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T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 22 aprile 2009, n. 524


PUBBLICO IMPIEGO - Diritto scolastico - Insegnante - Servizio preruolo - Art. 1 D.L. n. 370/1970 - Norma eccezionale - Tassatività delle ipotesi previste - Fattispecie. L’art. 1 del D.L. n. 370 del 1970, convertito dalla L. n. 576 del 1970, come modificato dall’art. 81 del D.P.R. n. 417 del 1974, in tema di “Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica”, ha indubbiamente carattere di eccezionalità, trattandosi di normativa disciplinante l’erogazione di un beneficio da parte della pubblica amministrazione. Da tale considerazione discende, conseguentemente, sia la tassatività dell’elencazione dei servizi riconoscibili ai fini della carriera di insegnante secondario che è contenuta nella suddetta norma, sia l’impossibilità di interpretazione analogica della stessa, con riferimento ad ipotesi di servizi ivi non espressamente previsti (v. C.d.S., Sez. VI, 3/2/1995 n. 146; T.A.R. Veneto, Sez. I, 8/2/1992 n. 16). (Fattispecie relativa al servizio prestato quale commissario agli esami di maturità, non ritenuto valido ai fini della ricostruzione della carriera del ricorrente). Pres. Mozzarelli, Est. Giovannini - Z.A. (avv. Armillotta) c. Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. Stato) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 22/04/2009, n. 524
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00524/2009 REG.SEN.
N. 02400/1994 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 2400 del 1994, proposto da:
Zannarini Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Armillotta, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bologna, piazza Galileo, 5;
 

contro
 

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4, è domiciliato “ex lege”;
 

per l'annullamento
 

del provvedimento in data 1/3/1994, con il quale il Provveditore agli Studi di Bologna ha comunicato al ricorrente la reiezione della sua richiesta di riconoscimento dell'anno scolastico 1988/89, ai fini della ricostruzione della carriera.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione;

Vista la memoria depositata dal ricorrente in data 6/3/2009;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 19/03/2009, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
 

Con il presente ricorso, il Prof. Angelo Zannarini - docente di R.O. di Ragioneria presso le scuole e gli Istituti medi statali di 2° grado - chiede l’annullamento dell’atto con il quale il Provveditorato agli Studi di Bologna ha respinto la sua richiesta di vedersi riconosciuto, ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio quale insegnante non di ruolo prestato nel corso dell’anno scolastico 1988-89.

Egli sostiene di avere maturato il diritto a detto riconoscimento, in virtù del periodo d’insegnamento quale supplente svolto dal 9 gennaio 1989 al 10 giugno 1989 per complessivi 153 giorni e dell’ulteriore servizio prestato per il periodo dal 20 giugno al 22 luglio dello stesso anno, pari a 33 giorni, quale commissario per gli esami di maturità.

Sommando i suddetti periodi, egli ritiene di avere complessivamente svolto 186 giorni d’insegnamento, con conseguente maturazione del diritto a vedersi riconosciuto l’intero anno scolastico 1988-89 ai fini della carriera.

L’amministrazione scolastica intimata, costituitasi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato.

Alla pubblica udienza del 19 marzo2009, la causa è stata chiamata ed è stata, quindi, trattenuta per la decisione come da verbale.

Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia immune dai vizi di legittimità evidenziati in ricorso.

La Sezione osserva, sul punto condividendo il maggioritario orientamento della giurisprudenza amministrativa sulla questione, che la disposizione di cui il ricorrente assume la violazione da parte del Provveditorato agli Studi di Bologna: art. 1 del D.L. n. 370 del 1970, convertito dalla L. n. 576 del 1970, come modificato dall’art. 81 del D.P.R. n. 417 del 1974, in tema, appunto, di “Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica”, abbia indubbiamente carattere di eccezionalità, trattandosi di normativa disciplinante l’erogazione di un beneficio da parte della pubblica amministrazione.

Da tale considerazione discende, conseguentemente, sia la tassatività dell’elencazione dei servizi riconoscibili ai fini della carriera di insegnante secondario che è contenuta nella suddetta norma, sia l’impossibilità di interpretazione analogica della stessa, con riferimento ad ipotesi di servizi ivi non espressamente previsti (v. C.d.S., Sez. VI, 3/2/1995 n. 146; T.A.R. Veneto, Sez. I, 8/2/1992 n. 16).

Pertanto, in riferimento al caso di specie, non contemplando, tale disposizione, il servizio prestato quale commissario agli esami di maturità, lo stesso non può valere, in aggiunta a quello prestato come supplente nell’anno scolastico 1988-89, ai fini della ricostruzione della carriera del ricorrente.

Trattandosi, poi, di supplenza svolta per un periodo inferiore a sei mesi, si deve rilevare che anche tale servizio risulta insufficiente per potere valere quale insegnamento per l’intero anno scolastico (v. C.d.S., Sez. VI, 27/2/1981 n. 112).

Per quanto sopra esposto, il ricorso è respinto.

Sussistono, tuttavia, anche in riferimento all’esistenza di pronunce in senso contrario alla tesi prospettata e condivisa dalla Sezione, giusti motivi per disporre, tra le parti, l’integrale compensazione delle spese di lite.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia - Romagna, Bologna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2009, con l'intervento dei Magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
 



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