AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 6 marzo 2009, n. 836
APPALTI - Art. 38, lett. i) d.lgs. n. 163/2006 - Requisiti di regolarità
contributiva - Violazioni di carattere meramente formale - Soglia della gravità.
La disciplina generale in materia di pubblici appalti non permette di addivenire
a rilievi di carattere puramente formale in ordine ai requisiti di regolarità
contributiva, in quanto l’art. 38, comma 1, lett. i) del Codice Appalti richiede
che le violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali raggiungano la soglia della gravità, che non consente di
attribuire carica ostativa alla partecipazione alla gara alle violazioni di
carattere meramente formale, laddove sussistenti. Pres. f.f. Guadagno, Est.
Sabbato - A. s.r.l. (avv.ti Abenavoli e Rossi) c. Comune di Salerno (avv.ti Mea,
Piscitelli e Rinaldi). T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 6 marzo 2009, n.
836
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.00836/2009 REG.SEN.
N. 00610/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 610 del 2007, proposto da:
Soc.A.Effe.S.R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Abenavoli, Fabio
Rossi, con domicilio eletto presso Giuseppe Abenavoli Avv. in Salerno, via
Conforti,1 c/o Esposito;
contro
Comune di Salerno, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Mea, Antonio
Piscitelli, Luigi Rinaldi, con domicilio eletto presso Antonio Piscitelli Avv.
in Salerno, C/Palazzo di Citta' via Roma;
nei confronti di
Costruire Srl di Fasano Gaetano, Fasano - Ruocco S.n.c.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Ricorso introduttivo
1) del verbale n. 3 del 12.0.2.2007 della commissione di Gara per l’affidamento
della realizzazione dell’isola ecologica Arechi nel Comune di Salerno,
comunicato il successivo 14.02.2007 con fax a firma del Funzionario del Servizio
Appalti, Contratti ed Assicurazioni del Comune di Salerno, con il quale
l’offerta della ricorrente è stata esclusa dalla predetta gara, “in quanto dal
D.U.R.C. rilasciato in data 2.2.2007 sono risultate irregolarità relative alla
posizione INPS (sede di Napoli Soccavo) dell’Impresa” e con il quale la medesima
gara è stata aggiudicata provvisoriamente all’ATI Fasano Ruocco snc – Costruire
di Fasano Gaetano;
2) di qualsiasi atto conseguente e/o connesso al verbale n. 3 del 12.02.2007,
con particolare riferimento all’aggiudicazione definitiva della gara, laddove
intervenuta, e del relativo contratto d’appalto se sottoscritto;
Motivi aggiunti del 9 luglio 2007
3) determina dirigenziale n. 1009 dell’8.3.2007, conosciuta in data 8 maggio
2007;
4) nota prot. 89704 del 29.05.2007 (datata 22.5.07) del Comune di Salerno –
Settore Avvocatura Servizio Appalti, Contratti ed Assicurazioni.
Motivi aggiunti del 18 settembre 2007
5) Processo Verbale di consegna lavori in via d’urgenza ex art. 129, co. 1, DPR
554/99 del 22.03.2007, conosciuto in data 24.07.2007 data in cui è stato
depositato agli atti del Giudizio Rg. 610/2007 (Tar Campania – Salerno) dalla
difesa del Comune di Salerno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/01/2009 il dott. Giovanni Sabbato e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 12 aprile 2007 e ritualmente depositato il
successivo 20 aprile, la Soc. A.Effe srl, in persona del legale rappresentante
p.t., ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, invocandone l’annullamento.
Ha premesso che, dopo aver conseguito l’aggiudicazione provvisoria della gara di
appalto indetta dal Comune di Salerno e relativa ai lavori di realizzazione
dell’isola ecologica “Arechi”, dell’importo complessivo di € 838.806,00, veniva
esclusa dalla selezione in quanto “risulta…non regolare la posizione INPS
rilevata dal D.U.R.C. emesso in data 02.02.2007”. Avverso tale determinazione ha
quindi sollevato le seguenti censure :
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL’ART. 86, COMMA 10, DEL
D.LGS. 10/09/2003, N. 276 ED ALL’ART. 2 DEL D.L. 25/09/2002 N. 210 CONVERTITO
DALLA L. 22/11/2002 N. 266 – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITA’ –
CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI – TRAVISAMENTO DEI FATTI – VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. EX ART. 97 COST –
VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, in quanto la posizione contributiva nella
quale versa l’impresa ricorrente è perfettamente regolare, essendo l’annotazione
riportata sul DURC in ordine a presunti “insoluti INPS”, senza riportarne
l’importo, frutto di mero errore materiale (come documentato dal DURC estratto,
a cura della stessa ricorrente, in data 02.02.2007).
Si è concluso, invocando l’annullamento, previa sospensiva, degli atti
impugnati.
Il Comune di Salerno si è costituito, resistendo.
Non si è invece costituita, ancorché ritualmente intimata, l’ATI
controinteressata.
Con motivi aggiunti, notificati lite pendente il 4 luglio 2007 e depositati il
successivo 6 luglio, la Soc. A.EFFE ha impugnato il provvedimento di
aggiudicazione della gara e la nota, di cui in epigrafe, con la quale
l’Amministrazione ha chiesto l’escussione della polizza fideiussoria prodotta
dalla ricorrente, lamentando i medesimi vizi di cui al ricorso introduttivo.
Sia il Comune di Salerno che la controinteressata, ancorché ritualmente
intimati, non si sono costituiti in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 25 luglio 2007 la domanda di sospensiva è stata
accolta con decisione però riformata in sede di appello (ord. C.Stato, V, n.
5262 del 9 ottobre 2007).
Con motivi aggiunti, notificati lite pendente il 18 settembre 2007 e depositati
in pari data, la Soc. A.EFFE ha impugnato questa volta il Processo Verbale di
Consegna dei lavori in oggetto, lamentando i medesimi vizi di cui al ricorso
introduttivo.
Sia il Comune di Salerno che la controinteressata, ancorché ritualmente
intimati, non si sono costituiti in giudizio.
Alla Pubblica Udienza del 22 gennaio 2009 il ricorso, sulla base delle
conclusioni delle parti costituite, è trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso all’esame del Collegio verte sulla legittimità degli atti della
gara indetta dal Comune di Salerno per l’appalto dei lavori relativi all’isola
ecologica “Arechi”.
II. Va liminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso
introduttivo sollevata dal comune resistente, il quale a tal fine osserva che
controparte non avrebbe offerto adeguata prova di resistenza al di dimostrare
l'utilità che trarrebbe nell'ipotesi di una decisione del giudizio di esito
favorevole. Più esattamente sostiene che, anche in caso di accoglimento del
gravame, la Società A.EFFE Srl non conseguirebbe la sospirata aggiudicazione, in
quanto le operazioni di calcolo della nuova soglia di anomalia dovrebbero tenere
conto anche della esclusione della offerta della Costruzione P.A. Srl, risultata
anch’essa priva dei requisiti di partecipazione.
L’eccezione non convince il Collegio, in considerazione dell’esito che la gara
ha avuto prima dell’adozione dell’atto di esclusione nei riguardi della
ricorrente e della esatta sintassi procedimentale scolpita dalla lex specialis.
Per il primo aspetto si segnala che la Soc. A. EFFE Srl, prima di essere esclusa
dalla gara, era risultata aggiudicataria provvisoria, mentre la Costruzione P.A.
era stata sottoposta al previsto controllo delle autodichiarazioni rilasciate
dalla stessa in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione in quanto tra
le imprese a tal uopo sorteggiate in “un numero pari al 10 per cento del numero
delle offerte ammesse” (cfr. Disciplinare di gara, “PROCEDURA DI
AGGIUDICAZIONE”, lett. g). Orbene, la sequenza procedimentale descritta dalla
Stazione Appaltante specificamente prevede che il ricalcolo della soglia di
anomalia vada effettuato soltanto quando l’aggiudicatario provvisorio e il
secondo in graduatoria risultino privi dei requisiti di partecipazione e non
anche quando tale accertamento sopravvenuto riguardi una delle imprese
sorteggiate. La procedura di gara assegna infatti particolare rilievo al
fatidico momento in cui ha luogo l’apertura delle buste B, contenenti le offerte
economiche, evidentemente in considerazione della discovery che esso comporta
degli impegni assunti da ciascuna impresa ai fini dell’aggiudicazione, tanto è
vero che in tal caso la rideterminazione della soglia di anomalia è descritta
dal Disciplinare di gara come una mera facoltà e non un obbligo della stazione
appaltante. Da tanto consegue che parte ricorrente mostra di avere pieno
interesse alla decisione del gravame, in quanto, in caso di suo accoglimento,
vedrebbe esattamente ripristinata la posizione in graduatoria che aveva
conseguito prima dell’adozione dell’atto impugnato e cioè di aggiudicatario
provvisorio.
In conclusione, l’eccezione di inammissibilità del ricorso è da respingere.
III. Il ricorso è fondato.
Con una unica articolata censura, la ricorrente lamenta che la stazione
appaltante, a fronte di un DURC dal contenuto quantomeno equivoco, in quanto in
esso si dichiara che la ricorrente è irregolare rispetto alla posizione INPS ma
senza specificare l’importo dei relativi insoluti, avrebbe dovuto operare degli
approfondimenti istruttori prima di assumere ogni determinazione in ordine alla
partecipazione dell’impresa alla gara.
La disamina della doglianza impone innanzitutto di porre mente al tenore della
disciplina generale in materia di pubblici appalti, la quale non consente di
addivenire a rilievi di carattere puramente formale in ordine ai requisiti di
regolarità contributiva, in quanto l’art. 38, comma 1, lett. i) del Codice
Appalti richiede che le violazioni alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali raggiungano la soglia della gravità, che, a parere
del Collegio, non consente di attribuire carica ostativa alla partecipazione
alla gara alle violazioni di carattere meramente formale, laddove sussistenti.
Orbene, assume rilievo dirimente al fine di risolvere la questione agitata in
ricorso la circostanza che il DURC relativo alla posizione contributiva della
ricorrente non riporta alcuna indicazione nella casella relativa agli importi
degli insoluti INPS e da ciò deriva che la Stazione Appaltante, in base alle
stesse risultanze di tale documento, non era nelle condizioni di valutare la
gravità della violazione perpetrata.
Non può indurre a differenti conclusioni il noto orientamento giurisprudenziale
(di recente, C. Stato, V, 17 ottobre 2008, n. 5069), richiamato a più riprese
dalla difesa resistente, secondo il quale la Stazione Appaltante non può
sindacare le risultanze del D.U.R.C., in quanto tali riflessioni pretorie
risolvono la diversa questione della eventuale spettanza in capo alle stazioni
appaltanti di poteri istruttori il cui esercizio conduca a risultati diversi da
quelli che si possano trarre dal semplice esame delle certificazioni acquisite
da parte degli organi competenti. Nel caso di specie, come condivisibilmente
osservato da parte attorea, non si tratta di trascurare il ruolo fondamentale
svolto dalla certificazione di regolarità contributiva rilasciato dagli enti
previdenziali e dalle Casse edili ai sensi dell'art. 2 del d.l. 25 settembre
2002, n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002,
n. 266 e dell'art. 3 , comma 8, lett. b-bis) d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494,
lettera aggiunta dall'art. 86, comma 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 quanto,
al contrario, di prendere giustamente atto delle sue risultanze, che appunto non
consentono, per la loro incompletezza, di comprendere l’entità della violazione
degli obblighi contributivi perpetrata da parte dell’impresa e quindi la
dimensione della loro gravità. Anche in sede pretoria si è avvertito che “il
semplice documento Durc attestante la irregolarità contributiva non può essere
ritenuto sufficiente a cagionare l'esclusione dell'impresa dalla selezione ad
evidenza pubblica, essendo invece indispensabile che l'infrazione stessa sia «
grave » e « debitamente accertata », tanto più ove in corso di gara siano emersi
elementi contrastanti con tale dichiarazione o comunque che facciano dubitare
della gravità della violazione contributiva” (cfr. T.A.R Sicilia Catania, sez.
I, 15 giugno 2007, n. 1024). Tale è la situazione nella quale versava la impresa
ricorrente, proprio in considerazione della evidenziata incompletezza della
certificazione acquisita e che lasciava in ombra se non proprio la reale
sussistenza (peraltro contraddetta dalla documentazione successivamente
acquisita ad iniziativa della stessa ricorrente) della violazione, quantomeno la
effettiva portata della sua gravità.
In conclusione, il motivo all’esame va accolto siccome fondato e, atteso il suo
carattere assorbente rispetto ad ogni altra censura, il ricorso va accolto, con
conseguente annullamento degli atti impugnati.
IV. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per la Campania - Sez. I di Salerno -
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 610/07 e successivi motivi aggiunti,
proposti da Soc. A. EFFE Srl, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti
impugnati.
Condanna il Comune di Salerno, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in
favore della ricorrente delle spese ed onorari di lite, complessivamente
liquidate nell’importo di € 2.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22/01/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente FF
Ferdinando Minichini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it