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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 11 maggio 2009, n. 186


URBANISTICA ED EDILIZIA - Cd. onere ecologico - Art. 10, c. 1 L. n. 10/77 - Fallimento dell’originario soggetto cui era stato rilasciato il permesso di costruire - Provvedimento di riscossione diretto alla curatela fallimentare - Illegittimità. E’illegittimo il provvedimento di riscossione del c.d. contributo ecologico di cui all’articolo 10 primo comma della legge 28 gennaio 1977 n. 10, diretto non all’originario soggetto a cui era stato rilasciato il permesso di costruire, bensì alla curatela fallimentare, che è deputata a amministrare il patrimonio del fallito con il precipuo scopo di liquidare i creditori e preservare la residua parte del patrimonio. L’”onere ecologico”, pur avendo natura di prestazione patrimoniale imposta, analogamente agli oneri di urbanizzazione, deve essere fatto valere quale credito del fallimento e non già dell’intera massa fallimentare: il Comune, al fine del soddisfacimento del credito, deve pertanto insinuarsi nell’attivo del fallimento (cfr. art. 2752 c.c.). Pres. Papiano, Est. Loria - Fallimento V. srl (avv. Rutigliano) c. Comune di Parma (avv. Cristini) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 11/05/2009, n. 186
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00186/2009 REG.SEN.
N. 00351/2006 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 351 del 2006, proposto da Fallimento Vecchi Casearia S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Rutigliano, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo avvocato in Parma, borgo S. Brigida 1;
 

contro
 

Il Comune di Parma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Cristini, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Municipale, in Parma, via Repubblica 1;
 

per l'annullamento
 

A) del provvedimento prot. gen. N. 131374, notificato in data 18/08/2006, del Settore Interventi Urbanistici Sportello Unico Edilizia e imprese, con il quale è stato ingiunto al Fallimento il pagamento del contributo pari all’incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche , per l’importo di euro 71.251,12 salvo conguaglio una volta che interverrà la definizione del contributo stesso nelle tabelle parametriche regionali;

B) di ogni altro atto antecedente, conseguente comunque connesso, ancorchè non conosciuto e in particolare:

a) la delibera C.C. 19/12/2005, con la quale è stata deliberata l’entità del contributo;

b) la decisione della G. C. del 1999, con la quale si decideva di condizionare il rilascio dei permessi a costruire per gli edifici in questione e altri alla previa sottoscrizione di un atto unilaterale con cui il richiedente si obbligava a corrispondere al Comune il contributo D + S che sarebbe stato determinato in futuro.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Parma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 24/03/2009 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

La ricorrente espone, nell’atto di ricorso in epigrafe, notificato in data 14/11/2006 e depositato in data 05/12/2006, che la Vecchia Casearia s.r.l. ha presentato nel 2001 domanda di permesso di costruire per la realizzazione di un caseificio in Baganzola; che il Comune, prima di rilasciare il permesso, chiedeva la previa sottoscrizione di un impegno al versamento dei contributi D+S nelle modalità che sarebbero state successivamente stabilite dall’Amministrazione comunale.

Il Comune di Parma rilasciava il permesso di costruire determinando gli oneri concessori, non comprensivi del D+S. Quindi, con delibera del Consiglio Comunale in data 19/12/2005 il Comune deliberava l’entità del contributo in questione e con nota in data 19/0772006 comunicava l’avvio del procedimento di quantificazione e riscossione. Con atto notificato in data 18/08/2006 intimava il pagamento di euro 71.251,12 (salvo conguaglio una volta che interverrà la definizione del contributo nelle tabelle parametriche regionali), avvertendo che in caso di ritardo sarebbero state applicate le sanzioni previste dall’articolo 20 della legge regionale n. 23/2004 e si sarebbe provveduto alla riscossione coattiva.

Opina la ricorrente che il provvedimento comunale è illegittimo, unitamente agli atri indicati in epigrafe, per i seguenti motivi di diritto:

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. NULLITA DELL’ATTO D’OBBLIGO. ECCESSO DI POTERE PER OMESSA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. In forza del principio di irretroattività, le determinazioni degli organi amministrativi non possono esplicare efficacia retroattiva, salvo che esiste un’apposita norma attributiva del relativo potere o che le determinazioni abbiano un contenuto favorevole per i destinatari. Nel caso di specie, la determinazione in data 19/12/2005, con cui il Comune di Parma ha disciplinato il contributo D + S, non può essere applicato retroattivamente all’intervento edilizio realizzato dalla ricorrente a cui era stato rilasciato il permesso di costruire quattro anni prima. E ciò anche in presenza della dichiarazione che il Comune di Parma ha fatto sottoscrivere alla ditta fallita, posto che, a mezzo di essa, alcun impegno è stato assunto in relazione alla futura determinazione dell’entità di detto contributo ma solo in relazione alle “modalità” che sarebbero state stabilite “nel caso in cui l’amministrazione provveda ad allestire i relativi servizi”. La dichiarazione resa dalla ditta fallita, anche ove fosse interpretata quale obbligo di incondizionata accettazione delle future determinazioni comunali, sarebbe comunque nulla, in quanto rimette al mero arbitrio di una delle parti l’entità del contributo D + S, in assenza, peraltro, di qualsivoglia parametro regionale.

ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA MANIFESTA. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI PER L’ESERCIZIO DEL POTERE. SVIAMENTO DI POTERE. In assenza della disciplina regionale in ordine ai parametri regionali per la determinazione del contributo D + S, il Comune non avrebbe potuto assumere autonomamente la decisione di disciplinare la materia in questione. Ha quindi utilizzato l’escamotage della dichiarazione unilaterale preventiva, obbligando illegittimamente la società ricorrente a accettare preventivamente non conosciute ne conoscibili determinazioni.

ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA ED IRRAZIONALITA MANIFESTA. Se il Comune poteva determinare autonomamente il contributo D + S anche in assenza dei parametri regionali, risulta incomprensibile la clausola apposta nel provvedimento impugnato “salvo conguaglio una volta che interverrà la definizione del contributo stesso nelle tabelle parametriche regionali”.

VIOLAZIONE DI LEGGE. ERRONEITA DEI PRESUPPOSTI. Il provvedimento impugnato intima alla massa fallimentare di provvedere al pagamento, con ciò supponendo che si tratti di un debito della massa, ma così non è e il Comune di Parma avrebbe dovuto, al più, insinuarsi nel passivo fallimentare.

ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITA MANIFESTA ED OMESSA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DELL’ART. 28 L. REG.LE N. 31/2002. Nella determinazione del contributo il Comune di Parma ha omesso di considerare una serie di fattori che avrebbero condotto ad una inferiore determinazione del contributo stesso. Non sono stati considerati elementi quali il recupero energetico degli impianti, né i costi reali dell’investimento, né i depuratori già esistenti. Inoltre il Comune non ha considerato la quota U1 che i privati sono tenuti a corrispondere per fognature e impianti di depurazione, con ciò introducendo un duplicazione dei costi per la medesima causale.

Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, chiedendo che il ricorso sia respinto in quanto infondato, con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio.

Alla Pubblica Udienza del 24/03/2009 la causa è stata chiamata e quindi introitata per la decisione.
 

DIRITTO
 

Il Collegio, pur conoscendo e condividendo i precedenti della Sezione, in ordine alla problematica sollevata con il ricorso in epigrafe ( vedasi T.A.R. E. R., sede di Parma n. 11 febbraio 2009 n. 33/2009, 18 novembre 2008 n. 431/2008), relativa alla determinazione del c.d. contributo ecologico di cui all’articolo 10 primo comma della legge 28 gennaio 1977 n. 10, ritiene fondata la specifica doglianza sollevata con il quarto mezzo di gravame, in relazione alla erroneità del presupposto posto a fondamento della intimazione fatta al Fallimento della società.

Infatti, nel caso di specie, a differenza di quelli decisi con le sentenze sopra citate, il soggetto passivo dell’intimazione di pagamento non è l’originario soggetto a cui era stato rilasciato il permesso di costruire, bensì il soggetto deputato a gestire la fase di liquidazione dell’impresa, ossia la curatela fallimentare, che è deputata a amministrare il patrimonio del fallito con il precipuo scopo di liquidare i creditori e preservare la residua parte del patrimonio del fallito.

Si ritiene che tale impostazione del provvedimento di riscossione sia illegittima in quanto ha a fondamento l’erroneo presupposto che il soggetto debitore si identifichi con la curatela fallimentare, laddove del credito vantato dall’Amministrazione risponde la massa fallimentare, per cui l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto insinuarsi nell’attivo del fallimento per avere soddisfazione della propria pretesa.

Del resto che questa sia l’interpretazione corretta si evince anche dal fatto che l’articolo 2752 c.c. nel prevedere il privilegio dei crediti dello Stato e subordinatamente degli Enti locali (III comma) sui beni mobili del debitore, ha altresì specificato che deve trattarsi di imposte, tasse e tributi dei Comuni previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. La Corte di Cassazione ha interpretato restrittivamente tale disposizione, ritenendo che ove fosse consentito ampliare il novero del privilegio dei crediti per le imposte, tasse e tributi di Comuni e Province si dovrebbe altrimenti ritenere inutile la precisazione, contenuta nella stessa disposizione, che accorda il detto privilegio anche ai crediti previsti "dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni", specificazione non necessaria ove il riferimento alla legge per la finanza locale avesse dovuto intendersi relativo a qualsiasi legge istitutiva d'imposta, tassa e tributo dei comuni e delle province. (Cass. civ. Sez. V, 29-03-2006, n. 7309) . Ed ancora: “la circostanza che il legislatore, nell'art. 2752, comma 3, c.c. (che elenca le tasse e i tributi locati aventi valore di crediti privilegiati), abbia fatto riferimento ad una specifica imposta comunale (imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni) esclude che il richiamo alla legge per la Finanza locale possa di per sé valere ad estendere il privilegio ad imposte, tasse o tributi dei Comuni e delle Province diverse da quella ivi specificata”, (Cass. civ. Sez. V, 29-03-2006, n. 7309 Comune di Gualdo Tadino c. Fallimento ditta Ridolfi Augusto).

Alla stregua di tali ragionamenti si ritiene che l’”onere ecologico” per cui è causa, pur avendo natura di prestazione patrimoniale imposta, analogamente rispetto agli oneri di urbanizzazione, avrebbe dovuto essere fatto valere quale credito del fallimento e non già dell’intera massa fallimentare e ciò nel rispetto generale del principio di “par condicio creditorum” che caratterizza la procedura in parola.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio - senza effettuare la disamina degli ulteriori mezzi di impugnativa per evidenti ragioni di economia processuale - accoglie il ricorso in epigrafe per la riconosciuta fondatezza del quarto mezzo di impugnativa, rimanendo salve le eventuali successive determinazioni dell’Amministrazione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia - Romagna, sede di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

Condanna il Comune al pagamento delle pese di giudizio, che liquida in euro 3.000,00, oltre a IVA e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 24/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Papiano, Presidente

Italo Caso, Consigliere

Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
 



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