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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 6 maggio 2009, n. 617
APPALTI - Raggruppamento temporaneo di imprese - Polizza fideiussoria -
Intestazione a tutte le partecipanti al raggruppamento - Necessità - Esclusione
- Sufficienza dell’operatività nei loro confronti. Nel caso di
partecipazione ad una gara di appalto di un costituendo raggruppamento
temporaneo di imprese è necessario non tanto che la polizza fidejussoria sia
intestata a tutte le imprese che vi fanno parte, quanto piuttosto che la
garanzia sia operativa nei confronti di tutti i partecipanti al raggruppamento.
Pres. f.f. Trizzino, Est. Brini - B.O.A. (avv. Cinti) c. H. s.p.a. (avv.
Carullo) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA,
Bologna, Sez. I -
06/05/2009, n. 617
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00617/2009 REG.SEN.
N. 01278/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2008, proposto da:
Borelli Orlando Autotrasporti, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro
Cinti, con domicilio eletto presso Alessandro Cinti in Bologna, via D'Azeglio
19;
contro
Hera Spa, rappresentata e difesa
dall'avv. Antonio Carullo, con domicilio eletto presso Antonio Carullo in
Bologna, Strada Maggiore 47;
nei confronti di
Agesp Spa, rappresentato e difeso
dall'avv. Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso Silvia Nicodemo in
Bologna, viale Filopanti 4/C;
Ecologia Soluzione Ambientale Spa;
per l'annullamento
In via principale: del verbale di
gara della 1^ seduta pubblica in data 1 settembre 2008 nella parte in cui ha
dichiarato l'ammissibilità alla procedura di gara dell'offerta presentata dalle
imprese affidatarie;
dei verbali di gara della Commissione Tecnica nominata al fine di esaminare le
offerte formulate per la parte propositiva;
del verbale di gara della 2^ seduta pubblica in data 11 settembre 2008;
del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, comunicato in data 17 ottobre
2008, con cui Hera s.p.a. ha affidato "il servizio relativo alla raccolta e
trasporto rifiuti e gestione, inclusi gli interventi manutentivi ordinari e
straordinari, lavaggio e sanificazione delle isole interrate e dei contenitori
interrati per la raccolta differenziata ubicati nel bacino territoriale gestito
da Hera Bologna s.r.l. uni personale per il periodo 1 ottobre 2008 al periodo 30
settembre 2010. Importo complessivo 1.560.000,00 euro, Iva esclusa”;
del provvedimento non cognito in forza del quale Hera s.p.a. ha aggiudicato in
via definitiva alle imprese Agesp s.p.a. e Ecologia Soluzione Ambientale s.p.a.
il servizio.
In via subordinata: della lex specialis di gara; del verbale della prima
seduta privata 2.9.2008 nella parte in cui la Commissione ha suddiviso i criteri
valutativi delle offerte.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Hera Spa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e di ricorso incidentale di Agesp Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23.4.2009 il dott. Grazia Brini e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Con ricorso notificato il
15/12/2008 e depositato il 27. 12 successivo, l'impresa Borelli Orlando
Autotrasporti espone di avere partecipato alla procedura ristretta, indetta da
Hera s.p.a. ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 163 /
2006, per l'aggiudicazione di un appalto avente ad oggetto l'esecuzione del
servizio integrato di raccolta, trasporto rifiuti e di gestione, inclusi gli
interventi manutentivi, delle isole ecologiche interrate e dei contenitori
interrati per la raccolta differenziata, ubicati nel comune di Bologna, per il
periodo dal 1º ottobre 2008 al 30 settembre 2011 (importo complessivo euro
1.560.000,00).
Delle tre imprese invitate alla procedura hanno presentato offerta la ricorrente
ed il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Agesp S.p.A. (in veste
di capogruppo mandataria) e da Ecologia Soluzione Ambiente S.p.A. (in veste di
mandante).
Impugna gli atti indicati all'epigrafe, per i seguenti motivi:
1) Violazione falsa applicazione dell'articolo 75 del decreto legislativo
163/2006. Violazione della par condicio. eccesso di potere per carenza di
istruttoria (in relazione a vizi della cauzione provvisoria presentata dalla
controinteressata);
2) Eccesso di potere per violazione della par condicio, violazione dei
principi di cui all'art. 97 della Costituzione, violazione dei principi atti a
garantire la concorsualità (in relazione al vincolo posto dalla lex specialis
dell’obbligo di lavaggio dei cassoni presso l’impianto di Hera ed alla
situazione di vantaggio di cui è venuto a godere il raggruppamento
controinteressato, posto che la mandante Ecologia- Soluzione ambiente partecipa
assieme al gruppo Hera ad Uniflotte s.r.l., gestore del servizio di manutenzione
e lavaggio).
3) Violazione falsa applicazione dell'art. 83 del decreto legislativo 163 /
2006, eccesso di potere da parte della commissione tecnica (in relazione alla
suddivisione operata dalla Commissione dei parametri valutativi indicati nella
lettera di invito).
4) Violazione della par condicio, violazione del principio di segretezza
delle offerte, violazione dei principi di trasparenza di efficacia e di buon
andamento di cui all'art. 97 della Costituzione ( in relazione alle modalità di
custodia delle offerte).
Si è costituita Hera, che ha eccepito in via preliminare l'irricevibilità del
ricorso per tardività dell'impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria
dell'appalto, disposta nella seduta pubblica dell'11 settembre 2008 (alla quale
erano presenti due delegati del signor Borrelli, legale rappresentante della
ricorrente), e nel merito la sua infondatezza.
Si è costituita anche la controinteressata, in proprio e quale capogruppo
mandataria del raggruppamento di imprese costituito con la ditta Ecologia
Soluzione Ambiente s.p.a., che ha proposto altresì ricorso incidentale
subordinato (in relazione a vizi della cauzione provvisoria presentata dalla
ricorrente principale) .
II. Premesso che la ricorrente e la controinteressata sono state le uniche due
concorrenti nella gara di cui è controversia, vanno prioritariamente considerate
le questioni relative alle reciproche ammissioni (quella della controinteressata
contestata con il primo motivo del ricorso principale; quella della ricorrente
contestata con il ricorso incidentale).
Quanto all’ordine di trattazione del ricorso principale e di quello incidentale
nel caso di controversia tra le due uniche imprese che siano state ammesse alla
gara, torna applicabile il principio di recente espresso dall’Adunanza Plenaria
(n.11/2008) secondo il quale il giudice, per essere «imparziale», deve trattare
le parti «in condizioni di parità», con la conseguenza che “quando le due uniche
imprese ammesse alla gara abbiano ciascuna impugnato l’atto di ammissione
dell’altra, le scelte del giudice non possono avere rilievo decisivo sull’esito
della lite, anche quando riguardino l’ordine di trattazione dei ricorsi: non si
può statuire che la fondatezza del ricorso incidentale - esaminato prima -
preclude l’esame di quello principale, ovvero che la fondatezza del ricorso
principale - esaminato prima - preclude l’esame di quello incidentale, poiché
entrambe le imprese sono titolari dell’interesse minore e strumentale
all’indizione di una ulteriore gara.”.
III. L’eccezione di tardività del ricorso principale sollevata da Hera per la
presenza alla seduta pubblica di due delegati dell’impresa ricorrente è
infondata, posto che l’onere di impugnativa sorge solo nei confronti del
provvedimento finale e l’aggiudicazione definitiva è stata comunicata alla
ricorrente con nota del 17.10.08; nella seconda seduta pubblica dell’11.9. 2008,
cui si riferisce Hera, è stato stilato l’ordine di graduatoria provvisoria e la
Commissione, con atto ad evidente valenza endoprocedimentale, si è riservata di
esaminare l’analisi giustificativa dei costi allegata all’offerta economica al
fine di accertarne la validità ed ammissibilità.
IV. E’ infondata l’eccezione sollevata dalla ricorrente di inammissibilità del
ricorso incidentale perché notificato non all’avvocato che ha firmato il ricorso
stesso ma alla parte e per essa al procuratore e difensore costituito: com’è
stato di recente ritenuto (Cons. Stato, V, n. 4368/07 ) va escluso che la
notifica effettuata alla parte e per essa al procuratore costituito possa
presentare profili di dubbio sul versante della validità “perché se è vero che,
dopo la costituzione in giudizio, è il procuratore costituito a risultare
destinatario delle notificazioni e delle comunicazioni non si può negare che
egli lo è quale rappresentante della parte; di conseguenza, la notifica che
(come nella specie) tenga conto di entrambi gli aspetti è perfettamente valida
allo scopo considerato”.
V. Infondata infine è l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale
sotto il diverso profilo della mancata individuazione del provvedimento verso
cui è diretto: è infatti chiarissimo che tale mezzo mira a colpire l’ammissione
della ricorrente sotto il profilo delle denunciate carenze della cauzione
provvisoria, con censura speculare a quella dedotta dalla stessa ricorrente
principale.
VI. Quanto all’ammissione del raggruppamento controinteressato, secondo la
ricorrente questo avrebbe dovuto essere escluso perchè la polizza fideiussoria
posta a garanzia dell’offerta risulta intestata alla sola capogruppo e non anche
alla mandante Ecologia Soluzione Ambiente.
Oppongono le due parti resistenti che tale possibilità era espressamente
prevista dalla lettera di invito (“In caso di raggruppamenti temporanei di
imprese la cauzione provvisoria può essere intestata a tutte le imprese facenti
parte del costituendo raggruppamento oppure anche alla sola capogruppo”).
Il collegio rileva che, in base ad ormai consolidato orientamento
giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato A.P. 4/10/2005 n° 8; C.Si. 21/11/2006 n°
680; T.A.R. Lombardia - Milano, I Sez., 19/4/2007 n° 1876, TAR Sardegna, I,
1116/2008, TAR Catanzaro, I, 317/2008, Cons. Stato V, 2400/2009), nel caso di
partecipazione ad una gara di appalto di un costituendo raggruppamento
temporaneo di imprese è necessario non tanto che la polizza fidejussoria sia
intestata a tutte le imprese che vi fanno parte, quanto piuttosto che la
garanzia sia operativa nei confronti di tutti i partecipanti al raggruppamento.
Ha precisato il Giudice d’appello nell’ultima delle decisioni citate (già con
riferimento alle previsioni dell’art.75 del codice del contratti pubblici): “Ciò
che rileva è che la polizza fideiussoria garantisca i rischi connessi al
possibile inadempimento di tutte le imprese dell’ATI costituenda (in particolare
il rischio relativo alla mancata sottoscrizione del contratto d’appalto per
fatto dell’aggiudicatario), non essendo necessario che ciascuna di esse provveda
a sottoscrivere la polizza stessa. L’esigenza da perseguire, infatti, è che la
stazione appaltante sia garantita nei confronti di tutti i partecipanti all’ATI
non ancora costituita non essendo rilevante il fatto che tutte le imprese
abbiano o meno sottoscritto la polizza, né che la polizza sia intestata alla
sola capogruppo, ma piuttosto che la garanzia sia operativa nei confronti di
tutti i partecipanti al raggruppamento.
Diversamente ragionando si determinerebbe una carenza di garanzia per la
stazione appaltante quante volte la mancata sottoscrizione non sia imputabile
alla capogruppo designata ma alle mandanti sia, in ipotesi, perché sono state
queste ultime a non conferire il mandato alla capogruppo designata messa così
nella impossibilità di sottoscrivere il contratto, sia perché le dichiarazioni
non veritiere circa il possesso dei requisiti individuali di partecipazione sono
state rese da una delle mandanti; peraltro non è configurabile una ipotesi di
responsabilità indiretta o per fatto altrui della capogruppo che non potrebbe
essere chiamata a rispondere per fatto di altro soggetto.”.
Ciò premesso, l’applicazione di tali principi al caso in esame porta a
concludere che:
a) nella polizza fidejussoria in questione Agesp s.p.a non solo è l’unico
intestatario ma soprattutto è l’unico soggetto garantito, non facendosi cenno
alcuno né ad un costituendo raggruppamento né alla mandataria.
b) Non rileva che la lex specialis prevedesse la possibilità di
intestazione alla sola capogruppo, posto che la polizza è comunque carente sul
piano dei soggetti garantiti.
L’ammissione del raggruppamento controinteressato nonostante tale carenza
risulta pertanto illegittima.
VII. Altrettanto viziata, peraltro, risulta la polizza presentata dalla
ricorrente, che non prevede l’espressa rinuncia del fidejussore all'eccezione di
cui all'art. 1957 comma 2 c.c, nè l’impegno dello stesso a rilasciare la
garanzia fideussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.Lgs.
n.163/2006 nel caso in cui l’offerente risultasse aggiudicataria (elementi
richiesti a pena di esclusione sia dalla lettera di invito sia dall’art.75 del
Codice contratti).
E’ conseguentemente fondato anche il ricorso incidentale.
VIII. L’accoglimento sia del ricorso principale (primo motivo), sia del ricorso
incidentale ha effetto caducante degli ulteriori atti della procedura di gara
successivi alla fase dell’ammissione, viziata per entrambe le concorrenti.
Restano pertanto assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale.
L’esito della controversia porta a compensare integralmente le spese del
giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale
(primo motivo) ed il ricorso incidentale in ordine rispettivamente
all’ammissione della controinteressata ed all’ammissione della ricorrente, e per
l’effetto annulla gli atti di gara a partire dal verbale della prima seduta
pubblica 1.9.2008.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23.4.2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente FF
Grazia Brini, Consigliere, Estensore
Sergio Fina, Consigliere
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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