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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 22 aprile 2009, n. 524
PUBBLICO IMPIEGO - Diritto scolastico - Insegnante - Servizio preruolo - Art.
1 D.L. n. 370/1970 - Norma eccezionale - Tassatività delle ipotesi previste -
Fattispecie. L’art. 1 del D.L. n. 370 del 1970, convertito dalla L. n. 576
del 1970, come modificato dall’art. 81 del D.P.R. n. 417 del 1974, in tema di
“Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale
insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e
artistica”, ha indubbiamente carattere di eccezionalità, trattandosi di
normativa disciplinante l’erogazione di un beneficio da parte della pubblica
amministrazione. Da tale considerazione discende, conseguentemente, sia la
tassatività dell’elencazione dei servizi riconoscibili ai fini della carriera di
insegnante secondario che è contenuta nella suddetta norma, sia l’impossibilità
di interpretazione analogica della stessa, con riferimento ad ipotesi di servizi
ivi non espressamente previsti (v. C.d.S., Sez. VI, 3/2/1995 n. 146; T.A.R.
Veneto, Sez. I, 8/2/1992 n. 16). (Fattispecie relativa al servizio prestato
quale commissario agli esami di maturità, non ritenuto valido ai fini della
ricostruzione della carriera del ricorrente). Pres. Mozzarelli, Est. Giovannini
- Z.A. (avv. Armillotta) c. Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. Stato) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA,
Bologna, Sez. II -
22/04/2009, n. 524
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00524/2009 REG.SEN.
N. 02400/1994 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2400 del 1994, proposto da:
Zannarini Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Armillotta, con
domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bologna, piazza Galileo, 5;
contro
Ministero della Pubblica Istruzione,
in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4, è
domiciliato “ex lege”;
per l'annullamento
del provvedimento in data 1/3/1994,
con il quale il Provveditore agli Studi di Bologna ha comunicato al ricorrente
la reiezione della sua richiesta di riconoscimento dell'anno scolastico 1988/89,
ai fini della ricostruzione della carriera.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica
Istruzione;
Vista la memoria depositata dal ricorrente in data 6/3/2009;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 19/03/2009, il dott. Umberto
Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, il Prof.
Angelo Zannarini - docente di R.O. di Ragioneria presso le scuole e gli Istituti
medi statali di 2° grado - chiede l’annullamento dell’atto con il quale il
Provveditorato agli Studi di Bologna ha respinto la sua richiesta di vedersi
riconosciuto, ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio quale
insegnante non di ruolo prestato nel corso dell’anno scolastico 1988-89.
Egli sostiene di avere maturato il diritto a detto riconoscimento, in virtù del
periodo d’insegnamento quale supplente svolto dal 9 gennaio 1989 al 10 giugno
1989 per complessivi 153 giorni e dell’ulteriore servizio prestato per il
periodo dal 20 giugno al 22 luglio dello stesso anno, pari a 33 giorni, quale
commissario per gli esami di maturità.
Sommando i suddetti periodi, egli ritiene di avere complessivamente svolto 186
giorni d’insegnamento, con conseguente maturazione del diritto a vedersi
riconosciuto l’intero anno scolastico 1988-89 ai fini della carriera.
L’amministrazione scolastica intimata, costituitasi in giudizio, chiede che il
ricorso sia respinto, in quanto infondato.
Alla pubblica udienza del 19 marzo2009, la causa è stata chiamata ed è stata,
quindi, trattenuta per la decisione come da verbale.
Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia immune dai vizi di
legittimità evidenziati in ricorso.
La Sezione osserva, sul punto condividendo il maggioritario orientamento della
giurisprudenza amministrativa sulla questione, che la disposizione di cui il
ricorrente assume la violazione da parte del Provveditorato agli Studi di
Bologna: art. 1 del D.L. n. 370 del 1970, convertito dalla L. n. 576 del 1970,
come modificato dall’art. 81 del D.P.R. n. 417 del 1974, in tema, appunto, di
“Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale
insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e
artistica”, abbia indubbiamente carattere di eccezionalità, trattandosi di
normativa disciplinante l’erogazione di un beneficio da parte della pubblica
amministrazione.
Da tale considerazione discende, conseguentemente, sia la tassatività
dell’elencazione dei servizi riconoscibili ai fini della carriera di insegnante
secondario che è contenuta nella suddetta norma, sia l’impossibilità di
interpretazione analogica della stessa, con riferimento ad ipotesi di servizi
ivi non espressamente previsti (v. C.d.S., Sez. VI, 3/2/1995 n. 146; T.A.R.
Veneto, Sez. I, 8/2/1992 n. 16).
Pertanto, in riferimento al caso di specie, non contemplando, tale disposizione,
il servizio prestato quale commissario agli esami di maturità, lo stesso non può
valere, in aggiunta a quello prestato come supplente nell’anno scolastico
1988-89, ai fini della ricostruzione della carriera del ricorrente.
Trattandosi, poi, di supplenza svolta per un periodo inferiore a sei mesi, si
deve rilevare che anche tale servizio risulta insufficiente per potere valere
quale insegnamento per l’intero anno scolastico (v. C.d.S., Sez. VI, 27/2/1981
n. 112).
Per quanto sopra esposto, il ricorso è respinto.
Sussistono, tuttavia, anche in riferimento all’esistenza di pronunce in senso
contrario alla tesi prospettata e condivisa dalla Sezione, giusti motivi per
disporre, tra le parti, l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Emilia - Romagna, Bologna, Sezione Seconda, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2009, con
l'intervento dei Magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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