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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 26 ottobre 2009, n. 692
V.I.A. - Progetti di infrastrutture e strade extraurbane secondarie a
carattere regionale - Regione Emilia Romagna - L.R. n. 9/99 - Procedura di
screening - Possibili esiti - Termine di 60 giorni - Silenzio - Effetti -
Sottoposizione a V.I.A. - Circostanza eventuale. Gli interventi inquadrabili
nella tipologia “Progetti di infrastrutture” di cui all’allegato B.1, B.1.d),
“Strade extraurbane secondarie a carattere regionale”, della L.R. Emilia Romagan
n. 9 del 18.05.1999 (emanata in attuazione delle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE
e del D.P.R. 12 aprile 1996), devono essere sottoposti a procedura di screening;
tale procedura è disciplinata dagli artt. 9 e 10 della legge regionale, che
prevedono che l’autorità competente, sulla base dei criteri indicati
nell’allegato D, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione dell’annuncio di avvenuto deposito, verifica se il progetto deve
essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A., esprimendosi sulle
osservazioni presentate in contraddittorio con il proponente. La decisione può
pervenire ad uno dei seguenti esiti: a) verifica positiva ed esclusione del
progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A.; b) verifica positiva ed esclusione
del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A. con prescrizioni per la
mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo; c) accertamento della
necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di V.I.A.
prevista dagli artt. da 11 a 18. Trascorsi i 60 giorni, in caso di silenzio se
dell’autorità competente, il progetto s’intende comunque escluso dalla ulteriore
procedura di V.I.A. La sottoposizione dei progetti appartenenti alla categoria
prima individuata alla procedura di V.I.A. è pertanto solo una eventualità che
si presenta come obbligatoria qualora lo screening non si sia positivamente
concluso. Pres. Paiano, Est. Loria - D.M. e altri (avv.ti Della Fontana) c.
Comune di Novellara (avv. Coffrini), Amministrazione Provinciale di Reggio
Emilia (avv. Coli), Regione Emilia Romagna (avv.ti Puliatti e Senofonte) e altro
(n.c.) - TAR EMILIA ROMAGNA, Parma - 26 ottobre 2009, n. 692
V.I.A. - Procedura di screening - Differenza - D.P.C.M. n. 377/1998 -
Prescrizioni valevoli per la VIA - Applicabilità alla procedura di screening -
Limiti. Mentre, con la procedura di screening, è valutato se il progetto, in
relazione a sue peculiari caratteristiche, possa avere un’incidenza
significativa sull’ambiente, con la V.I.A, il legislatore ha già stabilito a
priori che l’impatto ambientale del progetto è significativo, ovvero i risultati
cui si è pervenuti a seguito dello screening hanno denotato delle specifiche
criticità. Stante la differenza tra le due procedure, le indicazioni fornite dal
D.P.C.M. n. 377 del 1988, riferite alla V.I.A., non possono essere considerate
valevoli anche per la procedura di screening . Segnatamente, non trova
applicazione nell’ambito del procedimento di screening la prescrizione di
valutare ipotesi alternative, prevista dal citato D.P.C.M. e dalla circolare del
Ministero dell’Ambiente in data 08/10/1996 n. GAB/96/15326. Pres. Paiano, Est.
Loria - D.M. e altri (avv.ti Della Fontana) c. Comune di Novellara (avv.
Coffrini), Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia (avv. Coli), Regione
Emilia Romagna (avv.ti Puliatti e Senofonte) e altro (n.c.) - TAR EMILIA
ROMAGNA, Parma - 26 ottobre 2009, n. 692
N. 00692/2009 REG.SEN.
N. 00436/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 436 del 2004, proposto da Davoli Marisa,
Bartoli Sandro e Bartoli Valseno, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovan
Ludovico Della Fontana, Guglielmo Della Fontana, con domicilio eletto presso
Alberto Rondani Avv. in Parma, via Garibaldi 23 nonché sui motivi aggiunti
depositati in data 31 luglio 2006;
contro
il Comune di Novellara (RE), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. Ermes Coffrini, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria
in Parma, P.Le Santafiora 7;
l’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Coli, con domicilio eletto
presso Mario Ramis Avv. in Parma, B.Go G. Tommasini 20;
il Comune di Campagnola Emilia, in persona del Sindaco pro tempore;
la Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avv. Gaetano Puliatti, Fabrizia Senofonte, con domicilio eletto
presso Lucia Raboni Avv. in Parma, Galleria Bassa dei Magnani, 3;
nei confronti di
Iniziative Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Ermes Coffrini, con domicilio eletto presso il
T.A.R. Segreteria in Parma, P.Le Santafiora 7;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
delle delibere n. 93 in data 29.11.2003 e n. 39 in data 26.4.2004 del Consiglio
Comunale di Novellara, rispettivamente di adozione ed approvazione del Pianco
Strutturale Comunale, nonchè di ogni altro atto presupposto e conseguente, ed in
particolare, della delibera della Giunta Provinciale di Reggio Emilia n. 62 in
dta 9.3.2004 con la quale sono state espresse osservazioni e riserve al PSC;
delle delibere n. 45 in data 28.7.2005 e n. 31 in data 27.4.2006 del Consiglio
Comunale di Novellara di adozione ed approvazione del 1° stralcio di P.O.C.;
della delibera n. 77 in data 31.7.2005 della Giunta Comunale di Novellara,
portante approvazione di progetto definitivo della "Tangenziale Nord";
della delibera n. 10 in data 21.2.2006 della Giunta comunale di Novellara;
del silenzio serbato dalla Regione Emilia Romagna sul progetto della Tangenziale
di Novellara presentato dalla società Iniziative Ambientali;
della successiva delibera della Giunta Regionale n. 2688 del 20.12.2004 con cui
è stato escluso dalla procedura di V.I.A. il progetto della Tangenziale di
Novellara;
delle delibere della Giunta Regionale n. 393 in data 16.2.2005 e n. 389 del
1.3.2004 con cui è stato escluso dalla procedura di V.I.A. dell'Asse Bagnolo -
Novellara;
della convenzione sottoscritta in data 18.12.2003 tra il Comune di Novellara e
la Iniziative Ambientali s.r.l.;
della delibera n. 111 del 16.2.2003 della Giunta Comunale di Novellara di
approvazione di tale convenzione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Novellara;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Amministrazione Provinciale di
Reggio Emilia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Emilia Romagna;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Iniziative Ambientali S.r.l.;
Visti i motivi aggiunti notificati in data 18 luglio 2006 e depositati in data
31 luglio 2006;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2009 la dott.ssa Emanuela
Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 25/09/2004 e depositato in data
04/10/2004, i ricorrenti, proprietari di aree interessate dal tracciato della
Tangenziale Nord del Comune di Novellara in base alle previsioni del P.R.G.
approvato nel 1989, impugnano gli atti e i provvedimenti in epigrafe indicati
dolendosi per i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione dei principi in materia di reiterazione dei vincoli espropriativi
e di inedificabilità assoluta nonché di indennizzabilità come risultanti dalla
sentenza n. 179/99 della Corte Costituzionale; violazione dei commi 1 e 3
dell’art. 13 della L.R. Emilia-Romagna 19/12/2002 n. 37; eccesso di potere per
difetto o insufficienza della motivazione e di attività istruttoria.
Secondo i ricorrenti il tracciato della Tangenziale Nord era già previsto dal
P.R.G. del Comune approvato nel 1989 nonché nelle precedenti versioni dello
stesso P.R.G. Il vincolo sarebbe decaduto nel 1994 per decorso del termine
quinquennale di cui all’art. 2 della legge n. 1187/1968. L’ulteriore vincolo,
approvato con la variante speciale al P.R.G. denominata “tangenziale Nord” e
approvata con delibera n. 12 in data 16/02/2006, è decaduto nel 2001.
Con il P.S.C. impugnato il Comune ha nuovamente destinato le aree dei ricorrenti
a sede della Tangenziale Nord, reiterando in tal modo il vincolo preordinato
all’espropriazione, e ciò in violazione dell’art. 13 comma 3 della Legge
regionale n. 37/2002 ai sensi del quale il vincolo decaduto può essere reiterato
nuovamente per una sola volta. Inoltre, il P.S.C. impugnato non prevede alcun
indennizzo per la reiterazione del vincolo, ma anzi esclude il diritto
all’indennizzo all’art. 7, comma 3 delle N.T.A. e ciò in violazione di quanto
statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999.
In sede di reiterazione del vincolo non si è proceduto alla comparazione tra
interesse pubblico e interessi privati coinvolti; analogamente è illegittimo
l’art. 7 delle N.T.A. del P.S.C. nella parte in cui afferma che i vincoli
imposti dal P.S.C. hanno natura conformativa e operano a tempo indeterminato, in
quanto la destinazione a strada tangenziale non costituisce un vincolo
conformativo, bensì espropriativo e, in quanto tale, decade al termine del
quinquennio.
2. Illegittimità costituzionale dell’art. 6 della L.R. Emilia-Romagna 24 marzo
2000 n. 20; degli artt. 8 e 13 comma1, della L.R. E.-R. 19/12/20020 n. 37 e
dell’art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
Ove si dovesse ritenere che sulla base delle norme regionali rubricate i vincoli
apposti dal P.S.C. non debbano essere ritenuti espropriativi e quindi soggetti
ad indennizzo ed operino senza alcun limite temporale, i ricorrenti denunciano
l’illegittimità costituzionale di tali norme regionali rispetto agli artt. 42 e
117 della Costituzione. E ciò in quanto contrastanti con i principi fondamentali
in materia di reiterazione dei vincoli espropriativi e di inedificabilità
assoluta nonché di indennizzabilità come risultanti dalla sentenza n. 179/99
della Corte Costituzionale.
I ricorrenti denunciano, inoltre, l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 del
del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, ove venga interpretato nel senso di prevedere
la decadenza per scadenza del termine quinquennale dei soli vincoli preordinati
all’esproprio e non anche dei vincoli di carattere sostanzialmente espropriativo
e cioè di quei vincoli comportanti uno svuotamento del diritto di proprietà e in
particolare la inedificabilità assoluta.
3. Violazione degli artt. 28 e A-5 della L.R. E.-R. n. 20/2000 nonché dell’art.
4 della L.R. E.-R. 9/05/2001 n. 15, violazione dei ”criteri e condizioni per la
classificazione acustica del territorio” approvati con delibera della Giunta
Regionale Emilia Romagna 09/10/2001 n. 2053; eccesso di potere per difetto di
motivazione e di attività istruttoria; illogicità e contraddittorietà; errore
sui presupposti e travisamento.
Il parere reso congiuntamente da ARPA e USL di Reggio Emilia in data 09/03/2004
in ordine al P.S.C., nel sottolineare l’importanza della elaborazione e adozione
della Zonizzazione Acustica Comunale, ha accertato talune incoerenze
cartografiche tra gli elaborati della zonizzazione con quelli del P.S.C., e ciò
in violazione dell’art. 4 della L.R. E.-R. 9/05/2001 n. 15, in base al quale le
previsioni urbanistiche devono essere coerenti con la classificazione acustica
del territorio. ARPA e USL hanno ritenuto necessario rivedere la metodologia
utilizzata nella schede della VALSAT (PS3) sia per verificare i dati utilizzati
sia per valutare le relative mitigazioni ambientali. Hanno inoltre ritenuto non
rispettati i criteri per la definizione delle fasce di rispetto tenendo conto di
quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2051/01 in
materia di classificazione acustica del territorio comunale.
Gli organi tecnici, ARPA e USL, hanno inoltre accertato incongruenze tra le
norme attuative e le previsioni del Codice della Strada in materia di distanze
dalle strade, in quanto il tracciato della Tangenziale Nord di Novellara, pur se
essa viene definita strada extraurbana di interesse statale, è in realtà
localizzato anche in ambito urbano e quindi nel centro abitato come definito
dall’art. A5 della L. R. n. 20/2000: la strada è stata inserita nel P.S.C.
prendendo a riferimento la situazione fattuale esistente nel 1989 quando è stato
approvato il precedente P.R.G., ma attualmente l’edificazione è arrivata a
quindici metri dall’asse stradale.
Non sono inoltre state effettuate, in sede di P.S.C., le corrette analisi di
sostenibilità ambientale ai sensi della L.R. 20/2000 e in particolare dell’art.
A-5, con riferimento ai flussi di traffico particolarmente ingenti che
deriveranno dalla nuova discarica di Cat. 2 B, a Casaletto di Novellara.
Inoltre la VALSAT non ha effettuato una valutazione ponderata in ordine allo
stato futuro della qualità dell’aria, avendo l’Amministrazione ritenuto che lo
stato futuro corrisponderebbe a quello di fatto rilevato nell’ultima analisi
risalente al 2002.
Il parere di ARPA e USL è stato disatteso senza alcuna valida motivazione in
quanto il Comune si è limitato ad affermare che la VALSAT sarebbe stata redatta
seguendo criteri preventivamente concordati e che comunque i calcoli sarebbero
stati approfonditi in sede di P.U.A., laddove, invece, è in sede di P.S.C. che
devono essere rispettati i criteri dettati dalla Regione in materia di
inquinamento acustico non essendo sufficiente il generico richiamo al Piano di
Zonizzazione Acustica.
4. Violazione dell’art. 17 bis delle “Norme per la tutela territoriale e
paesistica” del P.T.C.P. di Reggio Emilia, nonché della cartografia del medesimo
P.T.C.P.; eccesso di potere per difetto o insufficienza di motivazione e di
attività istruttoria, illogicità, contraddittorietà, errore sui presupposti.
Il P.S.C. dimezza le arre vincolate dal P.T.C.P. come “strutture insediative
territoriali storiche non urbane” (art. 17 bis) in violazione dell’art. A-8
della L.R. 20/2000 e dell’art. 17 bis delle “Norme per la tutela territoriale e
paesistica” che non consentono tale riduzione senza avviare una procedura di
variante al piano sopraordinato.
Inoltre, in via subordinata, i ricorrenti sostengono che la riduzione e il
ridimensionamento dovevano essere accompagnati da motivazioni di tipo
ambientale-paesaggistico e storico-territoriale e non potevano derivare da
scelte urbanistiche.
Nel caso di specie, non si rinviene alcuna motivazione di questo tipo, in quanto
tutto il territorio originariamente vincolato dal P.T.C.P. costituiva una parte
inscindibile del complesso vincolato del Casino di Sotto e del Mulino di Sopra,
che, invece, hanno subito una consistente riduzione del vincolo.
5. Violazione dell’art. 16 delle “Norme per la tutela territoriale e paesistica”
del P.T.C.P. di Reggio Emilia; dell’art. 146 del D.lgs. n. 490/99 e dell’art.
142 del d.lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per difetto o insufficienza della
motivazione e di attività istruttoria, illogicità, contraddittorietà, errore sui
presupposti.
Il tracciato della Tangenziale Nord, come individuato dal P.S.C., attraversa
aree individuate come “Zone ed elementi di tutela dell’impianto storico della
centuriazione” dal P.T.C.P. ed in particolare attraversa il contesto ambientale
che collegava, in un unico assetto alberato, la villa gonzaghesca denominata
Casino di Sotto e Mulino di Sopra; il collegamento alberato coincideva, in linea
di massima, con il cardo massimo della Centuriazione romana legata alla città di
Reggio Emilia. L’art. 16 delle Norme di Tutela territoriale e paesistica del
P.T.C.P. dispone che nelle zone di tutela dell’impianto storico della
centuriazione sono ammesse linee di comunicazione viaria solo qualora si
dimostri che gli interventi siano coerenti con l’organizzazione territoriale
storica e vanga inoltre garantito il rispetto delle disposizioni dettate a
tutela degli elementi della centuriazione stessa, garanzie, che sarebbero del
tutto mancanti o comunque insufficienti nel P.S.C. impugnato.
Viene, inoltre, denunciata la violazione del vincolo insistente sui due edifici
storici, soggetti alla tutela della legge 1089/1939.
6. Violazione dell’art 28 del R.D. 3 giugno 1940 n. 1357.
Il Comune ha illegittimamente adottato il P.S.C. in assenza del concerto con la
Soprintendenza per i beni e le attività culturali e quella per i beni
archeologici, in violazione dell’art. 28 del R.D. 3 giugno 1940 n. 1357.
7. Violazione dell’art. 10 delle “Norme per la tutela territoriale e paesistica”
del P.T.C.P. di Reggio Emilia; eccesso di potere per difetto o insufficienza di
motivazione ed attività istruttoria. Le aree interessate dal tracciato della
Tangenziale Nord fanno parte del “Sistema delle aree agricole”, di cui alle
“Norme per la tutela territoriale e paesistica”, il cui art. 10 comma 5 prevede
che le determinazioni degli strumenti di pianificazione che comportino
utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale sono subordinate alla
dimostrazione dell’insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore
onerosità, dimostrazione che non è stata data dal Comune intimato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Novellara con memoria di stile in data
19/10/2004 e successive memorie in data 22/10/2004 e 10/10/2006, contestando la
fondatezza dei motivi di ricorso.
Si sono costituite in giudizio la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Reggio
Emilia, nonché la controinteressata Iniziative Ambientali s.r.l.
I ricorrenti presentavano motivi aggiunti, notificati in data 18/07/2006 e
depositati in data 31/07/2006, con cui impugnavano la delibera n. 77 in data
31.7.2005 della Giunta Comunale di Novellara, portante approvazione di progetto
definitivo della “Tangenziale Nord”, la delibera n. 10 in data 21/02/2006, il
silenzio serbato dalla Regione Emilia Romagna sul progetto della Tangenziale di
Novellara presentato dalla società Iniziative Ambientali, la successiva delibera
della Giunta Regionale n. 2688 del 20.12.2004 con cui è stato escluso dalla
procedura di V.I.A. il progetto della Tangenziale di Novellara, la delibera
della Giunta Regionale n. 393 del 16/02/2005 con cui è stato escluso dalla
procedura di VIA il progetto dell’Asse Bagnolo - Novellara 1° e 2° lotto,
stralcio relativo al lotto C-D, la delibera della Giunta Regionale n. 389 del 1
marzo 2004 con cui è stato escluso dalla procedura di VIA il progetto dell’Asse
Bagnolo - Novellara 1° e 2° lotto; la convenzione sottoscritta in data 18
dicembre 2003 tra il Comune e la Iniziative Ambientali s.r.l., la delibera n.
111 del 16 febbraio 2003 della Giunta.
In data 09/10/2007 i ricorrenti depositavano istanza di sospensiva degli atti e
provvedimenti impugnati.
Alla camera di consiglio del 23/10/2007 questa Sezione rigettava l’istanza di
sospensiva con l’ordinanza n. 231.
Seguiva il deposito di ulteriori memorie e documenti da parte della altre parti
costituite, volte a contestare i motivi aggiunti.
All’udienza del 24 marzo 2009 la causa veniva rinviata in attesa di
determinazioni della Soprintendenza sul vincolo e al fine della trattazione
congiunta con il ricorso n. 433/2004 vertente sul medesimo oggetto tra talune
delle medesime parti.
Alla pubblica udienza del 23 giugno 2009 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che, con il P.S.C.
impugnato, il Comune costituito ha nuovamente destinato le aree dei ricorrenti a
sede della Tangenziale Nord, reiterando in tal modo il vincolo preordinato
all’espropriazione, e ciò in violazione dell’art. 13 comma 3 della Legge
regionale n. 37/2002, ai sensi del quale il vincolo decaduto può essere
reiterato nuovamente per una sola volta. Inoltre, il P.S.C. impugnato non
prevede alcun indennizzo per la reiterazione del vincolo, ma anzi il diritto
all’indennizzo è escluso dall’art. 7, comma 3 delle N.T.A. e ciò in violazione
di quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999.
Inoltre essi argomentano in ordine al fatto che, in sede di reiterazione del
vincolo, non si è proceduto alla comparazione tra interesse pubblico e interessi
privati coinvolti; analogamente sarebbe illegittimo l’art. 7 delle N.T.A. del
P.S.C. nella parte in cui afferma che i vincoli imposti dal P.S.C. hanno natura
conformativa e operano a tempo indeterminato, in quanto la destinazione a strada
tangenziale non è un vincolo conformativo, bensì espropriativo e, in quanto
tale, decade al termine del quinquennio.
1.1. Appare necessario richiamare quanto statuito dall’art. 8 comma 1 della
legge regionale n. 37/2002 che dispone che “i vincoli urbanistici finalizzati
all’acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per
la realizzazione di un’opera pubblica, sono apposti attraverso il Piano
Operativo Comunale (P.O.C.) ovvero sua variante”. Il Piano Strutturale Comunale
(P.S.C.) ha invece il compito di “individuare le infrastrutture e le
attrezzature di maggior rilevanza, per dimensione e funzione” laddove il P.O.C.,
ai sensi dell’art. 30 lett. f), è incaricato della “localizzazione delle opere e
dei servizi pubblici e di interesse pubblico”.
Diversa è pertanto al funzione dei due strumenti di pianificazione urbanistica e
in nessun caso può affermarsi che a mezzo del P.S.C. il Comune abbia approvato o
reiterato un vincolo preordinato all’esproprio. Il vincolo posto dal P.S.C. può
essere, pertanto, tutt’al più conformativo e non espropriativo e come tale non
necessita, in sede di P.S.C., della previsione di un indennizzo.
Inoltre, si ritiene che nessuna violazione possa configurarsi con riguardo alle
N.T.A che prevedono che il vincolo imposto dal P.S.C. abbia natura conformativa,
in quanto è la stessa legge sopra citata a prevederlo.
Giova, inoltre, rilevare come appare condivisibile la tesi esposta dalla
Provincia di Reggio Emilia nella memoria del 22 ottobre 2007, per cui in base
all’art. 13 della legge regionale n. 37/2002 - “il vincolo decaduto può essere
motivatamente reiterato per una sola volta attraverso uno degli atti di cui
all’articolo 8 commi 1 e 2” (P.O.C., accordo di programma etc…) - il primo
P.O.C. approvato dal Comune di Novellara può legittimamente reiterare il vincolo
preordinato all’espropriazione giacchè il limite dell’unica reiterazione è
riferito al periodo successivo all’entrata in vigore della legge regionale
37/2002, non avendo la disposizione regionale in questione natura retroattiva.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l’illegittimità costituzionale
delle norme regionali rubricate rispetto agli artt. 42 e 117 della Costituzione,
ove esse dovessero essere interpretate nel senso che i vincoli apposti dal
P.S.C. non debbano essere ritenuti espropriativi e quindi soggetti ad indennizzo
ed operino senza alcun limite temporale. E ciò in quanto contrastanti con i
principi fondamentali in materia di reiterazione dei vincoli espropriativi e di
inedificabilità assoluta nonché di indennizzabilità come risultanti dalla
sentenza n. 179/99 della Corte Costituzionale.
I ricorrenti denunciano inoltre l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 del
del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, ove venga interpretato nel senso di prevedere
la decadenza per scadenza del termine quinquennale dei soli vincoli preordinati
all’esproprio e non anche dei vincoli di carattere sostanzialmente espropriativo
e cioè di quei vincoli comportanti uno svuotamento del diritto di proprietà e in
particolare la in edificabilità assoluta.
2.1. Il motivo, unitamente all’eccezione di legittimità costituzionale, è
infondato.
Infatti, come affermato al precedente punto, il P.S.C. non comporta la
sottoposizione delle aree al vincolo espropriativo per cui non ne può conseguire
l’azione ablativa dell’Amministrazione.
E’, pertanto, manifestamente infondata la censura di illegittimità
costituzionale delle norme regionali e segnatamente dell’articolo 8 della legge
regionale 37/2002, in quanto il P.S.C. non è in grado di determinare quello
svuotamento dei diritto di proprietà sine die che assumono i ricorrenti. La
questione di costituzionalità posta con riguardo all’articolo 9 del D.P.R.
327/2001 è inoltre irrilevante nel caso in questione posto che l’art. 33 della
legge regionale 37/2002 dichiara la disapplicazione dell’intero capo II del
titolo II del D.P.R. 327/2001, per cui l’articolo 9 non trova applicazione.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della mancata considerazione e
della sostanziale elusione, da parte dei provvedimenti impugnati, del parere
tecnico di ARPA e USL in materia di inquinamento acustico e atmosferico riguardo
all’opera in questione reso in data 09.03.2004 nonchè della metodologia
utilizzata nella VALSAT posta alla base del P.S.C. In particolare il tracciato
della tangenziale non rispetterebbe la distanza prevista dal Codice della Strada
rispetto al centro abitato.
3.1. Il Comune di Novellara ha approvato – a seguito delle osservazioni
contenute nel citato parere tecnico non vincolante – modifiche e integrazioni al
Piano Strutturale Comunale con la deliberazione in data 26/04/2004 n. 39,
aggiornando gli elaborati già allegati alla delibera di Consiglio Comunale n. 93
del 27/11/2003: tra questi figura la “valutazione preliminare di sostenibilità
ambientale”, che racchiude l’analisi dei flussi veicolari oltre alla VALSAT,
comprendente le schede della sostenibilità ambientale relative agli ambiti del
nuovo insediamento, da riqualificare e da trasformare, la carta delle tutele
ambientali, storico-culturali e dei vincoli sovraordinati oltre alla carta dei
rispetti e dei limiti all’edificazione: conseguentemente, si ritiene che nessuun
difetto di istruttoria o illogicità possa riscontrarsi nel P.S.C. approvato a
seguito di tali integrazioni né risulta che i ricorrenti abbiano sollevato
ulteriori censure avverso tali integrazioni contenutistiche.
Riguardo al flusso di traffico che interesserebbe la prevista tangenziale e alle
asserite carenze dell’elaborato della VALSAT, si tratta di un argomento che
impinge nel merito della scelta discrezionale dell’amministrazione comunale, per
cui al giudice amministrativo non residuano margini di sindacato che non siano
contenuti entro i canoni dell’illogicità e della sproporzionalità, canoni che,
nel caso di specie, non appaiono essere stati violati.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti affermano che il P.S.C. dimezza le aree
vincolate dal P.T.C.P. come “strutture insediative territoriali storiche non
urbane” (art. 17 bis del P.T.C.P.) in violazione dell’art. A-8 (ALLEGATO) della
L.R. 20/2000 e dell’art. 17 bis delle “Norme per la tutela territoriale e
paesistica” che non consentono tale riduzione senza avviare una procedura di
variante al piano sopraordinato.
Inoltre, in via subordinata, si sostiene che la riduzione e il ridimensionamento
dovevano essere accompagnati da motivazioni di tipo ambientale-paesaggistico e
storico-territoriale e non potevano derivare da scelte urbanistiche.
Nel caso di specie, non vi sarebbe alcuna motivazione di questo tipo, in quanto
tutto il territorio originariamente vincolato dal P.T.C.P. costituiva una parte
inscindibile del complesso vincolato del Casino di Sopra e del Mulino di Sotto,
che, invece, hanno subito una consistente riduzione del vincolo.
4.1. Il motivo è infondato in quanto dalla lettura dell’allegato A-8 non si
rinviene la vincolatività del P.T.C.P. rispetto al P.S.C. rispetto agli
insediamenti e alle infrastrutture storici del territorio rurale ma semmai una
sua “programmaticità”, nel senso che non ogni modificazione del P.T.C.P. ad
opera del P.S.C. in ordine al tipo di insediamenti considerati implica la
necessaria approvazione di una variante al P.T.C.P.
Inoltre, non sussiste la violazione dell’art. 17 bis del P.T.C.P. di Reggio
Emilia approvato con la delibera n. 62 del 09.03.2004, in quanto dalla citata
delibera non si deduce un contrasto con le previsioni del P.S.C. di Novellara
per quanto attiene le aree di cui all’articolo 17 bis.
5. Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono della circostanza che il
tracciato della Tangenziale Nord, come individuato dal P.S.C., attraversa aree
individuate come “Zone ed elementi di tutela dell’impianto storico della
centuriazione” dal P.T.C.P. ed in particolare attraversa il contesto ambientale
che collegava, in un unico assetto alberato, la villa gonzaghesca denominata
Casino di Sopra e Mulino di Sotto; il collegamento alberato coincideva in linea
di massima con il cardo massimo della Centuriazione romana legata alla città di
Reggio Emilia.
L’art. 16 delle Norme di Tutela territoriale e paesistica del P.T.C.P. dispone
che nelle zone di tutela dell’impianto storico della centuriazione sono ammesse
linee di comunicazione viaria solo qualora si dimostri che gli interventi siano
coerenti con l’organizzazione territoriale storica e vanga inoltre garantito il
rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli elementi della centuriazione
stessa, garanzie, che sarebbero del tutto mancanti o comunque insufficienti nel
P.S.C. impugnato.
Viene, inoltre, denunciata la violazione del vincolo insistente sui due edifici
storici, soggetti alla tutela della legge 1089/1939 nonché dell’art. 146 del
d.lgs. 490/99 e n. 42/2004.
5.1. Il motivo è infondato.
In primo luogo, occorre rilevare come il P.S.C. sia uno strumento di
pianificazione generale e quindi non opera le scelte di dettaglio riservate alla
fase della progettazione dell’opera, per cui non può affermarsi che, allo stato
della programmazione costituita dai provvedimenti impugnati con il ricorso,
siano state violate le aree individuate come “Zone ed elementi di tutela
dell’impianto storico della centuriazione”, poiché ciò può eventualmente
evincersi solo ad un livello progettuale dettagliato.
Inoltre, per quanto concerne la violazione dell’art. 146 del d.lgs. 490/99 si
rileva l’abrogazione delle disposizione ad opera del d.lgs. n. 42/2004. La
violazione del vincolo insistente sui due edifici storici denominati Casino di
Sopra e Mulino di Sotto concerne anch’essa la fase progettuale dell’opera in
quanto attiene alle prescrizioni del tracciato viario che si intende realizzare
e non la generale previsione dal parte del P.S.C. che è uno strumento di
programmazione urbanistica.
6. Con il sesto motivo si assume la violazione della disposizione di cui
all’articolo 20 richiamata del R.D. 03.06.1940 n. 1357 non essendo stato
richiesto il concerto delle Autorità preposte alla tutela del vincolo
(Soprintendenza) in sede di adozione del P.S.C.
6.1. Il motivo è infondato in quanto la disposizione che si assume violata non
si riscontra più nel d.lgs. 42/2004 né si riscontrava nel d.lgs. 490/99 che ha,
all’art. 166, abrogato la legge 29.06.1939 n. 1497 di cui il Regio decreto
costituiva la fonte attuativa.
7. Con il settimo motivo i ricorrenti assumono la violazione dell’art. 10 delle
“Norme per la tutela territoriale e paesistica” del P.T.C.P. di Reggio Emilia
oltre all’eccesso di potere per difetto o insufficienza di motivazione ed
attività istruttoria, in quanto le aree interessate dal tracciato della
Tangenziale Nord fanno parte del “Sistema delle aree agricole”, di cui alle
“Norme per la tutela territoriale e paesistica”, il cui art. 10 comma 5 prevede
che le determinazioni degli strumenti di pianificazione che comportino
utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale sono subordinate alla
dimostrazione dell’insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore
onerosità, dimostrazione che non è stata data dal Comune intimato.
7.1. Il motivo è destituito di fondamento atteso che l’articolo 10 del P.T.C.P.
che si assume violato rinvia alle singole zonizzazioni che sono previste nei
successivi articoli del P.T.C.P. e che lo strumento di pianificazione ha
rispettato.
Dal punto di vista sostanziale, non si vede poi come la scelta comunale di
collocare la nuova tangenziale in un’area agricola possa essere ritenuta
un’alternativa non valida rispetto a quella di collocarla in altra zona,
presumibilmente edificata; si ritiene, in altre parole, che il Comune, anche se
non lo ha palesato expressis verbis nel P.S.C., ha implicitamente effettuato la
valutazione dell’ipotesi alternativa sotto il profilo dell’onerosità, ma viste
le notorie caratteristiche della zona, fortemente urbanizzata e antropizzata, ha
ritenuto che l’alternativa meno onerosa in termini di bilancio economico,
ambientale e sociale fosse quella di far passare la tangenziale in zona
agricola.
Conclusivamente il ricorso è da respingere.
8. Venendo all’esame dei motivi aggiunti depositati in data 31/07/2006, con il
primo di essi i ricorrenti denunciano l’asserita violazione dell’art. 45 del
D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 nonché dell’art. 19 della Legge Regionale Emilia
Romagna 24 marzo 2000 n. 20, la violazione delle prescrizioni contenute nella
delibera della Giunta Regionale n. 2688 in data 20 dicembre 2004, la violazione
dei principi di tipicità degli atti amministrativi nonché di necessaria
conformità del progetto definitivo dell’opera pubblica ai vincoli
storico-artistici, architettonici e ambientali, lo sviamento, in quanto con
provvedimento n. 142/05 in data 24 marzo 2005 il Ministero per i Beni Culturali
ha dettato prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n.
42/2004 dei complessi architettonici denominati Casino di Sotto e Mulino di
Sopra siti nel Comune di Novellara, stabilendo che nell’area è vietata ogni
nuova edificazione e che potranno essere ammesse solo opere interrate
opportunamente mitigate e qualsiasi tracciato dovrà essere realizzato in trincea
e coperto da un impalcato che consenta un’adeguata sovrapposizione di terreno di
circa 120 m. rispetto all’asse di collegamento tra il Casino di Sotto e il
Mulino di Sopra. Da ultimo, poi, il Comune di Novellara ha adottato e approvato
lo stralcio di P.O.C. relativo alla Tangenziale Nord e al tratto
“Novellara-Bagnolo” richiamando l’art. 12 comma 5 della L.R. 37/2000 e quindi
sostanzialmente adottando e approvando una variante al vigente P.O.C.
Secondo la tesi dei ricorrenti la Tangenziale è incompatibile con il vincolo di
tutela indiretta apposto dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e ciò in
violazione dell’art. 45 del Codice dei Beni Culturali, ai sensi del quale le
prescrizioni di tutela indiretta debbono essere recepite dagli enti pubblici
territoriali nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici nonché in
contrasto con l’art. 19 della legge regionale ai sensi del quale la
pianificazione ambientale recepisce i vincoli territoriali, paesaggistici e
ambientali.
L’incompatibilità è determinata dalla circostanza che, in corrispondenza
dell’asse di collegamento tra il Casino di Sotto e il Mulino di Sopra, è
previsto che il tracciato della Tangenziale sarà realizzato in superficie e non
in trincea e ciò in contrasto con l’art. 45 del d.lgs. 42/2004.
Il Comune di Novellara non ha recepito le prescrizioni di tutela indiretta, ma
anzi, nella deliberazione di adozione dello stralcio di P.O.C., si è riservato
di utilizzare l’art. 38 bis della legge 109/94 che sancisce che l’approvazione
dei progetti definitivi da parte del Consiglio Comunale costituisce variante.
Risulta inoltre sussistere il contrasto con l’art. 16, 1° comma della legge 11
febbraio 1994 n. 109 ai sensi del quale la progettazione deve rispettare i
vincoli esistenti nonché con la delibera della Giunta Regionale n. 2688 in data
20 dicembre 2004 con la quale è stabilito che “in fase di progetto definitivo”
andranno individuati gli impatti dovuti alla realizzazione dell’infrastruttura
in corrispondenza degli elementi tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 con
particolare riferimento agli immobili sopra citati ed essere individuate misure
di tutela e salvaguardia per tali elementi.
8.1. Il motivo è infondato.
Il Decreto del 24/03/2005, impositivo del vincolo di tutela indiretta dispone
che nell’area “potranno essere ammesse solo opere di viabilità interrate e
opportunamente mitigate: in particolare qualsiasi tracciato stradale dovrà
essere realizzato in trincea e coperto da un impalcato strutturale che consenta
un’adeguata sovrapposizione di terreno, per una estensione trasversale di circa
120 metri rispetto all’asse di collegamento tra il Casino di Sotto e il Mulino
di Sotto…”
Tali prescrizioni, peraltro, sono state oggetto dell’apertura di un procedimento
di modifica da parte della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il
Paesaggio competente per territorio (vedasi l’avvio del procedimento di cui alla
nota del 17/06/2008), da cui si desume che “potranno essere ammesse opere di
viabilità con tracciato lineare e sostanzialmente a raso del piano di campagna”
(e quindi non più interrate), che non prevedano l’introduzione di rotatorie. Si
prevede che esclusivamente nel tratto necessario a garantire il superamento
dell’argine del Canale dei Mulini il tracciato stradale possa essere realizzato
in rilevato per una lunghezza massima di 65 metri. E ciò a dimostrazione della
circostanza che le modalità di tutela indiretta degli immobili sottoposti a
vincolo sono tutt’altro che stabilite in relazione alle modalità di
realizzazione della strada.
A prescindere dalla modifica tutt’ora in itinere di tali condizioni di tutela,
occorre rilevare come le prescrizioni allo stato disposte dalla Soprintendenza
non sono ostative alla previsione di una infrastruttura stradale nell’area né
come pianificazione né come progettazione dell’opera.
La deliberazione n. 77 del 13/07/2005 della Giunta Comunale di Novellara ha
approvato il progetto definitivo in linea tecnica della Tangenziale Nord, ma non
ha imposto alcun vincolo espropriativo e preordinato all’espropriazione, in
quanto si tratta solo di un’approvazione in linea tecnica. La delibera, inoltre,
motiva ampiamente in ordine alla presenza del vincolo e agli effetti sullo
stralcio dell’opera nel tratto interessato dalle prescrizioni vincolistiche.
Con i successivi atti – adozione del primo stralcio di P.O.C. in data 28/07/2005
da parte del Comune, approvazione da parte della Provincia con deliberazione in
data 13/09/2005 nonché approvazione del primo stralcio di P.O.C. da parte del
Comune in data 27/04/2006 – sono stati posti vincoli di carattere urbanistico e
non progettuale; tali vincoli non sono in contrasto con le determinazioni della
Direzione Regionale in quanto queste ultime non escludono la presenza
dell’infrastruttura stradale nell’ara sottoposta alle prescrizioni di tutela
indiretta, diverso essendo un atto a valenza urbanistica rispetto a un
provvedimento che preveda la progettazione esecutiva dell’opera.
Conseguentemente le prescrizioni di tutela non dovevano necessariamente essere
inserite nel provvedimento di natura urbanistica contenente lo stralcio di
P.O.C.
L’approvazione del progetto, come sopra ricordato, è infatti, avvenuta solo in
linea tecnica da parte della Giunta con un atto che non ha valenza di
dichiarazione di utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e pertanto non
prelude all’espropriazione.
9. Con il secondo dei motivi aggiunti, i ricorrenti si dolgono della violazione
e falsa applicazione della L.R. Emilia-Romagna 19 dicembre 2002 n. 37 nonché
della violazione e falsa applicazione dell’art. 38 bis della legge 11 febbraio
1994 n. 109, in quanto non sussisterebbero i presupposti per la dichiarazione di
pubblica utilità della Tangenziale Nord ad opera del P.O.C. in quanto l’art. 12
comma 5 della legge regionale citata si riferirebbe al caso in cui l’opera
pubblica non sia conforme al P.O.C. esistente e presupporrebbe quindi la vigenza
del P.O.C.; inoltre ai sensi dell’art. 15 la dichiarazione di pubblica utilità
può essere disposta solo dagli atti di apposizione del vincolo espropriativo
previsti dal precedente art. 8 comma 2°, qualora con tali atti si provveda anche
all’approvazione del progetto definitivo dell’opera. Quindi il Comune del tutto
illegittimamente ha ritenuto che l’approvazione dello stralcio di P.O.C.
comporti ex lege la dichiarazione di pubblica utilità.
9.1. Il motivo è infondato in quanto l’articolo 12 comma 6 della legge regionale
n. 37/2002 prevede che “nel caso di cui al comma 5 la delibera di approvazione
della variante al P.O.C. comporta altresì dichiarazione di pubblica utilità
qualora l’autorità competente alla realizzazione dell’opera ovvero il soggetto
privato che chiede l’espropriazione ne faccia espressa richiesta trasmettendo
all’Amministrazione comunale il progetto definitivo dell’opera, in luogo di
quello preliminare”.
La disposizione non può essere letta nel senso che solo la delibera di
approvazione della variante al P.O.C. comporti la dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera: non si vede sulla base di quale ratio la delibera di prima
approvazione del P.O.C. ovvero quella di un suo stralcio comporterebbe effetti
diversi rispetto alla delibera di approvazione di una sua variante.
Non può pertanto condividersi la lettura restrittiva della disposizione
effettuata dai ricorrenti in quanto non si rinviene la differenza tra le diverse
ipotesi rappresentate, laddove appare logico interpretare estensivamente la
citata disposizione.
Nel caso di specie l’Amministrazione ha preso atto del progetto presentato dal
controinteressato limitandosi a approvarlo in linea tecnica, come già rilevato
al precedente punto 9.1.
10. Con il terzo motivo e il quarto dei motivi aggiunti viene reiterata
l’asserita violazione dell’articolo 12 della L.R. Emilia - Romagna 19 dicembre
2002 n. 37 nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 bis della
legge 11 febbraio 1994 n. 109, in quanto il Consiglio comunale si sarebbe
limitato a prendere atto dei progetti definitivi approvati e quindi non poteva
invocare l’art. 12 della L.R. citata e dichiarare la pubblica utilità
dell’opera. Infatti la procedura di variante urbanistica e di dichiarazione di
pubblica utilità costituisce un tutt’uno con la determinazione positiva sul
progetto definitivo presentato.
Inoltre, (quarto motivo) sarebbe illegittima la suddivisione in tre stralci
funzionali dell’intero progetto che sarebbe unicamente volta ad aggirare il
vincolo di tutela indiretta in quanto i singoli lotti non sono idonei a
costituire parti funzionali, fattibili e fruibili rispetto all’intero intervento
come prescritto dalla legge 109/1994.
10.1. I due motivi non sono meritevoli di accoglimento in quanto, come già
rilevato, il Consiglio Comunale ha legittimamente preso atto del progetto
presentato dal privato ai sensi dell’art. 12 comma 6 delle L.R. 37/2002 dietro
richiesta dell’autorità competente alla realizzazione dell’opera e l’ha
dichiarata di pubblica utilità tramite l’approvazione del P.O.C.
Il profilo urbanistico si differenzia, infatti, rispetto a quello
dell’approvazione del progetto.
Quanto alla suddivisione in stralci, i ricorrenti non danno dimostrazione della
circostanza che i lotti approvati in linea tecnica non sarebbero funzionali,
fattibili e fruibili, ma effettuano un’apodittica affermazione, laddove viene
asserito che lo stralcio del lotto che interessa la zona sottoposta alla tutela
indiretta sarebbe stato compiuto per aggirare il vincolo stesso.
Inoltre, come già rilevato, il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 31
del 27.04.2006, ha approvato uno stralcio del P.O.C. e non il progetto
definitivo dell’opera, attesa la natura urbanistica del POC e delle sue
varianti, laddove l’approvazione del progetto definitivo non compete, nel caso
in questione, al Consiglio Comunale.
11. Con il quinto motivi viene dedotta la violazione dell’art. 30 della L.R.
20/2000, in quanto il P.O.C. si articola su cinque anni e quindi il Comune di
Novellara non avrebbe potuto approvare uno stralcio di P.O.C., concernente “per
di più solo due assi stradali”.
11.1. Il motivo è infondato posto che il P.O.C. costituisce strumento attuativo
degli interventi previsti nel P.S.C. e nel R.U.E. e quindi l’Amministrazione ben
può decidere di “stralciare” taluni di questi interventi ritenuti
particolarmente qualificanti per il territorio, anticipandoli rispetto ad altri
con l’approvazione di stralci di P.O.C.
12. Con il sesto dei motivi aggiunti i ricorrenti si dolgono della violazione
degli artt. 41 e 43 della L.R. Emilia-Romagna n. 20/2000: violazione dell’art.
13 della L.R. Emilia-Romagna 19 dicembre 2002 n. 37, in quanto fino
all’approvazione del P.S.C., del RUE e del P.O.C. i Comuni dovrebbero dare
attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani regolatori generali, per
cui il Comune non poteva dichiarare la pubblica utilità dell’opera in quanto non
conforme al P.R.G. (oltre che per gli altri motivi già esaminati: scadenza dei
vincoli espropriativi, reiterazione del vincolo oltre il termine quinquennale).
12.1. Il motivo è destituito di fondamento in quanto il Comune di Novellara non
è privo di R.U.E. e di P.S.C., che, al contrario rispetto al caso tenuto
presente nella sentenza del Consiglio di Stato richiamata dai ricorrenti, sono
stati approvati e hanno pertanto sostituito le previsioni del P.R.G.
Con l’approvazione dello stralcio del P.O.C. il Comune si è limitato a
anticipare la dichiarazione della pubblica utilità di un’opera già prevista in
quegli strumenti di pianificazione urbanistica approvandone in linea meramente
tecnica il progetto.
13. Con il settimo motivo aggiunto viene censurata la violazione del D.P.R. 30
marzo 2004 n. 142 e delle prescrizioni dettate dalla deliberazione n. 2688/2004
della Giunta Regionale, oltre all’eccesso di potere per errore sui presupposti e
al travisamento dei fatti. Il progetto non sarebbe aggiornato alle disposizioni
dettate dal regolamento rubricato inerenti la prevenzione e il contenimento
dell’inquinamento acustico, come prescritto dalla delibera n. 2688/2004 della
Regione E.-R.
Inoltre, il tracciato della strada sarebbe stato sovrapposto a planimetrie non
aggiornate per cui la Tangenziale appare molto più distante dall’area edificata
di quanto non lo sia nella realtà.
13.1. Il motivo è infondato.
Come già rilevato riguardo a altre doglianze contenute nei motivi aggiunti,
l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto di Tangenziale “in linea di
massima”, per cui eventuali errori materiali presenti nel tracciato potranno
essere rimossi nelle successive fasi di progettazione.
14. Con l’ottavo motivo aggiunto viene censurato l’eccesso di potere per la
manifesta incongruenza del piano finanziario della Tangenziale Nord.
14.1. Il mezzo d’impugnativa è infondato per le medesime considerazioni già
svolte al precedente punto 13.1.
15. Con il nono motivo aggiunto viene rilevata la violazione dei principi in
materia di reiterazione dei vincoli espropriativi e di inedificabilità assoluta
nonché di indennizzabilità come risultanti dalla sentenza n. 179/99 della Corte
Costituzionale; violazione dei commi 1 e 3 dell’art. 13 della L.R.
Emilia-Romagna 19/12/2002 n. 37; eccesso di potere per difetto o insufficienza
della motivazione e di attività istruttoria.
15.1. Il motivo è infondato: sul punto della reiterazione del vincolo si
richiama quanto più sopra espresso con riguardo al 1° motivo di ricorso che
viene integralmente richiamato.
In ordine alla mancata previsione dell’indennità, l’art. 13 comma 3 L.R. 37/2000
richiama l’art. 39 del D.P.R. 327/2001, il quale prescrive che qualora non sia
prevista la corresponsione dell’indennità negli atti che determinano gli effetti
di cui al comma 1, l’autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è
tenuta a liquidare l’indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui
ha ricevuto la documentata domanda di pagamento e a corrisponderla entro i
successivi trenta giorni.
La mancata previsione dell’indennità non inficia pertanto il provvedimento che
reitera il vincolo, essendo comunque l’Amministrazione tenuta a liquidare il
ristoro previsto dalla legge.
16. Con il decimo motivo i ricorrenti censurano la violazione dell’art. 4 della
Direttiva CEE n. 377/87; degli artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377;
delle Circolari del Ministero dell’Ambiente 7/10/1996 n. GAB/96/15208 e
8/10/1996/15326; degli artt. 4 e 10 della L.R. E.-R. 18 maggio 1999 n. 9;
l’eccesso di potere per errore sui presupposti, per difetto o insufficienza di
istruttoria, per contraddittorietà e perplessità, in quanto l’esclusione dalla
procedura di VIA del progetto in questione deve ritenersi illegittima sotto
molteplici profili.
In primo luogo, vi sarebbe un contrasto tra l’art. 4 della Direttiva CE n.
335/87 e l’art. 10 comma 2 della legge regionale n. 9/99, che prevede che,
trascorsi sessanta giorni dalla presentazione del progetto, in caso di silenzio
dell’autorità competente, il progetto si intende escluso dalla procedura di
V.I.A.
Inoltre, la Regione non poteva escludere dalla V.I.A. un progetto preliminare
che si pone in contrasto con le prescrizioni del decreto n. 6807 del 27/07/2004
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha dettato le modalità
della tutela indiretta sui complessi immobiliari Casino di Sotto e Mulino di
Sopra.
La procedura seguita è illegittima per violazione delle circolari ministeriali
richiamate e del D.P.C.M. n. 377/1988, in quanto essa doveva essere estesa
all’intero asse Nord-Sud, Autosole Brennero, comprensivo del nuovo Asse Bagnolo
- Novellara, della Tangenziale Nord (parte) nonché del tratto Novellara -
Reggiolo di collegamento diretto al Castello di Reggiolo.
Il vizio di eccesso di potere per insufficienza dell’attività istruttoria si
sostanzierebbe nella mancanza di studi inerenti possibilità alternative al
tracciato; la procedura di screening si sarebbe svolta senza adeguata
documentazione riguardo ai flussi di traffico e alle problematiche connesse alle
osservazioni svolte dai cittadini al progetto, a cui non sarebbe stato
adeguatamente controdedotto.
16.1. Il motivo è complessivamente infondato.
Sotto un primo profilo, gli interventi in questione si inquadrano nella
tipologia “Progetti di infrastrutture” di cui all’allegato B.1, B.1.d), “Strade
extraurbane secondarie a carattere regionale”, della legge regionale n. 9 del
18.05.1999 (emanata in attuazione delle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE e del
D.P.R. 12 aprile 1996), per la quale è prevista la procedura di screening; tale
procedura è disciplinata dagli artt. 9 e 10 della legge regionale, che prevedono
che l’autorità competente, sulla base dei criteri indicati nell’allegato D,
entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
dell’annuncio di avvenuto deposito, verifica se il progetto deve essere
assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A., esprimendosi sulle osservazioni
presentate in contraddittorio con il proponente. La decisione può pervenire ad
uno dei seguenti esiti: a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla
ulteriore procedura di V.I.A.; b) verifica positiva ed esclusione del progetto
dalla ulteriore procedura di V.I.A. con prescrizioni per la mitigazione degli
impatti e per il monitoraggio nel tempo; c) accertamento della necessità di
assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di V.I.A. prevista dagli
artt. da 11 a 18. Trascorsi i 60 giorni, in caso di silenzio se dell’autorità
competente, il progetto s’intende comunque escluso dalla ulteriore procedura di
V.I.A.
Nel caso di specie, il progetto relativo alla Tangenziale di Novellara, diviso
nei tre lotti funzionali, è stato positivamente valutato in sede di procedura di
screening e pertanto è stato escluso dalla procedura di V.I.A.
La delibera impugnata della Regione Emilia-Romagna n. 2688 del 20/12/2004 si è
espressa in modo motivato e chiaro sulla procedura di screening, e ciò a
prescindere dal silenzio significativo previsto dall’art. 10, comma 2, della
legge regionale n. 9/99, per cui le censure avverso tale delibera sono
irrilevanti.
Inoltre, la sottoposizione dei progetti appartenenti alla categoria prima
individuata alla procedura di V.I.A. è solo una eventualità che si presenta come
obbligatoria qualora lo screening non si sia positivamente concluso, elemento
che non si è verificato nel caso in questione.
Sotto un secondo profilo (quello delle prescrizioni relative al vincolo sui
complessi architettonici denominati Casino di Sotto e Mulino di Sopra), occorre
rilevare che lo screening compiuto dalla Regione ha avuto riguardo alle
criticità del progetto sotto il profilo ambientale e paesaggistico, sottraendo
il progetto dalla procedura di V.I.A., ma non inteso in alcun modo superare il
vincolo paesaggistico ministeriale, cosa che del resto non attiene a questo tipo
di procedura.
La procedura di screening valuta se il progetto, in relazione a sue peculiari
caratteristiche, possa avere un’incidenza significativa sull’ambiente.
La V.I.A., invece, si ha quando il legislatore ha già stabilito a priori che
l’impatto ambientale del progetto è significativo ovvero quando, a seguito dello
screening, i risultati cui si è pervenuti denotano delle specifiche criticità.
Le indicazioni fornite dal D.P.C.M. n. 377 del 1988 si riferiscono alla V.I.A. e
non possono essere considerate valevoli anche per lo screening, che costituisce
un procedimento molto più veloce e meno approfondito rispetto alla V.I.A.
Nel caso in questione, dalla lettura delle deliberazioni impugnate si evince che
sono state effettuate valutazioni sia dal punto di vista dell’inquadramento
generale che dal punto di vista programmatico in relazione al Piano territoriale
regionale, al Piano regionale delle infrastrutture e al Piano territoriale di
coordinamento provinciale.
In ordine alla mancata valutazione di ipotesi alternative, prevista dal D.P.C.M.
n. 377 del 1988 e dalla circolare del Ministero dell’Ambiente in data 08/10/1996
n. GAB/96/15326 va rilevato come tale prescrizione si riferisca alle ipotesi da
sottoporre a V.I.A., ipotesi che nel caso di specie, è stata motivatamente
esclusa dalla Regione Emilia-Romagna.
Riguardo al profilo di censura inerente la mancata o insufficiente risposta data
dalle delibere regionali 2688/2004, 389/2004 e 393/2005 alle osservazioni dei
cittadini riguardo ai flussi di traffico presenti sul territorio e alle altre
problematiche sollevate, si rileva come qualsiasi osservazione è stata presa in
considerazione e ne è stata valutata la fondatezza, dimodoché alcune sono state
accolte in tutto o in parte, altre sono state respinte e in alcuni casi le
delibere impugnate hanno dato conto della necessità di adottare talune misure di
mitigazione.
Riguardo poi alla violazione del P.T.C.P. ed in particolare alla tutela degli
elementi della centuriazione, la delibera regionale n. 2688 del 2004 dà conto
dei profili di compatibilità del progetto rispetto all’art. 16 del P.T.C.P.: “la
variante proposta non modifica significativamente l’impianto storico limitandosi
al solo attraversamento a raso nel tratto terminale”.
In ordine alle misure di mitigazione previste – che i ricorrenti non ritengono
essere vere e proprie misure di mitigazione ma dietro le quali si celerebbe la
necessità di sottoporre il progetto a V.I.A. sin dall’inizio – i vizi sono
rilevati in modo generico e non vengono indicate in modo sufficiente quali sono
le misure di mitigazione previste rispetto alle quali vengono denunciati i vizi
rilevati.
17. Con l’undicesimo motivo aggiunto i ricorrenti si dolgono per la violazione
dell’art. 19 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e dei principi comunitari in
materia di affidamento della esecuzione di opere pubbliche; per la violazione
dell’art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; per la violazione dei principi
generali anche comunitari in materia di affidamento della gestione di servizi
pubblici ed in particolare degli artt. 43, 49 e 86 del Trattato CEE nonché dei
principi in materia di parità di trattamento, di non discriminazione e di
trasparenza. Il Comune avrebbe affidato a Iniziative Ambientali s.r.l. (società
a capitale misto, il cui socio privato non è stato scelto attraverso gara) la
costruzione della strada senza effettuare un procedura ad evidenza pubblica con
violazione delle norme e dei principi rubricati.
17.1. Il motivo è inammissibile sia per tardività, essendo state impugnate, con
l’atto di motivi aggiunti notificato in data 18/07/2006, la deliberazione della
Giunta Comunale n. 111 del 16/02/2003 nonché la convenzione sottoscritta in data
18/12/2003, sia per difetto di interesse dei ricorrenti ad impugnare questa
tipologia di atti che attengono alle scelte comunali in merito al procedimento
realizzativo del tracciato stradale, non incidenti sulla posizione proprietaria
dei ricorrenti.
18. Conclusivamente il Collegio ritiene che il ricorso sia da respingere in
quanto infondato e che i motivi aggiunti siano in parte da respingere e in parte
da dichiarare inammissibili (XI motivo aggiunto).
19. Il Collegio, in considerazione della complessità delle questioni trattate,
compensa tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sezione di Parma,
pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti in epigrafe: respinge il ricorso
principale;
dichiara in parte inammissibili e in parte respinge i motivi aggiunti.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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