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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
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T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 7 aprile 2009, n. 105
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Infrastrutture di reti pubbliche -
Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - Art. 86, c. 3 d.lgs. n.
259/2003 - Potestà regolamentare comunale. L’assimilazione in via normativa
delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di
urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 86, c.3, del d.lgs. n. 259 del 2003,
comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio
dell’insediamento abitativo, non da questo avulse con localizzazione lontana dai
centri di utenza, onde la potestà assegnata alle amministrazioni comunali
dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 può tradursi, ad esempio,
nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e
beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ma non
può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di
telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in
assenza di una plausibile ragione giustificativa; in definitiva, tale disciplina
non deve risolversi in un impedimento che rende in concreto impossibile, o
comunque estremamente difficoltosa, la realizzazione di una rete completa di
infrastrutture di telecomunicazioni. Con la conseguente illegittimità dei
regolamenti locali che prevedano una “zonizzazione” indipendente dalle esigenze
dei gestori del servizio di telefonia mobile, e che cioè circoscrivano gli
impianti a specifiche aree, appositamente individuate, senza subordinare le
relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina
pianificatoria con la necessità che venga assicurata, nell’intero territorio
comunale, l’uniforme copertura del servizio (v. Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo
2007 n. 1431). Pres. Papiano, Est. Caso - T. s.p.a. (avv. De Vergottini) c.
Comune di Albinea (avv. Coli).
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 07/04/2009, n. 105
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00105/2009 REG.SEN.
N. 00096/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 96 del 2008 proposto da Telecom Italia S.p.A., in persona del
legale rappresentante Nadia Francesca Cipriano, difesa e rappresentata dall’avv.
Giuseppe De Vergottini ed elettivamente domiciliata in Parma, via Padre Onorio
n. 1, presso lo studio dell’avv. Elena Tedeschi;
contro
il Comune di Albinea, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Coli ed elettivamente
domiciliato in Parma, borgo Giacomo Tommasini n. 20, presso lo studio dell’avv.
Mario Ramis;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 0000387
del 16 gennaio 2008, a firma del Responsabile dell’Area “Lavori pubblici
Patrimonio e Ambiente”, con cui il Comune di Albinea ha rigettato la richiesta
di autorizzazione alla installazione di un impianto di telefonia mobile
denominato “Albinea Paese”;
del «regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di
telecomunicazione per telefonia mobile» approvato con deliberazione consiliare
n. 64 del 26 novembre 2007, ed in particolare dell’art. 8, comma 5;
di ogni altro atto, anche non cognito alla ricorrente, presupposto o comunque
connesso al provvedimento in questione, ed in particolare del parere espresso in
data 13 dicembre 2007 dal Responsabile dell’Area “Urbanistica - Edilizia privata
- Attività produttive”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Albinea;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 24 marzo 2009 i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Presentata dalla società ricorrente
la rituale richiesta di autorizzazione alla installazione di un impianto di
telefonia mobile denominato “Albinea Paese”, il Comune di Albinea rigettava
l’istanza con provvedimento prot. n. 0000387 del 16 gennaio 2008, a firma del
Responsabile dell’Area “Lavori pubblici Patrimonio e Ambiente”. In particolare,
il diniego era motivato con la circostanza che il sito prescelto rientrava nel
«perimetro del territorio urbanizzato», e quindi in un ambito per il quale
l’art. 8, comma 5, dell’apposito regolamento comunale vieta la localizzazione di
simili attrezzature.
Avverso il provvedimento di diniego, il regolamento comunale e il parere
negativo del Responsabile dell’Area “Urbanistica - Edilizia privata - Attività
produttive” (in data 13 dicembre 2007) ha proposto impugnativa la società
ricorrente, deducendo l’illegittimità dei divieti generalizzati di installazione
degli impianti di telefonia - dalla legge assimilati alle opere di
urbanizzazione primaria -, la sostanziale indebita introduzione di limiti che si
risolvono nella sostituzione di quelli di esclusiva pertinenza statale, la
previsione di vincoli che impediscono ai gestori la doverosa copertura
territoriale del servizio in ambito comunale, l’inammissibile fissazione di
criteri di localizzazione preordinati a finalità estranee alla normativa in
materia. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Albinea, resistendo al gravame.
L’istanza cautelare della società ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla
Camera di Consiglio del 15 aprile 2008 (ord. n. 64/08), ma poi accolta dal
giudice d’appello (v. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 26 agosto 2008 n. 4692).
All’udienza del 24 marzo 2009, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa
è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Come è stato rilevato in giurisprudenza (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI,
5 giugno 2006 n. 3332), l’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di
reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi
dell’art. 86, comma terzo, del d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse
debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo, non
da questo avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza, onde la
potestà assegnata alle amministrazioni comunali dall’art. 8, comma 6, della
legge n. 36 del 2001 (“i comuni possono adottare un regolamento per assicurare
il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare
l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnatici”) può tradursi, ad
esempio, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di
zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico,
ma non può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di
telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in
assenza di una plausibile ragione giustificativa; in definitiva, tale disciplina
non deve risolversi in un impedimento che rende in concreto impossibile, o
comunque estremamente difficoltosa, la realizzazione di una rete completa di
infrastrutture di telecomunicazioni. Con la conseguente illegittimità dei
regolamenti locali che prevedano una “zonizzazione” indipendente dalle esigenze
dei gestori del servizio di telefonia mobile, e che cioè circoscrivano gli
impianti a specifiche aree, appositamente individuate, senza subordinare le
relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina
pianificatoria con la necessità che venga assicurata, nell’intero territorio
comunale, l’uniforme copertura del servizio (v. Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo
2007 n. 1431).
Ora, e venendo al caso di specie, a fronte di una norma del «regolamento
comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione
per telefonia mobile» secondo cui “ … è vietata la previsione e l’installazione
di impianti fissi per la telefonia mobile sulle aree comprese entro il perimetro
del territorio urbanizzato, come individuato nella tav. n. 14” del PRG …” (art.
8, comma 5), la società ricorrente non ha fornito un principio di prova in
ordine all’asserita inidoneità di tale disciplina ad assicurare in concreto la
necessaria copertura del servizio in ambito locale (circa la sussistenza di un
simile onere probatorio in capo al gestore v. Cons. Stato, Sez. VI, 19 maggio
2008 n. 2287); in realtà, la relazione tecnica esibita in giudizio (v. doc. n.
9) dà conto dell’esigenza di installazione di un nuovo impianto per conseguire
l’adeguatezza del servizio nella zona sud dell’abitato di Albinea, ma lascia
indimostrata la circostanza - niente affatto scontata - che l’ubicazione del
medesimo impianto all’esterno del comparto vietato, in una collocazione diversa
da quella degli impianti già in uso e più prossima all’area priva di copertura,
non consentirebbe il raggiungimento del medesimo risultato (il Collegio non può
evidentemente tenere conto di eventuali prove documentali introdotte nel solo
giudizio cautelare d’appello). Occorre considerare che nei comuni di ridotte
dimensioni, attesa la minore estensione delle aree in cui va garantita la
capillare ed effettiva erogazione del servizio, il potere di pianificazione
urbanistica incontra vincoli meno stringenti quanto alla determinazione degli
ambiti territoriali abilitati ad ospitare gli impianti di telefonia mobile;
pertanto, se le scelte operate non pregiudicano in concreto l’interesse dei
gestori a che venga realizzata una rete completa, si riducono significativamente
i margini di sindacato giurisdizionale in ordine alle misure di governo del
territorio adottate dalle Amministrazioni locali. Nella fattispecie, in
particolare, la norma regolamentare censurata pone a suo fondamento obiettivi di
carattere tipicamente urbanistico (“Nell’ambito di una razionale pianificazione
urbanistica che consenta in futuro, in previsione di una crescita del fabbisogno
di servizi sanitari, assistenziali e scolastici, la diversa allocazione e/o il
nuovo insediamento sul territorio urbanizzato degli edifici …, in considerazione
delle difficoltà di ampliare l’area urbanizzata esistente, già estremamente
ridotta, in relazione alle caratteristiche morfologiche del territorio, nonché
della presenza di numerose aree potenzialmente idonee al soddisfacimento delle
esigenze di installazione degli impianti in prossimità e/o adiacenza del
territorio urbanizzato …”), in quanto, stante l’incompatibilità con gli impianti
di telefonia mobile delle aree destinate ad attrezzature sanitarie,
assistenziali e scolastiche (v. art. 9 della legge reg. n. 30/2000), si è inteso
preservare un determinato ambito territoriale, in ragione delle sue peculiarità,
dalla presenza di strutture che avrebbero poi potuto interferire con il corretto
sviluppo dell’aggregato urbano; e tanto nell’esercizio, non manifestamente
illogico, di funzioni di governo del territorio.
In conclusione, dagli atti di causa non risulta in concreto sacrificata
l’esigenza di copertura territoriale del servizio di telefonia mobile, né emerge
sia stata posta in essere una competenza estranea alle attribuzioni
dell’Amministrazione resistente. Donde il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente, e vengono
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura
complessiva di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre agli accessori di
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2009, con
l’intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Primo Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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