
la documentazione prodotta dall’interessato nonché le risultanze degli
accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente
agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio del procedimento, ai
sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241”. La riforma
normativa, testé riprodotta nel suo esatto tenore testuale, assume portata
innovativa rispetto alla disciplina anteatta soltanto per il fatto che impone
nei riguardi dell’Ente subdelegato il compito di effettuare detto adempimento
informativo, in tal modo confermando la necessità di consentire la
partecipazione al procedimento instaurato innanzi all’Autorità statale. Quest’ultima,
per giunta, deve essere messa in condizioni di verificare che detto onere sia
stato regolarmente espletato, atteso che la norma aggiunge che “nella
comunicazione alla soprintendenza il Comune attesta di avere eseguito il
contestuale invio agli interessati”. Ad ogni modo, la pretermissione del
contraddittorio in sede di procedimento di secondo grado, che conduce
all’esercizio del potere tutorio spettante all’Autorità statale sulle
autorizzazioni paesaggistiche già rilasciate, non può non inficiare la
legittimità del provvedimento emesso, a prescindere dall’Autorità sulla quale
specificamente incombe il compito di notiziare tempestivamente l’interessato; né
può ipotizzarsi la superfluità del momento dialogico, secondo il principio della
dequotazione dei vizi formali sancito dall’art. 21 octies della l.n. 241/90, e
ciò non solo - in astratto - per il carattere discrezionale delle valutazioni di
pertinenza dell’organo di controllo in materia paesaggistica, ma anche alla luce
delle specifiche ragioni poste a base del provvedimento oggetto di gravame a
fronte degli articolati rilievi prodotti in sede di ricorso da parte attorea,
tali da indurre a ritenere, in sede prognostica, che, se fossero stati
previamente offerti all’attenzione della Soprintendenza, avrebbero potuto
condurre a determinazioni di segno contrario.
In conclusione, la censura in esame è fondata e pertanto il ricorso, atteso il
carattere assorbente di ogni altra doglianza, va complessivamente accolto, con
conseguente annullamento degli atti impugnati.
IV. Sussistono nondimeno giusti motivi, attesa la particolarità della vicenda,
per interamente compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania, sezione di Salerno, Sezione II, definitivamente
pronunciando sul ricorso n. 2174/ R.G. proposto da LEONI GUIDO, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 09/04/2009, con
l'intervento dei Magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Filippo Portoghese, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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