AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 17 settembre 2009, n. 1530
INQUINAMENTO ACUSTICO - Accertamenti tecnici fonometrici - Partecipazione dei
titolari dell’attività rumorosa - Pregiudizio per la genuinità e l’attendibilità
dell’accertamento - Comunicazione di avvio del procedimento - Obbligo
dell’amministrazione comunale - Momento della comunicazione - Individuazione.
In materia di accertamenti tecnici fonometrici, nell’ipotesi in cui l’eventuale
partecipazione dei titolari dell’attività che si presume eccessivamente rumorosa
agli accertamenti tecnici svolti “in loco” o, comunque, la preventiva conoscenza
della data in cui gli stessi sarebbero stati esperiti, possano costituire
elementi oggettivamente idonei a pregiudicare la genuinità e l’attendibilità di
tali peculiari tipologie di controlli tecnici, costituisce comunque preciso
obbligo dell’amministrazione comunale l’invio della comunicazione di avvio del
procedimento ai ricorrenti immediatamente dopo la conclusione di detti
accertamenti tecnici, allegando ad essa, inoltre, i risultati dei controlli
effettuati da A.R.P.A. in loro assenza. Ciò al fine di consentire a questi
ultimi di partecipare, almeno a partire da questa fase, al procedimento che li
riguarda e, se del caso, di potere contestare la veridicità e/o l’esattezza di
tali risultati sotto il profilo tecnico, anche avvalendosi di propri consulenti
di fiducia (v. T.A.R. Lazio -LT- 14/11/2005 n. 1359). Pres. Mozzarelli, Est.
Giovannini - M.C. e altri (avv. Bonatesta) c. Comune di Ravenna (avv.ti Baldrati,
Donati e Giulianini) e altri (n.c.)- TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez.II - 17
settembre 2009, n. 1530
N. 01530/2009 REG.SEN.
N. 00247/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 247 del 2008, proposto da:
Casadei Monica, Pavarani Roberta, Scaioli Mauro e Testi Massimo, in proprio e
quali titolari dello Studio Odontoiatrico Associato Casadei Monica, Pavarani
Roberta, Scaioli Mauro e Testi Massimo avente sede in Ravenna, rappresentati e
difesi dall'avv. Francesco Bonatesta, con domicilio eletto presso lo studio
dell’avv. Gian Vito Califano, in Bologna, via dei Mille, 19;
contro
Comune di Ravenna, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dagli
avv. Enrico Baldrati, Giorgia Donati e Patrizia Giulianini, con domicilio eletto
presso la Segreteria del T.A.R., in Bologna, Strada Maggiore 53;
Arpa - Agenzia Reg. le Prevenz. e Ambiente Regione Emilia Romagna e Arpa-Agenzia
Reg.le Prevenz. e Ambiente Sez.Prov.le di Ravenna, n.c.;
nei confronti di
Pilotti Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv. Giuliano Boschetti ed
Antonella Gatta, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bologna,
via Belfiore n. 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a)del provvedimento in data 10/12/2007, con il quale il Comune di Ravenna
accertava che l’attività svolta dai ricorrenti (studio dentistico) non rientrava
nei parametri ammessi dal D.P.C.M. in data 14/11/1997, contestualmente intimando
agli stessi di presentare entro sessanta giorni un piano/progetto di bonifica
dei locali; b) della nota A.R.P.A. di Ravenna in data 29/11/2007 di
comunicazione all’amministrazione comunale l’esito dei sopralluoghi effettuati
nell’immobile sito in Ravenna via dei Poggi n. 19 e del verbale di sopralluogo
con rilievi fonometrici del 22/11/2007 ad essa allegato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ravenna;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Pilotti Giuseppe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 01/07/2009, il dott. Umberto
Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Alla stessa udienza, il patrono dei ricorrenti ha depositato nota delle spese e
degli onorari di giudizio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La presente controversia concerne la legittimità del provvedimento con il quale
il Comune di Ravenna, a seguito dell’accertamento che l’attività svolta dai
ricorrenti (titolari di uno studio dentistico in Ravenna) non rientrava nei
parametri di rumorosità ammessi dal D.P.C.M. 14/11/1997, ingiungeva ai medesimi
di presentare entro il termine di sessanta giorni un piano/progetto di
intervento di bonifica.
Il Comune di Ravenna, costituitosi in giudizio, chiede che il ricorso sia
respinto, sostenendone l’infondatezza.
Si è inoltre costituito in resistenza – quale controinteressato - il sig.
Pilotti Giuseppe, chiedendo anch’esso che il ricorso sia respinto, in quanto
infondato.
Alla pubblica udienza del 1/7/2009, la causa è stata chiamata ed è stata,
quindi, trattenuta per la decisione come da verbale.
Il Collegio osserva che il ricorso merita accoglimento, risultando fondati il
primo ed il secondo mezzo d’impugnazione con i quali si sostiene l’illegittimità
del provvedimento impugnato per violazione, rispettivamente, degli artt. 7 e 10
della L. n. 241 del 1990.
Nella specie, infatti, ove ad accertamenti tecnici fonometrici eseguiti da
A.R.P.A. nell’unità immobiliare di proprietà dell’odierno controinteressato,
posta al piano inferiore dello stesso edificio in cui è ubicato lo studio
dentistico, l’amministrazione comunale ha fatto seguire unicamente la
comunicazione, ai diretti interessati, del provvedimento impugnato, il
procedimento risulta viziato per evidente violazione delle norme che impongono
all’amministrazione procedente sia di comunicare all’interessato l’avvio di un
procedimento amministrativo nei suoi confronti (art. 7) sia di trasmettere o di
consentire la visione allo stesso degli atti procedimentali che lo riguardano
(art. 10).
Pertanto, nella fattispecie in esame, in cui l’eventuale partecipazione dei
titolari dell’attività che si presumeva eccessivamente rumorosa agli
accertamenti tecnici svolti “in loco” o, comunque, la preventiva conoscenza
della data in cui gli stessi sarebbero stati esperiti, avrebbero potuto
costituire elementi oggettivamente idonei a pregiudicare la genuinità e
l’attendibilità di tali peculiari tipologie di controlli tecnici, costituiva
preciso obbligo dell’amministrazione comunale l’invio della suddetta
comunicazione ai ricorrenti immediatamente dopo la conclusione di detti
accertamenti tecnici, allegando ad essa, inoltre, i risultati dei controlli
effettuati da A.R.P.A. in loro assenza.
Ciò al fine di consentire a questi ultimi di partecipare, almeno a partire da
questa fase, al procedimento che li riguarda e, se del caso, di potere
contestare la veridicità e/o l’esattezza di tali risultati sotto il profilo
tecnico, anche avvalendosi di propri consulenti di fiducia (v. T.A.R. Lazio –LT-
14/11/2005 n. 1359).
Secondo l’oramai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa
sul punto, l’art. 7 della L. n. 241 del 1990 - pur dovendosi intendere l’obbligo
di comunicazione di avvio del procedimento riferito al vero e proprio inizio del
procedimento – non esclude che l’adempimento dell’obbligo possa, quando le
circostanze ciò impongano per garantire la genuinità degli accertamenti della
P.A., essere preceduto da controlli, accertamenti, ispezioni, svolti senza la
partecipazione del diretto interessato. In tali casi, pertanto, quest’ultimo
dovrà essere edotto di queste precedenti attività mediante la suddetta
comunicazione, al fine di metterlo in condizione di intervenire nel procedimento
ed eventualmente di contestare gli accertamenti compiuti in sua assenza (v.
Cons. Stato, Sez. VI, 20/5/2004 n. 3269; Sez. V, 21/1/2003 n. 1224).
Per quanto sopra esposto, il ricorso è accolto e, per l’effetto, è annullato il
provvedimento comunale impugnato.
Il carattere assorbente dei motivi accolti esime il Collegio dall’esaminare le
ulteriori censure rassegnate in ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna, Sezione
Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Ravenna e il sig. Giuseppe Pilotti, quali parti
soccombenti, al pagamento, in favore di parte ricorrente ed in solido tra loro,
delle spese relative al presente giudizio, che sono liquidate per l’importo
onnicomprensivo di €. 5.000,00 (cinquemila/00), oltre c.p.a. e i.v.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2009, con
l'intervento dei Magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it