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1974-9562
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 24 aprile 2009, n. 543
ACQUA - RIFIUTI - Servizio idrico integrato e di gestione RSU - Gestione
diretta in economia - Esclusione - Quadro normativo. L’inequivocità del
quadro normativo statale e regionale di riferimento (artt. 8 e 9 legge “Galli”
del 1994, art. 23 Decreto “Ronchi” del 1997, art. 113 comma 5 T.U. Enti locali
del 2000, art. 148 D. Lgs. n. 152/2006, artt. 10 e 16 L.R. Emilia Romagna n.
25/1999), esclude qualsiasi attuale possibilità di gestione diretta in economia
del servizio idrico integrato e del servizio di gestione RSU. Pres. Piscitello,
Est. Calderoni - Comune di Montese (avv. Graziosi) c. Agenzia d'ambito per i
Servizi pubblici di Modena (avv. Vaccari), M. s.p.a. (avv.ti Aicardi e Caia) e
altro (n.c.) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA,
Bologna, Sez. I -
24/04/2009, n. 543
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00543/2009 REG.SEN.
N. 00808/2005 REG.RIC.
N. 00391/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
* sul ricorso numero di registro generale 808 del 2005, proposto da:
Comune di Montese, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Graziosi, con
domicilio eletto presso il medesimo in Bologna, via dei Mille 7/2;
contro
° Agenzia d'ambito per i Servizi
pubblici di Modena, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Vaccari, con
domicilio eletto presso l’avv. Stefano Tirapani in Bologna, via Murri 9;
° Meta S.P.A, rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Aicardi e Giuseppe Caia,
con domicilio eletto presso l’avv. Maria Chiara Lista in Bologna, p.zza
Aldrovandi 3;
° Comune di Castelfranco Emilia, n.c.;
e con l'intervento di
Regione Emilia Romagna (ad
opponendum), rappresentata e difesa dagli avv. Maria Chiara Lista e Franco
Mastragostino, con domicilio eletto presso il secondo in Bologna, p.zza
Aldrovandi 3; ad opponendum:
* e sul ricorso numero di registro generale 391 del 2008, proposto da:
Comune Montese, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Della Fontana, con
domicilio presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
- Regione Emilia Romagna,
rappresentata e difesa dagli avv. Maria Chiara Lista e Franco Mastragostino, con
domicilio eletto presso il secondo in Bologna, p.zza Aldrovandi 3;
- Hera Spa-Bologna, Hera Modena S.r.l., Agenzia d'Ambito per i Servizi pubblici
di Modena;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
* quanto al ricorso n. 808 del 2005:
della deliberazione dell'Assemblea consorziale dell'Agenzia d'ambito per i
servizi pubblici di Modena prot. n. 1054/2004, portante rigetto della richiesta
di affidamento “in house” del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione RSU, a favore della società Montese Multiservizi Srl, e conferma
dell'assegnazione del Comune di Montese al sottoambito Meta SpA;
* quanto al ricorso n. 391 del 2008:
della determinazione n. 968 del 6.2.2008 del Direttore Generale Ambiente difesa
del suolo e della costa della Regione Emilia Romagna, con la quale è stata
disposta, ai sensi dell'art. 25 bis della L.R. n. 25/99 e s. m., l'esclusione
del Comune di Montese dai finanziamenti regionali di settore (relativi al ciclo
idrico integrato ed al ciclo integrato dei rifiuti);
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia d'Ambito per i Servizi
pubblici di Modena;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Meta S.P.A;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Emilia Romagna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/01/2009 il dott. Giorgio Calderoni
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Il primo ricorso n. 808/2005
costituisce trasposizione, in questa sede giurisdizionale, del ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Comune di Montese e
nel quale il Comune:
- espone in fatto di aver promosso, nel dicembre 2003, la costituzione, di una
Società a capitale interamente comunale, denominata Montese Multiservizi S.r.l.,
tra i cui scopi statutari era prevista anche la gestione del servizio idrico
integrato e di raccolta e smaltimento rifiuti;
- impugna la deliberazione 20 dicembre 2004, prot. n. 1054, con cui l’Assemblea
consorziale dell’Agenzia d’ambito n. 4 di Modena ha rigettato la richiesta del
medesimo Comune di affidamento <in house> di detti servizi alla predetta Società
(così recependo la valutazione negativa del piano industriale espressa dal
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 30 del 2 dicembre 2004) e ha
confermato l’inserimento del Comune nel sottoambito Meta S.p.a..
L’impugnativa è sorretta dalle seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 113 D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art.
8 ter L.R. n. 25/1999, sostenendosi che:
a) la Montese Multiservizi, in quanto partecipata dal solo Comune di Montese che
su di essa esercita il c.d. “controllo analogo”, sarebbe titolata a beneficiare
di un affidamento diretto della gestione di servizi pubblici a rilevanza
economica;
b) l’Agenzia d’ambito avrebbe attribuito alla nozione di industrialità contenuti
diversi da quelli esplicitati nell’art. 8 ter, comma 4 L.R. n. 25/1999;
2) eccesso di potere per violazione della delibera Giunta regionale n. 1550/2003
e del legittimo affidamento; difetto di motivazione e istruttoria;
irragionevolezza, travisamento, perplessità, falso presupposto di fatto e
diritto, nell’assunto che:
- gli indirizzi della direttiva regionale di cui alla menzionata delibera G.R.
n. 1550/2003, sarebbero espressamente riferiti al solo servizio idrico integrato
e, pertanto, sarebbero stati erroneamente applicati a entrambi i servizi di cui
si tratta;
- in ogni caso, nessuno dei parametri indicati dalla predetta direttiva sarebbe
violato dal piano di Montese Multiservizi S.r.l., stante che la medesima
direttiva consentirebbe il conseguimento di detti parametri entro un anno di
tempo;
- precisi affidamenti in tal senso erano venuti nel corso della fase
istruttoria;
- infine, erronea sarebbe la critica di fondo mossa dall’Agenzia al piano
(“sostanziale permanenza di una gestione in economia”), in quanto la gestione
<in house> altro non sarebbe che una moderna forma di erogazione del servizio in
economia;
3) violazione dei principi generali in materia di formazione delle delibere
collegiali, poiché la deliberazione impugnata non recherebbe traccia
dell’intervento del rappresentante del Comune di Montese, che aveva
espressamente richiesto l’inserimento a verbale di un documento contenente le
argomentazioni contrarie alla determinazione poi assunta.
II. Resistono al ricorso le intimate Agenzia d’ambito e Meta S.p.a.
Ha, altresì, dispiegato intervento <ad opponendum> la Regione
Emilia-Romagna.
III. Con Ordinanza 7.7.2005, n. 644, la Sezione II di questo TAR respingeva, in
punto di danno, la domanda cautelare proposta dal Comune ricorrente.
IV. Dopodiché, il ricorso veniva chiamato in discussione all’odierna pubblica
udienza, in vista della quale:
- Comune ricorrente, Agenzia d’ambito e Regione dimettevano documentazione;
- Comune ricorrente e Regione producevano, altresì, memorie conclusive, nelle
quali, rispettivamente, il Comune eccepiva l’inammissibilità, per difetto di
interesse, dell’intervento <ad opponendum> della Regione e replicava alle
difese avversarie; la Regione si richiamava alle sopravvenienze nel frattempo
insorte, tanto in fatto (intervenuto scioglimento e liquidazione della Soc.
Montese Multiservice srl); quanto in diritto (entrata in vigore della L.R. n.
10/2008, di modifica alla L.R. n. 25/99).
V. All’odierna udienza era, altresì, chiamato il successivo ricorso n. 391/2008,
con cui il Comune di Montese chiede l’annullamento della determinazione
dirigenziale regionale 6.2.2008, n. 968, di esclusione, ai sensi dell'art. 25
bis della L.R. n. 25/99 e s. m., dai finanziamenti regionali di settore
(relativi al ciclo idrico integrato ed al ciclo integrato dei rifiuti).
Tale nuova impugnativa è affidata alle seguenti censure:
1) illegittimità derivata dalla illegittimità del provvedimento impugnato con il
ricorso n. 808/2005;
2) violazione sotto altro profilo dell’art. 25 bis L.R. n. 25/1999; eccesso di
potere per travisamento, nell’assunto fondamentale che il Comune non si sarebbe
posto in contrasto con la normativa vigente, essendo la società “in house” -
come già sostenuto nel ricorso n. 808/2005 - una forma di erogazione del
servizio in economia;
3) ulteriore violazione dell’art. 25 bis L.R. n. 25/1999, erroneità dei
presupposti, in quanto la proroga <sine die> dell’affidamento diretta ad
Hera S.p.A., quotata in borsa, dei servizi di cui si tratta, rappresenterebbe
una macroscopica violazione della normativa comunitaria.
In questo giudizio, si è costituita la sola Regione Emilia-Romagna, sollevando
numerosi profili di inammissibilità del gravame avversario; la Regione ha,
inoltre, dimesso memoria conclusiva.
VI. Indi, previa discussione orale dei difensori delle parti, entrambi i ricorsi
sono passati in decisione.
VII.1. Di essi, il Collegio deve, preliminarmente, disporre la riunione, per
evidenti ragioni di connessione oggettiva e, in parte, soggettiva.
VII.2. Quanto al primo ricorso n. 808/2005, il Collegio deve, sempre in via
preliminare, disattendere l’eccezione di inammissibilità dell’intervento <ad
opponendum> della Regione Emilia-Romagna, sollevata dal Comune ricorrente; e
ciò per le seguenti ragioni:
i) l’impugnata deliberazione dell'Assemblea consorziale d'ambito prende atto
della precedente deliberazione 2 dicembre 2004, n. 30 del Consiglio
d’Amministrazione, il quale aveva espressamente ritenuto che il Piano
industriale <de quo> non fosse rispettoso degli standard previsti dalla
deliberazione G.R. n. 1550/2003 per l’affidamento <in house>;
ii) del resto, che nella presente controversia si faccia questione (anche)
dell’applicazione di tali direttive regionali risulta incontrovertibilmente dal
tenore delle stesse censure svolte da parte ricorrente, tra le quali rientra
proprio (secondo motivo) quella di violazione delle direttive di cui alla
predetta deliberazione della Giunta regionale;
iii) ciò basta a far ravvisare in capo alla Regione Emilia-Romagna la
sussistenza di un interesse sufficiente ad intervenire “ad opponendum”
nel presente giudizio, poiché detta tipologia d’intervento è generalmente
ammessa dalla giurisprudenza in misura più larga rispetto all’intervento “ad
adiuvandum” e, precisamente, nei confronti di chi abbia un interesse mediato
e riflesso, anche di mero fatto, al mantenimento dell’atto impugnato;
iv) la Regione ha, dunque, un evidente interesse a intervenire <ad opponendum>
nella presente contestazione, al fine di difendere la legittimità di
provvedimenti, adottati in espressa applicazione di direttive dalla stessa
Regione impartite.
VII.3. Carattere logicamente preliminare riveste, altresì, la disamina del vizio
- qualificato di natura formale dallo stesso Comune ricorrente - dedotto con il
terzo motivo e, tuttavia, significativamente non più ripreso all’interno della
corposa memoria conclusiva depositata dal Comune: la censura è, invero, priva di
consistenza fattuale, poiché il documento di cui si tratta (del Consiglio
Comunale di Montese) risulta allegato al distinto verbale della seduta
20.12.2004 dell’Assemblea dell’Agenzia d’ambito (doc. 19 della produzione
dell’Agenzia), verbale cui l’impugnata deliberazione prot. n. 1054 in pari data
fa espresso rinvio, cosicché nessuna omissione è, al riguardo, in essa
rinvenibile.
VII.4. Parimenti da disattendere è il primo profilo del primo mezzo di
impugnazione (e, di conserva, il parallelo ultimo profilo del secondo mezzo),
alla stregua del pertinente e condivisibile rilievo, convergentemente svolto
dalle difese dell’Agenzia e di Meta, secondo cui nella deliberazione controversa
non si mette affatto in dubbio il possesso, da parte di Montese Multiservizi
s.r.l., dei requisiti per poter essere individuata quale affidataria “in house”
dei servizi di cui si tratta (profilo, questo, sul quale continua, tuttavia, a
diffondersi buona parte della memoria conclusiva del Comune).
La contestazione vera mossa con tale deliberazione è, infatti, quella della
insufficienza del piano industriale presentato dalla Società: e, non per caso,
tale questione occupa anche il nucleo essenziale delle residue censure dedotte
dal Comune (secondo profilo del primo mezzo, quasi totalità del secondo motivo).
Pertanto, è di tale questione che occorre, ora, occuparsi.
VII.5. In primo luogo, il Piano <de quo> è stato fatto oggetto di più
osservazioni e incontri (si vedano le note 17.6.2004 e 25 novembre 2004
dell’Agenzia d’ambito e relativi allegati: cfr. docc. 10 e 13 dalla stessa
prodotti, l’ultimo dei quali redatto - secondo incontestata affermazione
contenuta nell’atto di costituzione dell’Agenzia - anche con la consulenza di
una società esterna specializzata); sinché (dicembre 2004: successivo doc. 15)
il Direttore dell’Agenzia ha redatto, sull’argomento, ampia relazione tecnica,
denominata “Istruttoria inerente il piano industriale della Montese Multiservizi
s.r.l. - Analisi degli aspetti tecnico-economici, patrimoniali e finanziari”,
consistente di 16 pagine e riproducente, in buona sostanza, il contenuto
fondamentale delle precedenti osservazioni in data 25 novembre 2004.
A fronte di ciò, due considerazioni si impongono con immediatezza:
- la prima, è che l’attività dell’Agenzia non può di certo ritenersi inficiata
dai vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché di violazione del
principio dell’affidamento pure espressamente dedotti, tra gli altri, con il
secondo motivo;
- la seconda, è che il Comune non ha provveduto a depositare, in corso di causa,
analoga e contrapposta relazione tecnica di parte, a supporto della “bontà” del
piano industriale, presentato dalla propria società controllata.
Ne consegue che le ulteriori censure di irragionevolezza, travisamento,
perplessità, falso presupposto di fatto e di diritto - ancor prima che
sconfinare eventualmente nel merito della discrezionalità tecnica (problematica
che pure la difesa del Comune si pone per prima ed in via per c.d. “preventiva”,
durante lo svolgimento del secondo motivo) - sono sfornite del necessario
principio di prova e devono, pertanto e a loro volta, essere disattese.
VII.6. Restano da esaminare i due ulteriori argomenti messi in campo dal Comune,
e cioè:
- che le linee guida di cui alla citata delibera G.R. n. 1150/2003
riguarderebbero unicamente il servizio idrico integrato;
- che, in ogni caso, tali direttive concederebbero un anno di tempo per la
verifica, da parte dell’Agenzia d’ambito, del rispetto dei parametri
inizialmente non garantiti.
Il primo argomento è - come replicato da Agenzia e Meta - infondato in punto di
fatto, giacché la deliberazione <de qua> approva contestualmente e
partitamente sia l’aggiornamento dei precedenti indirizzi e linee guida per
l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato; sia i “Primi
elementi di indirizzo e linee guida per l’organizzazione e la gestione del
servizio gestione rifiuti solidi urbani”.
Il secondo argomento è infondato in diritto, perché le anzidette direttive
subordinano l’affidamento diretto di entrambi i servizi - ai sensi dell’art. 8
ter comma 4 L.R. n. 25/1999, invocato dal Comune - alla positiva valutazione del
piano industriale e dispongono che sia la convenzione di affidamento a prevedere
la verifica, entro il primo anno di gestione, dell’effettivo raggiungimento di
determinati valori e parametri: ma tale verifica differita presuppone, per
l’appunto, che il piano industriale abbia conseguito la valutazione positiva da
parte dell’Agenzia d’ambito e quest’ultima abbia sottoscritto la convenzione di
affidamento.
Il che, nella fattispecie, non si è verificato: circostanza, questa, che
consente anche di prescindere dalle ulteriori sopravvenienze in fatto e in
diritto, esposte dalla Regione in sede di memoria conclusiva.
VII.7. Conclusivamente - e previamente disattese le eccezioni sollevate dal
Comune ricorrente in ordine all’intervento della Regione Emilia-Romagna - il
ricorso n. 808/2005 deve essere respinto, siccome infondato.
VII.8. Ne consegue l’infondatezza della censura di illegittimità derivata,
dedotta dal Comune al primo motivo del successivo ricorso n. 391/2008.
VII.9. Anche il secondo motivo di tale gravame si rivela infondato alla stregua
delle considerazioni già svolte dal Collegio a proposito del precedente ricorso
n. 808/2005: invero, neppure il provvedimento regionale di cui qui si
controverte mette in dubbio l’astratta affidabilità ad una società “in house”
dei servizi di cui si tratta (tema su cui, invece, insiste e si esaurisce il
suddetto secondo motivo), bensì - così come il provvedimento impugnato con il
ric. n. 808/2005 si fondava su una precisa contestazione di sostanza
(insufficienza del piano industriale presentato dalla Società Montese
Multiservizi), non adeguatamente contrastata dal Comune - su di una analoga
contestazione di sostanza, non contrastata dal Comune (permanere della sua
illegittima gestione in economia) si fonda anche la determinazione dirigenziale
oggetto della presente impugnativa.
Il ricorso, tuttavia, non spende una parola sul punto: né potrebbe essere
diversamente, stante l’inequivocità del quadro normativo statale e regionale di
riferimento (riassunto dalle difese della Regione: artt. 8 e 9 legge “Galli” del
1994, art. 23 Decreto “Ronchi” del 1997, art. 113 comma 5 T.U. Enti locali del
2000, art. 148 D. Lgs. 152/2006, artt. 10 e 16 L.R. n. 25/1999), che esclude
qualsiasi attuale possibilità di gestione diretta in economia dei servizi di cui
si tratta.
Donde l’ineccepibile motivazione (attuale situazione di illegittimità nella
quale viene svolto il servizio idrico integrato) che regge l’impugnata
determinazione di escludere, ai sensi dell’art. 25 bis L.R. n. 25/99 e s.m.i.,
il Comune di Montese dall’erogazione dei finanziamenti regionali di settore.
VII.10. Il che priva, all’evidenza, lo stesso Comune di qualsivoglia interesse a
dedurre (terzo motivo) pretese illegittimità dell’affidamento del servizio ad
Hera, affidamento, oltretutto, completamento estraneo alla natura (“lato
sensu” sanzionatoria) e all’ambito oggettivo della determinazione
dirigenziale impugnata: sotto più profili (denunciati nella memoria di
costituzione della Regione), la censura in parola si rivela, pertanto,
inammissibile.
VII.11. Anche il ricorso n. 391/2008 deve, in conclusione, essere rigettato,
siccome in parte inammissibile e, per la restante parte, infondato.
VII.12. Quanto alla liquidazione delle spese di lite, la sua particolare genesi
(che risale alla questione della adeguatezza o meno del piano industriale di
Montese Multiservizi s.r.l.) induce il Collegio a disporne la compensazione tra
tutte le parti presenti nei due ricorsi riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna,
Sezione I, così decide in ordine ai ricorsi in premessa:
1) li riunisce;
2) respinge l’eccezione, proposta dal Comune di Montese, di inammissibilità
dell’intervento <ad opponendum> della Regione Emilia-Romagna nel ric. n.
808/2005;
3) respinge entrambi i ricorsi, per le ragioni rispettivamente addotte in
motivazione;
4) compensa, tra tutte le rispettive parti, le spese di lite relative ad
entrambi i ricorsi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15/01/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Giorgio Calderoni, Consigliere, Estensore
Sergio Fina, Consigliere
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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