AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 22 aprile 2009, n. 511
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione ambientale - Valutazione degli
aspetti inerenti la conformità urbanistica - Insufficienza - Impatto delle
modifiche sugli aspetti tutelati dal vincolo. L’autorizzazione ambientale
non può limitarsi a valutare la conformità delle opere alla normativa
urbanistica avendo per scopo quello (ulteriore) di valutare l’impatto delle
modifiche sugli aspetti tutelati dal vincolo, impatto che, pur nell’ambito della
tipologia ammessa, può essere diverso a seconda delle modalità costruttive,
della collocazione, delle dimensioni, della possibilità di inserimento nel
contesto ambientale. Pres. Mozzarelli, Est. Lelli - C.G. (avv.ti Paolucci e
Roffi) c. Comune di San Lazzaro di Savena e altri (Avv. Stato) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA,
Bologna, Sez. II -
22/04/2009, n. 511
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00511/2009 REG.SEN.
N. 02813/1994 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2813 del 1994, proposto da:
Calzolari Gianfranco, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Paolucci,
Rolando Roffi, con domicilio eletto presso Francesco Paolucci in Bologna, via
Nazario Sauro 8;
contro
Comune di San Lazzaro di Savena;
Ministero Per i Beni Culturali ed Ambientali, Soprintendenza Beni Ambientali e
Arch.ci di Bo,Mo,Pr,Pc e Re, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del decreto del Ministro dei Beni
culturali e ambientali del 29 agosto 1994 notificato il 24.10.1994 e relativo
all'annullamento di un parere favorevole a condono edilizio rilasciato dalla
Giunta del Comune di San Lazzaro di Savena con delibera del 16.5.1994 n. 590.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni Culturali ed
Ambientali;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Beni Ambientali e
Arch.ci di Bo,Mo,Pr,Pc e Re;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/04/2009 il dott. Bruno Lelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe viene
impugnato il decreto del Ministero per i beni Culturali ed Ambientali del 29
agosto 1994 di annullamento del provvedimento con cui comune di S. Lazzaro di
Savena ha espresso parere favorevole alla domanda di condono di opere edilizie
abusive realizzate in zona vincolata ai sensi della L. n. 1497/1939.
Avverso il suddetto provvedimento vengono dedotte censure di eccesso di potere e
di violazione di legge sotto vari profili.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato deducendo l’infondatezza del
ricorso.
2. Il ricorso è infondato.
Il parere del comune ed il provvedimento di annullamento del Ministero
descrivono l’intervento quale “ampliamento dell’edificio esistente e per la
realizzazione di una tavernetta ed una cantina”.
Tale descrizione non è incompatibile con quanto affermato dal ricorrente in
ricorso e con la memoria depositata il 20.3.2009 che richiamano la realizzazione
di interventi modificativi ad un corridoio esterno di collegamento con un vano
prima destinato a ghiacciaia oggetto di recupero con finalità abitative.
La stessa domanda di sanatoria indica un aumento di superfice di 51 mq e prevede
quale oggetto di sanatoria un manufatto consistente in una struttura in muratura
e legno posta in connessione con un appartamento del fabbricato principale,
sicchè la qualificazione dell’intervento quale “ampliamento” appare corretta.
D’altra parte oggetto della controversia, più che la consistenza dell’intervento
è la sua compatibilità col vincolo ambientale, stante l’impatto dell’opera anche
per la tipologia dei materiali.
Il provvedimento del Ministero pone a fondamento del disposto annullamento del
parere favorevole comunale, sia la circostanza che l’autorizzazione del comune
comporta la permanenza di una serie di opere incompatibili col vincolo
paesaggistico, sia il fatto che la stessa non è sufficientemente motivata.
E’ vero che il potere di annullamento di cui all’art. 82 del DPR n. 616/1977 (
richiamato dall’art. 32 della L. n. 47/1985 in materia di condono edilizio) non
consente al Ministero per i beni culturali ed ambientali di sostituire il
proprio giudizio a quello del comune, ma, nel caso di specie a sorreggere il
provvedimento impugnato è sufficiente il richiamo al difetto di motivazione del
provvedimento annullato.
Il parere comunale non si dà carico di spiegare in concreto le ragioni per le
quali l’opera, pur astrattamente consentita, non contrasta con i valori tutelati
dal vincolo.
Invero l’autorizzazione ambientale non può limitarsi a valutare la conformità
delle opere alla normativa urbanistica avendo per scopo quello (ulteriore) di
valutare l’impatto delle modifiche sugli aspetti tutelati dal vincolo, impatto
che, pur nell’ambito della tipologia ammessa, può essere diverso a seconda delle
modalità costruttive, della collocazione, delle dimensioni, della possibilità di
inserimento nel contesto ambientale.
Pertanto il comune avrebbe dovuto descrivere lo stato dei luoghi, evidenziare
con precisione le alterazioni introdotte con le opere da sanare e,
successivamente, esaminare la compatibilità delle modifiche con i caratteri
ambientali e paesaggistici tutelati dal vincolo.
Essendo priva di tutti i suddetti elementi la motivazione appare insufficiente.
Ciò posto non occorre esaminare le ulteriori censure concernenti il
provvedimento del Ministero, atteso che il difetto di motivazione
dell’autorizzazione ambientale basta a giustificare il provvedimento di
annullamento impugnato (sul punto vedasi C.St. VI, n. 460/1998) .
In conclusione il ricorso all’esame deve essere rigettato siccome infondato.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel
dispositivo a favore del Ministero costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II rigetta il ricorso in
epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti del Ministero per i Beni
Culturali ed Ambientali della somma di Euro 1000,00 (mille/00) a titolo di spese
di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 02/04/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore
Ugo Di Benedetto, Consigliere
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it