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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 10 giugno 2009, n. 3188
AREE PROTETTE - Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano - Potestà autorizzatoria
- Art. 5 d.P.R. 5.6.95 - Piani attuativi - Zone omogenee C, D ed
F o ad esse assimilabili - Estensione dell’espressione “ad esse assimilabili” -
Immobili a destinazione turistica. L’art. 5, allegato al d.P.R. 5.6.95,
istitutivo del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, circoscrive
l’ambito in cui insiste la potestà autorizzatoria dell’Ente parco, mercè il
riferimento alla necessità di autorizzazione per i piani attuativi relativi alle
zone territoriali omogenee “C”, “D” ed “F” o ad esse assimilabili, di cui al
D.M. 2.4.68 n. 1444. Orbene, tale Decreto stabilisce a sua volta che le zone
territoriali omogenee sono, tra l’altro, le parti del territorio destinate a
“nuovi complessi insediativi”, usando così una formula di ampio tenore che, in
quanto tale, è in grado di includere sia gli immobili a destinazione
residenziale sia quelli a destinazione turistica. Pres. Esposito, Est. Sabbato - F.I. (avv. Brancaccio) c. Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
(Avv. Stato) e altro (n.c.).
T. A. R. CAMPANIA, Salerno, sez. II - 10/06/2009, n. 3188
AREE PROTETTE - Ente parco - Esercizio del potere autorizzativo - Parametro di riferimento - Valori ambientali, ed estetico-paesaggistici - Assimilabilità al potere di pertinenza della Soprintendenza. L’Ente parco, in sede di esercizio del potere autorizzativo che l’ordinamento gli conferisce, assume a parametro di riferimento la tavola di valori ambientali che rende il giudizio di compatibilità di natura estetico-paesaggistico, pertanto sostanzialmente assimilabile a quello di pertinenza dell’Autorità competente in materia ambientale (V. T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 22 dicembre 2008 , n. 2187). Pres. Esposito, Est. Sabbato - F.I. (avv. Brancaccio) c. Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Avv. Stato) e altro (n.c.). T. A. R. CAMPANIA, Salerno, sez. II - 10/06/2009, n. 3188
N. 03188/2009 REG.SEN.
N. 01915/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1915 del 2008, proposto da:
Filippo Iorio, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Brancaccio, con
domicilio eletto presso Antonio Brancaccio Avv. in Salerno, largo Dogana Regia,
N.15; Ciro Violante, Luisa Petecca;
contro
Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Salerno, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
Comune di Ascea, in Persona del Sindaco P.T., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a. del provvedimento prot. n. 7190 del 12.6.2008, notificato al Sig. Iorio in
data 18.9.2008, del Direttore del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di
Diano, che ha comunicato, in relazione all’istanza prot. n. 2776 del 28.2.2008
inoltrata al Comune di Ascea, inerente il progetto di lottizzazione
convenzionata, presentato dai ricorrenti nel comune di Ascea, in località Piana
di Velia, “che l’intervento non è autorizzabile”;
b. della nota prot. n. 6198 del 21.5.2008, si presume, del Direttore del Parco
Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, con la quale sarebbero stati
comunicati, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90, i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza, atto mai ricevuto;
c. del provvedimento del Responsabile del settore tecnico del Comune di Ascea
prot. n. 10487 dell’8.8.2008, notificato al Sig. Iorio il 18.9.2008, che ha
comunicato, con riferimento alla pratica edilizia n. 5009 del 31.3.2001,
relativa al progetto di lottizzazione convenzionata di cui sopra, che l’Ente
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con nota prot. n. 7190 del
12.6.2008, ha espresso parere negativo e che, pertanto, non potrà essere
rilasciato il permesso di costruire richiesto per la realizzazione di tali
opere;
d. della nota prot. n. 2776 del 28.2.2008, solo oggi conosciuta e mai prima
comunicata, con la quale il comune di Ascea ha trasmesso all’Ente Parco la
relativa pratica per il rilascio del prescritto parere, ai sensi degli artt. 5,
6 e 7 del D.P.R. 5.6.95;
e di tutti gli atti presupposti - e, fra essi, la nota prot. n. 3465 del
20.3.2008 del Responsabile del Procedimento dell’Ente Parco che ha comunicato
l’avvio del procedimento, atto mai ricevuto -, connessi, collegati e
consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/04/2009 il dott. Giovanni Sabbato e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 13
novembre 2008 e ritualmente depositato il successivo 26 novembre, i Sigg.ri
Filippo Iorio, Ciro Violante e Luisa Petecca hanno impugnato gli atti di cui in
epigrafe, invocandone l’annullamento.
Hanno premesso che i Sigg.ri Iorio e Violante hanno inoltrato al comune di Ascea
istanza di lottizzazione convenzionata per la realizzazione di un complesso
alberghiero, su area della quale sono comproprietari, in località Piana di Velia
del Comune medesimo, destinata dallo strumento urbanistico vigente a zona “T”
(turistica). La Commissione Edilizia Integrata del Comune di Ascea emetteva
parere favorevole, ma l’autorizzazione paesaggistica così rilasciata veniva
annullata dal Soprintendente per i B.A.P.P.S.A.D. di Salerno e Avellino con
decreto 13.11.2001, il quale però veniva a sua volta annullato con sentenza n.
3580 del 27.4.2004 del T.A.R. Lazio, Sez. II, dopo apposito ricorso proposto dai
medesimi ricorrenti. Soltanto in data 18.9.2008 costoro venivano a conoscenza
che, con gli atti di cui in epigrafe, il Parco Nazionale del Cilento ha espresso
diniego di autorizzazione.
Avverso tali sfavorevoli determinazioni i ricorrenti hanno invocato lo scrutinio
di questo Tribunale, deducendo, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi
della violazione di legge e dell’eccesso di potere, in quanto :
l’Ente Parco, ai sensi dell’art. 5, allegato al D.P.R. 5.6.95, non è legittimato
a rilasciare alcuna autorizzazione in relazione all’intervento de quo,
stante la destinazione urbanistica impressa sull’area (zona “T” turistica); ad
ogni modo il potere esercitato, laddove sussistente, si è consumato per effetto
del consolidamento del silenzio-assenso; il Direttore del Parco ha posto a base
del diniego le stesse motivazioni a corredo del provvedimento della
Soprintendenza già annullato dal TAR Lazio; la motivazione è erronea e incongrua
; l’atto oggetto di gravame non è stato preceduto dalla comunicazione del
preavviso di diniego ex art. 10 bis l.n. 241/90.
Si è concluso invocando l’annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati.
Si è costituita la Difesa erariale, resistendo.
Alla Camera di Consiglio del 15 gennaio 2009 la domanda di sospensiva è stata
rinviata al merito.
Alla Pubblica Udienza del 9 aprile 2009 il ricorso, sulla base delle conclusioni
delle parti costituite, è trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. La controversia posta
all’attenzione del Collegio verte sulla legittimità del provvedimento reso
dall’Ente Parco nazionale del Cilento di diniego dell’autorizzazione alla
lottizzazione convenzionata per la realizzazione di insediamento di tipo
turistico.
II. Il ricorso è infondato.
III. Con il primo (e terzo) motivo di gravame, avente rilievo centrale
nell’economia del ricorso, parte ricorrente deduce che l’Ente Parco non sarebbe
legittimato ad esercitare il potere di autorizzazione ex art. 5, allegato al
d.P.R. 5.6.95 (istitutivo dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di
Diano), in quanto l’area d’intervento ricade in zona “T” turistica del vigente
P.R.G. del Comune di Ascea, pertanto diversa dalle zone omogenee “C”, “D” ed
“F”, che delimitano, a norma del su citato art. 5 comma 2, il potere
autorizzatorio dell’Ente Parco.
La censura non coglie nel segno.
Giova precisare che la norma appena citata testualmente prevede che “sono
sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco: …i piani attuativi relativi alle
zone territoriali omogenee "C" "D" ed "F", o ad esse assimilabili, di cui al
decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente
approvati…”. La norma circoscrive quindi l’ambito in cui si insiste la potestà
autorizzatoria dell’Ente Parco mercé il riferimento non solo alle zone omogenee
esattamente ivi indicate, ma anche a quelle “ad esse assimilabili, di cui al
D.M. 2.4.68 n. 1444”. Orbene tale Decreto stabilisce a sua volta che le zone
territoriali omogenee sono, tra l’altro, le parti del territorio destinate a
“nuovi complessi insediativi”, usando così una formula di ampio tenore che, in
quanto tale, è in grado di includere sia gli immobili a destinazione
residenziale sia quelli, come nel caso di specie, a destinazione turistica.
Devesi pertanto concludere che l’intervento programmato dal ricorrente ricade
nell’alveo del potere autorizzatorio dell’Ente Parco, con conseguente
infondatezza della censura in esame.
IV. Con il secondo mezzo di gravame parte ricorrente lamenta che il potere
esercitato, laddove sussistente, sarebbe da ritenere comunque già esaurito per
effetto del decorso del termine previsto dalla disciplina di riferimento ai fini
del rilascio della sospirata autorizzazione. La censura non persuade, in quanto,
con effetto interruttivo del termine di novanta giorni prescritto dall’art. 8,
comma 2, del d.p.r. 5/6/1995 (che trova applicazione nei casi, come quello di
specie, di cui al citato art. 5, comma 2), risulta in atti che l’Ente Parco ha
comunicato al Comune di Ascea i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di
lottizzazione convenzionata mediante la nota del 21/5/2008 prot. n. 6198.
Infatti, a norma proprio dell’invocato art. 10 bis della legge n. 241/90, la
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda “interrompe i
termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla
data di presentazione delle osservazioni”. Parte ricorrente evidenzia al
riguardo che tale atto non solo non è stato mai comunicato al ricorrente, ma
nemmeno vi è prova della sua notificazione nei riguardi della stessa
Amministrazione comunale.
Anche tale censura non coglie nel segno. Per il primo aspetto, occorre osservare
che la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza va
indirizzata, a norma dell’art. 10 bis, unicamente al soggetto istante, che nel
caso di specie si identifica appunto nel Comune di Ascea e non anche nel
ricorrente. In ordine al secondo profilo di censura, invece va detto che gli
estremi della suddetta nota di comunicazione indirizzata all’Amministrazione
comunale, della quale vi è copia in atti, sono riportati nel corpo dello stesso
atto oggetto di gravame, specificando che la sua trasmissione è avvenuta a mezzo
raccomandata A/R. Il fatto che non si rinvenga in atti prova di tale
comunicazione e di questa anzi non vi sia nemmeno traccia agli atti della
pratica (v.nota prot. 14564 del 06/11/08 del Comune di Ascea) non è in grado di
inficiare ex se la legittimità dell’atto gravato, in quanto la posizione
giuridica di pertinenza del soggetto ricorrente è estranea all’interesse
partecipativo che, come detto, concerne, in siffatta avanzata fase del
procedimento, unicamente il Comune di Ascea. In altre parole, la pretermissione
dell’interesse partecipativo è suscettibile di inficiare la legittimità
dell’atto conclusivo del procedimento solo se denunciata dal medesimo soggetto
indebitamente escluso dalla fase dialogica.
In conclusione, per le ragioni anzidette, il motivo in esame va respinto siccome
infondato.
V. Con l’ultima censura, il ricorrente lamenta la sostanziale coincidenza tra le
argomentazioni poste a base della determinazione impugnata e quelle articolate
in seno al decreto soprintendizio, annullato in sede giurisdizionale con la
sentenza n. 3580/04 del TAR Lazio. Da ciò deriverebbe, a parere del ricorrente,
una indebita invadenza dell’Ente Parco in una sfera di competenze valutative
riservate all’Autorità che opera in campo paesaggistico e comunque le
considerazioni svolte sarebbero prive di fondamento oltreché incuranti del fatto
che lo stesso Ente ha già espresso parere favorevole in ordine ad altri
insediamenti realizzati nell’area di interesse.
Nemmeno tali lamentele persuadono il Collegio. Non la prima, in quanto l’Ente
parco, in sede di esercizio dei potere autorizzativo che l’ordinamento gli
conferisce, assume a parametro di riferimento la tavola di valori ambientali che
rende il giudizio di compatibilità di natura estetico-paesaggistico, pertanto
sostanzialmente assimilabile a quello di pertinenza dell’Autorità competente in
materia ambientale (V. T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 22 dicembre 2008 , n.
2187)
. Invero, la zona 2, nella quale si inserisce l’area oggetto del sospirato
intervento lottizzativo, si connota anch’esso per il “valore naturalistico,
paesaggistico e culturale” (cfr. art. 1, zonazione interna, del d.p.r.
05.06.1995), valore alla cui tutela è preposto appunto l’Ente parco. Nemmeno il
secondo profilo di censura risulta convincente, in quanto le articolate
deduzioni di parte ricorrente sono rivolti a stimolare un vaglio nel merito
delle valutazioni effettuate dall’Amministrazione che, come noto, sfugge al
sindacato di questo giudice (ex multis, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 08
ottobre 2008 , n. 8829). La censura è quindi, in parte qua, inammissibile.
In conclusione, il ricorso va respinto siccome del tutto infondato.
VI. Sussistono nondimeno giusti motivi per interamente compensare tra le parti
le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania, sezione di Salerno, Sezione II, definitivamente
pronunciando sul ricorso n. 1915/08 R.G. proposto da IORIO Filippo, lo respinge,
come da motivazione.
Compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 09/04/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Filippo Portoghese, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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