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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 26 febbraio 2009, n. 673



LAVORO - PUBBLICO IMPIEGO - Insegnamento - Graduatorie permanenti - Corretta collocazione dei docenti nelle graduatorie - Possesso di titoli oggettivi e predeterminati - Controversie - Diritti soggettivi - Giurisdizione - AGO. In materia di accertamento del diritto al conferimento dei posti di lavoro d’insegnamento derivante dalla gestione delle graduatorie permanenti ed alla corretta collocazione dei docenti nelle graduatorie medesime che si basa su prederminati titoli posseduti dall’aspirante all’insegnamento, le controversie, concernendo questioni in cui si fa valere il diritto al lavoro chiedendosene la realizzazione alla P.A., attengono ad interessi qualificabili come diritti soggettivi; tali fattispecie, pertanto, esulano dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo al quale è devoluta la materia delle procedure concorsuali che hanno inizio col bando di concorso e terminano con l’approvazione della graduatoria di merito dei vincitori, procedure queste che, comportando la valutazione comparativa dei candidati, attengono - a differenza delle graduatorie preordinate all’assunzione del lavoro basate su requisiti oggettivi e predeterminati - ad un’attività discrezionale della P.A. Pres. f.f. Guadagno, Est. Minichini - A.V. e altri (avv.ti Linzola e Pepe) c. Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Centro Servizi Amministrativi Provinciale di Salerno (Avv. Stato). T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez.I - 26/02/2009, n. 673

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00673/2009 REG.SEN.
N. 01528/2005 REG.RIC.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2005, proposto da Addesso Paolino, Palmieri Antonio, Baccalani Angelo, Pace Massimiliano, Galibardi Raffaello, Marotta Maurizio, Tarallo Annalisa, Vigliotti Roberto, Amato Diego, De Martino Antonio, Grieco Roberto, Petrosino Grazia, D’Amato Paolo, Buonocore Demetrio, Ambrosino Gaetano, Zeno Salvatore, Iennaco Raffaele, Carluccio Antonio, Noto Giuseppe, Bisogno Massimiliano, Palamone Rosa, De Falco Mario, D’Alessandro Antonio, Pepe Romeo Mario, Padovano Salvatore, Smaldone Giancosimo, Grillo Guglielmo, Barbarulo Saverio, Paladino Patrizio, Della Rocca Giuseppe, Pisano Antonio, Fasolino Pasquale, Longo Luigina, Plaitano Giuseppe, Barone Gerardo, Vuocolo Michele, Marotta Pierluigi, Bianco Mirella, Di Miele Luigi, Cioffi Luigi, Sessa Andrea, Mogavero Annunziata, Graziano Antonio, Marotta Loredana, Galiano Consiglia, Spiniello Patrizia, Civale Paola, Cerrato Raffaele, Miloso Pasquale, Parascandolo Alberto, Conte Annamaria, Scala Giuseppe, Trotta Daniele, Cardaropoli Franco, Pisacreta Ivana, Mottola Luigina, La Sala Giuseppe, De Chiara Cinzia, Vuolo Alessandro, Niglio Giuseppina, Pellegrino Antonio e Papa Raffaele, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Claudio Linzola, Milena Pepe ed elettivamente domiciliati presso quest’ultima in Salerno in via Giovan Battista Amendola n. 91,

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Centro Servizi Amministrativi Provinciale di Salerno - rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata per legge in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58.

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. 20670/1 del 23/7/2005 del Dirigente del Centro Servizi Amministrativi Provinciale di Salerno del Ministero dell’Istruzione, col quale è stato determinato il contingente numerico dei posti per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per l’insegnamento nelle scuole, nella parte riguardante i posti d’insegnamento dello strumento musicale; dell’atto prot. n. 21016 recante la graduatoria provinciale permanente per i bienni 2005/2006 e 2006/2007 approvata il 27/7/2005; dell’art. 2.6 del d.m. 8/7/2005 n. 61 e dell’art. 8 comma 4 del d.m. 31/3/2005.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/01/2009 il dott. Ferdinando Minichini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO


Con ricorso notificato il 9 agosto 2005, depositato in pari data, il signor Addesso Paolino ed altri hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, con i quali il Centro Servizi Amministrativi del Ministero dell’Istruzione ha determinato il contingente numerico dei posti per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per l’insegnamento nelle scuole dello strumento musicale, nonché la graduatoria provinciale permanente per il biennio 2005/2006 e 2006/2007.

I ricorrenti, deducendo la violazione dell’art. 3 ter comma 2 della legge n. 143/2004, dell’art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241, degli artt. 1, 3 e 4 Cost. ed eccesso di potere, contestano la determinazione del contingente numerico dei posti per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per l’insegnamento dello strumento musicale nelle scuole della provincia di Salerno e l’inserimento nella connessa graduatoria permanente di docenti che, secondo la prospettazione di parte, non sono in possesso del titolo per siffatta collocazione.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio il 18 agosto 2005.

Nella Camera di Consiglio del 25 agosto 2005 è stata respinta la domanda cautelare.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Si osserva che nelle fattispecie come quella in esame la Corte Suprema regolatrice della giurisdizione, con varie pronunce, ha chiarito che sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario. (Corte Cass. S.S.U.U. 22/7/2003 n. 11404; id. 20/6/2007 n. 14290; id. 13/2/2008 n. 3399)

Si è affermato che in materia di accertamento del diritto al conferimento dei posti di lavoro d’insegnamento derivante dalla gestione delle graduatorie permanenti ed alla corretta collocazione dei docenti nelle graduatorie medesime che si basa su prederminati titoli posseduti dall’aspirante all’insegnamento, le controversie, concernendo questioni in cui si fa valere il diritto al lavoro chiedendosene la realizzazione alla P.A., attengono ad interessi qualificabili come diritti soggettivi; e che tali fattispecie, pertanto, esulano dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo al quale è devoluta la materia delle procedure concorsuali che hanno inizio col bando di concorso e terminano con l’approvazione della graduatoria di merito dei vincitori, procedure queste che, comportando la valutazione comparativa dei candidati, attengono - a differenza delle graduatorie preordinate all’assunzione del lavoro basate su requisiti oggettivi e predeterminati - ad un’attività discrezionale della P.A.

Al richiamato orientamento della Corte si è adeguato questo Tribunale con la sentenza n. 1302 del 21 febbraio 2008.

In definitiva, nella controversia in esame, va dichiarata la carenza di giurisdizione del Giudice adito.

Ritiene inoltre il Tribunale che, in linea con i più recenti arresti giurisprudenziali a cui sono giunti i massimi organi della giustizia di legittimità (Cass.- S.S.U.U. - 22/2/2007 n. 4109; Cons. di Stato - Sez. VI - 28/6/2007 n. 3801 e 13/3/2008 n. 1059) e del Giudice delle leggi (Corte Cost. 12/3/2007 n. 77), alla decisione declinatoria della giurisdizione di questo Tribunale deve seguire il rinvio della controversia al Giudice Ordinario con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta da parte ricorrente con assegnazione alla stessa del termine di mesi sei per la riassunzione della causa innanzi al Giudice ritenuto munito di giurisdizione.

Al riguardo, invero, il menzionato recente indirizzo giurisprudenziale, condiviso da questo Tribunale, ha affermato il principio secondo cui la traslatio iudicii opera anche nei rapporti tra Giudice Amministrativo e Giudice Ordinario perché altrimenti si verificherebbe la poco accettabile conseguenza di un processo che si conclude con la decisione sulla sola giurisdizione senza la definizione della sussistenza o meno della pretesa azionata in giudizio. Per l’individuazione del termine di riassunzione del processo, seguendo l’indicazione del medesimo orientamento giurisprudenziale, si fa riferimento analogico all’art. 50 c.p.c. in tema di declaratoria d’incompetenza nell’ambito della giurisdizione ordinaria.

In conclusione, il ricorso, alla stregua delle considerazioni svolte, è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale ed a ciò consegue l’onere di parte ricorrente di riassunzione della causa per la definizione del merito innanzi al G.O. nel termine di mesi 6 a decorrere dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Ricorrono giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, tenuto conto dell’oggettiva preterita incertezza giurisprudenziale in ordine all’esaminata questione.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - 1° Sezione di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, proposto da Addesso Paolino ed altri, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Dispone la riassunzione della causa innanzi al Giudice Ordinario entro il termine indicato in motivazione.

Dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente FF

Ferdinando Minichini, Consigliere, Estensore

Ezio Fedullo, Primo Referendario


L'ESTENSORE                                   IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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