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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 22/09/2009, n. 673
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Localizzazione ed insediamento degli impianti
di telefonia mobile - Piano comunale - Uso del territorio - Standard urbanistici
- Competenza - Regioni ed enti locali - Installazioni degli impianti su proposte
dei gestori - Cd. «soglie di esposizione»- Competenza - Stato - L. n. 36/2001.
L’approvazione di un piano con cui il Comune, sulla base delle proposte dei
gestori, definisce complessivamente le installazioni degli impianti di telefonia
mobile ammesse sul territorio comunale e a queste previsioni subordina il
rilascio delle autorizzazioni, legittimamente contempera l’esigenza di copertura
del servizio sul territorio con quella pianificatoria di un corretto
insediamento degli impianti, oltre che con l’esigenza di minimizzare
l’esposizione ai campi elettromagnetici, assicurando al contempo ai gestori
uniformità di trattamento in sede di vaglio congiunto delle relative richieste:
a tale conclusione induce il riparto di competenze desumibile dalla legge n. 36
del 2001, nel senso che allo Stato è affidata la fissazione delle c.d. «soglie
di esposizione», mentre alle Regioni e agli enti locali spetta la disciplina
dell’uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, cioè le
ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurne il più possibile l’incidenza
negativa sul territorio, sempreché naturalmente i criteri localizzativi e gli
standard urbanistici non siano tali da impedire o ostacolare ingiustificatamente
l’insediamento degli impianti medesimi (v. Corte cost. sentenza 7 ottobre 2003
n. 307). Pres. Papiano - Rel. Loria - Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. (avv.
Rutigliano) c. Comune di Parma (avv. Cugurra). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma,
Sez. I - 22 settembre 2009, n. 673
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazioni degli impianti di telefonia
mobile - Strumenti programmatori comunali - Termini perentori per la redazione
del piano - Legittimità. Gli strumenti programmatori con i quali il comune
definisce le installazioni degli impianti di telefonia mobile e ad essi
subordina il rilascio delle autorizzazioni, per assolvere la funzione di
introduzione di criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione
dell’installazione degli impianti, soddisfano la fondamentale esigenza di
razionalità dell’azione amministrativa, onde non sono in sé illegittimi, a meno
che in concreto non ne derivi una dilatazione dei tempi per il rilascio delle
prescritte autorizzazioni - incompatibile con la necessità di una disciplina
uniforme sul piano nazionale alla stregua delle superiori norme statali. Tale
situazione di contrasto non sussiste, tuttavia, quando la disciplina locale
prevede, in coerenza con l’assetto normativo della materia, termini perentori
per la redazione del piano (v. Cons. Stato, Sez. VI, 21 giugno 2006 n. 3734; e,
da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 21 marzo 2008 n. 1480). Pres.
Papiano - Rel. Loria - Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. (avv. Rutigliano) c.
Comune di Parma (avv. Cugurra). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 22
settembre 2009, n. 673
N.00673/2009 REG.SEN.
N. 00173/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 173 del 2008, proposto da Ericsson
Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rutigliano, con domicilio eletto presso
lo studio del medesimo avvocato in Parma, borgo S.Brigida 1;
contro
il Comune di Parma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Giorgio Cugurra, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo
avvocato, in Parma, via Mistrali 4;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento in data 07.05.2008, prot. n. 81577, del Settore Sportello
Unico Impresa - Edilizia - Cittadino del Comune di Parma con il quale è stato
disposta la sospensione del permesso di costruire per la realizzazione di un
impianto di telefonia mobile in Parma, Viale Saint Mary - Viale Du Tillot;
di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso, ancorchè non
conosciuto,
nonché per la condanna
dell’amministrazione intimata al risarcimento di tutti danni conseguenti il
provvedimento impugnato, nella misura da determinarsi, anche in via equitativa,
in corso di giudizio all’esito dell’istruttoria.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Parma in persona del
Sindaco p.t.;
Vista l’ordinanza n. 118/08 emessa dal Collegio in data 22 luglio 2008 con cui
l’istanza di sospensione cautelare del provevdimento è stata accolta;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2009 la dott.ssa Emanuela
Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente espone di operare nel settore della telefonia mobile e,
per conto della Wind S.p.A. (gestore nazionale del servizio pubblico di
telefonia mobile), di provvedere ad ottenere i necessari permessi, a realizzare
e installare gli impianti ed a trasferirli ovvero consentirne l’uso alla stessa;
espone inoltre di aver presentato, nel settembre 2007, il programma annuale
delle installazioni fisse da effettuare nel territorio del Comune di Parma,
includendovi - tra gli altri - il sito di v.le Saint-Mary - v.le Du Tillot; di
avere presentato infine, in data 05 marzo 2008, la richiesta di permesso di
costruire per la realizzazione di quello specifico impianto; che, tuttavia, il
Settore Sportello unico “Impresa - Edilizia - Cittadino” disponeva la
sospensione dell’istruttoria fino all’approvazione del «piano annuale
complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile» per l’anno solare
2008 (v. provvedimento prot. n. 81577 del 7 maggio 2008).
Avverso tale atto ha proposto impugnativa l’interessata, deducendo:
- Violazione dell’art. 8 della legge reg. n. 30/2000. Violazione dei principi
generali. Omessa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, nonché
difetto di motivazione. Violazione dell’art. 8 della direttiva regionale n.
30/2001.
Stante l’intervenuta decorrenza del termine di 90 giorni di cui all’art. 8 della
legge reg. n. 30 del 2000, il programma 2008 del gestore doveva intendersi
approvato per silenzio - assenso già prima della presentazione della domanda di
permesso di costruire, con il risultato di rendere erronea e ingiustificata la
disposta sospensione dell’istruttoria. In ogni caso, giacché è addebitabile solo
all’Amministrazione evocata in giudizio il ritardo nell’approvazione del piano,
la medesima avrebbe dovuto comunque pronunciarsi nel merito dell’istanza, tanto
più che il rinvio non è stato ancorato ad un termine finale ben determinato, in
violazione dei principi generali che impongono la leale collaborazione e
certezze temporali nella definizione delle pratiche degli amministrati.
Inoltre, la circostanza che la disciplina comunale subordini le singole
autorizzazioni alla previa approvazione di un piano annuale complessivo e che
per tale operazione non sia previsto un termine per provvedere dà luogo ad una
sostanziale alterazione dei principi generali in materia, chiaramente improntati
alla celerità dei procedimenti, anche e soprattutto in considerazione
dell’interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio di telefonia
mobile; con la conseguenza che, se questa fosse la portata della normativa
locale, la stessa incorrerebbe ugualmente nei profili di illegittimità indicati
in rubrica.
La società ricorrente conclude dunque per l’annullamento delle determinazioni
impugnate e per la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei
danni.
Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, resistendo al gravame.
L’istanza cautelare della società ricorrente veniva accolta dalla Sezione alla
Camera di Consiglio del 22 luglio 2008 (ord. n. 118/2008).
All’udienza pubblica del 23 giugno 2009, ascoltati i rappresentanti delle parti,
la causa è passata in decisione.
DIRITTO
La società ricorrente presentava una domanda di rilascio di permesso di
costruire per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile nel sito di
viale Saint Mary/v.le Du Tillot, in Comune di Parma; il Comune stesso chiedeva
la produzione del computo metrico estimativo ma, al contempo, disponeva anche la
sospensione dell’esame della pratica fino all’approvazione del «piano annuale
complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile» per l’anno solare
2008.
L’interessata censura la decisione di rinviare l’adozione della determinazione
conclusiva, sia perché non si sarebbe tenuto conto della circostanza che fin dal
settembre 2007 era stato presentato dal gestore il programma annuale per il 2008
e che, a suo dire, si era oramai da tempo formato il silenzio-assenso ex art. 8
della legge regionale n. 30 del 2000, sia perché il protrarsi del procedimento
di approvazione del piano annuale comunale non dovrebbe gravare sui gestori
addossando loro le conseguenze negative dei ritardi dell’Amministrazione, sia
perché una sospensione “sine die” del vaglio dell’istanza si risolverebbe
nell’inosservanza del dovere di leale collaborazione e di conclusione in tempi
certi dei procedimenti avviati su istanza del privato, sia perché andrebbe
dichiarata illegittima la normativa comunale che - nel subordinare il rilascio
dei singoli titoli abilitativi alla previa inclusione dei relativi siti nel
piano comunale da approvare annualmente - non rechi la previsione di termini ben
definiti per l’ultimazione del corrispondente procedimento o comunque introduca
vincoli procedurali incompatibili con la formazione del silenzio-assenso al
decorso dei novanta giorni di cui all’art. 8 della legge reg. n. 30 del 2000, a
tutela del prevalente interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio di
telefonia mobile.
Donde la richiesta di annullamento della misura soprassessoria e della
disciplina comunale di cui la prima dovesse risultasse atto applicativo, con
richiesta altresì di condanna dell’Amministrazione locale al risarcimento dei
danni.
Il Collegio ritiene di dovere innanzi tutto definire il quadro normativo entro
cui si iscrive la vicenda oggetto della lite.
Nel disciplinare le autorizzazioni comunali all’installazione degli impianti
fissi di telefonia mobile, l’art. 8 della legge regionale dell’Emilia-Romagna 31
ottobre 2000, n. 30, recante «norme per la tutela della salute e la salvaguardia
dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico», prevede - tra l’altro - che
le “autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, di norma, a seguito della
presentazione da parte dei gestori … del Programma annuale delle installazioni
fisse da realizzare … corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla
documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici …” (comma
2), che il “Comune … dà notizia alla cittadinanza dell’avvenuta presentazione
del Programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni …”
(comma 3), che il “Comune, acquisito il parere dell’A.R.P.A. e dell’A.U.S.L., …
autorizza l’installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi
nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici … e tenuto
conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio” (comma 4), che
“l’autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione del
Programma e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai
soggetti di cui al comma 3” (comma 5), che “in casi particolari singole
installazioni di impianti fissi di telefonia mobile possono essere autorizzate
nel rispetto delle procedure di informazione di cui al comma 3 e con le modalità
di cui al comma 4 …” (comma 6), che “al fine di ridurre l’impatto ambientale e
sanitario nonché di favorire sia una razionale distribuzione dei nuovi impianti
fissi di telefonia mobile, sia il riordino delle installazioni esistenti e
l’utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti
indipendenti, il Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle
richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi
il rilascio o il diniego delle medesime” (comma 7), che “decorsi inutilmente i
termini previsti ai commi 5 e 6 per il rilascio del provvedimento la domanda di
autorizzazione si intende accolta” (comma 9-ter, aggiunto dall’art. 2, comma 3,
della legge reg. n. 30/2002).
Con apposita direttiva, poi, la Regione Emilia-Romagna (v. deliberazione della
Giunta n. 197 del 2001) ha provveduto a dare attuazione alla suindicata legge,
con il dichiarato obiettivo - tra l’altro - di uniformare le procedure
amministrative e di pianificazione urbanistica fra gli enti locali delegati
all’esercizio delle relative funzioni; in particolare, per quel che rileva nella
presente controversia, l’art. 8 della direttiva stabilisce che il “… programma
annuale oltre a indicare la localizzazione puntuale degli impianti può
individuare altresì le aree circoscritte, di ampiezza non superiore a 150 metri
di raggio dal punto ottimale di collocazione dell’impianto, dove il gestore, per
garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione
ministeriale, prevede di installare gli impianti. L’autorizzazione pertanto
riguarderà solo gli impianti localizzati in siti puntuali, mentre, per le aree
circoscritte in cui si prevede di localizzare altri impianti, il Comune ne
valuta la compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale, demandando il
rilascio dell’autorizzazione alle procedure previste al comma 6 dell’art. 8 …”.
Ciò premesso, e passando all’esame delle questioni dedotte, viene innanzi tutto
in rilievo la censura relativa all’asserita formazione del silenzio - assenso
sul programma annuale del gestore per l’anno 2008, con la conseguenza che
l’impianto oggetto della controversia rientrerebbe tra quelli già sorretti da un
titolo abilitativo tacito e, come tali, insuscettibili di una misura
soprassessoria che ingiustificatamente ignori la preesistenza dell’atto di
assenso. Sennonché - osserva il Collegio - il sito oggetto della presente
controversia non era stato inserito nel programma Wind 2008 come «sito puntuale»
bensì quale «area di localizzazione macro r = 150m», e si è visto come la
direttiva regionale limiti l’ordinaria autorizzazione agli “impianti localizzati
in siti puntuali”, mentre le c.d. «aree circoscritte» (o «aree di ricerca»)
restano soggette ad un iter autonomo con l’autorizzazione da rilasciare solo
all’esito della definitiva e precisa localizzazione dell’impianto secondo la
procedura particolare prevista per singole installazioni al di fuori del
programma annuale dei gestori; nella fattispecie, pertanto, il vano decorso del
termine di novanta giorni dalla presentazione del programma 2008 non ha dato
luogo al formarsi dell’assenso tacito per l’impianto localizzato in viale Saint
Mary/v.le Du Tillot, e tempestivo allora risulta il provvedimento (di
sospensione dell’istruttoria) intervenuto il 7 maggio 2008 a seguito della
proposizione della domanda risalente al precedente 05 marzo.
Quanto, poi, ai vincoli legati all’approvazione annuale di un piano con cui il
Comune di Parma, sulla base delle proposte dei gestori, definisce
complessivamente le installazioni degli impianti di telefonia mobile ammesse sul
territorio comunale e a queste previsioni subordina il rilascio delle varie
autorizzazioni, la Sezione si è già espressa nel senso dell’ammissibilità di
tale strumento programmatorio (v., tra le altre, sentenza n. 10 del 12 gennaio
2006). E’ stato invero rilevato che un simile modulo operativo legittimamente
contempera l’esigenza di copertura del servizio sul territorio comunale con
quella pianificatoria di un corretto insediamento degli impianti - per lo più di
rilevante impatto urbanistico-ambientale -, oltre che con l’esigenza di
minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, assicurando al contempo ai
gestori uniformità di trattamento in sede di vaglio congiunto delle relative
richieste; che a tale conclusione induce il riparto di competenze desumibile
dalla legge n. 36 del 2001 (“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), nel senso che allo Stato è
affidata la fissazione delle c.d. «soglie di esposizione», mentre alle Regioni e
agli enti locali spetta la disciplina dell’uso del territorio in funzione della
localizzazione degli impianti, cioè le ulteriori misure e prescrizioni dirette a
ridurne il più possibile l’incidenza negativa sul territorio, sempreché
naturalmente i criteri localizzativi e gli standard urbanistici non siano tali
da impedire o ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli impianti
medesimi (v. Corte cost. sentenza 7 ottobre 2003 n. 307); che significativamente
l’art. 8, comma 6, della legge n. 36 consente ai comuni l’adozione di un “… un
regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici”; che la legge regionale n. 30 del 2000 prevede che gli
impianti fissi di telefonia mobile siano autorizzati previa presentazione da
parte dei gestori di un “programma annuale” delle installazioni da realizzare
(art. 8, comma 2) e che a tali fini le Amministrazioni comunali assumano idonee
iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione (art. 8, comma 7);
che non si ravvisa dunque una sostanziale incoerenza tra la disciplina statale e
regionale, da una parte, e la normativa regolamentare adottata dal Comune di
Parma, dall’altra, in quanto la redazione del “piano complessivo delle
installazioni” consente il contestuale esame delle istanze di autorizzazione
provenienti dai vari gestori e favorisce di conseguenza sia una ponderata
valutazione delle localizzazioni proposte sia il puntuale accertamento della
razionale distribuzione degli impianti sul territorio, anche in ragione
dell’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici, e più in generale di contenere l’impatto ambientale e
sanitario degli impianti; che non viene neppure in tal modo indebitamente
aggravato il procedimento o alterato l’iter preordinato al rilascio delle
autorizzazioni, in quanto la disciplina sovraordinata lascia liberi i comuni di
definire norme integrative e di dettaglio, che nella fattispecie peraltro non
esorbitano dagli ambiti di autonomia dell’ente locale, risolvendosi le stesse
nel concentrare in un solo atto, di cadenza periodica, le determinazioni
conclusive dell’Amministrazione - senza richiedere adempimenti ulteriori ai
gestori -, e comunque ponendosi in diretta attuazione di prescrizioni che
affidano agli enti locali la tutela degli interessi pubblici coinvolti; che
profili di insanabile contrasto non si ravvisano nemmeno nella disciplina di cui
al d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”), ed
in particolare nelle disposizioni che recano modalità procedurali informate alle
regole della semplificazione amministrativa e della celerità (artt. 86 e 87),
anche in vista della uniforme disciplina dei procedimenti (v. art. 41, comma 2,
della legge n. 166 del 2002), posto che il “piano complessivo delle
installazioni” deve pur sempre essere approvato in tempi rapidi e con modalità
tali da far salvo il procedimento regolato dal legislatore statale, oltre che
nel rispetto dei parametri di valutazione fissati dalla legge n. 36 del 2001
nonché dalla legge reg. n. 30 del 2000, rimanendo integra la competenza delle
Regioni sia per il governo del territorio sia per la tutela della salute (v.
Corte cost. 27 luglio 2005 n. 336); che la circostanza, poi, che gli impianti di
telefonia mobile siano oramai classificati come opere di urbanizzazione primaria
(v. art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003), lungi dal liberalizzare “in toto”
l’insediamento di simili impianti e dal sacrificare le attribuzioni comunali in
tema di disciplina dell’uso del territorio, rivela esclusivamente la volontà
normativa di qualificare sotto il profilo urbanistico le relative strutture, e
dunque, pur orientando conseguentemente le scelte localizzative rimesse al
vaglio delle Autorità locali, non impedisce loro l’esercizio delle ordinarie
competenze a tutela del corretto assetto urbanistico-edilizio delle aree
interessate.
A tali considerazioni il Collegio ritiene di poter tuttora aderire, avendo la
giurisprudenza osservato che strumenti programmatori del genere, per assolvere
la funzione di introduzione di criteri minimi di conoscenza preventiva e di
pianificazione dell’installazione degli impianti, soddisfano la fondamentale
esigenza di razionalità dell’azione amministrativa, onde non sono in sé
illegittimi, a meno che in concreto non ne derivi una dilatazione dei tempi per
il rilascio delle prescritte autorizzazioni - incompatibile con la necessità di
una disciplina uniforme sul piano nazionale alla stregua delle superiori norme
statali. Tale situazione di contrasto non sussiste, tuttavia, quando la
disciplina locale prevede, in coerenza con l’assetto normativo della materia,
termini perentori per la redazione del piano (v. Cons. Stato, Sez. VI, 21 giugno
2006 n. 3734; e, da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 21 marzo 2008 n.
1480).
Dunque, poiché l’art. 11 del “regolamento per l’installazione e l’esercizio
degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e per televisione
mobile” (approvato dal Comune di Parma con deliberazione consiliare n. 220/38
del 15 dicembre 2006) prevede una procedura di approvazione del «piano annuale
complessivo delle installazioni» svincolata da termini perentori per la
conclusione dell’iter, occorre prendere atto di un regime normativo locale che
confligge “in parte qua” con il paradigma procedimentale tipizzato dalla
disciplina statale e regionale.
Sotto questo limitato profilo, dunque, alla luce di un oramai consolidato
indirizzo giurisprudenziale, il Collegio ritiene doveroso discostarsi da
precedenti decisioni della Sezione, la quale aveva considerato satisfattiva
delle esigenze di celerità dell’azione amministrativa l’astratta possibilità per
i gestori di ovviare alle eventuali lungaggini dell’Autorità locale attraverso
il ricorso, di volta in volta, ai rimedi giudiziali a tale fine ammessi
dall’ordinamento.
Di qui la fondatezza della doglianza imperniata sull’illegittimo rinvio ad un
«piano annuale complessivo delle installazioni» sottratto a tempi certi di
approvazione e, quindi, assorbite le restanti censure, l’annullamento del
regolamento comunale nella parte in cui non prevede un termine perentorio per la
conclusione del procedimento di formazione del «piano» (art. 11), nonché
l’annullamento della misura soprassessoria che, nel subordinare la prosecuzione
dell’istruttoria all’approvazione del «piano», ha lasciato indefinito il termine
entro il quale il relativo procedimento deve essere ultimato.
E’ appena il caso di rilevare, poi, che non si oppone all’annullamento “in parte
qua” del regolamento comunale la circostanza che la società ricorrente non ne
abbia puntualmente indicato gli estremi e che, anzi, abbia richiamato (pag. 3)
la previgente disciplina, tenuto conto del costante orientamento
giurisprudenziale secondo cui l’oggetto del gravame non deve essere individuato
avendo riguardo formalisticamente all’epigrafe del ricorso o alle sue
conclusioni, ma occorre fare riferimento a criteri sostanziali e non a mere
prospettazioni formali, ricercando l’effettiva volontà del ricorrente,
desumibile dal contesto dello stesso ricorso e da ogni altro elemento utile,
ancorché l’atto impugnato sia stato indicato in modo non preciso o erroneo (v.,
ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. III, 5 novembre 2007 n. 10852); sicché nella
fattispecie è sufficiente che si sia voluto censurare il regolamento recante la
disciplina del «piano annuale complessivo delle installazioni» e che la
normativa vigente sia agevolmente identificabile.
Quanto all’istanza risarcitoria, infine, va considerato che, per costante
giurisprudenza, l’interessato ha, in simili casi, l’onere di dare concreti e
circostanziati elementi di prova circa i danni subiti in dipendenza degli atti
impugnati (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2008 n. 5585), tanto
più che il ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 cod.civ. è ammissibile
solo per l’accertamento dell’entità del danno (quando risulti impossibile
dimostrarne l’ammontare preciso), non anche per la prova della sua esistenza, a
tanto dovendo provvedere chi agisce in giudizio, secondo il principio generale
desumibile dall’art. 2697 cod.civ. e dall’art. 115 cod. proc. civ.
Non avendo la società ricorrente addotto alcunché a dimostrazione di eventuali
pregiudizi patrimoniali determinatisi “medio tempore”, il Collegio non può
dunque che disattendere la domanda.
La peculiarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese
di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma,
pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie parzialmente e, per l’effetto,
annulla il “regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per
telecomunicazioni per telefonia mobile e per televisione mobile” - limitatamente
all’articolo 11 e nei sensi di cui in motivazione - nonché il provvedimento del
07.05.2008, prot. n. 81577, limitatamente alla parte soprassessoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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