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TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 9 dicembre 2009, n. 2861

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Stazioni radio base - Assimilabilità alle costruzioni - Art. 873 c.c. - Esclusione - Disciplina comunale - Assoggettamento degli impianti agli edifici sotto il profilo urbanistico-edilizio - Illegittimità. Le stazioni radio base, per le loro caratteristiche strutturali, non sono equiparabili alle costruzioni ex art. 873 del codice civile (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 06 novembre 2006 , n. 5088): in ragione dell’inammissibile assimilazione ai fini urbanistici fra le costruzioni e gli impianti tecnologici (in tale senso, ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 7 giugno 2006, n. 3425; id, Sez. IV, sent. 14 febbraio 2005, n. 450), la disciplina comunale non può assimilare tout-court gli impianti in questione agli edifici sotto il profilo edilizio-urbanistico (ad es.: assoggettando i primi ai limiti di altezza o in tema di distanze propri dei secondi” (Cons. Stato, VI, 5044/2008). Pres. Piscitello, Est. Brini - S.D. e altro (avv. Masi) c. Comune di Bologna (avv.ti Todde e Carestia). TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 9 dicembre 2009, n. 2861

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - DIRITTO URBANISTICO - Regione Emilia Romagna - L.r. n. 31/2002 - Interventi di installazione o revisione di impianti tecnologici - Realizzazione di volumi tecnici - D.I.A. L’art.8 L.R. Emilia Romagna n.31/2002 prevede che siano assoggettati a D.i.a., oltre agli interventi di manutenzione straordinaria, quelli di installazione o revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti. Pres. Piscitello, Est. Brini - S.D. e altro (avv. Masi) c. Comune di Bologna (avv.ti Todde e Carestia). TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 9 dicembre 2009, n. 2861
 

 

 

 

N. 02861/2009 REG.SEN.
N. 01426/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1426 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Scarpellini Donatella e Reggiani Ugo, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Masi, con domicilio eletto presso Marco Masi in Bologna, via San Vitale 40/3/A;

contro

Comune di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Todde e Giulia Carestia, con domicilio eletto presso Comune Di Bologna, Ufficio Legale, in Bologna, via Oberdan 24;

nei confronti di

Vodafone Omnitel N.V., rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Fantini e Valeria Mascello, con domicilio eletto presso Ilaria Bonsignori D'Achille in Bologna, Corte Isolani N. 2;

per l'annullamento

quanto al ricorso originario:

del permesso di costruire PG.n. 119192 del 18.5.2007 con il quale il Comune di Bologna ha autorizzato la ricorrente a realizzare in Via Frassinago n. 16 una stazione radio base di telefonia mobile e l'esercizio della medesima;

nonchè per quanto occorrer possa della delibera della Giunta comunale di Bologna n. 80 del 3.4.2007 in parte qua;

della delibera della Giunta comunale di Bologna n. 168349/2005, in parte qua;

quanto al I atto di motivi aggiunti:

del provvedimento PG.n. 181613 del 15.7.2008 a firma del Responsabile UO Procedimenti Ambientali del Comune di Bologna, con il quale è stato confermato il provvedimento autorizzativo PG. n. 119192 del 18.5.2007;

del rilievo topografico dell'edificio di via Frassinago nn. 16 e 18 ed individuazione della distanza di mt. 50 dal sito sensibile (GU) prot.n. 180347 del 11.7.2008 a firma del Dirigente sel Settore Informativo Territoriale del Comune di Bologna;

quanto al II atto di motivi aggiunti:

della denuncia di inzio attività prot.n. 24299/2008 presentata il 30.1.2008, variante al PG.n. 148575/05 (permesso di costruire PG.n. 119192 del 18.5.2007) per opere di manutenzione straordinaria alla struttura portantenne, conosciuto dagli odierni ricorrenti in data 10.9.2008;

nonchè per la pronuncia d'illegittimità dell'assenso reso con atto tacito dal Comune di Bologna sulla denuncia d'inizio attività PG.n. 24299/2008.


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vodafone Omnitel N.V.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5.11.2009 il dott. Grazia Brini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


I. Con ricorso notificato il 10.12.2007 i signori Scarpellini Donatella e Reggiani Ugo, proprietari di due appartamenti in un fabbricato situato in Bologna, Via Frassinago n. 18, impugnavano il permesso di costruzione ottenuto da Vodafone per realizzare un impianto per telefonia mobile sul tetto dell’immobile confinante (via Frassinago n.16).

Impugnavano anche le delibere di Giunta Comunale Progr. n. 80 del 3.4.2007 (approvazione dei siti puntuali) e Progr. n. 168349/2005 (programmazione della rete di telefonia mobile. Approvazione delle linee guida per l’attività).

Deducevano:

Violazione di legge per violazione degli artt. 2,3 e 97 Cost., della L. 36/2001, del D.M. 381/98, della L. 223/90, degli artt. 8 e 9 della L.R. 30/2000, dell’art. 33 del P.R.G. del Comune di Bologna, dell’art. 9 della Direttiva della Regione Emilia-Romagna 20/2/2001, degli artt. 1,8,9 e 10 delle Linee Guida per la Programmazione della rete di telefonia mobile del Comune di Bologna approvata con Delibera della Giunta Comunale progr. n. 197/2005 del 26/7/2005, P.G. n. 168349/2005, degli artt. 1,3,7,8,9,10 e 10 bis della l. 241/1990, degli artt. 29, ss. del Regolamento Edilizio del Comune di Bologna nonché degli artt. 873,ss c.c., violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsi presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, per violazione dell’art. 33 del P.R.G. del Comune di Bologna, dell’art. 9 della Direttiva Regione Emilia-Romagna 20/2/2001, degli artt. 1,8,9 e 10 delle Linee Guida per la Programmazione della rete di telefonia mobile del Comune di Bologna approvata con delibera G.C. progr. n. 197/2005 del 26/7/2005, P.G. n. 168349/2005, degli artt. 1,3,7,8,9,10 e 10 bis della L. 241/1990, degli artt. 29 e ss. del Regolamento Edilizio del Comune di Bologna. In particolare:

1) Vi sarebbe stato un errore di rappresentazione della costruzione dell’impianto radio base presentato dalla società Vodafone, così da non rispettare la distanza minima di 50 metri da attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche di ogni ordine e grado, prescritta dall’art. 33 del P.R.G. del Comune di Bologna: tale distanza non sarebbe stata rispettata con riferimento sia alla Clinica Neurologica dell’Università di Bologna, sia ad un campo da gioco della Società Fortitudo utilizzato da bambini e ragazzi.

2) Vodafone non avrebbe fornito la completa mappatura degli impianti, richiesta tassativamente dalla l.r. 30/2000;

3) Sarebbero stati disattesi gli obiettivi ed i criteri di cui alle Linee Guida, quale quello di “minimizzare i fattori di impatto visivo a carico del paesaggio urbano derivante dagli impianti” (la Commissione Edilizia aveva rilevato “il carattere estremamente invasivo dell’intervento” non superata in seguito alla presentazione di lievi modifiche del progetto da parte del gestore), di “densità di popolazione residente” (nel caso di specie si tratterebbe di un impianto posto nel centro storico, altamente abitato), di “verifica di attitudine di strutture sensibili al co-siting ” (ad una distanza inferiore di 200 metri da via Frassinago n. 16, si trovava un altro impianto di H3G e non era stata verificata la possibilità di un co-siting), di “ collocazione degli impianti su strutture o edifici di altezza superiore a quella degli edifici circostanti” (il Comune non aveva tenuto in considerazione, malgrado i rilevi dell’Ausl, il fatto che “l’altezza dell’edificio sede di installazione è inferiore ad alcuni edifici circostanti (es. 200,76,…)”, delle “zone critiche”(ben potendo rientrare la zona nella categoria delle “zone con valore storico, paesaggistico testimoniale ed ambientale” trattandosi di centro storico.

4. Sarebbe stato violato l’iter procedurale dettato dalla L.R.E.R. 30/2000, in quanto il permesso di costruire impugnato affermava che la “localizzazione dell’impianto è contenuta nel Programma Annuale di localizzazione degli impianti SRB per telefonia mobile relativo all’anno 2005 presentato da Vodafone il 30/09/2004”, mentre la nota dell’Amministrazione Comunale del 8/07/2005, nel chiedere i dovuti pareri, affermava che “la localizzazione dell’impianto non era prevista come sito puntuale nella pianificazione 2005 presentata dal gestore, ma è stato individuato all’interno di un areale di ricerca inserito nella pianificazione stessa” .

5. La stazione radio base, che stante le sue rilevanti dimensioni (quasi due metri di altezza) deve essere considerata a tutti gli effetti una costruzione, violerebbe i limiti posti dall’art. 29 del Regolamento Edilizio del Comune di Bologna e dagli artt. 873 e ss. c.c. in tema di distanze dal confine.

II. Si costituivano e resistevano al ricorso il Comune di Bologna e Vodafone.

In data 8.1.2008 i ricorrenti depositavano una perizia giurata dell’Ing. Valmori, a supporto della loro prospettazione in ordine all’errata rappresentazione dei dati progettuali relativi ai confini fra l’immobile oggetto dell’intervento, sito al n. 16 di Via Frassinago e l’immobile confinante sito al n. 18 di tale via. Secondo tale perizia il rispetto della distanza di 50 m dalla Clinica Neurologica avrebbe potuto essere ottenuto solo collocando l’antenna non sull’edificio di Via Frassinago n. 16 come richiesto da Vodafone, ma su quello confinante di Via Frassinago 18 in cui sono comprese le proprietà dei ricorrenti.

Con decreto presidenziale 4/2008 veniva accolta l’istanza cautelare provvisoria.

In seguito a tale perizia giurata, il Comune di Bologna disponeva un supplemento di istruttoria, e chiedeva a Vodafone, con nota P.G. n. 6149 del 10/1/2008, di produrre entro il termine di trenta giorni un rilievo dettagliato del confine di proprietà fra i civici 16 e 18, con indicazione del posizionamento reale dell’impianto, riferito sia al confine di proprietà sia al buffer di rispetto relativo alle attrezzature sanitarie limitrofe.

Alla camera di consiglio del 17.1.2008 anche Vodafone depositava una propria perizia giurata; con ordinanza n.41/2008 la Sezione sospendeva il permesso sino all’adozione, da parte del Comune, delle proprie determinazioni sul supplemento istruttorio.

III. Con atto notificato il 12.8.2008 i ricorrenti proponevano motivi aggiunti avverso il provvedimento p.g. 181613 del 15/07/2008 del Responsabile U.O. Procedimenti Ambientali del Comune di Bologna, con il quale era stato confermato il provvedimento autorizzativo . Prospettavano, oltre all’illegittimità derivata, i seguenti vizi:

1) Difetto di istruttoria: per l’individuazione del confine il Comune si è sostituito ai tecnici dell’istante e si è basato su criteri empirici quale la differenza di tinteggiatura e la sporgenza di uno dei due edifici di 10 cm.

2) Difetto di istruttoria: dall’esame delle carte catastali emergerebbe che il confine è perpendicolare rispetto alla facciata posteriore mentre non risulta tale nell’elaborato grafico redatto dal SIT comunale.

3) Difetto di istruttoria: lo spazio per l’installazione dell’impianto esterno alla fascia di rispetto avrebbe dimensioni troppo ridotte per poter contenere una struttura che, una volta ultimata, sarà molto più ampia e quindi invaderà la fascia di rispetto e l’immobile di proprietà dei ricorrenti, avendo un ingombro di 2 metri.

4) Difetto di istruttoria: la stessa perizia giurata di Vodafone parla di errore grafico nelle tavole prodotte, che si riverberebbe sulla legittimità del provvedimento confermativo del permesso di costruire.

5) Un ulteriore profilo di illegittimità si ravviserebbe nel mutamento, nel corso dell’istruttoria, del progettista dell’opera, di cui non sarebbe stata fatta alcuna menzione nel provvedimento impugnato.

6) Incompetenza: trattandosi di provvedimento confermativo, questo avrebbe dovuto essere rilasciato dallo stesso Dirigente che aveva adottato il provvedimento confermato (Direttore del Settore Attività produttive e commerciali ).

7) L’atto confermativo impugnato violerebbe altresì la l. 241/1990, non riportando le indicazioni relative all’autorità a cui proporre l’eventuale impugnazione, né il termine entro cui azionare la stessa.

Anche ai motivi aggiunti resistevano il Comune di Bologna e la controinteressata.

Con ordinanza n.557/2008 resa alla camera di consiglio del 28.8.2008 l’istanza cautelare veniva respinta.

IV. Con motivi aggiunti notificati il 14.11.2008 i ricorrenti impugnavano la denuncia di inizio attività prot. n. 24299/2008 presentata il 30/01/2008, variante al p.g. 148575/05 (permesso di costruire p.g. n. 119192 del 18/05/2007) per opere di manutenzione straordinaria alla struttura porta antenne, e l’assenso reso con atto tacito dal Comune di Bologna sulla denuncia di inizio attività.

Deducevano, oltre all’illegittimità derivata, i seguenti vizi:

1) Vodafone avrebbe erroneamente fatto ricorso allo strumento della DIA per modifiche all’originario permesso di costruire che avrebbero dovuto essere invece autorizzate con un nuovo permesso, non trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria ma di una vera e propria modifica sostanziale della costruzione autorizzata .

Dal confronto della cartina prodotta da Vodafone Omnitel N.V. in uno alla D.i.a. (doc. 48) con quella prodotta in uno al permesso di costruire (doc. 28 e 29), emergerebbe che parte resistente, con la D.i.a., ha modificato la piantina del coperto dei due civici n. 16 e n. 18 di via Frassinago, collocando finalmente nella giusta posizione la linea di confine, ha spostato il collocamento dell’antenna, ha creato un abbaino di accesso al coperto del civico n. 16, ha creato un nuovo parapetto, ha apposto una scossalina in rame e ha creato un camminamento in acciaio sul coperto del civico n. 16, modificando in maniera sostanziale il permesso di costruire originariamente ottenuto.

Pertanto, per l’ampiezza degli interventi indicati da Vodafone Omnitel non si può certamente sostenere che, con la D.i.a., sono state apportate solo modifiche minori (doc. 47, pag. 2) alla struttura porta antenne.

2) Nonostante la stazione radio base di cui al permesso di costruire n. 119192 del 18/05/2007 fosse sub iudice e, in particolare, fosse oggetto di apposita istruttoria in base ai rilievi giudizialmente rilevati dai ricorrenti (ordinanza Tar n. 41 del 17/1/2008), il Comune di Bologna non ha fatto alcuna menzione, nell’espletanda istruttoria né in sede giudiziale, della D.i.a. depositata il 30/01/2008, non ha detto né prodotto alcunché e neppure ha esercitato alcun tipo di controllo, in evidente spregio ai principi di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., del giusto procedimento e dell’affidamento dei privati nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 21, 21 octies e 21 nonies L. 241/90.

3) Nonostante Vodafone Omnitel con la produzione della cartografia allegata alla D.i.a. abbia esplicitamente ammesso di aver prodotto cartografie errate unitamente al permesso di costruire, il Comune di Bologna non ha adottato alcun provvedimento.

V. All’odierna pubblica udienza, dopo ulteriore scambio di memorie difensive fra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

VI. Si può prescindere dai profili di tardività e inammissibilità del ricorso sollevati dalla controinteressata, in quanto il ricorso è infondato nel merito.

VII. Con il ricorso introduttivo i ricorrenti avevano rilevato, sulla base della tavola di progetto della pianta di copertura prodotta da Vodafone a corredo dell’originaria istanza e con riguardo alla linea di confine ivi tracciata, che la progettata antenna sarebbe stata posizionata all’interno del civico Frassinago 18 (in cui sono situate le proprietà dei ricorrenti stessi), mentre se posizionata sulla proprietà del civico Frassinago 16 non avrebbe potuto rispettare la distanza minima di m.50 dalla Clinica neurologica .

Dal supplemento istruttorio (relazione relativa al rilievo topografico effettuato in data 8/5/2008 sull’edificio sito in via Frassinago n. 16-18, redatta dal Dirigente del Sistema Informativo Territoriale comunale (SIT) con nota del 29/5/2008, integrata con nota del 15/7/2008) è risultato che l’errore (riconosciuto anche da Vodafone) riguardava la rappresentazione grafica della pianta di copertura, e che l’antenna: a) risultava localizzata (punto 202 della planimetria redatta dal SIT) in prossimità del confine con il n.18 ma all’interno del civico 16; b) rispettava il buffer di 50 metri dal sito sensibile.

Con la d.i.a. in variante Vodafone ha infine modificato la piantina del coperto dei due civici n.16 e n.18 di via Frassinago, collocando, anche a giudizio dei ricorrenti, “finalmente nella giusta posizione la linea di confine” (secondo atto di motivi aggiunti).

L’equivoco è dunque stato generato dall’errata rappresentazione grafica dei confini in una delle tavole di progetto, riconosciuta da Vodafone e successivamente sanata con la d.i.a. in variante.

La sanabilità andava valutata in relazione all’essenzialità o meno dell’errore ai fini della localizzazione dell’antenna sul sito proposto, e dunque alla stregua dei risultati del supplemento istruttorio: poiché da questo è risultato che sul tetto del civico n.16 era effettivamente disponibile una porzione seppur piccola (un triangolo di cm.120 x cm.60) su cui posizionare l’antenna (punto 202), legittimamente è stata considerata emendabile l’errata rappresentazione grafica del confine nella pianta della copertura originariamente prodotta.

Dalle piante allegate alla d.i.a. in variante risulta poi che l’ingombro dell’intera stazione, comprensivo degli apparati posizionati sul palo, arriva a lambire il confine di proprietà ma non lo oltrepassa.

Sotto questo profilo (costruzione della stazione radio base sul confine) è stata dedotta nel ricorso introduttivo la violazione degli artt.29 e ss. del Regolamento edilizio e degli artt.873 e ss. Codice civile. Neppure questa censura può essere accolta, poiché la giurisprudenza ritiene che tali stazioni, per le loro caratteristiche strutturali, non siano equiparabili alle costruzioni ex art. 873 del codice civile (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 06 novembre 2006 , n. 5088), ed ha ripetutamente chiarito che “la disciplina comunale non può assimilare tout-court gli impianti in questione agli edifici sotto il profilo edilizio-urbanistico (ad es.: assoggettando i primi ai limiti di altezza o in tema di distanze propri dei secondi” (Cons. Stato, VI, 5044/2008), in ragione dell’inammissibile assimilazione ai fini urbanistici fra le costruzioni e gli impianti tecnologici (in tale senso, ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 7 giugno 2006, n. 3425; id, Sez. IV, sent. 14 febbraio 2005, n. 450).

E’ poi evidente che la legittimità del titolo va valutata sulla base delle condizioni, fattuali e giuridiche, che ne hanno consentito l'emanazione, mentre la realizzazione del manufatto in eventuale difformità dal progetto assentito attiene ad un aspetto ulteriore ed esterno al titolo, ininfluente sulla legittimità formale di esso; peraltro, in casi in cui, come quello in esame, rilevano i centimetri, sembra doveroso anche un controllo a realizzazione avvenuta (il solo del resto, a detta del Comune nella sua memoria, che potrebbe consentire di valutare il rispetto effettivo da parte di Vodafone di tutte le distanze).

In ordine al rispetto dei 50 metri dalla clinica neurologica, oggetto di ulteriori contestazioni con il primo atto di motivi aggiunti, si concorda con l’orientamento espresso dal Giudice d’appello in un caso simile, che ha considerato tale tipo di censura inammissibile per carenza di interesse “perché legittimati a far valere i divieti dell'art. 9 cit. sarebbero soltanto i soggetti titolari delle strutture c.d. sensibili” (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 settembre 2008 , n. 4587).

Altrettanto è a dirsi con riguardo al campo gioco della Fortitudo, che comunque non rientra fra i siti sensibili.

In ogni caso anche sotto questo profilo la certezza assoluta sul rispetto effettivo della distanza si può avere solo con la misurazione dal manufatto realizzato, mentre il rilievo topografico strumentale (cui il Comune ha proceduto direttamente ed alla presenza dei tecnici di parte) appare idoneo a rappresentare la localizzazione dell’antenna come esterna al buffer dei 50 metri.

Sono pertanto da respingere il primo motivo di ricorso, i primi quattro motivi aggiunti ed il terzo motivo aggiunto proposto contro la d.i.a.

VIII. Sono infondati anche il quinto, sesto e settimo motivo aggiunto, posto che: - il tecnico progettista Vodafone non risulta essere variato; - a prescindere dalla natura provvedimentale o meno dell’atto di conferma della validità del titolo dopo il supplemento istruttorio, al Dott. Fugattini era stata espressamente conferita la delega di funzioni di competenza del Direttore in materia di telefonia mobile;- sempre a prescindere da tale natura provvedimentale o meno, la mancata apposizione in calce ad esso della formula recante il termine e l'autorità presso cui ricorrere non implica l'illegittimità dell'atto, ma il riconoscimento dell'errore scusabile se l’impugnazione viene proposta in ritardo (caso che non si è verificato).

IX. Per quanto riguarda gli altri motivi del ricorso originario, si osserva:

a) L’onere di presentazione della mappatura completa degli impianti risulta essere stato adempiuto da Vodafone con la presentazione del Catasto dei propri impianti fissi insieme al programma annuale 2001 (doc.11 Vodafone) .

b) Dopo i due pareri sfavorevoli della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio e dell’U.I. Edilizia, e dopo la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire, Vodafone ha trasmesso una nuova proposta progettuale, che ha ottenuto pareri favorevoli. Favorevoli sono stati anche i pareri espressi dalla Azienda USL e dall’ ARPA sulla conformità dell’impianto progettato alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico.

La successiva valutazione positiva da parte della Commissione per la qualità architettonica in ragione delle modifiche apportate (soprattutto con l’eliminazione della scala di risalita, che era stata considerata l’elemento maggiormente invasivo nel precedente parere del 27 settembre 2006) attiene a profili di discrezionalità tecnica non sindacabili in questa sede, mentre la collocazione dell’immobile all’interno del centro storico di Bologna non è sufficiente a determinare l’incompatibilità dell’antenna, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’espressa assimilazione normativa fra le stazioni radio base e le opere di urbanizzazione primaria (comma 3 dell’art. 86, d.lgs. 259/2003) rende l’installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona ( Cons. Stato, Sez. VI, n. 5044/2008, n. 2241/2007).

c) Nel programma delle installazioni per l’anno 2005 presentato da Vodafone erano indicati i siti puntuali proposti, le riconfigurazioni di impianti esistenti e le aree di ricerca sulle quali individuare per esigenze di copertura del servizio, siti puntuali. Con delibera di Giunta Progr. n. 274/2005 del 2/11/2005 (doc. n. 33 Comune) sono state approvate le localizzazioni per areali di ricerca presentati nell’anno 2005, e l’impianto di cui è causa è stato incluso nell’Allegato C relativo agli areali ove non era stato identificato il sito puntuale, quale Areale 35 Vodafone M Frassinago: sulla base di tale presupposto è stato individuato nella richiesta del permesso di costruire, quale sito puntuale, l’edificio ubicato al n. 16 di Via Frassinago.

Sono pertanto infondati il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso originario.

X. Per quanto riguarda gli altri motivi aggiunti afferenti alla D.i.a., si ritiene che gli interventi da realizzare rientrassero nell'ambito di quelli assentibili attraverso questo titolo, non essendo configurabili come opere per cui è necessario il rilascio del permesso di costruire. L’art.8 L.R. Emilia Romagna n.31/2002 prevede infatti che siano assoggettati a D.i.a., oltre agli interventi di manutenzione straordinaria, quelli di installazione o revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti (in tale tipologia rientra la creazione di un abbaino di accesso al civico n.16, di un parapetto, di una scossalina in rame e di un camminamento in acciaio sul coperto).

Attesa la legittimità dell’intervento, perde rilievo l’altra censura sull’omesso controllo da parte del Comune.

XI. In definitiva il ricorso va respinto. Sussistono tuttavia le ragioni, anche in relazione agli esiti della fase cautelare, per compensare le spese del giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, Sezione prima, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nelle camere di consiglio del 5.11.2009 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Rosaria Trizzino, Consigliere

Grazia Brini, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE                                  IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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