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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 11 maggio 2009, n. 186
URBANISTICA ED EDILIZIA - Cd. onere ecologico - Art. 10, c. 1 L. n. 10/77 -
Fallimento dell’originario soggetto cui era stato rilasciato il permesso di
costruire - Provvedimento di riscossione diretto alla curatela fallimentare -
Illegittimità. E’illegittimo il provvedimento di riscossione del c.d.
contributo ecologico di cui all’articolo 10 primo comma della legge 28 gennaio
1977 n. 10, diretto non all’originario soggetto a cui era stato rilasciato il
permesso di costruire, bensì alla curatela fallimentare, che è deputata a
amministrare il patrimonio del fallito con il precipuo scopo di liquidare i
creditori e preservare la residua parte del patrimonio. L’”onere ecologico”, pur
avendo natura di prestazione patrimoniale imposta, analogamente agli oneri di
urbanizzazione, deve essere fatto valere quale credito del fallimento e non già
dell’intera massa fallimentare: il Comune, al fine del soddisfacimento del
credito, deve pertanto insinuarsi nell’attivo del fallimento (cfr. art. 2752 c.c.).
Pres. Papiano, Est. Loria - Fallimento V. srl (avv. Rutigliano) c. Comune di
Parma (avv. Cristini) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I -
11/05/2009, n. 186
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00186/2009 REG.SEN.
N. 00351/2006 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 351 del 2006, proposto da Fallimento
Vecchi Casearia S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Rutigliano, con
domicilio eletto presso lo studio del medesimo avvocato in Parma, borgo S.
Brigida 1;
contro
Il Comune di Parma, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Cristini, con
domicilio eletto presso l’Avvocatura Municipale, in Parma, via Repubblica 1;
per l'annullamento
A) del provvedimento prot. gen. N.
131374, notificato in data 18/08/2006, del Settore Interventi Urbanistici
Sportello Unico Edilizia e imprese, con il quale è stato ingiunto al Fallimento
il pagamento del contributo pari all’incidenza delle opere necessarie al
trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle
necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche
, per l’importo di euro 71.251,12 salvo conguaglio una volta che interverrà la
definizione del contributo stesso nelle tabelle parametriche regionali;
B) di ogni altro atto antecedente, conseguente comunque connesso, ancorchè non
conosciuto e in particolare:
a) la delibera C.C. 19/12/2005, con la quale è stata deliberata l’entità del
contributo;
b) la decisione della G. C. del 1999, con la quale si decideva di condizionare
il rilascio dei permessi a costruire per gli edifici in questione e altri alla
previa sottoscrizione di un atto unilaterale con cui il richiedente si obbligava
a corrispondere al Comune il contributo D + S che sarebbe stato determinato in
futuro.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Parma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 24/03/2009 la dott.ssa Emanuela Loria
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente espone, nell’atto di
ricorso in epigrafe, notificato in data 14/11/2006 e depositato in data
05/12/2006, che la Vecchia Casearia s.r.l. ha presentato nel 2001 domanda di
permesso di costruire per la realizzazione di un caseificio in Baganzola; che il
Comune, prima di rilasciare il permesso, chiedeva la previa sottoscrizione di un
impegno al versamento dei contributi D+S nelle modalità che sarebbero state
successivamente stabilite dall’Amministrazione comunale.
Il Comune di Parma rilasciava il permesso di costruire determinando gli oneri
concessori, non comprensivi del D+S. Quindi, con delibera del Consiglio Comunale
in data 19/12/2005 il Comune deliberava l’entità del contributo in questione e
con nota in data 19/0772006 comunicava l’avvio del procedimento di
quantificazione e riscossione. Con atto notificato in data 18/08/2006 intimava
il pagamento di euro 71.251,12 (salvo conguaglio una volta che interverrà la
definizione del contributo nelle tabelle parametriche regionali), avvertendo che
in caso di ritardo sarebbero state applicate le sanzioni previste dall’articolo
20 della legge regionale n. 23/2004 e si sarebbe provveduto alla riscossione
coattiva.
Opina la ricorrente che il provvedimento comunale è illegittimo, unitamente agli
atri indicati in epigrafe, per i seguenti motivi di diritto:
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. NULLITA
DELL’ATTO D’OBBLIGO. ECCESSO DI POTERE PER OMESSA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI
FATTO E DI DIRITTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. In forza del principio di
irretroattività, le determinazioni degli organi amministrativi non possono
esplicare efficacia retroattiva, salvo che esiste un’apposita norma attributiva
del relativo potere o che le determinazioni abbiano un contenuto favorevole per
i destinatari. Nel caso di specie, la determinazione in data 19/12/2005, con cui
il Comune di Parma ha disciplinato il contributo D + S, non può essere applicato
retroattivamente all’intervento edilizio realizzato dalla ricorrente a cui era
stato rilasciato il permesso di costruire quattro anni prima. E ciò anche in
presenza della dichiarazione che il Comune di Parma ha fatto sottoscrivere alla
ditta fallita, posto che, a mezzo di essa, alcun impegno è stato assunto in
relazione alla futura determinazione dell’entità di detto contributo ma solo in
relazione alle “modalità” che sarebbero state stabilite “nel caso in cui
l’amministrazione provveda ad allestire i relativi servizi”. La dichiarazione
resa dalla ditta fallita, anche ove fosse interpretata quale obbligo di
incondizionata accettazione delle future determinazioni comunali, sarebbe
comunque nulla, in quanto rimette al mero arbitrio di una delle parti l’entità
del contributo D + S, in assenza, peraltro, di qualsivoglia parametro regionale.
ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA MANIFESTA. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI PER
L’ESERCIZIO DEL POTERE. SVIAMENTO DI POTERE. In assenza della disciplina
regionale in ordine ai parametri regionali per la determinazione del contributo
D + S, il Comune non avrebbe potuto assumere autonomamente la decisione di
disciplinare la materia in questione. Ha quindi utilizzato l’escamotage della
dichiarazione unilaterale preventiva, obbligando illegittimamente la società
ricorrente a accettare preventivamente non conosciute ne conoscibili
determinazioni.
ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA ED IRRAZIONALITA MANIFESTA. Se il Comune
poteva determinare autonomamente il contributo D + S anche in assenza dei
parametri regionali, risulta incomprensibile la clausola apposta nel
provvedimento impugnato “salvo conguaglio una volta che interverrà la
definizione del contributo stesso nelle tabelle parametriche regionali”.
VIOLAZIONE DI LEGGE. ERRONEITA DEI PRESUPPOSTI. Il provvedimento impugnato
intima alla massa fallimentare di provvedere al pagamento, con ciò supponendo
che si tratti di un debito della massa, ma così non è e il Comune di Parma
avrebbe dovuto, al più, insinuarsi nel passivo fallimentare.
ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITA MANIFESTA ED OMESSA VALUTAZIONE DEI
PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DELL’ART. 28 L. REG.LE N. 31/2002. Nella determinazione
del contributo il Comune di Parma ha omesso di considerare una serie di fattori
che avrebbero condotto ad una inferiore determinazione del contributo stesso.
Non sono stati considerati elementi quali il recupero energetico degli impianti,
né i costi reali dell’investimento, né i depuratori già esistenti. Inoltre il
Comune non ha considerato la quota U1 che i privati sono tenuti a corrispondere
per fognature e impianti di depurazione, con ciò introducendo un duplicazione
dei costi per la medesima causale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, chiedendo che il ricorso sia
respinto in quanto infondato, con vittoria delle spese e degli onorari di
giudizio.
Alla Pubblica Udienza del 24/03/2009 la causa è stata chiamata e quindi
introitata per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio, pur conoscendo e
condividendo i precedenti della Sezione, in ordine alla problematica sollevata
con il ricorso in epigrafe ( vedasi T.A.R. E. R., sede di Parma n. 11 febbraio
2009 n. 33/2009, 18 novembre 2008 n. 431/2008), relativa alla determinazione del
c.d. contributo ecologico di cui all’articolo 10 primo comma della legge 28
gennaio 1977 n. 10, ritiene fondata la specifica doglianza sollevata con il
quarto mezzo di gravame, in relazione alla erroneità del presupposto posto a
fondamento della intimazione fatta al Fallimento della società.
Infatti, nel caso di specie, a differenza di quelli decisi con le sentenze sopra
citate, il soggetto passivo dell’intimazione di pagamento non è l’originario
soggetto a cui era stato rilasciato il permesso di costruire, bensì il soggetto
deputato a gestire la fase di liquidazione dell’impresa, ossia la curatela
fallimentare, che è deputata a amministrare il patrimonio del fallito con il
precipuo scopo di liquidare i creditori e preservare la residua parte del
patrimonio del fallito.
Si ritiene che tale impostazione del provvedimento di riscossione sia
illegittima in quanto ha a fondamento l’erroneo presupposto che il soggetto
debitore si identifichi con la curatela fallimentare, laddove del credito
vantato dall’Amministrazione risponde la massa fallimentare, per cui
l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto insinuarsi nell’attivo del fallimento
per avere soddisfazione della propria pretesa.
Del resto che questa sia l’interpretazione corretta si evince anche dal fatto
che l’articolo 2752 c.c. nel prevedere il privilegio dei crediti dello Stato e
subordinatamente degli Enti locali (III comma) sui beni mobili del debitore, ha
altresì specificato che deve trattarsi di imposte, tasse e tributi dei Comuni
previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all’imposta
comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. La Corte di Cassazione
ha interpretato restrittivamente tale disposizione, ritenendo che ove fosse
consentito ampliare il novero del privilegio dei crediti per le imposte, tasse e
tributi di Comuni e Province si dovrebbe altrimenti ritenere inutile la
precisazione, contenuta nella stessa disposizione, che accorda il detto
privilegio anche ai crediti previsti "dalle norme relative all'imposta comunale
sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni", specificazione non
necessaria ove il riferimento alla legge per la finanza locale avesse dovuto
intendersi relativo a qualsiasi legge istitutiva d'imposta, tassa e tributo dei
comuni e delle province. (Cass. civ. Sez. V, 29-03-2006, n. 7309) . Ed ancora:
“la circostanza che il legislatore, nell'art. 2752, comma 3, c.c. (che elenca le
tasse e i tributi locati aventi valore di crediti privilegiati), abbia fatto
riferimento ad una specifica imposta comunale (imposta comunale sulla pubblicità
e ai diritti sulle pubbliche affissioni) esclude che il richiamo alla legge per
la Finanza locale possa di per sé valere ad estendere il privilegio ad imposte,
tasse o tributi dei Comuni e delle Province diverse da quella ivi specificata”,
(Cass. civ. Sez. V, 29-03-2006, n. 7309 Comune di Gualdo Tadino c. Fallimento
ditta Ridolfi Augusto).
Alla stregua di tali ragionamenti si ritiene che l’”onere ecologico” per cui è
causa, pur avendo natura di prestazione patrimoniale imposta, analogamente
rispetto agli oneri di urbanizzazione, avrebbe dovuto essere fatto valere quale
credito del fallimento e non già dell’intera massa fallimentare e ciò nel
rispetto generale del principio di “par condicio creditorum” che
caratterizza la procedura in parola.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio - senza effettuare la disamina
degli ulteriori mezzi di impugnativa per evidenti ragioni di economia
processuale - accoglie il ricorso in epigrafe per la riconosciuta fondatezza del
quarto mezzo di impugnativa, rimanendo salve le eventuali successive
determinazioni dell’Amministrazione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Emilia - Romagna, sede di Parma, pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla
il provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni
dell’Amministrazione.
Condanna il Comune al pagamento delle pese di giudizio, che liquida in euro
3.000,00, oltre a IVA e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 24/03/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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