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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez.II - 13 luglio 2009, n. 3987
DIRITTO URBANISTICO - Nozione di volume tecnico - Parametri. Per
l'identificazione della nozione di volume tecnico assumono valore tre ordini di
parametri: a) il primo, positivo, di tipo funzionale, relativo al rapporto di
strumentalità necessaria tra il manufatto con l'utilizzo della costruzione; b)
il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di
soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter
essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro lato ad un
rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze
effettivamente presenti: ne deriva che tale nozione può essere applicata solo
alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale,
anche potenziale, ed invece esclusa rispetto a locali, in specie laddove di
ingombro rilevante, tali da mutare la consistenza dell'edificio, in quanto
oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni (cfr., ex
multis, T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 30 gennaio 2007, n. 101; T.A.R.
Puglia Lecce, sez. I, 22 novembre 2007, n. 3963; T.A.R. Campania Salerno, sez.
II, 3 agosto 2006, n. 1119; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 28 febbraio 2006,
n. 2451). Pres. f.f. Portoghese, Est. Grasso - N.F. (avv. Pecora) c. Comune di
Agropoli (n.c.).
TAR CAMPANIA, Salerno, sez. II - 13/07/2009, n. 3987
N. 03987/2009 REG.SEN.
N. 00258/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 258 del 2008, proposto da:
Nigro Felice e Recce Anna Maria, rappresentato e difeso dall'avv. Attilio
Pecora, con domicilio eletto presso Attilio Pecora Avv. * . * in Salerno, c.so
Garibaldi N.8 c/o Avv. V.Iorio;
contro
Comune di Agropoli;
nei confronti di
Polito Nicola, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio
eletto presso Lorenzo Lentini Avv. * . * in Salerno, c.so Garibaldi, 103;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
PERMESSO DI COSTRUIRE N.3685/07 RILASCIATO A POLITO NICOLA.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Polito Nicola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/12/2008 il dott. Giovanni Grasso e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.- Con ricorso notificato in data
14 febbraio 2008 e depositato il 18 febbraio successivo, Felice Nigro e Anna
Maria Recce, come in atti rappresentati e difesi, premettevano di essere
proprietari, in Agropoli, di un fabbricato per civile abitazione alla via Grazia
Deledda, n. 24, ed impugnavano i permesso di costruire richiesto dal sig. Nicola
Polito per la sopraelevazione, mediante realizzazione di una “copertura in legno
sul lastrico solare” di un fabbricato antistante, lamentando: a) violazione
della normativa edilizia in tema di distanza tra i fabbricati e dai confini; b)
violazione degli indici di fabbricabilità previsti dal vigente strumento
urbanistico; c) violazione del limite di altezza massimo previsto dalla
normativa edilizia vigente; d) violazione del procedimento amministrativo,
quanto al mancato accertamento dell’assenso di tutti i comproprietari alla
iniziativa edificatoria; e) mancata acquisizione preventiva della certificazione
regionale di cui all’art. 90, comma 2 del T.U. n. 380/2001, trattandosi di
Comune classificato con grado di sismicità 1.
2.- Si costituiva in giudizio il controinteressato Nicola Polito, il quale
pregiudizialmente eccepiva l’inammissibilità del gravame e, in ogni caso, ne
invocava la reiezione nel merito.
Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2008, la causa veniva riservata per la
decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso è fondato e va
accolto.
1.2- Giova, preliminarmente, sgombrare il campo dalla eccezione di
inammissibilità, formulata dal controinteressato sull’assunto: a) che l’edificio
di proprietà dei ricorrenti è sito al confine del lato opposto della strada ove
è ubicato l’immobile di esso Polito; b) che l’asserita violazione delle distanze
dai fabbricati, prevista dagli strumenti urbanistici del Comune di Agropoli, è
riferita al lato est dell’immobile del sig. Polito e non all’edificio di
proprietà dei ricorrenti; c) che gli altri motivi di ricorso atterrebbero a
questioni non incidenti sui diritti dei ricorrenti; d) che - stando così le cose
- la mera circostanza di risiedere in prossimità dell’area in cui è stato
rilasciato il titolo abilitativo non sarebbe sufficiente a fondare la
legittimazione ad impugnarlo, occorrendo la specifica dimostrazione di un
pregiudizio effettivamente subito.
1.3.- L’assunto, costì come formulato, è erroneo.
Invero, l'art. 31, comma 9, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come novellato
dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, consente, come è noto, "a chiunque" di
impugnare le concessioni edilizie ritenute illegittime e la giurisprudenza da
sempre ha riconosciuto al proprietario (od al possessore dell'immobile od al
semplice residente o domiciliata rio) nella zona interessata il possesso di
quello “stabile collegamento”, idoneo a radicare in tale soggetto una posizione
d'interesse differenziata rispetto a quella posseduta dal quisque de populo.
Per tal via, il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del
ricorso per l'annullamento di una concessione edilizia discende dalla c.d. "vicinitas",
cioè, appunto, da una situazione di stabile collegamento giuridico con il
terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato (da ultimo, Cons. Stato,
sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2908), senza che sussista la prospettata necessità
di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino
o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione (conf.,
sul punto, Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 1998, n. 1289).
Del resto, i ricorrenti esattamente evidenziano che la denunziata realizzazione
di una (asseritamente illegittima) sopraelevazione sarebbe idonea ad incidere
sulla veduta del mare e del centro storico, il che è, in concreto, sufficiente a
radicare il loro interesse ad agire.
2.- Ciò posto, deve ritenersi fondato - con valutazione assorbente di ogni altro
profilo - il primo motivo di gravame, con il quale i ricorrenti lamentano la
violazione delle distanze legali dai confini e dei fabbricati limitrofi.
In verità, sulla violazione di fatto delle distanze non vi è alcuna
contestazione, emergendo la stessa ex actis: la difesa di parte
controinteressata muove, piuttosto, dal rilievo che, trattandosi di meri volumi
tecnici e non di sopralevazione, la normativa in tema di distanze non troverebbe
applicazione.
2.1.- L’assunto secondo cui i lavori in questione (consistenti nella
realizzazione della copertura del lastrico solare) si riferiscano alla
realizzazione di meri volumi tecnici non può essere condiviso.
Come è noto, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, per
l'identificazione della nozione di volume tecnico assumono valore tre ordini di
parametri: a) il primo, positivo, di tipo funzionale, relativo al rapporto di
strumentalità necessaria tra il manufatto con l'utilizzo della costruzione; b)
il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di
soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter
essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro lato ad un
rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze
effettivamente presenti: ne deriva che tale nozione può essere applicata solo
alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale,
anche potenziale, ed invece esclusa rispetto a locali, in specie laddove di
ingombro rilevante, tali da mutare la consistenza dell'edificio, in quanto
oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni (cfr., ex
multis, T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 30 gennaio 2007, n. 101; T.A.R.
Puglia Lecce, sez. I, 22 novembre 2007, n. 3963; T.A.R. Campania Salerno, sez.
II, 3 agosto 2006, n. 1119; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 28 febbraio 2006,
n. 2451).
Deve conseguentemente ritenersi che, sia per la loro ampiezza - circa 276, 45 mc,
con altezza al colmo di m. 2.80 - che per la loro consistenza e forma,
evincibile dalla pianta e dalle foto in atti (che prospetta la realizzazione di
tre grandi abbaini), i locali in esame da un lato non possono ritenersi, giusta
i richiamati criteri, proporzionati alle dimensioni dell’edificio e, dall'altro
lato, risultano potenzialmente abitabili, costituendo delle vere e proprie
mansarde. Il che, appunto, esclude che possa parlarsi di meri volumi tecnici.
Da ciò discende che - indipendentemente da ogni altra delle proposte censure,
che possono essere conseguentemente assorbite - l’intervento in questione, per
come progettato, non avrebbe potuto essere assentito, stante la evidenziata
violazione delle prescritte distanze legali.
4.- Il ricorso va, per tal via, accolto.
Sussistono giustificate ragioni per disporre, tra le parti in causa, l’integrale
compensazione di spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo
regionale per la Campania, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da
Felice Nigro e Anna Maria Recce, come in epigrafe individuato, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11/12/2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Filippo Portoghese, Presidente FF
Giovanni Grasso, Referendario, Estensore
Paolo Severini, Primo Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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