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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 24 novembre 2009, n. 6915
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Regolamento comunale – Previsione di distanze da
edifici adibiti alla permanenza di persone – Finalità di tutela della
popolazione – Divieti insediativi generalizzati – Competenza comunale –
Esclusione – Interpretazione sostanzialistica. Il riferimento alle distanze
degli impianti di telefonia mobile da edifici adibiti alla permanenza di persone
per un periodo superiore alle quattro ore persegue una evidente finalità di
tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici mediante la
previsione di divieti insediativi generalizzati, e non di semplici criteri
localizzativi, che sfuggono alla competenza comunale nella misura in cui
invadono la sfera riservata dalla legge quadro n. 36/2001 alla competenza
statale: un'interpretazione sostanzialistica della portata dei confini delle
competenze comunali, volta ad evitare tecniche di agevole elusione di dette
regole, rende irrilevante la circostanza che l'adozione di misure che si
sovrappongono al limiti statali di esposizione sia avvenuta alla stregua di
strumenti formalmente urbanistici, dovendosi valutare il profilo effettivo del
potere speso piuttosto che la veste formale dell'atto adottato. Pres. Esposito,
Est. Grasso –E. s.p.a. (avv.ti Galera e Sartorio) c. Comune di Roccapiemonte
(avv. Marenghi) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II – 24 novembre 2009, n. 6915
N. 06915/2009 REG.SEN.
N. 02077/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2077 del 2006, proposto da:
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Grazia
Galera, Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso Giuseppe Sartorio Avv. in
Salerno, Pza Xxiv Maggio, 26 c/o Avv. Zucchi;
contro
Comune di Roccapiemonte, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Maria Marenghi,
con domicilio eletto presso Enzo Maria Marenghi Avv. *.* in Salerno, via Velia
N.15;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza n. 49 del 12.10.2006, con la quale il responsabile U.T.C. del
Comune di Roccapiemonte (SA) aveva sospeso i lavori di realizzazione della
stazione radio base per la telefonia UMTS in Via Belvedere, iniziati giusta
titolo abilitativo formatosi sulla DIA
presentata in data 5.7.2006, “atteso e considerato che non si è tenuto conto del
regolamento comunale di cui alla delibera di C. C. n. 77 del 13.10.2000 che
prescrive all’A. 1. che “il sito d’impianto dovrà essere ubicato ad una distanza
minima di 300 mt. misurati dal limite delle adiacenti zone omogenee e da
eventuali unità immobiliari adibiti a permanenze di persone non inferiore a
quattro ore”; b) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ivi
inclusa, per quanto e ove possa occorrere, la delibera di C.C. n.77 del
13.10.2000, mai prima comunicata o altrimenti conosciuta, con la quale il Comune
di Roccapiemonte aveva approvato un Regolamento in materia di impianti di
telefonia; c) dell’ordinanza n. 68 del 7.12.2006, pervenuta il 22.12.2006, con
la quale il responsabile U.T.C. del Comune di Roccapiemonte (SA) ha annullato
“il titolo abilitativo formatosi a seguito della D.l.A. presentata in data
5.7.2006 prot. n. 10215 e successiva comunicazione del 3.12.2006 prot. 14257” ed
ha contestualmente ordinato “la demolizione della opere di cui alla DIA
richiamata in epigrafe entro 90 giorni dall’avvenuta notifica della presente” e
di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale; d) del provvedimento
dell’11 aprile 2007, con il quale il Vice Sindaco del Comune di Roccapiemonte ha
ordinato la sospensione ad horas dei lavori di realizzazione della stazione
radio base per la telefonia UMTS in Via Belvedere e di ogni altro atto
presupposto connesso e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roccapiemonte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29/01/2009 il dott. Giovanni Grasso e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. La Ericsson, per conto della H3G s.p.a ed in forza del contratto modificativo
e novativo del 26.7.05, presentava al Comune di Roccapiemonte una D.I.A. in data
4.07.2006, corredata di tutta la documentazione prescritta dal modello 13
allegato B del Codice delle Comunicazioni, al fine di poter realizzare un
impianto su palo da posizionare all’interno dell’area sita alla Via Belvedere,
catastalmente individuata al foglio di mappa 3, p.lla 1513 (ex 1156) del N.C.T.
del Comune di Roccapiemonte.
Sulla medesima istanza, l’A.R.P.A. esprimeva il parere tecnico sanitario di
conformità del progetto ai limiti prescritti dal D.P.C.M. 8.7.2003, con nota
prot. 3839 del 25.9.2006.
In data 3 ottobre 2006, non essendo intervenuto alcun provvedimento espresso di
diniego, così come previsto dall’art.87 del D.lgs. 259/03, si formava sulla
d.i.a. del 4.7.2006 il titolo abilitativo per silentium.
Cionondimeno, con ordinanza n.49 del 12.10.2006, il Dirigente dell’U.T.C. del
Comune di Roccapiemonte, ne ordinava la immediata sospensione.
All’indomani della tempestiva impugnativa giurisdizionale (con ricorso
notificato l’11 dicembre 2006 e depositato il 21 dicembre successivo) della
menzionata inibitoria e nelle more della fissazione della camera di consiglio
per la discussione della incidentale istanza cautelare, il medesimo Dirigente
dell’U.T.C. di Roccapiemonte, verisimilmente resosi conto della formazione del
titolo abilitativo per silentium, notificava in data 22.12.2006 l’ordinanza n.68
del 7.12.2006, con la quale, recependo integralmente le motivazioni
dell’ordinanza n. 49/2006 cit., “annulla[va] il titolo abilitativo formatosi a
seguito della D.I.A. presentata in data 5.7.2006 prot. n. 10215 e successiva
comunicazione del 3.10.2006 prot. 14257”, ordinando contestualmente “la
demolizione delle opere di cui alla DIA richiamata entro 90 giorni”.
Anche avverso tali illegittimo atto in autotutela, la ricorrente insorgere
attraverso la proposizione di motivi aggiunti.
All’esito della camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza
cautelare incidentale sia al ricorso introduttivo che ai successivi motivi
aggiunti, il Tribunale, con ordinanza n. 219/07, rettificata con la successiva
ordinanza collegiale n. 61 del 26.4.2007, sospendeva gli effetti sia della
ordinanza n.49/06 di sospensione lavori che della ordinanza n. 68 del 7 dicembre
2006, di annullamento del titolo abilitativo formatosi per silenzio e di
contestuale demolizione.
A questo punto, sulla scorta del favorevole pronunciamento cautelare, la
ricorrente riprendeva i lavori di realizzazione dell’impianto di via Belvedere,
inoltrando al Comune di Roccapiemonte in data 5.4.2004 formale comunicazione di
inizio lavori. Epperò l’Amministrazione comunale disponeva, ancora, la
sospensione ad horas dei lavori in attesa di una precisa valutazione legale e
tecnica, fondando il contestato intervento inibitorio sulla circostanza che “i
cittadini della zona [erano] in allarme per l’istallazione dell’antenna per
telecomunicazioni”
Interveniva, quindi, l’ordinanza n.16 del 13 aprile 2007, con la quale il
Dirigente UTC, richiamando il suddetto provvedimento dell’1 1.4.07, ordinava la
sospensione dei lavori “in via cautelativa, per motivi di pubblica e privata
incolumità, nonché per la mancata osservanza dell’ordinanza di annullamento e
demolizione delle opere di cui alla DIA surrichiamata e non esclusa ulteriore
istruttoria”.
Anche avverso tale determinazione la ricorrente insorgeva, mercé l’articolazione
di ulteriori motivi aggiunti, e il Tribunale, con ordinanza n. 510/2007,
accoglieva l’istanza cautelare articolata.
2.- Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009, sulle reiterata conclusioni dei
difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso è fondato e merita di essere conseguentemente accolto.
Non appare revocabile in dubbio, alla luce del consolidato orientamento
giurisprudenziale dal quale non sussistono ragioni per discostarsi,
l’illegittimità tanto dell’ordinanza di sospensione lavori n.49/2006, quanto del
successivo provvedimento n.68/2006, di annullamento del titolo abilitativo
conseguito da Ericsson sulla d.i.a. del 5.7.06, trattandosi di determinazioni
fondate sulla contestata applicazione dell’art. l del Regolamento Comunale
adottato con delibera di CC n.77 del 13.10.2000, alla cui stregua “il sito di
impianto dovrà essere ubicato ad una distanza minima di 300 mt, misurati dal
limite delle zone omogenee e da eventuali unità immobiliari adibite a permanenza
di persone non inferiore a quattro ore”.
Sul punto, in fattispecie del tutto analoga, il Consiglio di Stato (sez. VI, 9
ottobre 2007, n. 5286) ha argomentato nel senso:
b) che il riferimento alle distanze da edifici adibiti alla permanenza di
persone per un periodo superiore alle quattro ore persegue una evidente finalità
di tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici mediante
la previsione di divieti insediativi generalizzati, e non di semplici criteri
localizzativi, che sfuggono alla competenza comunale nella misura in cui
invadono la sfera riservata dalla legge quadro n. 36/2001 alla competenza
statale;
c) che un'interpretazione sostanzialistica della portata dei confini delle
competenze comunali, volta ad evitare tecniche di agevole elusione di dette
regole, rende irrilevante la circostanza che l'adozione di misure che si
sovrappongono al limiti statali di esposizione sia avvenuta alla stregua di
strumenti formalmente urbanistici, dovendosi valutare il profilo effettivo del
potere speso piuttosto che la veste formale dell'atto adottato;
e) che deve essere esclusa la possibilità per i Comuni, di disporre la
contestata regolamentazione in modo autonomo, avvalendosi, onde perseguire non
consentiti fini sanitari e radioprotezionistici, della nota competenza in
materia di pianificazione urbanistica e di disciplina edilizia del proprio
territorio.
2.- I rilievi che precedono appaiono assorbenti ai fini dell’accoglimento del
gravame, sol valendo soggiungere che anche le successive determinazioni,
impugnate con motivi aggiunti, appaiono ictu oculi del tutto illegittime, in
quanto ispirate ad una generica e non meglio qualificata esigenza di tutela
della pubblica incolumità, non suffragata dalla spendita di specifici, tipici e
nominati poteri amministrativi.
3.- All’accoglimento del gravame segue la caducazione degli atti impugnati.
Sussistono giustificate ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese
e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo
regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione II, definitivamente
pronunziando sul ricorso proposto dalla Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., come
in epigrafe individuato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti
impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29/01/2009, del
16/04/2009 e del 09/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Francesco Mele, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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