AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 10 giugno 2009, n. 3188


AREE PROTETTE - Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano - Potestà autorizzatoria - Art. 5 d.P.R. 5.6.95 - Piani attuativi - Zone omogenee C, D ed F o ad esse assimilabili - Estensione dell’espressione “ad esse assimilabili” - Immobili a destinazione turistica. L’art. 5, allegato al d.P.R. 5.6.95, istitutivo del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, circoscrive l’ambito in cui insiste la potestà autorizzatoria dell’Ente parco, mercè il riferimento alla necessità di autorizzazione per i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee “C”, “D” ed “F” o ad esse assimilabili, di cui al D.M. 2.4.68 n. 1444. Orbene, tale Decreto stabilisce a sua volta che le zone territoriali omogenee sono, tra l’altro, le parti del territorio destinate a “nuovi complessi insediativi”, usando così una formula di ampio tenore che, in quanto tale, è in grado di includere sia gli immobili a destinazione residenziale sia quelli a destinazione turistica. Pres. Esposito, Est. Sabbato - F.I. (avv. Brancaccio) c. Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Avv. Stato) e altro (n.c.). T. A. R. CAMPANIA, Salerno, sez. II - 10/06/2009, n. 3188
 

AREE PROTETTE - Ente parco - Esercizio del potere autorizzativo - Parametro di riferimento - Valori ambientali, ed estetico-paesaggistici - Assimilabilità al potere di pertinenza della Soprintendenza. L’Ente parco, in sede di esercizio del potere autorizzativo che l’ordinamento gli conferisce, assume a parametro di riferimento la tavola di valori ambientali che rende il giudizio di compatibilità di natura estetico-paesaggistico, pertanto sostanzialmente assimilabile a quello di pertinenza dell’Autorità competente in materia ambientale (V. T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 22 dicembre 2008 , n. 2187). Pres. Esposito, Est. Sabbato - F.I. (avv. Brancaccio) c. Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Avv. Stato) e altro (n.c.). T. A. R. CAMPANIA, Salerno, sez. II - 10/06/2009, n. 3188

 

 

 

 N. 03188/2009 REG.SEN.
N. 01915/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1915 del 2008, proposto da:
Filippo Iorio, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio Avv. in Salerno, largo Dogana Regia, N.15; Ciro Violante, Luisa Petecca;

contro

Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
Comune di Ascea, in Persona del Sindaco P.T., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a. del provvedimento prot. n. 7190 del 12.6.2008, notificato al Sig. Iorio in data 18.9.2008, del Direttore del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, che ha comunicato, in relazione all’istanza prot. n. 2776 del 28.2.2008 inoltrata al Comune di Ascea, inerente il progetto di lottizzazione convenzionata, presentato dai ricorrenti nel comune di Ascea, in località Piana di Velia, “che l’intervento non è autorizzabile”;

b. della nota prot. n. 6198 del 21.5.2008, si presume, del Direttore del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, con la quale sarebbero stati comunicati, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, atto mai ricevuto;

c. del provvedimento del Responsabile del settore tecnico del Comune di Ascea prot. n. 10487 dell’8.8.2008, notificato al Sig. Iorio il 18.9.2008, che ha comunicato, con riferimento alla pratica edilizia n. 5009 del 31.3.2001, relativa al progetto di lottizzazione convenzionata di cui sopra, che l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con nota prot. n. 7190 del 12.6.2008, ha espresso parere negativo e che, pertanto, non potrà essere rilasciato il permesso di costruire richiesto per la realizzazione di tali opere;

d. della nota prot. n. 2776 del 28.2.2008, solo oggi conosciuta e mai prima comunicata, con la quale il comune di Ascea ha trasmesso all’Ente Parco la relativa pratica per il rilascio del prescritto parere, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 5.6.95;

e di tutti gli atti presupposti - e, fra essi, la nota prot. n. 3465 del 20.3.2008 del Responsabile del Procedimento dell’Ente Parco che ha comunicato l’avvio del procedimento, atto mai ricevuto -, connessi, collegati e consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/04/2009 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

Con ricorso notificato in data 13 novembre 2008 e ritualmente depositato il successivo 26 novembre, i Sigg.ri Filippo Iorio, Ciro Violante e Luisa Petecca hanno impugnato gli atti di cui in epigrafe, invocandone l’annullamento.

Hanno premesso che i Sigg.ri Iorio e Violante hanno inoltrato al comune di Ascea istanza di lottizzazione convenzionata per la realizzazione di un complesso alberghiero, su area della quale sono comproprietari, in località Piana di Velia del Comune medesimo, destinata dallo strumento urbanistico vigente a zona “T” (turistica). La Commissione Edilizia Integrata del Comune di Ascea emetteva parere favorevole, ma l’autorizzazione paesaggistica così rilasciata veniva annullata dal Soprintendente per i B.A.P.P.S.A.D. di Salerno e Avellino con decreto 13.11.2001, il quale però veniva a sua volta annullato con sentenza n. 3580 del 27.4.2004 del T.A.R. Lazio, Sez. II, dopo apposito ricorso proposto dai medesimi ricorrenti. Soltanto in data 18.9.2008 costoro venivano a conoscenza che, con gli atti di cui in epigrafe, il Parco Nazionale del Cilento ha espresso diniego di autorizzazione.

Avverso tali sfavorevoli determinazioni i ricorrenti hanno invocato lo scrutinio di questo Tribunale, deducendo, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, in quanto :

l’Ente Parco, ai sensi dell’art. 5, allegato al D.P.R. 5.6.95, non è legittimato a rilasciare alcuna autorizzazione in relazione all’intervento de quo, stante la destinazione urbanistica impressa sull’area (zona “T” turistica); ad ogni modo il potere esercitato, laddove sussistente, si è consumato per effetto del consolidamento del silenzio-assenso; il Direttore del Parco ha posto a base del diniego le stesse motivazioni a corredo del provvedimento della Soprintendenza già annullato dal TAR Lazio; la motivazione è erronea e incongrua ; l’atto oggetto di gravame non è stato preceduto dalla comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10 bis l.n. 241/90.

Si è concluso invocando l’annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati.

Si è costituita la Difesa erariale, resistendo.

Alla Camera di Consiglio del 15 gennaio 2009 la domanda di sospensiva è stata rinviata al merito.

Alla Pubblica Udienza del 9 aprile 2009 il ricorso, sulla base delle conclusioni delle parti costituite, è trattenuto in decisione.
 

DIRITTO
 

I. La controversia posta all’attenzione del Collegio verte sulla legittimità del provvedimento reso dall’Ente Parco nazionale del Cilento di diniego dell’autorizzazione alla lottizzazione convenzionata per la realizzazione di insediamento di tipo turistico.

II. Il ricorso è infondato.

III. Con il primo (e terzo) motivo di gravame, avente rilievo centrale nell’economia del ricorso, parte ricorrente deduce che l’Ente Parco non sarebbe legittimato ad esercitare il potere di autorizzazione ex art. 5, allegato al d.P.R. 5.6.95 (istitutivo dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano), in quanto l’area d’intervento ricade in zona “T” turistica del vigente P.R.G. del Comune di Ascea, pertanto diversa dalle zone omogenee “C”, “D” ed “F”, che delimitano, a norma del su citato art. 5 comma 2, il potere autorizzatorio dell’Ente Parco.

La censura non coglie nel segno.

Giova precisare che la norma appena citata testualmente prevede che “sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco: …i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "C" "D" ed "F", o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati…”. La norma circoscrive quindi l’ambito in cui si insiste la potestà autorizzatoria dell’Ente Parco mercé il riferimento non solo alle zone omogenee esattamente ivi indicate, ma anche a quelle “ad esse assimilabili, di cui al D.M. 2.4.68 n. 1444”. Orbene tale Decreto stabilisce a sua volta che le zone territoriali omogenee sono, tra l’altro, le parti del territorio destinate a “nuovi complessi insediativi”, usando così una formula di ampio tenore che, in quanto tale, è in grado di includere sia gli immobili a destinazione residenziale sia quelli, come nel caso di specie, a destinazione turistica. Devesi pertanto concludere che l’intervento programmato dal ricorrente ricade nell’alveo del potere autorizzatorio dell’Ente Parco, con conseguente infondatezza della censura in esame.

IV. Con il secondo mezzo di gravame parte ricorrente lamenta che il potere esercitato, laddove sussistente, sarebbe da ritenere comunque già esaurito per effetto del decorso del termine previsto dalla disciplina di riferimento ai fini del rilascio della sospirata autorizzazione. La censura non persuade, in quanto, con effetto interruttivo del termine di novanta giorni prescritto dall’art. 8, comma 2, del d.p.r. 5/6/1995 (che trova applicazione nei casi, come quello di specie, di cui al citato art. 5, comma 2), risulta in atti che l’Ente Parco ha comunicato al Comune di Ascea i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di lottizzazione convenzionata mediante la nota del 21/5/2008 prot. n. 6198. Infatti, a norma proprio dell’invocato art. 10 bis della legge n. 241/90, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda “interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni”. Parte ricorrente evidenzia al riguardo che tale atto non solo non è stato mai comunicato al ricorrente, ma nemmeno vi è prova della sua notificazione nei riguardi della stessa Amministrazione comunale.

Anche tale censura non coglie nel segno. Per il primo aspetto, occorre osservare che la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza va indirizzata, a norma dell’art. 10 bis, unicamente al soggetto istante, che nel caso di specie si identifica appunto nel Comune di Ascea e non anche nel ricorrente. In ordine al secondo profilo di censura, invece va detto che gli estremi della suddetta nota di comunicazione indirizzata all’Amministrazione comunale, della quale vi è copia in atti, sono riportati nel corpo dello stesso atto oggetto di gravame, specificando che la sua trasmissione è avvenuta a mezzo raccomandata A/R. Il fatto che non si rinvenga in atti prova di tale comunicazione e di questa anzi non vi sia nemmeno traccia agli atti della pratica (v.nota prot. 14564 del 06/11/08 del Comune di Ascea) non è in grado di inficiare ex se la legittimità dell’atto gravato, in quanto la posizione giuridica di pertinenza del soggetto ricorrente è estranea all’interesse partecipativo che, come detto, concerne, in siffatta avanzata fase del procedimento, unicamente il Comune di Ascea. In altre parole, la pretermissione dell’interesse partecipativo è suscettibile di inficiare la legittimità dell’atto conclusivo del procedimento solo se denunciata dal medesimo soggetto indebitamente escluso dalla fase dialogica.

In conclusione, per le ragioni anzidette, il motivo in esame va respinto siccome infondato.

V. Con l’ultima censura, il ricorrente lamenta la sostanziale coincidenza tra le argomentazioni poste a base della determinazione impugnata e quelle articolate in seno al decreto soprintendizio, annullato in sede giurisdizionale con la sentenza n. 3580/04 del TAR Lazio. Da ciò deriverebbe, a parere del ricorrente, una indebita invadenza dell’Ente Parco in una sfera di competenze valutative riservate all’Autorità che opera in campo paesaggistico e comunque le considerazioni svolte sarebbero prive di fondamento oltreché incuranti del fatto che lo stesso Ente ha già espresso parere favorevole in ordine ad altri insediamenti realizzati nell’area di interesse.

Nemmeno tali lamentele persuadono il Collegio. Non la prima, in quanto l’Ente parco, in sede di esercizio dei potere autorizzativo che l’ordinamento gli conferisce, assume a parametro di riferimento la tavola di valori ambientali che rende il giudizio di compatibilità di natura estetico-paesaggistico, pertanto sostanzialmente assimilabile a quello di pertinenza dell’Autorità competente in materia ambientale (V. T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 22 dicembre 2008 , n. 2187)

. Invero, la zona 2, nella quale si inserisce l’area oggetto del sospirato intervento lottizzativo, si connota anch’esso per il “valore naturalistico, paesaggistico e culturale” (cfr. art. 1, zonazione interna, del d.p.r. 05.06.1995), valore alla cui tutela è preposto appunto l’Ente parco. Nemmeno il secondo profilo di censura risulta convincente, in quanto le articolate deduzioni di parte ricorrente sono rivolti a stimolare un vaglio nel merito delle valutazioni effettuate dall’Amministrazione che, come noto, sfugge al sindacato di questo giudice (ex multis, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 08 ottobre 2008 , n. 8829). La censura è quindi, in parte qua, inammissibile.

In conclusione, il ricorso va respinto siccome del tutto infondato.

VI. Sussistono nondimeno giusti motivi per interamente compensare tra le parti le spese di lite.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione di Salerno, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1915/08 R.G. proposto da IORIO Filippo, lo respinge, come da motivazione.

Compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 09/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Filippo Portoghese, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it