AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 13 luglio 2009, n. 3998
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Atto amministrativo - Convalida - Rinnovazione
dell’atto viziato - Differenza - Valutazione discrezionale. L'istituto della
convalida si distingue dalla rinnovazione dell'atto viziato e altresì della
successiva integrazione di un atto, originariamente incompleto, con la
disposizione o clausola mancante; infatti, nel primo caso (convalida), tutti gli
effetti giuridici si imputano all'atto convalidato, rispetto al quale quello
convalidante si pone soltanto come causa ostativa dell'eventuale annullamento
per illegittimità (retroattività della convalida), negli altri casi, gli effetti
giuridici s'imputano invece interamente all'atto sostitutivo, oppure, quando si
tratti d'integrazione, s'imputano all'insieme dei due atti, quello integrato e
quello integrante (C. Stato, sez. IV, 13-04-1987, n. 223). il provvedimento di
convalida non ha carattere assolutamente doveroso e vincolato, ma esprime,
anche, una valutazione discrezionale legata all’interesse pubblico
dell’amministrazione alla conservazione dell’atto invalido, correlata alla
protezione dell’affidamento del privato. Pres. Esposito, Est. Gaudieri - E.L. e
altri (avv. Fortunato) c. Comune di Sanza (avv.ti Paolino e Forrisi).
TAR CAMPANIA, Salerno, sez. II - 13/07/2009, n. 3998
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Convocazione irrituale di un organo collegiale (Consiglio Comunale) - Convalida - Applicabilità. L'istituto dalla convalida è applicabile in riferimento anche all’irrituale convocazione della seduta di un organo collegiale (nella specie, Consiglio Comunale): non può infatti disconoscersi alla Pubblica Amministrazione la facoltà di convalidare i propri atti affetti da vizi di legittimità, con una manifestazione di volontà, intesa ad eliminare il vizio da cui l'atto stesso è inficiato, e cioè con l'emanazione di un provvedimento, nuovo ed autonomo rispetto al precedente da convalidare, di carattere costitutivo, il quale, tuttavia, si ricollega all'atto convalidato, al fine di mantenere fermi gli effetti fin dal momento in cui esso venne emanato (efficacia ex tunc della convalida), per cui gli effetti giuridici si imputano all'atto convalidato, rispetto al quale quello convalidante si pone soltanto come causa ostativa all'eventuale annullamento per illegittimità (C.D.S. IV Sez. 20 maggio 1996 n. 625, Ap. 9 marzo 1984 n. 5). Pres. Esposito, Est. Gaudieri - E.L. e altri (avv. Fortunato) c. Comune di Sanza (avv.ti Paolino e Forrisi). TAR CAMPANIA, Salerno, sez. II - 13/07/2009, n. 3998
N. 03998/2009 REG.SEN.
N. 00368/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 368 del 2008, proposto da:
Eboli Luciano, Siano Giovanni e Laveglia Antonio, nella qualità di cittadini e
consiglieri comunali del Comune di Sanza, rappresentati e difesi dall'avv.
Marcello Fortunato, presso il quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla
via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Sanza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso, giusta procura a margine dell’atto di costituzione e delibera di g. c.
n. 41 del 7.3.2008, dagli avv.ti Gaetano Paolino ed Emilio Forrisi, con i quali
elettivamente domiciliano in Salerno, via Sichelmanno, n. 8;
nei confronti di
Colucci Giovanni, in proprio e nella qualità di revisore dei conti
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera n. 76 del 30.12.2007, con la quale il consiglio comunale di Sanza
ha disposto la nomina dell’organo monocratico di revisione economico-finanziaria
dell’Ente, in assenza dei consiglieri ricorrenti;
della delibera della Commissione consiliare “finanze, bilancio, programmazione,
demanio, patrimonio” del 30.12.2007, non conosciuta;
della nota prot. n. 6644 del 28.12.2007, con la quale il Sindaco del Comune di
Sanza ha disposto la convocazione del consiglio comunale in sessione
straordinaria-urgente ai fini della nomina del Revisore dei Conti dell’Ente;
dell’art. 23 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Sanza,
approvato con delibera di c.c. n. 49/99 nella parte in cui fissa in
“ventiquattrore” il termine per la comunicazione ai consiglieri della data di
convocazione “d’urgenza” della seduta del consiglio comunale; nonché
con i MOTIVI AGGIUNTI, notificati il 12 aprile 2008, depositati il 23 aprile
2008, per l’annullamento della delibera n. 2 del 20.3.2008, con la quale il
consiglio comunale di Sanza ha proceduto alla convalida dell’avviso di
convocazione prot. n. 6644 del 28.12.2007 e della deliberazione di consiglio
comunale n. 76 del 30 dicembre 2007;
dell’avviso di convocazione prot. n. 1551 dell’11.3.2008;
della delibera della Commissione consiliare “finanze, bilancio, programmazione,
demanio, patrimonio” del 14.3.2008;
di tutti gli atti connessi
Visto il ricorso ed i MOTIVI AGGIUNTI, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/05/2009 il dott. Francesco Gaudieri
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con l’atto notificato il 25 febbraio
2008, depositato il 6 marzo 2008, i nominati in epigrafe, nella dichiarata
qualità di cittadini e consiglieri comunali del Comune di Sanza, eletti nella
formazione politica di minoranza “Unione Sanzese”, impugnano, chiedendone
l’annullamento, perché illegittimi per violazione di legge ed eccesso di potere,
l’atto deliberativo consiliare n. 76 del 30.12.2007, con il quale il consiglio
comunale di Sanza ha disposto la nomina dell’organo monocratico di revisione
economico-finanziaria dell’Ente, in assenza dei consiglieri ricorrenti; la
delibera della Commissione consiliare “finanze, bilancio, programmazione,
demanio, patrimonio” del 30.12.2007; la nota prot. n. 6644 del 28.12.2007, con
la quale il Sindaco ha disposto la convocazione del consiglio comunale in
sessione straordinaria-urgente ai fini della nomina del Revisore dei Conti
dell’Ente e l’art. 23 del Regolamento del Consiglio comunale, approvato con
delibera di c.c. n. 49/99 nella parte in cui fissa in “ventiquattrore” il
termine per la comunicazione ai consiglieri della data di convocazione
“d’urgenza” della seduta del consiglio comunale.
Premettono che la vicenda in esame origina dalle dimissioni presentate in data
3.12.2007 dalla dott.ssa Angela Curcio (nominata organo di revisione
economico-finaziaria dell’ente, con delibera consiliare n. 76/07) per
incompatibilità sopravvenuta ex art. 236 del D. Lgs n. 267/2000, a causa del
vincolo di parentela entro il quarto grado con l’Assessore Assunta Antonucci.
Nonostante le dimissioni presentate ben sei mesi dopo la sopravvenuta causa di
incompatibilità, alcuna determinazione veniva assunta immediatamente
dall’amministrazione comunale che continuava ad avvalersi dell’apporto della
dott.ssa Curcio, che esprimeva il proprio parere su importanti atti finanziari
dell’amministrazione, per cui la gestione finanziaria del Comune si è
regolarmente conclusa con l’adozione della delibera di c.c. n. 73 del
20.12.2007, relativa alle variazione di spesa individuate dalla G.M.
Nonostante il Comune di Sanza avesse esaurito tutti gli atti finanziari per il
cui perfezionamento era indispensabile l’intervento dell’organo di revisione, il
Sindaco, con nota prot. n. 6644 del 28.12.2007, convocava, in seduta
straordinaria ed urgente, il consiglio comunale per le ore 11.00 della
successiva domenica 30.12.2007, ai soli fini della nomina del nuovo revisore dei
conti, con avvisi di convocazione che non pervenivano ai deducenti nei termini e
con le modalità fissati dal regolamento del consiglio comunale, approvato con
deliberazione consiliare n. 49/99, per cui i ricorrenti non hanno potuto
partecipare alla seduta consiliare straordinaria.
Avverso i menzionati atti, in epigrafe meglio specificati, sono insorti i
nominati in epigrafe, deducendo, con il ricorso principale :
-Violazione degli artt. 38, 43, 44, 50, 234 D. Lgs n. 267/2000 - Violazione
degli artt. 23 e 24 del Regolamento del consiglio comunale di Sanza, approvato
con delibera consiliare n. 49/99. Eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi
profili.
Le modalità di convocazione dell’organo consiliare disciplinate dall’epigrafato
regolamento ricalcano la previgente disciplina dell’art. 125 R.D. n. 148 del
4.2.1915, per cui, il Sindaco può procedere alla “convocazione d’urgenza” ,
soltanto “quando ciò sia giustificato dall’esigenza dell’esame immediato di
determinati argomenti”, con avviso che “deve essere comunicato almeno
ventiquattro ore prima della seduta” : nella specie, il Sindaco avrebbe fatto un
uso strumentale e sviato di tale potere, dal momento che la convocazione
d’urgenza per procedere all’elezione dell’organo di revisione
economico-finanziaria, sarebbe stata azionata quando tutti gli adempimenti
finanziari relativi all’anno 2007 erano stati esauriti, per cui non sussisteva
il necessario ed indefettibile presupposto dell’urgenza.
-Violazione degli artt. 38, 43, 44, 50, 234 D. Lgs n. 267/2000 - Violazione
degli artt. 23 e 24 del Regolamento del consiglio comunale di Sanza, approvato
con delibera consiliare n. 49/99. Eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi
profili.
Negli atti impugnati mancherebbe l’indicazione dei presupposti alla base della
convocazione d’urgenza; pertanto, nell’intera vicenda sarebbe configurabile una
gestione “privatistica”, con una illegittima compressione delle prerogative
istituzionali dei consiglieri di minoranza.
-Violazione degli artt. 38, 43, 44, 50, 234 D. Lgs n. 267/2000 - Violazione
degli artt. 23 e 24 del Regolamento del consiglio comunale di Sanza, approvato
con delibera consiliare n. 49/99. Eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi
profili.
L’intera vicenda sarebbe illegittima con riferimento alle modalità ed ai tempi
con i quali l’avviso di convocazione è stato portato a conoscenza dei
destinatari.
Ed infatti, l’avviso di convocazione al consigliere Luciano Eboli è pervenuto
alle ore 11,30 del giorno di sabato 29.12.2007; al consigliere Antonio Laveglia,
l’avviso di convocazione non è mai pervenuto, dal momento che detto avviso è
stato recapitato a soggetto diverso e cioè al padre non convivente residente
all’interno 1 di Via San Vito n. 37, laddove il consigliere è residente
all’interno 2 di via San Vito n. 37.
-Violazione dell’art. 234 D. Lgs n. 267/2000 - Eccesso di potere.
Sarebbe stata violata la chiara previsione dell’articolo epigrafato recante
espressa indicazione che i componenti sono nominati per 2/3 dallo schieramento
di maggioranza e per 1/3 dallo schieramento di minoranza, anche nei comuni
inferiori a 5.000 abitanti.
2.- Resiste in giudizio il Comune di Sanza, chiedendo la reiezione della domanda
perché inammissibile ed infondata.
Oppone al riguardo una diversa ricostruzione dei fatti, evidenziando che :
-per mero disguido le dimissioni del precedente revisore dei conti non sarebbero
state inserite nell’o.d.g. del c.c. del giorno 20 dicembre 2007;
-per ovviare a tale inconveniente, il Sindaco ha convocato d’urgenza il c.c. per
il giorno 30.12.2007 alle ore 11.00;
-il dott. Luciano Eboli non potrebbe dolersi della mancata convocazione in
termini atteso che, in data 29.12.2007, nella qualità di consigliere di
minoranza, ha preso parte ai lavori della seconda commissione consiliare,
partecipando attivamente con osservazioni allo schema della delibera consiliare,
messe a verbale della seduta; nello stesso giorno, il messo comunale si è recato
alle ore 11.00 a casa dello stesso, per consegnare l’avviso di convocazione che
è stato rifiutato dalla moglie del consigliere in questione, per cui soltanto
alle ore 11,30 il messo ha potuto consegnare a mani proprie dell’interessato il
menzionato avviso;
- la notifica al consigliere Antonio Laveglia sarebbe avvenuta regolarmente a
Via S. Vito n. 37, come di consueto, nelle mani del padre,
-il consigliere Giovanni Siano, avrebbe ritirato personalmente l’avviso di
convocazione.
Nonostante ciò i citati consiglieri avrebbero preferito disertare la seduta
consiliare, laddove sarebbe stato più costruttivo un confronto in aula, come
invece fatto da altro consigliere di minoranza; si sarebbe trattato cioè di
un’assenza strumentale, come preannunciato ad una locale stazione televisiva nel
corso di una trasmissione, nella quale il consigliere Eboli dichiarava di non
partecipare al consiglio comunale per impugnare successivamente la delibera
innanzi al Tribunale amministrativo regionale.
Ad ogni buon fine, il tutto sarebbe stato superato dalla successiva
deliberazione consiliare n. 2 del 20.3.2008, con la quale si è proceduto alla
convalida dell’atto impugnato.
3.- Con MOTIVI AGGIUNTI, notificati il 12 aprile 2008, depositati il 23 aprile
2008, i ricorrenti hanno, quindi, impugnato la delibera n. 2 del 20.3.2008, con
la quale il consiglio comunale di Sanza ha proceduto alla convalida “dell’avviso
di convocazione prot. n. 6644 del 28.12.2007 e della deliberazione di consiglio
comunale n. 76 del 30 dicembre 2007”; l’avviso di convocazione prot. n. 1551
dell’11.3.2008, nonché la delibera della Commissione consiliare “finanze,
bilancio, programmazione, demanio, patrimonio” del 14.3.2008, deducendo :
-violazione dell’art. 6 l. n. 249/68 e dell’art. 21 nonies l. n. 241/90; eccesso
di potere sotto concorrenti e plurimi profili.
In pendenza di un ricorso giurisdizionale, alla P.A. sarebbe attribuito il
potere di convalidare soltanto “gli atti viziati di incompetenza”, vizio che
nella specie non sussiste posto che l’atto convalidato rientra nella competenza
esclusiva dell’organo procedente. Né siffatto potere sarebbe stato introdotto
nell’ordinamento dalla legge n. 15 del 2005, che non avrebbe affatto innovato,
ampliato o modificato l’istituto della convalida, né abrogato l’art. 6 l. n.
249/68.
-Violazione dell’art. 21 nonies l. n. 241/90 in relazione agli artt. 38, 43, 44,
50, 234 D. Lgs n. 267/2000 - Violazione degli artt. 23 e 24 del Regolamento del
consiglio comunale di Sanza, approvato con delibera consiliare n. 49/99. Eccesso
di potere sotto concorrenti e plurimi profili
In ogni caso non sussistevano i presupposti per azionare il potere di convalida,
afferendo il vizio invalidante dell’atto al suo antecedente necessario, cioè al
procedimento di notificazione dell’avviso di convocazione : quest’ultimo
procedimento, asseritamente “fuoriesce definitivamentre dalla disponibilità del
soggetto che lo ha promosso, in quanto idoneo a concludersi a prescindere dal
raggiungimento dello scopo per il quale è stato attivato”, per cui non essendo
pervenuto in tempo al consigliere Luciano Eboli l’avviso di convocazione, e non
essendo mai pervenuto al consigliere Antonio Laveglia l’avviso di convocazione,
il procedimento di convocazione doveva essere integralmente rinnovato.
In definitiva, nella fattispecie in esame, non ricorrerebbero i presupposti
utili per la convalida che può essere esercitato soltanto nei confronti di un
atto illegittimo, ancora efficace al momento della convalida ed integralmente
nella sfera di disponibilità dell’amministrazione convalidante.
-Violazione dell’art. 21 nonies l. n. 241/90 in relazione agli artt. 38, 43, 44,
50, 234 D. Lgs n. 267/2000 - Violazione degli artt. 23 e 24 del Regolamento del
consiglio comunale di Sanza, approvato con delibera consiliare n. 49/99. Eccesso
di potere sotto concorrenti e plurimi profili.
Nell’atto impugnato mancherebbero i necessari presupposti e cioè l’esatta
individuazione del vizio dal quale è affetto l’atto nonché la volontà
dell’amministrazione di rimuovere il vizio invalidante.
-Violazione dell’art. 21 nonies l. n. 241/90 in relazione agli artt. 38, 43, 44,
50, 234 D. Lgs n. 267/2000 - Violazione degli artt. 23 e 24 del Regolamento del
consiglio comunale di Sanza, approvato con delibera consiliare n. 49/99. Eccesso
di potere, atteso che il provvedimento impugnato avrebbe convalidato i vizi di
un altro atto, quello sindacale.
-Violazione dell’art. 234 D. Lgs n. 267/2000, configurandosi nell’atto impugnato
più che la volontà di sanare il vizio pregresso, quella di voler imporre a tutti
i costi la volontà della sola maggioranza .
4.- Resiste in giudizio il Comune di Sanza, chiedendo la reiezione della domanda
perché inammissibile ed infondata.
5.- Non risultano provvedimenti cautelari.
6.- All’udienza del 14.5.2009, sulla conclusione delle parti, il Collegio si è
riservata la decisione.
DIRITTO
!.- Il ricorso principale è
improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione; i motivi
aggiunti sono inammissibili oltre che infondati.
1.- E’ controversa nel presente giudizio la legittimità degli atti con i quali
la resistente amministrazione comunale ha provveduto alla nomina dell’organo di
revisione economico-finanziario del Comune di Sanza, dapprima mediante avvisi di
convocazione dell’organo consiliare in seduta d’urgenza, che parte ricorrente
assume essere avvenuto in carenza del presupposto dell’urgenza e senza il
rispetto degli artt. 23 e 24 del regolamento per il funzionamento del consiglio
comunale, stante il mancato rispetto del termine di 24 ore per il consigliere
Luciano Eboli, e la mancata convocazione del consigliere Antonio Laveglia;
nonché dei successivi atti con i quali l’amministrazione comunale, a seguito
della proposizione del ricorso giurisdizionale, ha inteso emendare i vizi della
procedura della convocazione, avvalendosi del procedimento di convalida
dell’atto impugnato, incorrendo, nella prospettazione attorea, nella violazione
dell’art. 6 l. n. 249/1968, che autorizza l’adozione del provvedimento di
convalida di atti sub iudice soltanto per sanare il vizio di
incompetenza.
Nella specie, i ricorrenti, consiglieri comunali di minoranza, agiscono nella
duplice veste di cittadini e di consiglieri comunali e lamentano la lesione del
loro ius ad officium imputabile al capo dell’amministrazione che, con
l’intempestiva e carente diramazione degli avvisi di convocazione dell’organo
consiliare, avrebbe impedito loro di partecipare all’attività dell’organo di
indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2.- Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse
alla decisione avendo l’amministrazione comunale provveduto, in pendenza del
giudizio proposto dai ricorrenti, alla convalida dell’atto impugnato con il
ricorso principale, per cui l’interesse dei ricorrenti devesi intendere
trasferito sulla delibazione dei motivi aggiunti, notificati il 12 aprile 2008,
depositati il 23 aprile 2008, proposti avverso l’atto deliberativo consiliare n.
2 del 20.3.2008, recante convalida dell’avviso di convocazione prot. n. 6644 del
28.12.2007 e della deliberazione di consiglio comunale n. 76 del 30 dicembre
2007, impugnati con il ricorso principale (per una puntuale disamina dei casi di
improcedibilità sopravvenuta, si rinvia, per ragioni di economicità della
trattazione, all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3627 del 29.7.2005, che qui
abbiasi per richiamata e trascritta, in quanto condivisa).
3.- Con i motivi aggiunti, i deducenti si dolgono dell’avvenuta convalida,
operata con l’atto deliberativo n. 2 del 20.3.2008, dell’atto consiliare
originariamente impugnato, lamentando, in primis, violazione dell’art. 6 l. n.
249/68 che consente di convalidatre, in pendenza di un ricorso giurisdizionale,
solo gli “atti viziati di incompetenza”.
3.a.- Preliminarmente il Collegio deve darsi carico dell’eccezione di
inammissibilità dei motivi aggiunti, eccezione formulata sulla scorta di quanto
già eccepito per il ricorso principale.
3.b.- In proposito, il Collegio non può che richiamare quanto già statuito con
la pronuncia della Sezione n. 2420/07, alla quale si richiama, in primis, per
ribadire che l’azione proposta dagli interessati, nella veste di cittadini, in
quanto carente di apposita copertura normativa, deve ritenersi inammissibile (Cons.
St. Sez. VI 20 maggio 2005 n. 2534).
3.c.- Anche per quanto riguarda la loro legittimazione ad agire, il Collegio non
può che richiamarsi alla predetta pronuncia, che qui abbiasi per ripetuta e
trascritta, segnatamente nella parte in cui precisa che :
-la giurisprudenza maggioritaria esclude che i consiglieri comunali dissenzienti
abbiano un interesse protetto e differenziato all’impugnazione delle
deliberazioni dell’organismo del quale fanno parte, al di là della specifica
area della denunzia dei vizi propri del sub procedimento di deliberazione, che
si concretizza in violazioni procedurali direttamente lesive del munus
rivestito dal consigliere comunale (ad es. irritualità della convocazione
dell’organo, violazione dell’ordine del giorno, difetto di costituzione del
collegio, etc) interferenti sul corretto esercizio del mandato. Tutti gli altri
vizi - che investono la deliberazione non in quanto deliberazione collegiale, ma
come atto amministrativo nella sua rilevanza ed efficacia esterna - non possono
essere denunciati innanzi al giudice amministrativo dai consiglieri comunali …
l’opposta tesi…condurrebbe in definitiva a provocare il trasferimento e la
prosecuzione nelle aule di giustizia, innanzi al giudice amministrativo, del
dibattito deliberativo-politico già svoltosi (negativamente per la minoranza)
nella sede naturale deliberante, che è sicuramente una soluzione inaccettabile e
da rifiutare (Tar Campania Napoli Sezione I 18 novembre 2002 n. 7203).
3.c.1.- Alla stregua delle riferite acquisizioni giurisprudenziali, i motivi
aggiunti devono stimarsi inammissibili, atteso che i deducenti non hanno
volontariamente partecipato alla seduta consiliare ordinaria, convocata con
avvisi, verosimilmente rituali non risultando opposizioni in tal senso, allo
scopo di convalidare l’atto deliberativo, impugnato con il ricorso principale.
In sostanza, essi hanno inteso disertare, per libera scelta, la seduta
consiliare ritualmente convocata, al fine di trasporre innanzi alla
giurisdizione amministrativa, il dibattito politico-deliberativo, già svoltosi,
prima e da svolgersi, poi, con la partecipazione di un membro della minoranza,
nella sede naturale deliberante, incidendo così anche sul presupposto
legittimante dell’interesse ad agire che, con i motivi aggiunti, si è trasferito
dalla lesione del munus al vizio dell’atto deliberativo asseritamente non
convalidabile in pendenza del ricorso giurisdizionale.
Risulta evidente la carenza dell’interesse ad agire in sede giurisdizionale in
presenza di una seduta consiliare ritualmente convocata, disertata dai
ricorrenti al solo scopo di adire la giurisdizione per denunziare la presunta
illegittimità di un atto che ben avrebbero potuto rappresentare nella sede
naturale del dibattito politico-amministrativo e cioè all’interno dell’organo di
indirizzo e di controllo politico amministrativo, appositamente e ritualmente
convocato, esercitando così, nella sede naturale, quella funzione per la quale
sono stati eletti dal corpo elettorale.
Da qui l’inammissibilità dei motivi aggiunti.
3.d.- Ad ogni buon fine, pur volendo ritenere, in ipotesi, sussistente
l’interesse ad agire, deve convenirsi che il ricorso è infondato in relazione
alle censure agitate, incentrate essenzialmente sulla violazione dell’art. 6 l.
n. 249/68.
Appare necessario richiamare in questa sede la giurisprudenza in materia di
convalida :
3.d.1.- In generale, “la convalida è un atto di manifestazione di volontà da
parte della medesima autorità amministrativa che ha emanato l'atto invalido,
intesa ad eliminare il vizio da cui lo stesso è inficiato”, ed è un tipo di
provvedimento per cui “vale la regola che gli atti di convalescenza, secondo
principi desumibili anche dal codice civile (artt. 1399 e 1444), devono
contenere la menzione dell'atto da convalidare, la indicazione del vizio che lo
inficia, e una chiara manifestazione della volontà di eliminare il vizio (animus
convalidandi)” (Consiglio di Stato IV, 14 dicembre 2004, n. 7941). Dopo
l’introduzione dell’art. 21 nonies della legge sul procedimento, come inserito
dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la disciplina
della convalida, in diritto amministrativo, ha ricevuto anche un espresso
riscontro normativo, con l’indicazione dei presupposti per il suo esercizio,
indicati nelle “ragioni di interesse pubblico” e nel “termine ragionevole” (TAR
Lazio Sez. I n. 3454 del 2008).
- A tale proposito, è utile richiamare l’indirizzo costante della
giurisprudenza. L'istituto della convalida si distingue dalla rinnovazione
dell'atto viziato e altresì della successiva integrazione di un atto,
originariamente incompleto, con la disposizione o clausola mancante; infatti,
nel primo caso (convalida), tutti gli effetti giuridici si imputano all'atto
convalidato, rispetto al quale quello convalidante si pone soltanto come causa
ostativa dell'eventuale annullamento per illegittimità (retroattività della
convalida), negli altri casi, gli effetti giuridici s'imputano invece
interamente all'atto sostitutivo, oppure, quando si tratti d'integrazione,
s'imputano all'insieme dei due atti, quello integrato e quello integrante (C.
Stato, sez. IV, 13-04-1987, n. 223).
Nello stesso senso, si chiarisce che, in analogia con l'istituto della convalida
del negozio giuridico annullabile (art. 1444 c.c.), l’amministrazione. ha la
facoltà di convalidare i propri atti affetti da vizi di legittimità, con una
manifestazione di volontà, intesa ad eliminare il vizio da cui l'atto stesso è
inficiato, e cioè con l'emanazione di un provvedimento, nuovo ed autonomo
rispetto al precedente da convalidare, di carattere costitutivo, il quale,
tuttavia, si ricollega all'atto convalidato, al fine di mantenere fermi gli
effetti fin dal momento in cui esso venne emanato (efficacia ex tunc
della convalida), per cui gli effetti giuridici si imputano all'atto
convalidato, rispetto al quale quello convalidante si pone soltanto come causa
ostativa all'eventuale annullamento per illegittimità (C. Stato, sez. IV,
20-05-1996, n. 625).
- Per altro verso, si deve considerare, tuttavia, che il provvedimento di
convalida non ha carattere assolutamente doveroso e vincolato, ma esprime,
anche, una valutazione discrezionale legata all’interesse pubblico
dell’amministrazione alla conservazione dell’atto invalido, correlata alla
protezione dell’affidamento del privato.
In questo senso, si è affermato che nella convalida dell'atto amministrativo
viziato il risanamento è affidato non ad una semplice e formale appropriazione
del medesimo da parte dell'organo competente, ma ad un provvedimento che deve
implicare la riconsiderazione degli interessi su cui l'atto da convalidare aveva
disposto e puntuale ed analitico consenso con la ponderazione che tale
provvedimento ne aveva effettuato (C. Stato, sez. IV, 09-04-1999, n. 597). Senza
dire che, in tal modo, si trascura di considerare l’efficacia normalmente
retroattiva della convalida: l’obbligo di riesame dell’istanza determina l’avvio
di un nuovo procedimento, mentre la convalida mira a conservare gli effetti
dell’atto viziato.
3.e.- Non sfugge al Collegio che sussiste un contrasto in giurisprudenza - circa
l’ammissibilità dell’istituto della convalida rispetto ai provvedimenti
impugnati in via giurisdizionale - per tutti i casi diversi da quelli in cui il
vizio da emendare sia quello dell’incompetenza, ritenuto sempre sanabile ex art.
6 l. n. 249/98.
Non può, però, sfuggire alla difesa dei ricorrenti che questo Tribunale ha
assunto, in subiecta materia, un orientamento favorevole all’applicazione
generalizzata dell’istituto della convalida, ritenendo, al pari di altri
Tribunali, quest’ultima non ostacolata dalla pendenza del ricorso
giurisdizionale, (Tar Puglia Bari Sez. III 10.2.2005 n. 514; Tar Toscana Sez.
III n. 392/2008), evidenziando siffatto orientamento con la sentenza n. 744 del
2003, nella quale, trattando un caso analogo, ha sostenuto che :
“Al riguardo è necessario evidenziare che le suindicate delibere, oggetto di
convalida, non sono -contrariamente all'assunto di parte ricorrente, prospettato
con il terzo mezzo di gravame - provvedimenti inesistenti, ma annullabili, in
quanto la nullità dell'atto amministrativo si configura soltanto in mancanza di
un elemento essenziale per la sua esistenza e non certo per le ipotesi - come
nella fattispecie in esame- di assenza di un requisito di carattere formale.
Orbene l'istituto dalla convalida appare -ad avviso del Collegio- applicabile in
riferimento anche all’asserita irrituale convocazione della seduta di un organo
collegiale: non può infatti disconoscersi alla Pubblica Amministrazione la
facoltà di convalidare i propri atti affetti da vizi di legittimità, con una
manifestazione di volontà, intesa ad eliminare il vizio da cui l'atto stesso è
inficiato, e cioè con l'emanazione di un provvedimento, nuovo ed autonomo
rispetto al precedente da convalidare, di carattere costitutivo, il quale,
tuttavia, si ricollega all'atto convalidato, al fine di mantenere fermi gli
effetti fin dal momento in cui esso venne emanato (efficacia ex tunc
della convalida), per cui gli effetti giuridici si imputano all'atto
convalidato, rispetto al quale quello convalidante si pone soltanto come causa
ostativa all'eventuale annullamento per illegittimita (C.D.S. IV Sez. 20 maggio
1996 n. 625, Ap. 9 marzo 1984 n. 5).
Né l'efficacia retroattiva della convalida può ritenersi preclusa nella
fattispecie in esame, in quanto il Consiglio Comunale conserva la disponibilità
a porre in essere provvedimenti, aventi la finalità di eliminare eventuali
irregolarità e/o illegittimità riscontrate in pregressi provvedimenti dello
stesso Consesso.
Infatti l'istituto della convalida si distingue dalla rinnovazione dell'atto
viziato e altresì della successiva integrazione di un atto, originariamente
incompleto, con la disposizione o clausola mancante.
In caso di convalida - come nella fattispecie in esame- tutti gli effetti
giuridici, a differenza della rinnovazione o dell'integrazione, si imputano
invece all'atto convalidato. (C.D.S. IV Sez. 13 aprile 1987 n. 223, T.A.R.
Toscana 13 luglio 1984 n. 560)”.
3.e.1.- Ad avviso del Collegio, l’orientamento contrario a questa impostazione
deve necessariamente essere riesaminato, alla luce della novella introdotta
dall’art. 21 nonies, comma 2, della legge n. 241/90, a mente delle cui
indicazioni “E’ fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine
ragionevole”.
Orbene, a meno di non voler ritenere il comma in esame, una svista del
legislatore, deve ricordarsi che per effetto della novella alla legge n. 241/90,
introdotta dalla legge n. 15 del 2005, il legislatore si è chiaramente
indirizzato a favore di un diverso modulo che orienta l’asse portante
dell’azione amministrativa verso il provvedimento amministrativo, piuttosto che
verso il procedimento amministrativo. Nell’ottica di salvaguardare la
funzionalità dell’azione amministrativa si colloca la riforma dei vari istituti,
e segnatamente la dequotazione dei vizi formali del provvedimento
amministrativo, in un contesto che, rispetto al passato, vede la Pubblica
amministrazione esposta ad azioni risarcitorie da provvedimenti amministrativi
illegittimi.
Siffatte esigenze, che hanno consentito anche di scardinare la giurisprudenza
tradizionale in materia di motivazione dell’atto amministrativo, con la
specifica previsione dell’art. 21 octies, depongono per una rilettura
dell’orientamento tradizionale in materia di convalida di atti amministrativi in
pendenza del ricorso giurisdizionale, non ravvisandosi, nell’attuale ordinamento
amministrativo, ragioni per confermare l’orientamento restrittivo che limita
l’applicazione della convalida, in corso di giudizio, al solo vizio di
incompetenza.
D’altronde, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la legge n. 241/90 è
legge di principi suscettibile di eterointegrare procedimenti non conformi alle
previsioni di cui alla citata legge sul procedimento amministrativo.
Per le suesposte considerazioni può respingersi il primo motivo di censura.
4.- Parimenti devono essere respinte le rimanenti censure intese a rimarcare
l’inesistenza dei presupposti per l’esercizio del provvedimento di convalida,
essendosi sostenuto che il vizio inficiante la delibera di c.c. n. 76/07 sarebbe
estraneo all’atto convalidato in quanto afferente al procedimento di
notificazione che, una volta iniziato, uscirebbe definitivamente dalla
disponibilità del soggetto che lo promosso.
Contrariamente a quanto dedotto, la giurisprudenza di questo Tribunale, con la
pronuncia n. 744/2003, ha rassegnato conclusioni reiettive della citata tesi
affermando che “ …l’istituto della convalida appare…applicabile in riferimento
anche all’asserita irrituale convocazione della seduta di organo collegiale :
non può infatti disconoscersi alla Pubblica Amministrazione la facoltà di
convalidare i propri atti affetti da vizi di legittimità…l'efficacia retroattiva
della convalida non può ritenersi preclusa nella fattispecie in esame, in quanto
il Consiglio Comunale conserva la disponibilità a porre in essere provvedimenti,
aventi la finalità di eliminare eventuali irregolarità e/o illegittimità
riscontrate in pregressi provvedimenti dello stesso Consesso.”.
Da qui la reiezione anche del secondo motivo di ricorso.
5.- Anche la terza censura si rivela infondata dal momento che l’amministrazione
ha individuato i vizi da cui sarebbe affetto l’atto (“…per eliminare i presunti
vizi rilevati e denunziati nel ricorso prodotto al TAR Salerno…”) ed ha
chiaramente esposto la volontà di rimuovere i vizi invalidanti nell’ampio
“considerato” introduttivo, dove analiticamente sono richiamati, alla luce della
giurisprudenza in materia, i presupposti dell’istituto della convalida e le
finalità perseguite con la convalida, in uno alla volontà di salvaguardare gli
atti adottati e gli effetti prodotti.
6.- Per quanto già detto al punto 3) che precede va respinta anche la quarta
censura relativa all’impossibilità per il consiglio comunale di convalidare un
atto sindacale.
7.- E’ infondato anche l’ultimo motivo di ricorso con il quale si deduce la
violazione dell’art. 234 D.Lgs n. 267/2000, atteso che la norma in questione si
riferisce alla nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria in Comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti, laddove opera un collegio composto
da tre membri, mentre nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
l’organo di revisione è “affidato ad un solo revisore eletto dal consiglio
comunale…a maggioranza assoluta dei membri”, come di fatto è avvenuto nella
specie, con il voto favorevole anche di un consigliere di minoranza.
Può concludersi per la reiezione della censura, atteso che l’ultima censura
relativa alla dedotta configurazione dell’atto di convalida quale espressione di
una volontà prevaricatrice della maggioranza in danno della minoranza, contiene
all’evidenza una valutazione di chiara matrice politica, estranea all’oggetto
della delibazione giuridica demandata al Collegio e come tale inammissibile.
Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.
8.- Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese
di giudizio..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione II,
definitivamente pronunciando sul ricorso numero di registro generale 368 del
2008, proposto da:
Eboli Luciano, Siano Giovanni e Laveglia Antonio, nella qualità indicata, così
provvede :
dichiara improcedibile il ricorso principale; rigetta i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14/05/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Francesco Mele, Consigliere
Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it