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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 9 dicembre 2009, n. 2861
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO -
Stazioni radio base - Assimilabilità alle costruzioni - Art. 873 c.c. -
Esclusione - Disciplina comunale - Assoggettamento degli impianti agli edifici
sotto il profilo urbanistico-edilizio - Illegittimità. Le stazioni radio
base, per le loro caratteristiche strutturali, non sono equiparabili alle
costruzioni ex art. 873 del codice civile (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 06
novembre 2006 , n. 5088): in ragione dell’inammissibile assimilazione ai fini
urbanistici fra le costruzioni e gli impianti tecnologici (in tale senso, ex
plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 7 giugno 2006, n. 3425; id, Sez. IV,
sent. 14 febbraio 2005, n. 450), la disciplina comunale non può assimilare
tout-court gli impianti in questione agli edifici sotto il profilo
edilizio-urbanistico (ad es.: assoggettando i primi ai limiti di altezza o in
tema di distanze propri dei secondi” (Cons. Stato, VI, 5044/2008). Pres.
Piscitello, Est. Brini - S.D. e altro (avv. Masi) c. Comune di Bologna (avv.ti
Todde e Carestia). TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 9 dicembre 2009, n.
2861
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - DIRITTO URBANISTICO - Regione Emilia Romagna
- L.r. n. 31/2002 - Interventi di installazione o revisione di impianti
tecnologici - Realizzazione di volumi tecnici - D.I.A. L’art.8 L.R. Emilia
Romagna n.31/2002 prevede che siano assoggettati a D.i.a., oltre agli interventi
di manutenzione straordinaria, quelli di installazione o revisione di impianti
tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di
edifici o di attrezzature esistenti. Pres. Piscitello, Est. Brini - S.D. e altro
(avv. Masi) c. Comune di Bologna (avv.ti Todde e Carestia). TAR EMILIA
ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 9 dicembre 2009, n. 2861
N. 02861/2009 REG.SEN.
N. 01426/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1426 del 2007, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Scarpellini Donatella e Reggiani Ugo, rappresentati e difesi dall'avv. Marco
Masi, con domicilio eletto presso Marco Masi in Bologna, via San Vitale 40/3/A;
contro
Comune di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Todde e Giulia
Carestia, con domicilio eletto presso Comune Di Bologna, Ufficio Legale, in
Bologna, via Oberdan 24;
nei confronti di
Vodafone Omnitel N.V., rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Fantini e
Valeria Mascello, con domicilio eletto presso Ilaria Bonsignori D'Achille in
Bologna, Corte Isolani N. 2;
per l'annullamento
quanto al ricorso originario:
del permesso di costruire PG.n. 119192 del 18.5.2007 con il quale il Comune di
Bologna ha autorizzato la ricorrente a realizzare in Via Frassinago n. 16 una
stazione radio base di telefonia mobile e l'esercizio della medesima;
nonchè per quanto occorrer possa della delibera della Giunta comunale di Bologna
n. 80 del 3.4.2007 in parte qua;
della delibera della Giunta comunale di Bologna n. 168349/2005, in parte qua;
quanto al I atto di motivi aggiunti:
del provvedimento PG.n. 181613 del 15.7.2008 a firma del Responsabile UO
Procedimenti Ambientali del Comune di Bologna, con il quale è stato confermato
il provvedimento autorizzativo PG. n. 119192 del 18.5.2007;
del rilievo topografico dell'edificio di via Frassinago nn. 16 e 18 ed
individuazione della distanza di mt. 50 dal sito sensibile (GU) prot.n. 180347
del 11.7.2008 a firma del Dirigente sel Settore Informativo Territoriale del
Comune di Bologna;
quanto al II atto di motivi aggiunti:
della denuncia di inzio attività prot.n. 24299/2008 presentata il 30.1.2008,
variante al PG.n. 148575/05 (permesso di costruire PG.n. 119192 del 18.5.2007)
per opere di manutenzione straordinaria alla struttura portantenne, conosciuto
dagli odierni ricorrenti in data 10.9.2008;
nonchè per la pronuncia d'illegittimità dell'assenso reso con atto tacito dal
Comune di Bologna sulla denuncia d'inizio attività PG.n. 24299/2008.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vodafone Omnitel N.V.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5.11.2009 il dott. Grazia Brini e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Con ricorso notificato il 10.12.2007 i signori Scarpellini Donatella e
Reggiani Ugo, proprietari di due appartamenti in un fabbricato situato in
Bologna, Via Frassinago n. 18, impugnavano il permesso di costruzione ottenuto
da Vodafone per realizzare un impianto per telefonia mobile sul tetto
dell’immobile confinante (via Frassinago n.16).
Impugnavano anche le delibere di Giunta Comunale Progr. n. 80 del 3.4.2007
(approvazione dei siti puntuali) e Progr. n. 168349/2005 (programmazione della
rete di telefonia mobile. Approvazione delle linee guida per l’attività).
Deducevano:
Violazione di legge per violazione degli artt. 2,3 e 97 Cost., della L. 36/2001,
del D.M. 381/98, della L. 223/90, degli artt. 8 e 9 della L.R. 30/2000,
dell’art. 33 del P.R.G. del Comune di Bologna, dell’art. 9 della Direttiva della
Regione Emilia-Romagna 20/2/2001, degli artt. 1,8,9 e 10 delle Linee Guida per
la Programmazione della rete di telefonia mobile del Comune di Bologna approvata
con Delibera della Giunta Comunale progr. n. 197/2005 del 26/7/2005, P.G. n.
168349/2005, degli artt. 1,3,7,8,9,10 e 10 bis della l. 241/1990, degli artt.
29, ss. del Regolamento Edilizio del Comune di Bologna nonché degli artt. 873,ss
c.c., violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e
imparzialità della Pubblica Amministrazione; eccesso di potere per illogicità,
contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsi presupposti di fatto e di
diritto, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere,
per violazione dell’art. 33 del P.R.G. del Comune di Bologna, dell’art. 9 della
Direttiva Regione Emilia-Romagna 20/2/2001, degli artt. 1,8,9 e 10 delle Linee
Guida per la Programmazione della rete di telefonia mobile del Comune di Bologna
approvata con delibera G.C. progr. n. 197/2005 del 26/7/2005, P.G. n.
168349/2005, degli artt. 1,3,7,8,9,10 e 10 bis della L. 241/1990, degli artt. 29
e ss. del Regolamento Edilizio del Comune di Bologna. In particolare:
1) Vi sarebbe stato un errore di rappresentazione della costruzione
dell’impianto radio base presentato dalla società Vodafone, così da non
rispettare la distanza minima di 50 metri da attrezzature sanitarie,
assistenziali e scolastiche di ogni ordine e grado, prescritta dall’art. 33 del
P.R.G. del Comune di Bologna: tale distanza non sarebbe stata rispettata con
riferimento sia alla Clinica Neurologica dell’Università di Bologna, sia ad un
campo da gioco della Società Fortitudo utilizzato da bambini e ragazzi.
2) Vodafone non avrebbe fornito la completa mappatura degli impianti, richiesta
tassativamente dalla l.r. 30/2000;
3) Sarebbero stati disattesi gli obiettivi ed i criteri di cui alle Linee Guida,
quale quello di “minimizzare i fattori di impatto visivo a carico del paesaggio
urbano derivante dagli impianti” (la Commissione Edilizia aveva rilevato “il
carattere estremamente invasivo dell’intervento” non superata in seguito alla
presentazione di lievi modifiche del progetto da parte del gestore), di “densità
di popolazione residente” (nel caso di specie si tratterebbe di un impianto
posto nel centro storico, altamente abitato), di “verifica di attitudine di
strutture sensibili al co-siting ” (ad una distanza inferiore di 200 metri da
via Frassinago n. 16, si trovava un altro impianto di H3G e non era stata
verificata la possibilità di un co-siting), di “ collocazione degli impianti su
strutture o edifici di altezza superiore a quella degli edifici circostanti” (il
Comune non aveva tenuto in considerazione, malgrado i rilevi dell’Ausl, il fatto
che “l’altezza dell’edificio sede di installazione è inferiore ad alcuni edifici
circostanti (es. 200,76,…)”, delle “zone critiche”(ben potendo rientrare la zona
nella categoria delle “zone con valore storico, paesaggistico testimoniale ed
ambientale” trattandosi di centro storico.
4. Sarebbe stato violato l’iter procedurale dettato dalla L.R.E.R. 30/2000, in
quanto il permesso di costruire impugnato affermava che la “localizzazione
dell’impianto è contenuta nel Programma Annuale di localizzazione degli impianti
SRB per telefonia mobile relativo all’anno 2005 presentato da Vodafone il
30/09/2004”, mentre la nota dell’Amministrazione Comunale del 8/07/2005, nel
chiedere i dovuti pareri, affermava che “la localizzazione dell’impianto non era
prevista come sito puntuale nella pianificazione 2005 presentata dal gestore, ma
è stato individuato all’interno di un areale di ricerca inserito nella
pianificazione stessa” .
5. La stazione radio base, che stante le sue rilevanti dimensioni (quasi due
metri di altezza) deve essere considerata a tutti gli effetti una costruzione,
violerebbe i limiti posti dall’art. 29 del Regolamento Edilizio del Comune di
Bologna e dagli artt. 873 e ss. c.c. in tema di distanze dal confine.
II. Si costituivano e resistevano al ricorso il Comune di Bologna e Vodafone.
In data 8.1.2008 i ricorrenti depositavano una perizia giurata dell’Ing. Valmori,
a supporto della loro prospettazione in ordine all’errata rappresentazione dei
dati progettuali relativi ai confini fra l’immobile oggetto dell’intervento,
sito al n. 16 di Via Frassinago e l’immobile confinante sito al n. 18 di tale
via. Secondo tale perizia il rispetto della distanza di 50 m dalla Clinica
Neurologica avrebbe potuto essere ottenuto solo collocando l’antenna non
sull’edificio di Via Frassinago n. 16 come richiesto da Vodafone, ma su quello
confinante di Via Frassinago 18 in cui sono comprese le proprietà dei
ricorrenti.
Con decreto presidenziale 4/2008 veniva accolta l’istanza cautelare provvisoria.
In seguito a tale perizia giurata, il Comune di Bologna disponeva un supplemento
di istruttoria, e chiedeva a Vodafone, con nota P.G. n. 6149 del 10/1/2008, di
produrre entro il termine di trenta giorni un rilievo dettagliato del confine di
proprietà fra i civici 16 e 18, con indicazione del posizionamento reale
dell’impianto, riferito sia al confine di proprietà sia al buffer di rispetto
relativo alle attrezzature sanitarie limitrofe.
Alla camera di consiglio del 17.1.2008 anche Vodafone depositava una propria
perizia giurata; con ordinanza n.41/2008 la Sezione sospendeva il permesso sino
all’adozione, da parte del Comune, delle proprie determinazioni sul supplemento
istruttorio.
III. Con atto notificato il 12.8.2008 i ricorrenti proponevano motivi aggiunti
avverso il provvedimento p.g. 181613 del 15/07/2008 del Responsabile U.O.
Procedimenti Ambientali del Comune di Bologna, con il quale era stato confermato
il provvedimento autorizzativo . Prospettavano, oltre all’illegittimità
derivata, i seguenti vizi:
1) Difetto di istruttoria: per l’individuazione del confine il Comune si è
sostituito ai tecnici dell’istante e si è basato su criteri empirici quale la
differenza di tinteggiatura e la sporgenza di uno dei due edifici di 10 cm.
2) Difetto di istruttoria: dall’esame delle carte catastali emergerebbe che il
confine è perpendicolare rispetto alla facciata posteriore mentre non risulta
tale nell’elaborato grafico redatto dal SIT comunale.
3) Difetto di istruttoria: lo spazio per l’installazione dell’impianto esterno
alla fascia di rispetto avrebbe dimensioni troppo ridotte per poter contenere
una struttura che, una volta ultimata, sarà molto più ampia e quindi invaderà la
fascia di rispetto e l’immobile di proprietà dei ricorrenti, avendo un ingombro
di 2 metri.
4) Difetto di istruttoria: la stessa perizia giurata di Vodafone parla di errore
grafico nelle tavole prodotte, che si riverberebbe sulla legittimità del
provvedimento confermativo del permesso di costruire.
5) Un ulteriore profilo di illegittimità si ravviserebbe nel mutamento, nel
corso dell’istruttoria, del progettista dell’opera, di cui non sarebbe stata
fatta alcuna menzione nel provvedimento impugnato.
6) Incompetenza: trattandosi di provvedimento confermativo, questo avrebbe
dovuto essere rilasciato dallo stesso Dirigente che aveva adottato il
provvedimento confermato (Direttore del Settore Attività produttive e
commerciali ).
7) L’atto confermativo impugnato violerebbe altresì la l. 241/1990, non
riportando le indicazioni relative all’autorità a cui proporre l’eventuale
impugnazione, né il termine entro cui azionare la stessa.
Anche ai motivi aggiunti resistevano il Comune di Bologna e la controinteressata.
Con ordinanza n.557/2008 resa alla camera di consiglio del 28.8.2008 l’istanza
cautelare veniva respinta.
IV. Con motivi aggiunti notificati il 14.11.2008 i ricorrenti impugnavano la
denuncia di inizio attività prot. n. 24299/2008 presentata il 30/01/2008,
variante al p.g. 148575/05 (permesso di costruire p.g. n. 119192 del 18/05/2007)
per opere di manutenzione straordinaria alla struttura porta antenne, e
l’assenso reso con atto tacito dal Comune di Bologna sulla denuncia di inizio
attività.
Deducevano, oltre all’illegittimità derivata, i seguenti vizi:
1) Vodafone avrebbe erroneamente fatto ricorso allo strumento della DIA per
modifiche all’originario permesso di costruire che avrebbero dovuto essere
invece autorizzate con un nuovo permesso, non trattandosi di interventi di
manutenzione straordinaria ma di una vera e propria modifica sostanziale della
costruzione autorizzata .
Dal confronto della cartina prodotta da Vodafone Omnitel N.V. in uno alla D.i.a.
(doc. 48) con quella prodotta in uno al permesso di costruire (doc. 28 e 29),
emergerebbe che parte resistente, con la D.i.a., ha modificato la piantina del
coperto dei due civici n. 16 e n. 18 di via Frassinago, collocando finalmente
nella giusta posizione la linea di confine, ha spostato il collocamento
dell’antenna, ha creato un abbaino di accesso al coperto del civico n. 16, ha
creato un nuovo parapetto, ha apposto una scossalina in rame e ha creato un
camminamento in acciaio sul coperto del civico n. 16, modificando in maniera
sostanziale il permesso di costruire originariamente ottenuto.
Pertanto, per l’ampiezza degli interventi indicati da Vodafone Omnitel non si
può certamente sostenere che, con la D.i.a., sono state apportate solo modifiche
minori (doc. 47, pag. 2) alla struttura porta antenne.
2) Nonostante la stazione radio base di cui al permesso di costruire n. 119192
del 18/05/2007 fosse sub iudice e, in particolare, fosse oggetto di apposita
istruttoria in base ai rilievi giudizialmente rilevati dai ricorrenti (ordinanza
Tar n. 41 del 17/1/2008), il Comune di Bologna non ha fatto alcuna menzione,
nell’espletanda istruttoria né in sede giudiziale, della D.i.a. depositata il
30/01/2008, non ha detto né prodotto alcunché e neppure ha esercitato alcun tipo
di controllo, in evidente spregio ai principi di buona amministrazione di cui
all’art. 97 Cost., del giusto procedimento e dell’affidamento dei privati nei
confronti della Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 21, 21 octies e 21
nonies L. 241/90.
3) Nonostante Vodafone Omnitel con la produzione della cartografia allegata alla
D.i.a. abbia esplicitamente ammesso di aver prodotto cartografie errate
unitamente al permesso di costruire, il Comune di Bologna non ha adottato alcun
provvedimento.
V. All’odierna pubblica udienza, dopo ulteriore scambio di memorie difensive fra
le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
VI. Si può prescindere dai profili di tardività e inammissibilità del ricorso
sollevati dalla controinteressata, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
VII. Con il ricorso introduttivo i ricorrenti avevano rilevato, sulla base della
tavola di progetto della pianta di copertura prodotta da Vodafone a corredo
dell’originaria istanza e con riguardo alla linea di confine ivi tracciata, che
la progettata antenna sarebbe stata posizionata all’interno del civico
Frassinago 18 (in cui sono situate le proprietà dei ricorrenti stessi), mentre
se posizionata sulla proprietà del civico Frassinago 16 non avrebbe potuto
rispettare la distanza minima di m.50 dalla Clinica neurologica .
Dal supplemento istruttorio (relazione relativa al rilievo topografico
effettuato in data 8/5/2008 sull’edificio sito in via Frassinago n. 16-18,
redatta dal Dirigente del Sistema Informativo Territoriale comunale (SIT) con
nota del 29/5/2008, integrata con nota del 15/7/2008) è risultato che l’errore
(riconosciuto anche da Vodafone) riguardava la rappresentazione grafica della
pianta di copertura, e che l’antenna: a) risultava localizzata (punto 202 della
planimetria redatta dal SIT) in prossimità del confine con il n.18 ma
all’interno del civico 16; b) rispettava il buffer di 50 metri dal sito
sensibile.
Con la d.i.a. in variante Vodafone ha infine modificato la piantina del coperto
dei due civici n.16 e n.18 di via Frassinago, collocando, anche a giudizio dei
ricorrenti, “finalmente nella giusta posizione la linea di confine” (secondo
atto di motivi aggiunti).
L’equivoco è dunque stato generato dall’errata rappresentazione grafica dei
confini in una delle tavole di progetto, riconosciuta da Vodafone e
successivamente sanata con la d.i.a. in variante.
La sanabilità andava valutata in relazione all’essenzialità o meno dell’errore
ai fini della localizzazione dell’antenna sul sito proposto, e dunque alla
stregua dei risultati del supplemento istruttorio: poiché da questo è risultato
che sul tetto del civico n.16 era effettivamente disponibile una porzione seppur
piccola (un triangolo di cm.120 x cm.60) su cui posizionare l’antenna (punto
202), legittimamente è stata considerata emendabile l’errata rappresentazione
grafica del confine nella pianta della copertura originariamente prodotta.
Dalle piante allegate alla d.i.a. in variante risulta poi che l’ingombro
dell’intera stazione, comprensivo degli apparati posizionati sul palo, arriva a
lambire il confine di proprietà ma non lo oltrepassa.
Sotto questo profilo (costruzione della stazione radio base sul confine) è stata
dedotta nel ricorso introduttivo la violazione degli artt.29 e ss. del
Regolamento edilizio e degli artt.873 e ss. Codice civile. Neppure questa
censura può essere accolta, poiché la giurisprudenza ritiene che tali stazioni,
per le loro caratteristiche strutturali, non siano equiparabili alle costruzioni
ex art. 873 del codice civile (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 06 novembre 2006
, n. 5088), ed ha ripetutamente chiarito che “la disciplina comunale non può
assimilare tout-court gli impianti in questione agli edifici sotto il profilo
edilizio-urbanistico (ad es.: assoggettando i primi ai limiti di altezza o in
tema di distanze propri dei secondi” (Cons. Stato, VI, 5044/2008), in ragione
dell’inammissibile assimilazione ai fini urbanistici fra le costruzioni e gli
impianti tecnologici (in tale senso, ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI,
sent. 7 giugno 2006, n. 3425; id, Sez. IV, sent. 14 febbraio 2005, n. 450).
E’ poi evidente che la legittimità del titolo va valutata sulla base delle
condizioni, fattuali e giuridiche, che ne hanno consentito l'emanazione, mentre
la realizzazione del manufatto in eventuale difformità dal progetto assentito
attiene ad un aspetto ulteriore ed esterno al titolo, ininfluente sulla
legittimità formale di esso; peraltro, in casi in cui, come quello in esame,
rilevano i centimetri, sembra doveroso anche un controllo a realizzazione
avvenuta (il solo del resto, a detta del Comune nella sua memoria, che potrebbe
consentire di valutare il rispetto effettivo da parte di Vodafone di tutte le
distanze).
In ordine al rispetto dei 50 metri dalla clinica neurologica, oggetto di
ulteriori contestazioni con il primo atto di motivi aggiunti, si concorda con
l’orientamento espresso dal Giudice d’appello in un caso simile, che ha
considerato tale tipo di censura inammissibile per carenza di interesse “perché
legittimati a far valere i divieti dell'art. 9 cit. sarebbero soltanto i
soggetti titolari delle strutture c.d. sensibili” (Consiglio di Stato, sez. VI,
23 settembre 2008 , n. 4587).
Altrettanto è a dirsi con riguardo al campo gioco della Fortitudo, che comunque
non rientra fra i siti sensibili.
In ogni caso anche sotto questo profilo la certezza assoluta sul rispetto
effettivo della distanza si può avere solo con la misurazione dal manufatto
realizzato, mentre il rilievo topografico strumentale (cui il Comune ha
proceduto direttamente ed alla presenza dei tecnici di parte) appare idoneo a
rappresentare la localizzazione dell’antenna come esterna al buffer dei 50
metri.
Sono pertanto da respingere il primo motivo di ricorso, i primi quattro motivi
aggiunti ed il terzo motivo aggiunto proposto contro la d.i.a.
VIII. Sono infondati anche il quinto, sesto e settimo motivo aggiunto, posto
che: - il tecnico progettista Vodafone non risulta essere variato; - a
prescindere dalla natura provvedimentale o meno dell’atto di conferma della
validità del titolo dopo il supplemento istruttorio, al Dott. Fugattini era
stata espressamente conferita la delega di funzioni di competenza del Direttore
in materia di telefonia mobile;- sempre a prescindere da tale natura
provvedimentale o meno, la mancata apposizione in calce ad esso della formula
recante il termine e l'autorità presso cui ricorrere non implica l'illegittimità
dell'atto, ma il riconoscimento dell'errore scusabile se l’impugnazione viene
proposta in ritardo (caso che non si è verificato).
IX. Per quanto riguarda gli altri motivi del ricorso originario, si osserva:
a) L’onere di presentazione della mappatura completa degli impianti risulta
essere stato adempiuto da Vodafone con la presentazione del Catasto dei propri
impianti fissi insieme al programma annuale 2001 (doc.11 Vodafone) .
b) Dopo i due pareri sfavorevoli della Commissione per la Qualità Architettonica
e il Paesaggio e dell’U.I. Edilizia, e dopo la comunicazione dei motivi ostativi
al rilascio del permesso di costruire, Vodafone ha trasmesso una nuova proposta
progettuale, che ha ottenuto pareri favorevoli. Favorevoli sono stati anche i
pareri espressi dalla Azienda USL e dall’ ARPA sulla conformità dell’impianto
progettato alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della
salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico.
La successiva valutazione positiva da parte della Commissione per la qualità
architettonica in ragione delle modifiche apportate (soprattutto con
l’eliminazione della scala di risalita, che era stata considerata l’elemento
maggiormente invasivo nel precedente parere del 27 settembre 2006) attiene a
profili di discrezionalità tecnica non sindacabili in questa sede, mentre la
collocazione dell’immobile all’interno del centro storico di Bologna non è
sufficiente a determinare l’incompatibilità dell’antenna, alla stregua del
consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’espressa assimilazione
normativa fra le stazioni radio base e le opere di urbanizzazione primaria
(comma 3 dell’art. 86, d.lgs. 259/2003) rende l’installazione di tali manufatti
compatibile con qualunque destinazione di zona ( Cons. Stato, Sez. VI, n.
5044/2008, n. 2241/2007).
c) Nel programma delle installazioni per l’anno 2005 presentato da Vodafone
erano indicati i siti puntuali proposti, le riconfigurazioni di impianti
esistenti e le aree di ricerca sulle quali individuare per esigenze di copertura
del servizio, siti puntuali. Con delibera di Giunta Progr. n. 274/2005 del
2/11/2005 (doc. n. 33 Comune) sono state approvate le localizzazioni per areali
di ricerca presentati nell’anno 2005, e l’impianto di cui è causa è stato
incluso nell’Allegato C relativo agli areali ove non era stato identificato il
sito puntuale, quale Areale 35 Vodafone M Frassinago: sulla base di tale
presupposto è stato individuato nella richiesta del permesso di costruire, quale
sito puntuale, l’edificio ubicato al n. 16 di Via Frassinago.
Sono pertanto infondati il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso
originario.
X. Per quanto riguarda gli altri motivi aggiunti afferenti alla D.i.a., si
ritiene che gli interventi da realizzare rientrassero nell'ambito di quelli
assentibili attraverso questo titolo, non essendo configurabili come opere per
cui è necessario il rilascio del permesso di costruire. L’art.8 L.R. Emilia
Romagna n.31/2002 prevede infatti che siano assoggettati a D.i.a., oltre agli
interventi di manutenzione straordinaria, quelli di installazione o revisione di
impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al
servizio di edifici o di attrezzature esistenti (in tale tipologia rientra la
creazione di un abbaino di accesso al civico n.16, di un parapetto, di una
scossalina in rame e di un camminamento in acciaio sul coperto).
Attesa la legittimità dell’intervento, perde rilievo l’altra censura sull’omesso
controllo da parte del Comune.
XI. In definitiva il ricorso va respinto. Sussistono tuttavia le ragioni, anche
in relazione agli esiti della fase cautelare, per compensare le spese del
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna,
Sezione prima, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nelle camere di consiglio del 5.11.2009 con l'intervento
dei Magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Rosaria Trizzino, Consigliere
Grazia Brini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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