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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 11 novembre 2009, n. 6669
APPALTI - Principi di pubblicità e trasparenza delle sedute - Derogabilità -
Lex specialis - Valutazione dell’offerta tecnica e apertura delle buste in
sede riservata. I principi di pubblicità e trasparenza delle sedute della
commissione di gara non sono assoluti, ma derogabili dalla lex specialis
di gara, la quale ben può prevedere la valutazione in seduta riservata
dell'offerta tecnica ed anche, per esigenze di economicità della procedura, la
stessa apertura delle relative buste in seduta riservata. (in senso conforme
T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 05 settembre 2007 n. 8536). Pres. De Leo, Est.
Guadagno - S. s.p.a. (avv. Della Morte) c. Università degli studi di Salerno
(Avv. Stato). TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 11 novembre 2009, n. 6669
APPALTI - Commissione di gara - Sedute diverse - Accorpamento in unico atto
di verbalizzazione- Legittimità. E’ legittimo l’accorpamento in un unico
atto della verbalizzazione di varie sedute della Commissione di gara ed anche la
sua redazione non contestuale al compimento delle operazioni di gara (T.A.R.
Abruzzo Pescara, sez. I, 19 marzo 2009 n. 172). Pres. De Leo, Est. Guadagno - S.
s.p.a. (avv. Della Morte) c. Università degli studi di Salerno (Avv. Stato).
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 11 novembre 2009, n. 6669
N.06669/2009 REG.SEN.
N. 00978/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 978 del 2007, proposto da:
Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Bartolomeo
Della Morte, con domicilio eletto presso Avv. Bartolomeo Della Morte in Salerno,
via Zara, 32 c/o Tesauro Olivieri;
contro
Universita' degli Studi di Salerno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliata per legge in Salerno, corso
Vittorio Emanuele N.58;
nei confronti di
Unicredit Banca di Roma S.p.A., incorporante della Banca di Roma S.p.A.,
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Simonelli, con domicilio eletto presso
Nicola Simonelli Avv. in Salerno, via C.Granozio,8 c/o Siano;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del 7 maggio 2007 della Commissione Giudicatrice, nominata
dall’Università degli Studi di Salerno nella gara per licitazione privata con
procedura accelerata per la gestione del servizio di cassa dell’ateneo e dell’ex
E.DI.SU. di aggiudicazione provvisoria della gara al Banco di Roma previo
attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ed economiche presentate dai
partecipanti;
di tutti gli atti connessi presupposti e consequenziali, ivi compresa la lettera
di invito del 6 aprile 2007 e la nota dell’Università degli studi di Salerno in
data 29.5.2007 di accesso agli atti,
nonché per la condanna
al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 7 della legge n. 205/2000;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Salerno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Banca di Roma S.p.A.;
Visti i motivi aggiunti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2009 il dott. Sabato Guadagno
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame la banca ricorrente, precedente gestore del servizio di
cassa, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del 7 maggio
2007, nonché tutti gli atti connessi, ivi compresa la lettera di invito del 6
aprile 2007 e la nota dell’Università degli studi di Salerno in data 29.5.2007
di accesso agli atti, con cui la Commissione Giudicatrice nominata
dall’Università degli Studi di Salerno, nella gara per licitazione privata con
procedura accelerata per la gestione del servizio di cassa dell’Ateneo e dell’ex
E.DI.SU., ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria del servizio al Banco di
Roma in base ai punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed economiche,
presentate dalle Imprese partecipanti.
Ha inoltre chiesto la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 7
della legge n. 205/2000.
A sostegno del gravame sono state prospettate le seguenti censure:
1) Violazione del decreto legislativo n.163/2006, degli artt. 64 e 91 del D.P.R.
n. 554/99; dei principi generali in materia di appalti pubblici in tema di
trasparenze pubblicità ed eccesso di potere per difetto di istruttoria,
irragionevolezza, erroneità dei presupposti e sviamento;
2 e 5) Violazione dei principi generali in materia di verbalizzazione delle
operazioni di gara e di funzionamento degli organi collegiali, del principio di
trasparenza ed eccesso di potere per difetto dei requisiti, di motivazione e
d’istruttoria;
3) Violazione dell’art. 24 del capitolato speciale, del giusto procedimento, dei
principi di pubblicità di presentazione delle offerte, ed eccesso di potere per
difetto di d’istruttoria e sviamento;
4) Violazione dell’art. 70 del D. L.vo n.163/2006, del giusto procedimento ed
eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e
sviamento;
6) Violazione dell’art. 49 del D. L.vo n.163/2006, ed eccesso di potere per
difetto di istruttoria, di motivazione, erroneità dei presupposti e sviamento;
7) Violazione dell’art. 24 del capitolato speciale ed eccesso di potere per
difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e sviamento;
Con successivi motivi aggiunti la parte ricorrente ha altresì impugnato il
provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Si sono costituite in giudizio l’intimata Università di Salerno e l’Unicredit
Banca di Roma, aggiudicataria della gara in esame, che hanno chiesto il rigetto
del ricorso.
Con ordinanza n. 730/2007, è stata rigettata l’istanza cautelare proposta dalla
parte ricorrente.
DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa sono il provvedimento del 7 maggio 2007 con
il quale la Commissione Giudicatrice nominata dall’Università degli Studi di
Salerno nella gara per licitazione privata con procedura accelerata per la
gestione del servizio di cassa dell’ateneo e dell’ex E.DI.SU. ha provveduto
all’aggiudicazione provvisoria al Banco di Roma previa attribuzione dei punteggi
alle offerte tecniche ed economiche presentate dalle dai partecipanti, e, con i
motivi aggiunti, il provvedimento di aggiudica definitiva, nonché la richiesta
di condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 7 della legge n.
205/2000.
Si prescinde dalle eccezioni preliminari prospettate da controparte, in quanto
il ricorso è infondato nel merito.
Va disattesa la prima censura, con cui è stata prospettata la violazione del
principio di pubblicità e trasparenza e violazione del D. L.vo n.163/2006 e
degli artt. 64 e 91 del D.P.R. n. 554/99, in quanto l’apertura della buste,
concernenti l’offerta tecnica è intervenuta in seduta riservata.
Al riguardo il Collegio rileva che la fattispecie in esame concerne una gara per
l’affidamento del servizio di cassa, cui non s’applicano gli artt. 64 e 91 del
D.P.R. n. 554/99, regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici n. 109/94 ed il rinvio operato dal D. L.vo n.163/2006 attiene
esclusivamente alla disciplina degli appalti di lavori pubblici.
Infatti l’art. 64 è inserito nel titolo quarto “affidamento dei servizi
attinenti all’architettura ed all’ingegneria” e l’art. 91 è inserito nel titolo
quinto “sistemi di realizzazione dei lavori pubblici.
I principi di pubblicità e trasparenza delle sedute della commissione di gara
non sono assoluti, ma derogabili dalla lex specialis di gara, la quale
ben può prevedere la valutazione in seduta riservata dell'offerta tecnica ed
anche, per esigenze di economicità della procedura, la stessa apertura delle
relative buste in seduta riservata. (in senso conforme T.A.R. Lazio Roma, sez.
II, 05 settembre 2007 n. 8536)
Ad abundantiam la stessa lettera d’invito del 4 aprile 2007, lex
specialis di gara, non tempestivamente impugnata, nel disciplinare la
procedura di gara, ha previsto, nel paragrafo “data, luogo e procedura di
svolgimento della gara”, che “in seduta non pubblica, la Commissione procederà
all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche procedendo alla relativa
valutazione”.
Né possono trovare accoglimento il secondo ed il quinto motivo, che possono
essere trattati congiuntamente, con cui si contesta la legittimità della
verbalizzazione delle operazioni di gara e di funzionamento della Commissione di
gara.
In primo luogo, la società ricorrente assume che sarebbero illegittime le
operazioni di verbalizzazione da parte della Commissione delle sedute del 23 e
24 aprile 2007, che sono state accorpate in un unico verbale, carente sia
dell’indicazione dei commissari presenti che della motivazione delle attività
valutative poste in essere, nonché della carente custodia delle offerte
tecniche.
Al riguardo il Collegio rileva la commissione ben poteva redigere un’unico
verbale –n. 3, dopo aver dato atto, nella seduta del 23 aprile 2007, che “Alle
ore 19 la Commissione si aggiorna all’indomani per il proseguimento dell’esame
delle offerte. Il giorno seguente la Commissione alle ore 9,30 riprende i
lavori”.
Non sussiste alcuna statuizione normativa che preclude tale modalità di
verbalizzazione e la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Piemonte Torino, sez.
II, 14 marzo 2005 , n. 459) ha ritenuto legittimo l’accorpamento in un unico
atto della verbalizzazione di varie sedute della Commissione di gara ed anche la
sua redazione non contestuale al compimento delle operazioni di gara (T.A.R.
Abruzzo Pescara, sez. I, 19 marzo 2009 n. 172).
La circostanza che alla ripresa dei lavori della Commissione nella seduta del 24
aprile 2007 non siano stati nuovamente indicati i nominativi dei componenti
presenti sta ad indicare che non vi era alcuna variazione rispetto ai
partecipanti alla seduta del giorno precedente, nominativamente indicati e
d’altronde tale circostanza trova conferma documentale nella sottoscrizione di
tale unico verbale, relativo alle due sedute del 23 e 24 aprile, da parte di
tutti i componenti della Commissione, eliminando qualsiasi dubbio in ordine alla
loro presenza nelle due sedute.
Così pure l’asserita carenza di custodia delle buste aperte nella notte tra le
due sedute appare una fantasiosa ricostruzione, non supportata da alcun
principio di prova ed il suo accoglimento sancirebbe il principio della
necessità di dover completare l’esame delle offerte in un’unica seduta, non
sancito da alcuna statuizione normativa.
Così pure va disatteso l’ulteriore profilo di censura di carenza di motivazione,
in quanto, come si evince dalla disamina del verbale n.ro 3, la Commissione di
gara ha proceduto all’attività valutativa di sua competenza, procedendo
all’attribuzione del punteggio per le varie voci delle offerte delle Imprese
concorrenti e tale attività, lungi dall’esaurirsi nella seduta del 24 aprile, è
ulteriormente proseguita nella seduta del 7 maggio 2007 (verbale n.ro 4), al
termine della quale è pervenuta alla formazione della graduatoria, in cui la
società ricorrente è risultata collocata all’ultimo posto.
Né la circostanza che alcune pagine dei verbali non riportino la sigla di tutti
i Commissari di gara comporta loro illegittimità, potendo eventualmente
costituire una mera irregolarità, in quanto tutti i verbali risultano
debitamente sottoscritti da tutti i componenti della Commissione Giudicatrice.
E’ altresì infondata la terza censura, con cui si deduce la violazione dell’art.
24 del capitolato speciale, del giusto procedimento, in quanto la Commissione
nella seduta del 19 aprile 2007, prima dell’apertura delle buste, lungi dal
modificare i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi previsti
dalla suindicata statuizione del capitolato, si è limitata – ai sensi dell’art.
83, 4° comma del D. L.vo n. 163/2006- ad indicare in via generale i criteri
motivazionali cui attenersi per attribuire a ciascun criterio di valutazione il
punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
Va anche disatteso il quarto motivo, reiterato anche nei motivi aggiunti, con
cui si lamenta la violazione dell’art. 70, 3° e 4° comma del D. L.vo n.
163/2006, in quanto non sarebbero stati rispettati i termini di ricezione delle
domande di partecipazione e di ricezione delle offerte previsti per le procedure
ristrette.
In proposito si osserva che lo stesso art. 70, 11° comma, lettera b) del D. L.vo
n. 163/2006 prevede nelle procedure ristrette, quando l'urgenza rende
impossibile rispettare i termini minimi sanciti dallo stesso articolo, un
termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, che risulta
rispettato nella fattispecie in esame, in cui la lettera d’invito del 6 aprile
2007 specificava espressamente il carattere di procedura accelerata della
licitazione privata in esame, in ordine alla quale sussistevano le ragioni
d’urgenza , in quanto il pregresso contratto di appalto era in scadenza e tale
elemento costituiva motivazione idonea e sufficiente per l’adozione della
procedura accelerata.
D’altronde, tale clausola, essendo contenuta nella lettera d’invito, lex
specialis di gara, andava tempestivamente impugnata per la sua immediata
lesività e quindi sarebbe comunque irricevibile per tardività la relativa
censura, prospettata solo con il ricorso e con i motivi aggiunti.
Nè infine possono trovare accoglimento gli ultimi due motivi del ricorso, con
cui è stata dedotta la violazione dell’art. 49 del D. L.vo n.163/2006 e
dell’art. 24 del capitolato speciale, che possono essere trattati
congiuntamente, in quanto concernenti entrambi l’asserita erroneità del
punteggio ai fini della collocazione in graduatoria.
Al riguardo il Collegio osserva che la parte ricorrente non fornisce alcun
elemento idoneo alla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento
alla posizione della parte ricorrente nella graduatoria di gara.
Tali censure, preordinate all’acquisizione di un maggiore punteggio, appaiono
inammissibili per carenza di interesse, in quanto la società ricorrente,
classificatasi all’ultimo posto tra le Imprese concorrenti (punti 54,35) con una
consistente differenza di punteggio rispetto alle prime tre classificate (punti
79,46 - 72,42 e 71,82) come riconosciuto nello stesso ricorso introduttivo
(pagg. 3- 4) non potrebbe comunque risultare aggiudicataria in caso di
accoglimento del ricorso.
Né in ordine a tali motivi può invocarsi la sussistenza di un interesse c.d.
strumentale alla ripetizione dell'intera procedura concorsuale, che si assume
inficiata da un vizio, perché trattasi non di censure attinenti all'intera
procedura e come tali idonee a renderla illegittima nel suo complesso, ma che al
massimo potrebbero comportare l’attribuzione di un maggiore punteggio, che
comunque non consentirebbe –come dianzi detto- alla società ricorrente di
collocarsi in una posizione prioritaria rispetto a tutti gli altri concorrenti..
(in senso conforme T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 26 gennaio 2009 n. 385,
Consiglio Stato , sez. VI, 10 settembre 2008 n. 4326).
Le suindicate considerazioni portano altresì a disattendere anche i successivi
motivi aggiunti proposti dalla società ricorrente.
Il ricorso ed i motivi aggiunti vanno pertanto respinti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso ed i motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A. al pagamento delle spese
ed onorari del giudizio a favore dell’Università degli Studi di Salerno e
dell’Unicredit Banca di Roma S.p.A., incorporante della Banca di Roma S.p.A.,
nella misura di € 3.000 (tremila) per ciascuna delle due parti, oltre IVA e
C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Giovanni De Leo, Presidente
Sabato Guadagno, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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