AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 22 aprile 2009, n. 511


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione ambientale - Valutazione degli aspetti inerenti la conformità urbanistica - Insufficienza - Impatto delle modifiche sugli aspetti tutelati dal vincolo. L’autorizzazione ambientale non può limitarsi a valutare la conformità delle opere alla normativa urbanistica avendo per scopo quello (ulteriore) di valutare l’impatto delle modifiche sugli aspetti tutelati dal vincolo, impatto che, pur nell’ambito della tipologia ammessa, può essere diverso a seconda delle modalità costruttive, della collocazione, delle dimensioni, della possibilità di inserimento nel contesto ambientale. Pres. Mozzarelli, Est. Lelli - C.G. (avv.ti Paolucci e Roffi) c. Comune di San Lazzaro di Savena e altri (Avv. Stato) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 22/04/2009, n. 511
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00511/2009 REG.SEN.
N. 02813/1994 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 2813 del 1994, proposto da:
Calzolari Gianfranco, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Paolucci, Rolando Roffi, con domicilio eletto presso Francesco Paolucci in Bologna, via Nazario Sauro 8;
 

contro
 

Comune di San Lazzaro di Savena; Ministero Per i Beni Culturali ed Ambientali, Soprintendenza Beni Ambientali e Arch.ci di Bo,Mo,Pr,Pc e Re, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
 

per l'annullamento
 

del decreto del Ministro dei Beni culturali e ambientali del 29 agosto 1994 notificato il 24.10.1994 e relativo all'annullamento di un parere favorevole a condono edilizio rilasciato dalla Giunta del Comune di San Lazzaro di Savena con delibera del 16.5.1994 n. 590.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni Culturali ed Ambientali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Beni Ambientali e Arch.ci di Bo,Mo,Pr,Pc e Re;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/04/2009 il dott. Bruno Lelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
 

1. Col ricorso in epigrafe viene impugnato il decreto del Ministero per i beni Culturali ed Ambientali del 29 agosto 1994 di annullamento del provvedimento con cui comune di S. Lazzaro di Savena ha espresso parere favorevole alla domanda di condono di opere edilizie abusive realizzate in zona vincolata ai sensi della L. n. 1497/1939.

Avverso il suddetto provvedimento vengono dedotte censure di eccesso di potere e di violazione di legge sotto vari profili.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato deducendo l’infondatezza del ricorso.

2. Il ricorso è infondato.

Il parere del comune ed il provvedimento di annullamento del Ministero descrivono l’intervento quale “ampliamento dell’edificio esistente e per la realizzazione di una tavernetta ed una cantina”.

Tale descrizione non è incompatibile con quanto affermato dal ricorrente in ricorso e con la memoria depositata il 20.3.2009 che richiamano la realizzazione di interventi modificativi ad un corridoio esterno di collegamento con un vano prima destinato a ghiacciaia oggetto di recupero con finalità abitative.

La stessa domanda di sanatoria indica un aumento di superfice di 51 mq e prevede quale oggetto di sanatoria un manufatto consistente in una struttura in muratura e legno posta in connessione con un appartamento del fabbricato principale, sicchè la qualificazione dell’intervento quale “ampliamento” appare corretta.

D’altra parte oggetto della controversia, più che la consistenza dell’intervento è la sua compatibilità col vincolo ambientale, stante l’impatto dell’opera anche per la tipologia dei materiali.

Il provvedimento del Ministero pone a fondamento del disposto annullamento del parere favorevole comunale, sia la circostanza che l’autorizzazione del comune comporta la permanenza di una serie di opere incompatibili col vincolo paesaggistico, sia il fatto che la stessa non è sufficientemente motivata.

E’ vero che il potere di annullamento di cui all’art. 82 del DPR n. 616/1977 ( richiamato dall’art. 32 della L. n. 47/1985 in materia di condono edilizio) non consente al Ministero per i beni culturali ed ambientali di sostituire il proprio giudizio a quello del comune, ma, nel caso di specie a sorreggere il provvedimento impugnato è sufficiente il richiamo al difetto di motivazione del provvedimento annullato.

Il parere comunale non si dà carico di spiegare in concreto le ragioni per le quali l’opera, pur astrattamente consentita, non contrasta con i valori tutelati dal vincolo.

Invero l’autorizzazione ambientale non può limitarsi a valutare la conformità delle opere alla normativa urbanistica avendo per scopo quello (ulteriore) di valutare l’impatto delle modifiche sugli aspetti tutelati dal vincolo, impatto che, pur nell’ambito della tipologia ammessa, può essere diverso a seconda delle modalità costruttive, della collocazione, delle dimensioni, della possibilità di inserimento nel contesto ambientale.

Pertanto il comune avrebbe dovuto descrivere lo stato dei luoghi, evidenziare con precisione le alterazioni introdotte con le opere da sanare e, successivamente, esaminare la compatibilità delle modifiche con i caratteri ambientali e paesaggistici tutelati dal vincolo.

Essendo priva di tutti i suddetti elementi la motivazione appare insufficiente.

Ciò posto non occorre esaminare le ulteriori censure concernenti il provvedimento del Ministero, atteso che il difetto di motivazione dell’autorizzazione ambientale basta a giustificare il provvedimento di annullamento impugnato (sul punto vedasi C.St. VI, n. 460/1998) .

In conclusione il ricorso all’esame deve essere rigettato siccome infondato.

3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo a favore del Ministero costituito.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali della somma di Euro 1000,00 (mille/00) a titolo di spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 02/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere, Estensore

Ugo Di Benedetto, Consigliere

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
 



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it