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1974-9562
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 14 Gennaio 2009, n. 3
URBANISTICA ED EDILIZIA - Opere di urbanizzazione - Difficoltà di reperire in
loco le aree destinate ad opere di urbanizzazione - Monetizzazione - Finalità
dell’istituto - Presupposti. L’esigenza di accompagnare ogni edificazione
con le necessarie opere di urbanizzazione costituisce una condizione
fondamentale per la corretta trasformazione del territorio, onde la materiale
impossibilità o difficoltà di reperire “in loco” le aree a tale scopo destinate
non fa sorgere il diritto alla monetizzazione, ma impone piuttosto
all’Amministrazione di esaminare sotto il profilo urbanistico la richiesta di
conversione di detto obbligo nel versamento di una somma di denaro; nel far ciò,
in particolare, l’Amministrazione deve considerare che la “monetizzazione” è un
istituto in ogni caso preordinato al migliore e più ordinato assetto del
territorio, non anche uno strumento per conseguire finalità estranee alla
disciplina urbanistica (quali la tutela di interessi privati o il reperimento di
risorse volte unicamente a far cassa), sicché se ne deve ritenere possibile
l’impiego solo quando emerga che la pura e semplice applicazione degli
«standard» previsti non darebbe effettivamente luogo alla realizzazione di
dotazioni territoriali in concreto utili alle esigenze urbanistiche
dell’insediamento e si presenti allora conveniente destinare le corrispondenti
risorse all’esecuzione delle opere di urbanizzazione in altra parte del
territorio comunale. Pres. Papiano, Est. Caso - A.M. (avv. Turco) c. Comune di
Cadelbosco di Sopra (avv. Bertolani) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I -
14 gennaio 2009, n. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00003/2009 REG.SEN.
N. 00316/2006 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 316 del 2006 proposto da Azzilonna Michele, rappresentato e
difeso dall’avv. Daniele Turco ed elettivamente domiciliato in Parma, via
Girolamo Cantelli n. 9, presso lo studio dell’avv. Paola Da Vico;
contro
il Comune di Cadelbosco di Sopra, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e
difeso dall’avv. Giovanni Bertolani ed elettivamente domiciliato in Parma, viale
Mariotti n. 1, presso lo studio dell’avv. Guido Avanzini;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 13145 del 5 agosto 2006, con cui il Responsabile di
Area (Ufficio tecnico - Edilizia privata) del Comune di Cadelbosco di Sopra ha
respinto la domanda di rilascio di un permesso di costruire;
della deliberazione n. 64 del 27 luglio 2006, con cui la Giunta comunale di
Cadelbosco di Sopra ha negato la “monetizzazione” di aree di parcheggio inerenti
l’intervento oggetto della richiesta di permesso di costruire respinta;
per quanto possa occorrere, della deliberazione consiliare n. 38 del 28 maggio
1992 e del provvedimento di iscrizione della via Torelli nell’elenco delle
strade pubbliche del Comune di Cadelbosco di Sopra (operata mediante la
deliberazione consiliare n. 96 del 29 settembre 1987);
- quanto ai “motivi aggiunti” depositati il 12 gennaio 2007 - della relazione
comunale in data 29 novembre 2006, prot. n. 19342;
per la condanna
dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cadelbosco di Sopra;
Visto l’atto di “motivi aggiunti” depositato il 12 gennaio 2007;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Udito, per il ricorrente, alla pubblica udienza del 2 dicembre 2008 il difensore
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Riferisce il ricorrente che egli è comproprietario di un immobile ubicato alla
via Torelli del Comune di Cadelbosco di Sopra; che, stante la necessità di
ristrutturazione dello stesso – da destinare a civile abitazione –, veniva
richiesto all’Amministrazione locale il rilascio di un permesso costruire con
concessione della monetizzazione delle aree per parcheggi di P1; che, tuttavia,
veniva prima negata la “monetizzazione” (delib. n. 64 del 27 luglio 2006,
assunta dalla Giunta comunale) e poi respinta la domanda di rilascio del
permesso di costruire (provvedimento prot. n. 13145 del 5 agosto 2006, a firma
del Responsabile di Area, Ufficio tecnico - Edilizia privata).
Avverso tali atti, e avverso una pregressa deliberazione consiliare in materia
di “monetizzazione” (n. 38 del 28 maggio 1992) nonché il provvedimento di
iscrizione della via Torelli nell’elenco delle strade di uso pubblico del Comune
di Cadelbosco di Sopra, ha proposto impugnativa il ricorrente. Deduce:
1) Violazione e falsa applicazione degli art. 1 (comma 3), 2, 3, 5 e 10-bis
della legge n. 241/90. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento,
difetto ed incongruità di motivazione, carenza di presupposti e di istruttoria.
Gli atti oggetto di impugnativa sono stati emanati oltre i termini a tal fine
previsti dalla legge e solo dopo la diffida dell’interessato, essendo altresì
mancata la prescritta comunicazione ex 10-bis della legge n. 241 del 1990. Il
che ha determinato, tra l’altro, un indebito aggravamento del procedimento.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della legge reg. n. 47/78, in
relazione agli artt. 41 e 42 della legge reg. n. 20/2000. Illegittimità propria
e derivata. Eccesso di potere per carenza di presupposti, motivazione illogica,
aggravamento del procedimento. Violazione e falsa applicazione degli art. 1
(comma 3) e 3 della legge n. 241/90. Sviamento di potere.
L’Amministrazione ha negato il permesso di costruire per la sola ragione che non
era stata ammessa la “monetizzazione” delle aree da destinare a parcheggio; in
realtà, si sarebbe dovuto quanto meno consentire la ristrutturazione del
fabbricato ed imporre al contempo l’esecuzione di quelle opere di
urbanizzazione. Non essendo ciò avvenuto, emerge l’illegittimità, sotto più
profili, dell’azione amministrativa.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della legge reg. n. 47/78, in
relazione agli artt. 41 e 42 della legge reg. n. 20/2000. Illegittimità propria
e derivata. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di
presupposti, motivazione illogica e contraddittoria, aggravamento del
procedimento. Violazione e falsa applicazione degli art. 1 (comma 3) e 3 della
legge n. 241/90. Sviamento di potere.
Il diniego di “monetizzazione” è illegittimo. In effetti, la strada su cui
andrebbero realizzati i parcheggi è privata ed appartiene ad altri, onde non può
essere assoggettata ad un aggravamento della servitù di passaggio veicolare, si
tratti di strada di uso pubblico o meno; peraltro, viste le sue caratteristiche,
la strada risulta privata e ad uso privato. Né ha ragione l’Amministrazione
comunale nel ritenere che la proprietà del ricorrente determini un
appesantimento del traffico veicolare, vista l’ampia area cortiliva di cui
dispone il fabbricato – idonea a far fronte al minimo carico urbanistico
derivante dall’intervento –, in assenza di un’istruttoria e di una motivazione
accurati sul punto. D’altronde la normativa regionale in materia e la stessa
disciplina pianificatoria locale mirano a favorire gli interventi, attraverso lo
strumento della “monetizzazione”, quando la dotazione di «standard» sia di non
agevole realizzazione e il carico urbanistico di scarso rilievo; nella
circostanza, in particolare, il reperimento delle aree parcheggio renderebbe
necessarie modifiche strutturali tali da creare difficoltà di accesso pedonale
al portone di ingresso oltre che un significativo deprezzamento della proprietà.
Va in definitiva rimarcata la necessità che le scelte operate
dall’Amministrazione non siano arbitrarie o preordinate al soddisfacimento di
interessi diversi da quelli affidati alle sue cure.
Conclude dunque il ricorrente per l’annullamento degli atti impugnati e per la
condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, anche per il ritardo
nel provvedere sull’istanza.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cadelbosco di Sopra, resistendo al
gravame.
Successivamente, presa visione degli atti depositati dall’Amministrazione (ivi
compresa una relazione comunale in data 29 novembre 2006, prot. n. 19342), il
ricorrente ha proposto “motivi aggiunti”, depositati il 12 gennaio 2007. Deduce:
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della legge reg. n. 47/78, in
relazione agli artt. 41 e 42 della legge reg. n. 20/2000. Illegittimità propria
e derivata. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di
presupposti, motivazione illogica e contraddittoria, aggravamento del
procedimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 n.t.a. del piano
regolatore comunale, nonché degli art. 1 (comma 3) e 3 della legge n. 241/90.
Sviamento di potere.
La deliberazione consiliare n. 38 del 28 maggio 1992 parlava di “insindacabile
giudizio” dell’Amministrazione a proposito della concessione della
“monetizzazione”, ma – ove non si voglia considerare illegittima una simile
prescrizione – ne deve scaturire una conseguenza diversa da quella
presumibilmente intesa dal Comune di Cadelbosco di Sopra, nel senso che la
scelta va operata di volta in volta vagliando in modo puntuale, e motivando in
modo adeguato, i vari elementi che devono assumere rilievo nella fattispecie, al
fine di verificare se il carico urbanistico aggiuntivo e le caratteristiche
della zona rendano effettivamente necessaria la realizzazione delle opere di
urbanizzazione che il privato vorrebbe monetizzare. Nella circostanza, a ben
vedere, una simile necessità difettava e l’Amministrazione comunale avrebbe
dovuto tenerne conto.
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della legge reg. n. 47/78, in
relazione agli artt. 41 e 42 della legge reg. n. 20/2000. Illegittimità propria
e derivata. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di
presupposti, motivazione illogica, contraddittoria e tardiva, aggravamento del
procedimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 n.t.a. del piano
regolatore comunale, nonché degli art. 1 (comma 3) e 3 della legge n. 241/90.
Violazione del giusto procedimento.
Dalla relazione comunale del 29 novembre 2006 risulta che presso l’ente locale
si sarebbe svolto un incontro con la partecipazione del ricorrente, così
realizzandosi una vera e propria partecipazione al procedimento. Ma tale
relazione non può determinare un’integrazione motivazionale, e comunque
riferisce di fatti non verbalizzati oltre che inidonei allo scopo perché non
preceduti dall’invio degli avvisi previsti dalle legge né accompagnati
dall’invito alla presentazione di eventuali osservazioni.
L’istanza cautelare del ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di
Consiglio del 23 gennaio 2007 (ord. n. 28/2007).
All’udienza del 2 dicembre 2008, ascoltato il rappresentante del ricorrente, la
causa è passata in decisione.
DIRITTO
Ricevuta domanda di rilascio di un permesso di costruire per la ristrutturazione
di un fabbricato ad uso civile abitazione con contestuale richiesta di
“monetizzazione” delle aree per parcheggi di urbanizzazione primaria, il Comune
di Cadelbosco di Sopra prima si opponeva alla “monetizzazione” dei prescritti
posti-auto e poi, in ragione di tale diniego, rigettava l’istanza di titolo
edilizio. Il ricorrente, in qualità di comproprietario dell’immobile, censura
sotto più profili le relative determinazioni; in particolare, imputa
all’Amministrazione di avere provveduto tardivamente, di avere omesso la
preventiva comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241
del 1990 e comunque di non averlo avvisato della facoltà di presentazione di
proprie osservazioni nel corso del procedimento, di avere indebitamente negato
la “monetizzazione” delle aree da destinare a parcheggio – anche per l’assenza
di una puntuale e soddisfacente istruttoria e di un’adeguata e approfondita
motivazione –, di non avere quanto meno tenuto conto della possibilità di
concedere il titolo edilizio imponendo al contempo la realizzazione di tutte le
opere di urbanizzazione primaria. Dal che la domanda giudiziale di annullamento
degli atti impugnati e di condanna del Comune di Cadelbosco di Sopra al
risarcimento del danno.
Una prima questione all’esame del Collegio riguarda l’eccepita inammissibilità
del ricorso perché proposto solo da uno dei tre comproprietari del fabbricato
interessato dall’intervento edilizio oggetto della controversia; la difesa
dell’Amministrazione comunale, invero, assume in tale modo determinatasi
un’acquiescenza al diniego da parte degli altri comproprietari, con conseguente
carenza di legittimazione a ricorrere in capo al soggetto (titolare di una quota
minoritaria) che ha adito il giudice amministrativo. In realtà – osserva il
Collegio – un costante orientamento giurisprudenziale ritiene che il singolo
comproprietario sia legittimato ad agire in giudizio a tutela della cosa comune,
in quanto il diritto azionato investe la cosa nella sua interezza e, in assenza
di contraria espressa determinazione degli altri comproprietari, vi è la
presunzione che ciascuno operi con il consenso degli altri (v., tra le altre,
TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 12 dicembre 2007 n. 16202; TAR Liguria, Sez. I,
2 novembre 2004 n. 1508).
Quanto, poi, all’addotta tardività dell’impugnativa del diniego di permesso di
costruire e del diniego di “monetizzazione” dei parcheggi, va richiamato quel
principio giurisprudenziale per cui chi eccepisce la tardività del ricorso deve
dare rigorosa dimostrazione della circostanza che il ricorrente abbia conosciuto
l’atto impugnato in un momento anteriore di almeno sessanta giorni rispetto alla
notificazione dell’atto introduttivo della lite (v., ex multis, Cons. Stato,
Sez. VI, 23 giugno 2008 n. 3150), prova che l’Amministrazione comunale non ha
nella fattispecie fornito. Né rileva che la deliberazione giuntale recante il
diniego di “monetizzazione” fosse stata pubblicata all’albo pretorio fin dal 29
luglio 2006, perché dovrebbe semmai essere preso in considerazione il termine
finale di pubblicazione, e comunque è notorio che il termine decadenziale per
ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria
decorre dalla pubblicazione medesima per i soli soggetti non direttamente
contemplati, mentre resta necessaria la notificazione o comunicazione
individuale per i soggetti menzionati dal provvedimento, non operando per gli
stessi la presunzione legale di conoscenza (v., ex multis, TAR Sardegna, Sez. I,
30 novembre 2006 n. 2500).
Quanto, infine, alla dedotta carenza di notificazione del ricorso ad almeno un
controinteressato, vi si oppone la circostanza che, per costante giurisprudenza
(v., ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. II, 18 gennaio 2006 n. 697), rispetto
all’impugnazione del diniego del permesso di costruire non sono configurabili,
di regola, soggetti controinteressati, salvo il caso in cui essi risultino
indicati direttamente nell’atto o siano da questo facilmente desumibili. Nella
fattispecie, invero, non sono tali i comproprietari – che semmai si trovano
nella stessa situazione del ricorrente –, anche perché non emergono posizioni di
dissenso, mentre restano del tutto indeterminati altri soggetti eventualmente
titolari di un interesse contrario alla realizzazione dell’intervento edilizio
senza i corrispondenti parcheggi di urbanizzazione primaria.
Nel merito, è innanzi tutto infondata la doglianza con cui, invocando l’art. 2
della legge n. 241 del 1990, si fa valere l’illegittimo esercizio della funzione
amministrativa in conseguenza dell’inosservanza del termine legale per la
conclusione del procedimento. Il ritardo nel provvedere, infatti, a fronte di un
termine meramente acceleratorio, non comporta né la decadenza della potestà
amministrativa, né l’illegittimità dell’atto tardivamente adottato (v, da
ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 25 giugno 2008 n. 3215).
Non appare meritevole di accoglimento neppure la censura imperniata sulla
carente preventiva comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge
n. 241 del 1990. Come la giurisprudenza ha avuto più volte occasione di
rilevare, il c.d. “preavviso di diniego” non va inteso in senso meccanico e
formalistico, avendo tale regola partecipativa lo scopo di consentire al privato
di venire a conoscenza delle ragioni che impediscono l’accoglimento della sua
istanza prima che il provvedimento negativo sia divenuto definitivo e, quindi,
di rappresentare all’Amministrazione tutte le circostanze di fatto e di diritto
che egli dovesse valutare utili per l’adozione dell’atto finale, con la
conseguenza che si può prescindere dalla comunicazione ex art. 10-bis della
legge n. 241 del 1990 quando la parte interessata ha comunque acquisito
preventiva conoscenza dei motivi ostativi all’esito positivo del procedimento
attivato su sua istanza (v., tra le altre, TAR Lazio, Sez. III, 25 gennaio 2007
n. 563; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 24 agosto 2006 n. 4281). Nella circostanza,
in effetti, è stato attestato dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Cadelbosco di Sopra (v. nota prot. n. 19342 del 29 novembre 2006) che in data 1°
aprile 2006 il ricorrente aveva partecipato ad una riunione presso la sede
municipale, alla presenza anche del Sindaco, e che durante l’incontro si era
affrontata la questione relativa all’invocata “monetizzazione” delle aree per
parcheggi di urbanizzazione primaria, con esplicitazione da parte dei
rappresentanti comunali delle ragioni ritenute preclusive della concessione del
beneficio; né, del resto, l’interessato contesta che detto incontro sia
avvenuto, limitandosi egli a lamentare che la nota comunale del novembre 2006
costituisce una indebita integrazione della motivazione nel corso del giudizio –
mentre il Collegio vi ravvisa esclusivamente la legittima introduzione di
elementi di natura probatoria –, e che della riunione non esiste verbalizzazione
– laddove rileva il fatto in sé dell’incontro anche se informale –. Quanto,
infine, all’asserita mancanza di avviso al ricorrente circa la facoltà di
proposizione di osservazioni scritte, appare sufficiente evidenziare come l’art.
10-bis della legge n. 241 del 1990 non prescriva tale ulteriore formalità.
Assume ancora l’interessato che, lungi dal rigettare “sic et simpliciter” la
richiesta del permesso di costruire, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto
quanto meno rilasciare il titolo abilitativo con la contestuale imposizione
della realizzazione delle aree di parcheggio non “monetizzate”. Sennonché –
osserva il Collegio – è pur vero che, in ossequio ai generali principi di
economicità e speditezza dell’azione amministrativa, la riscontrata carenza di
dati requisiti legali in una progettazione edilizia sottoposta al suo esame può
talvolta essere “surrogata” dalla pubblica Amministrazione attraverso il
rilascio di un atto di assenso subordinato al rispetto di date prescrizioni,
tuttavia va esclusa l’ammissibilità di permessi di costruire “condizionati”
allorché le prescrizioni imposte dall’Amministrazione comunale attengano ad
aspetti sostanziali dell’intervento edilizio e non rivestano carattere
“autoesecutivo” – per implicare le stesse un’ulteriore attività da parte del
richiedente o di altro soggetto (pubblico o privato) coinvolto nel procedimento
–, in ragione della necessaria valutazione dell’Autorità amministrativa prima
che venga compiutamente definito l’oggetto del titolo abilitativo e prima che
l’intervento sia dunque suscettibile di esame nella sua esatta consistenza
materiale e nella sua rispondenza alla normativa di settore (v. TAR Liguria,
Sez. I, 8 maggio 2006 n. 433). Di qui l’infondatezza della doglianza, essendo
evidente come, in assenza di una puntuale soluzione progettuale in ordine alle
opere di urbanizzazione inerenti i parcheggi di uso pubblico – da rimettere
anche a scelte in parte autonome dei richiedenti –, il rilascio di un permesso
di costruire “condizionato” non avrebbe certamente consentito
all’Amministrazione una seria e completa conoscenza dell’intervento edilizio
assentito.
Le restanti censure investono il diniego di “monetizzazione” delle aree da
destinare a parcheggio. Se ne deduce l’illegittimità per l’inadeguato
apprezzamento della situazione di fatto, per l’insufficienza dell’istruttoria e
della motivazione, per l’errata applicazione della disciplina in materia, per
l’indebita pretesa dell’ente locale alla insindacabilità delle valutazioni
all’uopo espresse.
Le questioni sono tutte infondate.
Va premesso che l’esigenza di accompagnare ogni edificazione con le necessarie
opere di urbanizzazione costituisce una condizione fondamentale per la corretta
trasformazione del territorio, onde la materiale impossibilità o difficoltà di
reperire “in loco” le aree a tale scopo destinate non fa sorgere il diritto alla
monetizzazione, ma impone piuttosto all’Amministrazione di esaminare sotto il
profilo urbanistico la richiesta di conversione di detto obbligo nel versamento
di una somma di denaro; nel far ciò, in particolare, l’Amministrazione deve
considerare che la “monetizzazione” è un istituto in ogni caso preordinato al
migliore e più ordinato assetto del territorio, non anche uno strumento per
conseguire finalità estranee alla disciplina urbanistica (quali la tutela di
interessi privati o il reperimento di risorse volte unicamente a far cassa),
sicché se ne deve ritenere possibile l’impiego solo quando emerga che la pura e
semplice applicazione degli «standard» previsti non darebbe effettivamente luogo
alla realizzazione di dotazioni territoriali in concreto utili alle esigenze
urbanistiche dell’insediamento e si presenti allora conveniente destinare le
corrispondenti risorse all’esecuzione delle opere di urbanizzazione in altra
parte del territorio comunale. Orbene, a fronte dell’istanza dei richiedenti, il
Comune di Cadelbosco di Sopra ha nella fattispecie tenuto conto degli effetti
che sulla viabilità della zona determinerebbe l’incremento di carico urbanistico
conseguente all’intervento edilizio oggetto della domanda di assenso,
desumendone la necessità di non rinunciare a posti-auto la cui mancanza si
tradurrebbe in una parziale occupazione della strada prospiciente l’area del
ricorrente e nel conseguente possibile intralcio alla circolazione, anche in
vista della vicina ubicazione di una scuola elementare, raggiungibile tramite
questa strada in alternativa a quella, parallela, di via Panini, che resta
comunque l’arteria principale; il che costituisce una corretta modalità di
ponderazione degli interessi affidati alle cure dell’ente locale, in quanto lega
la scelta operata alla primaria ed inderogabile esigenza dell’adeguato assetto
urbanistico della zona. Né inficia tali conclusioni il rilievo che si
tratterebbe in realtà di strada ad uso privato, posto che – come è noto –
l’iscrizione nell’elenco comunale delle strade di uso pubblico opera come
presunzione “iuris tantum” del diritto di pubblico transito e fa quindi sì che,
in mancanza di prova contraria, a tale regime vada fatto riferimento per
regolarne l’esercizio, anche perché le strade soggette ad uso pubblico restano
tali fino a quando conservano l’attitudine a soddisfare l’interesse alla
pubblica circolazione, tenuto conto che, a norma dell’art. 825 cod.civ., il
diritto che nasce dalla servitù di uso pubblico è sottoposto al regime demaniale
e non è di conseguenza suscettibile di prescrizione (potendo venire meno solo a
seguito di apposito provvedimento dell’ente pubblico titolare del diritto o per
un fatto tale da renderne oggettivamente impossibile l’esercizio; v., in questi
termini, TAR Umbria 21 settembre 2004 n. 545); e allora, stante la perdurante
oggettiva idoneità a mettere in collegamento la strada provinciale n. 63 (via
Marconi) con via Menozzi e via Panini, non sono stati addotti elementi che
facciano ritenere venute meno le condizioni sottostanti alla qualificazione di
via Torelli quale strada di uso pubblico (la catena che sarebbe stata apposta
dal proprietario e il cartello di “divieto di accesso” documentato a mezzo di
fotografia risultano circostanze fattuali non accompagnate da formali
determinazioni dismissive dell’Amministrazione comunale o da fatti concludenti
in tal senso rilevanti, e quindi verosimilmente contrastano con la volontà
dell’ente locale), né altro, del resto, è stato in concreto addotto a comprova
di un’eventuale insussistenza dei requisiti di legge già all’epoca in cui
l’iscrizione nell’elenco comunale delle strade di uso pubblico era avvenuta,
onde difettano i presupposti per un’indagine istruttoria che presuppone esibiti
elementi significativi circa la situazione di fatto riferita al momento della
classificazione formale della strada. Non vi è neppure carenza di istruttoria da
parte dell’Amministrazione, apparendo sufficientemente inquadrato lo stato dei
luoghi ed identificate le esigenze urbanistiche della zona, oltre che rilevata
l’assenza, nei pressi, di parcheggi di urbanizzazione primaria; il tutto in
assenza di rilevanti indicazioni di segno contrario. Quanto, poi, alla
motivazione, si è detto come l’Amministrazione abbia adeguatamente apprezzato e
specificato gli interessi pubblici da tutelare a seguito dell’intervento
edilizio di che trattasi. Ininfluente, infine, è il richiamo all’«insindacabile
giudizio» che connoterebbe le valutazioni di spettanza dell’Amministrazione
comunale quando si pronuncia sulle richieste di “monetizzazione”, atteso che,
indipendentemente dalla reale portata di tale affermazione (contenuta nella
deliberazione consiliare del 1992 in tema di “aree di urbanizzazione:
monetizzazione in luogo della loro cessione - determinazioni”), nel caso di
specie l’ente locale ha dato conto della scelta operata ed ha così consentito il
sindacato giurisdizionale sulla stessa.
In conclusione, il ricorso va respinto. La peculiarità delle questioni trattate
giustifica tuttavia la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma,
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2008, con
l’intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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