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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 22 settembre 2009, n. 675
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Atti amministrativi - Adozione - Conflitto di
interessi - Obbligo di astensione ex art. 78 d.lgs. n. 267/2000 - Piccoli comuni
- Deroga - Inconfigurabilità - Votazioni frazionate. L’obbligo di astensione
del titolare di un pubblico ufficio dal procedimento di adozione di atti nei
quali sia interessato egli stesso o un suo prossimo congiunto, sancito d
all’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000, non ammette deroghe neppure con riferimento
alla realtà dei piccoli comuni, nei quali, può, al più, ammettersi la
possibilità di dare luogo a votazioni frazionate su singole componenti di un
progetto, che possano evitare il ricorso costante al commissario ad acta. Pres.
Papiano, Est. Loria - A.A. e altri (avv. Ollari) c. Comune di Canossa (avv.
Coli) e altri (n.c.) - TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 22 settembre 2009,
n. 675
N. 00675/2009 REG.SEN.
N. 00065/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 65 del 2009, proposto da Antonio Abbadia,
Fernando Baccarani, Renzo Cariti, Silvia Chiacchio, Fabio Costi, Sabrina Costi,
Valeria Costi, Augusto Franzini, Maria Musi, Mario Olmi, Graziella Rubini,
Lorenzo Ruffini, Marisa Troiero, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Ollari,
con domicilio eletto presso il medesimo avvocato, in Parma, borgo Zaccagni, 1;
contro
Il Comune di Canossa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Paolo Coli, con domicilio eletto presso Mario Ramis Avv. in Parma,
Borgo G. Tommasini 20;
la Provincia di Reggio Emilia, in persona del Presidente legale rappresentante
pro tempore;
la Regione Emilia Romagna in persona del Presidente legale rappresentante pro
tempore;
nei confronti di
Enzo Musi, Ivo Gibertini, Ivan Galaverna, Marco Grassi, Lara Zambernardi,
Gino Boschi, Daniela Morini, Nicolina Giroldini, Cinzia Gibertini, Amara Bussi,
Serena Boschi, Marta Musi, Rita Musi, Palmira Angelillis, Bruno Galaverna;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della delibera di Consiglio Comunale di Canossa n. 75 del 16.10.2008, avente
ad oggetto “Variante parziale al P.R.G. vigente per lo spostamento del tracciato
stradale dell'Asse di Val d’Enza – adozione”;
della delibera di Consiglio Comunale di Canossa n. 91 del 23.12.2008, avente ad
oggetto “Variante parziale al P.R.G. vigente per lo spostamento del tracciato
stradale dell'Asse di Val d’Enza - apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio ai sensi della legge regionale n. 37/2002”;
di ogni altro atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque
connesso alle due delibere citate,
nonché per il risarcimento del danno derivante dai provvedimenti impugnati nella
misura che sarà dimostrata in corso di causa.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Canossa;
Dato atto che il Collegio nella camera di consiglio del 7 aprile 2009 ha accolto
l’istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati, ritenendo che vi siano
sufficienti elementi di fumus boni iuris;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2009 la dott.ssa Emanuela
Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Espongono i ricorrenti che le due delibere impugnate e specificate in epigrafe,
del Consiglio Comunale di Canossa, sono illegittime in quanto:
1- La delibera 75/2008 (che rappresenta la variante al P.R.G.) è stata votata
dal Consiglio Comunale con la partecipazione di alcuni consiglieri in conflitto
di interessi (tra cui il Sindaco e i membri della Giunta comunale), avendo il
contenuto della delibera un correlazione immediata e diretta con specifici
interessi di parenti e affini degli amministratori. Il conflitto di interessi si
evince facilmente dalla lettura della delibera n. 91/2008 del C.C. in cui (con
le votazioni separate per l’apposizione del vincolo) si individuano i
consiglieri che hanno parenti e affini con interessi correlati a quelli oggetto
della delibera stessa.
La delibera del C.C. n. 91/2008 è illegittima, perché il Sindaco e la Giunta ed
alcuni dei Consiglieri, benché non l’abbiano votata negli stralci dell’opera in
cui erano in conflitto di interessi, non sono usciti dall’aula e hanno
partecipato alla discussione, laddove l’obbligo dell’astensione per i
consiglieri comunali che abbiano un interesse nelle materie oggetto di
deliberazione, comporta non solo il divieto di partecipare alla discussione e
alla votazione finale, ma anche l’obbligo di allontanamento dalla seduta prima
della discussione e dell’approvazione della relativa proposta di deliberazione,
in quanto la presenza in aula del consigliere interessato è potenzialmente
idonea a incidere negativamente sulla serenità dei colleghi Consiglieri
comunali, sia nella fase della discussione sia nella fase della votazione
finale.
Alla luce di tali ritenute illegittimità i ricorrenti hanno impugnato le
delibere del Consiglio Comunale di Canossa indicate in epigrafe, con ricorso
notificato in data 16 marzo 2009 e depositato in data 19 marzo 2009, per i
seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 78 comma 2 e
4 del d.lgs. 26/07/2000 n. 267 per correlazione immediata e diretta fra il
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministrazione o di
parenti o affini fino al quarto grado – Eccesso di potere – Sviamento. Entrambe
le delibere impugnate (75/2009 e 91/2008) sono illegittime per violazione
dell’art. 78 d.lgs. 267/2000), l’una perché gli amministratori hanno votato in
palese conflitto di interessi la variante al P.R.G., l’altra perché gli
amministratori, pur non avendo votato, hanno partecipato alla discussione e non
sono usciti dall’aula (del resto, gli stessi consiglieri affermano il conflitto
d’interessi nella delibera n. 91/2008).
Violazione del dovere di non partecipare alla discussione e di allontanarsi
dall’aula. La delibera n. 91/2008, di apposizione del vincolo è illegittima
poiché la discussione è stata globale e vi hanno partecipato anche i consiglieri
in conflitto d’interessi in contrasto con l’interpretazione giurisprudenziale
data all’articolo 78 d.lgs. 267/2000.
Violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 9 comma 2 e
degli artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. 327/2001 per mancata motivazione in ordine
alla riapposizione del vincolo dopo la sua scadenza per il decorso di 5 anni
dall’apposizione, senza che si intervenuta la Pubblica utilità dell’opera.
Eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di motivazione. La
costruzione della strada per la quale è stato apposto il vincolo è prevista dal
PRG del Comune di Canossa fin dal 1975; il Comune non ha adeguatamente motivato
la reiterazione del vincolo né ha disposto l’accantonamento delle risorse
economiche per l’indennità ex articolo 39 del D.P.R. 327/2001 (disciplina della
reiterazione del vincolo). Nel caso di specie, il vincolo era decaduto una prima
volta e, quindi, seguendo la ricostruzione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato n. 7/2007, l’Amministrazione avrebbe potuto reiterare il vincolo
comunicando preventivamente l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 11
del D.P.R. 327/2001 e motivando specificamente la propria scelta elementi,
questi, mancanti nella fattispecie in discorso.
I ricorrenti sono allo stato proprietari - per effetto della scadenza del
vincolo verificatasi prima della emanazione delle delibere ritenute illegittime
(nn. 75/2008 e 91/2008) - di un’area “bianca”, che ha i requisiti della
edificabilità di fatto anche a fini indennitari.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale di Canossa, eccependo
l’inammissibilità del ricorso per difetto di specifica e immediata lesività
dell’atto e comunque chiedendo che esso sia dichiarato infondato nel merito,
atteso che l’Amministrazione, ravvisata la sussistenza del vizio procedimentale
che affliggeva la deliberazione n. 75/2008 in relazione alla partecipazione al
voto dei consiglieri in conflitto di interessi ha ritenuto di procedere alla
convalida e all’integrazione dell’atto con la deliberazione n. 91 del
23/12/2008, asseritamente approvata con discussione e votazione frazionata.
I ricorrenti depositavano note d’udienza in vista della camera di consiglio,
sostenendo che la delibera n. 91/2008, per il suo contenuto sostanziale, non
integra gli estremi di un provvedimento di convalida.
Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare alla camera di consiglio del 7
aprile 2009.
In vista della pubblica udienza le parti depositavano ulteriori memorie
riepilogative delle rispettive difese.
Alla Pubblica Udienza del 23 giugno 2009 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo deve essere disattesa l’eccezione di difetto d’interesse
sollevata dalla difesa del Comune di Canossa; ciò in quanto con la seconda
deliberazione, n. 91/2008, in particolare, è stato apposto il vincolo
preordinato all’esproprio delle aree ai sensi della legge regionale 37/2002 e
poiché i ricorrenti sono proprietari di talune delle aree interessate dalla
procedura espropriativa, non può evidentemente predicarsi la loro carenza di
interesse rispetto, quanto meno, alla deliberazione da ultimo citata.
2. Venendo al merito del ricorso, esso è fondato sotto lo specifico profilo
della violazione dell’articolo 78 del d.lgs. 267/2000 nella formazione della
volontà consiliare relativamente a entrambe le deliberazioni impugnate.
Tale disposizione, infatti, sancisce l’obbligo di astensione del titolare di un
pubblico ufficio dal procedimento di adozione di atti nei quali sia interessato
egli stesso o un suo prossimo congiunto; tale obbligo sussiste per il fatto che
chi è portatore di un interesse personale, potenzialmente in conflitto con
l’interesse pubblico di cui deve avere cura, non può prendere parte alla
discussione e alla votazione in cui è implicato il proprio interesse o quello di
propri parenti o affini entro il quarto grado.
Nel caso di specie, la prima deliberazione, avente ad oggetto la variante
parziale al P.R.G. vigente per lo spostamento del tracciato stradale dell’Asse
di Val D’Enza è stata adottata con la partecipazione del Sindaco e di alcuni
consiglieri comunali che, in violazione dell’articolo 78 secondo comma del
d.lgs. 267/2000, hanno partecipato alla formazione della volontà dell’organo
collegiale pur avendo essi stessi o loro parenti uno specifico interesse in
ordine al tracciato stradale in questione.
Dalla documentazione allegata al ricorso ed in particolare dall’attestazione in
data 12/3/2009 dei Servizi Demografici del Comune intimato, si deduce il
rapporto di parentela e affinità tra proprietari delle aree e amministratori
coinvolti, che del resto si evince anche dalla delibera n. 91/2008 (approvazione
del vincolo preordinato all’esproprio), in cui è pacificamente ammesso il
rapporto di parentela/affinità tra proprietari delle aree interessate
dall’apposizione del vincolo e consiglieri comunali.
La censura di violazione dell’articolo 78 del d.lgs. 267/2000 è, pertanto,
fondata in quanto l’obbligo di astensione non ammette deroghe neppure con
riferimento alla realtà dei piccoli comuni, nei quali, può, al più, ammettersi
la possibilità di dare luogo a votazioni frazionate su singole componenti di un
progetto, che possano evitare il ricorso costante al commissario ad acta.
Alla luce di tali considerazioni la deliberazione n. 75 del 16/10/2008 con cui è
stata approvata la variante al P.R.G. vigente per lo spostamento del tracciato
stradale dell’Asse di Val d’Elza è stata disposta in violazione dell’obbligo di
astensione che incombeva sul Sindaco e sui Consiglieri comunali, così come
individuati nell’atto di ricorso, avendo essi un interesse personale alla
variante in discorso.
La prima censura deve pertanto essere accolta.
3. Con la seconda censura i ricorrenti si dolgono delle modalità con cui è stata
discussa e approvata la seconda deliberazione (n. 91/2008), in violazione del
dovere di non partecipare alla discussione e di allontanarsi dall’aula.
La delibera n. 91/2008, di apposizione del vincolo è illegittima poiché la
discussione è stata globale e vi hanno partecipato anche i consiglieri in
conflitto d’interessi in contrasto con l’interpretazione giurisprudenziale data
all’articolo 78 d.lgs. 267/2000.
Infatti, risulta dalla delibera che, pur ritenendo il Consiglio comunale di non
far partecipare alla votazione finale i membri in conflitto d’interessi,
tuttavia i consiglieri comunali hanno presenziato e partecipato alla
discussione.
Il Collegio ritiene che la censura sia fondata in quanto, contrariamente a
quanto argomentato dalla difesa del Comune, l’obbligo di astensione per i
Consiglieri comunali che hanno un interesse, anche solo potenziale, nella
deliberazione da assumere, comporta non solo il divieto di partecipare alla
votazione finale, ma anche di partecipare alla discussione e l’obbligo di
allontanamento dalla seduta prima della discussione dell’approvazione della
relativa proposta di deliberazione, in quanto la presenza in aula del
consigliere interessato è potenzialmente idonea a incidere negativamente sulla
serenità degli altri consiglieri comunali sia nella fase della discussione sia
nella fase della votazione finale.
La presenza nell’aula dei consiglieri comunali in conflitto di interessi è, del
resto, attestata dalla deliberazione del Consiglio comunale di Canossa n. 11 del
17/03/2009 (di rettifica della deliberazione n. 91/2008), in cui si dà atto che
alcuni consiglieri, pur non avendo partecipato alla votazione alla discussione
sui punti di loro interesse personale della deliberazione, tuttavia non sono
assentati dall’aula.
Ciò, essendo potenzialmente idoneo a incidere negativamente sulla serenità degli
altri consiglieri comunali chiamati a discutere e a votare sui punti specifici
della delibera collegiale, deve essere ritenuto contrastante con la disposizione
dell’articolo 78 d.lgs. citato (vedasi in tal senso, tra le altre, T.A.R.
Sardegna, sezione II, sent. n. 1815/2008).
Ciò determina inoltre l’infondatezza della tesi sostenuta dal Comune per cui la
deliberazione n. 91/12008 avrebbe sostanzialmente convalidato la precedente n.
75/2008, in quanto non è dato ravvisare nella deliberazione n. 91/2008 gli
elementi della convalida ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2, della legge
241/1990, giacché, in primo luogo, non è stata indicata la natura del vizio
inficiante la prima deliberazione e, d’altra parte, la mancata astensione dei
consiglieri comunali in conflitto di interessi dalla formazione della prima
delibera non può essere sanata dalla seconda deliberazione in cui gli stessi
consiglieri non si sono, peraltro, neppure assentati dall’aula.
Le censure contenute nel secondo motivo devono dunque essere accolte e annullata
la deliberazione n. 91/2008.
4. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, essa deve invece, essere
disattesa, non essendo stata fornito alcun principio di prova in ordine al danno
cagionato dalle impugnate deliberazioni, il cui effetto è stato peraltro sospeso
dalla pronuncia cautelare del Tribunale e i cui vizi possono peraltro essere
emendati in un successivo rinnovato iter formativo.
5. Conclusivamente, il Collegio ritiene che l’accoglimento delle indicate
censure lo esima, per ragioni di economia processuale e stante l’assorbenza
delle citate questioni, dal trattare quanto indicato nel terzo motivo e che, per
i motivi suindicati, le delibere impugnate debbano essere annullate.
6. Le spese di giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sezione di Parma,
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla le delibere impugnate,
salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna il Comune di Canossa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida
in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2009, con
l'intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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