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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 26 novembre 2009, n. 792
DIRITTO URBANISTICO - Mutamento
di destinazione d’uso - Inquadramento - Riferimento agli elaborati tecnici -
Concrete caratteristiche dei locali - Obiettiva idoneità di larga parte della
struttura ad ospitare riti religiosi islamici - Presenza di locali accessori per
attività sociali e religiose collaterali - Destinazione a luogo di culto -
Fondamento. L’intervento edilizio che comporti una variazione di
destinazione d’uso può essere correttamente inquadrato soltanto se si prende a
riferimento quanto riportato negli elaborati tecnici(v. T.R.G.A. Trentino - Alto
Adige, Trento, 7 maggio 2009 n. 150). Pertanto, se la planimetria del progetto
relativo ad un centro culturale di religione islamica evidenzia, fra i vari
previsti, un locale pari alla metà della superficie totale disponibile ed
espressamente destinato a “sala riunioni” dedicata ai fedeli - oltre tutto
ospitando il mihrab orientato verso la Mecca -, se ne deve necessariamente
evincere la destinazione principale a luogo di culto islamico, con locali
accessori per attività sociali e religiose collaterali; in definitiva, le
concrete caratteristiche dei locali - indipendentemente dalle intenzioni
espresse dagli interessati - e cioè l’obiettiva idoneità di larga parte della
struttura ad ospitare riti religiosi è in sé sufficiente a farne ravvisare la
prevalente destinazione a luogo di culto; non è rilevante che a tale vocazione
non sia stato riservato l’intero spazio a disposizione, posto che il modello di
moschea, quale si riscontra nei paesi a fede mussulmana, assolve anche compiti
diversi da quelli di una chiesa cristiana. Pres. Papiano, Est. Caso - Q. s.r.l.
e altri (avv. Dall’Aglio) c. Comune di Parma (avv. Cugurra) - TAR EMILIA
ROMAGNA, Parma, Sez. I - 26 novembre 2009, n. 792
DIRITTO URBANISTICO - Concessioni edilizie in deroga - Norme -
Interpretazione restrittiva - Regione Emilia Romagna - Disciplina regionale ex
art. 15 L.R. n. 31/2002 - Rapporto tra destinazione d’uso dei singoli beni e
destinazioni di zona. Le norme in materia di concessioni edilizie in deroga
devono essere interpretate restrittivamente, e cioè nel senso che le deroghe al
piano regolatore comunale non possono travolgere le esigenze di ordine
urbanistico a suo tempo recepite nel piano; non possono inoltre costituire
oggetto di deroga le destinazioni di zona che attengono all’impostazione stessa
del piano regolatore generale e ne costituiscono le norme direttrici - onde
rientrano tra le prescrizioni derogabili solo le norme di dettaglio che non
involgono i criteri di impostazione e le linee direttrici dello strumento
urbanistico -. Analogamente, la disciplina regionale di cui all’art. 15 della
L.R. Emilia Romagna n. 31 del 2002 consente la deroga unicamente nel novero
delle diversificate destinazioni d’uso ammesse dal piano regolatore all’interno
delle singole destinazioni urbanistiche previste dalla legge, così osservandosi
il corretto rapporto tra destinazioni d’uso dei singoli beni e destinazioni di
zona (v. TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 21 giugno 2006 n. 875). Pres.
Papiano, Est. Caso - Q. s.r.l. e altri (avv. Dall’Aglio) c. Comune di Parma
(avv. Cugurra) - TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 26 novembre 2009, n. 792
N. 00792/2009 REG.SEN.
N. 00150/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 150 del 2008 proposto da QUATTROEMME S.r.l., LEGATORIA SARACCHI
di SARACCHI A. & C. S.n.c., SOCIETA' EDILE MICHELOTTI S.a.s. di Angelo
Michelotti & C., L&C IMMOBILIARE di Lottici Marco & C. S.n.c., CAPELLAZZI BRUNO
& C. S.n.c., JUNIOR MECCANICA S.n.c. di Bernieri e Ravazzoni, CAPRA BRUNO e
ROBERTO S.n.c., DR. ING. TOMMASO MORI CHECCUCCI S.a.s., TORNERIA SASSI S.n.c.,
BOSCHI AGOSTINI e PONZI S.n.c., B.S. di Bonini e Borelli S.n.c., ELETTRAUTO
ELETTROPARMA S.r.l., WALKOVER S.r.l., FERRARI ALFREDO e C. S.n.c., LOGOS S.r.l.,
CAPE S.n.c. di Cavalli P. e Paraboschi R., TORNERIA RONCONI S.n.c., ELETRAS
S.r.l., Zurlini e Lodi S.n.c., PNEUS SERVICE S.n.c., BAISTROCCHI ANTONIO e LUIGI
S.n.c., A.F. ARREDO CASA S.n.c., ASG S.n.c. di Andrea Gandini e C., FAROLDI
S.r.l., CARROZZERIA NAZIONALE S.n.c., Marvasi Corrado, Baroni Tiziana, Baroni
Claudio, Giordani Vittorio, Montagna Michele, Piazza Cesare (in proprio e in
qualità di procuratore generale di Piazza Gianfranco), Leonelli Aronne e
Panciroli Beniamino, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Simone Dall’Aglio ed
elettivamente domiciliati in Parma, piazzale Boito n. 1, presso lo studio
dell’avv. Francesco Soncini;
contro
il Comune di Parma, in persona del legale rappresentante p.t., difeso e
rappresentato dall’avv. Giorgio Cugurra e presso lo stesso elettivamente
domiciliato in Parma, via Mistrali n. 4;
- limitatamente all’atto di “motivi aggiunti” depositato in data 17 aprile 2009
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e
difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex
lege;
nei confronti di
Associazione “Comunità Islamica di Parma e Provincia”, in persona del legale
rappresentante, difesa e rappresentata dall’avv. Emanuella Uberti e presso la
stessa elettivamente domiciliata in Parma, strada XXII Luglio n. 29;
per l'annullamento
- quanto all’atto introduttivo della lite - del provvedimento in data 18
marzo 2008, prot.gen. n. 51393 fascicolo n. 571/2008 (con cui il Direttore del
Settore Pianificazione territoriale del Comune di Parma, ai sensi dell’art. 4
del d.P.R. n. 447 del 1998, ha rilasciato al legale rappresentante
dell’Associazione “Comunità Islamica di Parma e Provincia” l’autorizzazione
unica per l’intervento di «cambio destinazione d’uso da “produttivo” a “sede
comunità islamica”» da eseguirsi in via Campanini n. 6), di ogni altro atto
preordinato o comunque connesso e, in particolare, della deliberazione
consiliare n. 21/6 in data 11 marzo 2008 (recante l’autorizzazione alla deroga
alle prescrizioni urbanistiche);
- quanto all’atto di “motivi aggiunti” depositato in data 11 dicembre 2008 - del
verbale del 24 luglio 2008 (con cui l’Amministrazione comunale ha accertato
l’ottemperanza all’ordinanza n. 92177 del 2008), del certificato di conformità
edilizia e agibilità (prot. gen. n. 309/2008 del 14 ottobre 2008), di ogni altro
atto pregresso e preordinato, ancorché non cognito, di accoglimento dell’istanza
dell’arch. Garaffa del 19 giugno 2008 (concernente i rapporti di areazione) e,
per quanto occorrer possa, della nota comunale del 29 luglio 2008 (con cui
l’Amministrazione ha informato dell’avvenuta ottemperanza all’ordinanza n. 92177
del 2008);
- quanto all’atto di “motivi aggiunti” depositato in data 17 aprile 2009 - della
d.i.a. n. 2393/2008 del 5 agosto 2008, prot. n. 141868, e del silenzio
dell’Amministrazione formatosi su di essa, relativi all’intervento edilizio di
manutenzione straordinaria volto all’aumento della ricettività dell’immobile,
nonché di ogni altro atto pregresso e preordinato o comunque connesso, e in
particolare del parere favorevole sulla richiesta di conformità antincendio
rilasciato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco (Comando prov.le di Parma) in
data 3 novembre 2008.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Parma e
dell’Associazione “Comunità Islamica di Parma e Provincia”, nonché -
limitatamente all’atto di “motivi aggiunti” depositato in data 17 aprile 2009 -
del Ministero dell’Interno;
Visti gli atti di “motivi aggiunti” depositati in data 11 dicembre 2008 e in
data 17 aprile 2009;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 3 novembre 2009 i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con d.i.a. in data 31 ottobre 2007, relativamente ad un capannone industriale
sito in area classificata come «zona produttiva di completamento - ZP3»,
l’Associazione “Comunità Islamica di Parma e Provincia” conseguiva il mutamento
di destinazione d’uso dell’immobile da «Ucc» (attività artigianali del settore
secondario di tipo non laboratoriale) a «Uib3» (associazioni a scopo religioso,
politico, sociale e ricreativo per la diffusione della cultura e dello sport)
per il 30% della s.l.u. realizzabile, in conformità del disposto dell’art. 44
del r.u.e. Successivamente, con istanza presentata il 3 marzo 2008, la medesima
associazione richiedeva il rilascio di un permesso di costruire in deroga, ai
sensi dell’art. 15 della legge reg. n. 31 del 2002, al fine di estendere la
nuova destinazione d’uso alla totalità dell’immobile, ovvero per il restante 70%
della s.l.u. realizzabile; l’Amministrazione comunale, da parte sua, valutato
sussistente l’interesse pubblico alla deroga all’art. 44 del r.u.e. (che fissa
il tetto del 30% della s.l.u. consentita), disponeva di autorizzare l’intervento
per l’intero immobile e con riferimento all’uso «Ud» (usi per attività
direzionali e pubblica amministrazione), in particolare all’uso «Uda6» [sedi
delle istituzioni secolari della chiesa cattolica (vescovado) o di altre
organizzazioni religiose], in quanto sede dell’Associazione “Comunità Islamica
di Parma e Provincia”, e disponeva altresì la sospensione della riscossione del
contributo di costruzione e del reperimento degli standards dovuti (v. delib.
cons. n. 21/6 in data 11 marzo 2008), per poi rilasciare, ai sensi dell’art. 4
del d.P.R. n. 447 del 1998, l’autorizzazione unica per l’intervento di «cambio
destinazione d’uso da “produttivo” a “sede comunità islamica”» da eseguirsi in
via Campanini n. 6 (v. provvedimento in data 18 marzo 2008, prot.gen. n. 51393
fascicolo n. 571/2008, a firma del Direttore del Settore Pianificazione
territoriale).
Avverso i suindicati atti hanno proposto impugnativa i ricorrenti, in quanto
proprietari o utilizzatori in locazione finanziaria di immobili ubicati nei
pressi dell’edificio oggetto delle relative determinazioni, e dichiaratisi
interessati ad evitare che vengano pregiudicati i valori urbanistici della zona
artigianale di appartenenza. Imputano all’Amministrazione comunale di non avere
considerato che l’art. 44 del r.u.e. non include in «zona produttiva di
completamento - ZP3» la destinazione tipica degli edifici adibiti a luogo di
culto (uso «Uie», edifici e attrezzature per il culto), a tale categoria
dovendosi oggettivamente ascrivere l’impiego che dell’immobile l’associazione
vuole fare; lamentano che non si sia in ogni caso valutato l’impatto
dell’aumento di carico urbanistico derivante dalla variazione della destinazione
d’uso, giacché il passaggio da uso «Ucc» a uso «Uda6» avrebbe comportato il
reperimento di 325 mq di parcheggi pubblici, mentre la deliberazione consiliare
non ha fornito alcuna concreta giustificazione circa la decisione di
prescinderne; censurano l’omessa comunicazione di avvio del procedimento alle
ditte che avevano a suo tempo rappresentato all’Amministrazione comunale dubbi e
perplessità a proposito del ventilato intervento edilizio. Di qui la richiesta
di annullamento degli atti impugnati.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Parma e l’Associazione “Comunità
Islamica di Parma e Provincia”, resistendo al gravame.
L’istanza cautelare dei ricorrenti veniva respinta dalla Sezione alla Camera di
Consiglio del 1° luglio 2008 (ord. n. 94/08) ed anche dal giudice d’appello
(Cons. Stato, Sez. IV, ord. 9 dicembre 2008 n. 6526/2008).
A seguito, poi, del rilascio del certificato di conformità edilizia ed
agibilità, i ricorrenti hanno impugnato i relativi atti (verbale del 24 luglio
2008, certificato del 14 ottobre 2008, nota comunale del 29 luglio 2008), con
“motivi aggiunti” depositati in data 11 dicembre 2008. Deducono la violazione
della normativa che, in relazione alla tipologia di immobile di che trattasi,
impone rigidi parametri in tema di superficie finestrata; si dolgono, inoltre,
dell’errata istruttoria e dell’insufficiente motivazione in ordine all’asserita
ottemperanza dell’associazione quanto alle prescrizioni in tal senso
precedentemente fissate dall’Amministrazione.
Con ulteriori “motivi aggiunti” (depositati in data 17 aprile 2009) i ricorrenti
hanno successivamente impugnato la d.i.a. n. 2393/2008 del 5 agosto 2008 (prot.
n. 141868) e il titolo abilitativo tacito formatosi su di essa – a proposito
dell’intervento edilizio di manutenzione straordinaria volto all’aumento della
ricettività dell’immobile –, nonché il parere favorevole sulla richiesta di
conformità antincendio rilasciato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco (Comando
prov.le di Parma) in data 3 novembre 2008. Lamentano l’insussistenza, sotto più
profili, dei presupposti di legge per la conformità dell’intervento alla
normativa in tema di prevenzione incendi, nonché la contraddittorietà di un
titolo abilitativo che ha ignorato la diversa destinazione d’uso assentita con
il permesso di costruire (Uda6) rispetto a quella posta a fondamento della
d.i.a. (Uib3), ed infine l’invalidità derivata dagli atti censurati con i motivi
originari.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura
dello Stato, resistendo al gravame.
All’udienza del 3 novembre 2009, ascoltati i rappresentanti delle parti, la
causa è passata in decisione.
Vanno innanzi tutto esaminate le eccezioni con cui l’Associazione “Comunità
Islamica di Parma e Provincia” ha addotto la nullità della procura alle liti
rilasciata dal legale rappresentante di ASG S.n.c. di Andrea Gandini e C. e il
difetto di un interesse giuridicamente protetto in capo a taluni ricorrenti che
non operano nelle immediate vicinanze dell’immobile interessato dall’intervento
edilizio (v. memorie difensive depositate il 24 e il 30 giugno 2008). Sennonché
– osserva il Collegio – la circostanza che il sig. Andrea Gandini abbia
sottoscritto la procura speciale in calce al ricorso, pur in assenza di una
formale indicazione della sua società tra quelle che hanno conferito il mandato
ad litem, ne evidenzia una inequivoca volontà di proporre il ricorso nel cui
corpo (a pag. 3) è elencata anche la ASG S.n.c. di Andrea Gandini e C. Quanto,
invece, alla legittimazione ad adire il giudice amministrativo, occorre
ricordare che, per costante giurisprudenza, lo stabile collegamento territoriale
con la zona interessata dall’attività edilizia assentita deve essere tale che
possa configurarsi, in concreto, la lesione attuale di uno specifico interesse
di natura urbanistico-edilizia nella sfera dell’istante, quale diretta
conseguenza della realizzazione dell’intervento contestato, il che postula che,
per effetto della realizzazione della costruzione, la situazione, anche
urbanistica, dei luoghi assuma caratteristiche tali da configurare una rilevante
e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto edilizio ed urbanistico
(v. Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2004 n. 4790); ed allora, poiché è stato
posto a fondamento del presente ricorso – quanto meno dei motivi formulati con
l’atto introduttivo della lite – il pregiudizio che ai valori urbanistici della
zona artigianale in questione deriverebbe dall’insediamento di un edificio di
culto idoneo ad incidere sul carico urbanistico del territorio circostante, è da
ritenere sufficiente l’ubicazione di un immobile nella medesima zona
urbanistica, anche se non nelle immediate vicinanze dell’edificio oggetto
dell’intervento edilizio, per individuare nei relativi proprietari un
apprezzabile interesse a vedere caducati i titoli abilitativi di che trattasi.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Alla censura incentrata sull’illegittima concessione dell’uso «Uda6» [sedi delle
istituzioni secolari della chiesa cattolica (vescovado) o di altre
organizzazioni religiose] per un immobile oggettivamente destinato all’uso «Uie»
[edifici e attrezzature per il culto], la difesa dell’Amministrazione comunale
replica sollevando un duplice ordine di obiezioni (v. memoria depositata il 26
giugno 2008). In primo luogo, si tratterebbe di un centro di cultura islamica
non classificabile come edificio di culto, e ciò in quanto, oltre a sede di
preghiera, la presenza di sale riunioni, biblioteca, sale di lettura e quindi di
spazi dedicati allo svolgimento di attività sociali, culturali e di studio ne
evidenzierebbe soprattutto la destinazione a luogo di aggregazione della
comunità islamica, ma anche di promozione della convivenza e dell’integrazione
fra culture e identità diverse; in secondo luogo, poi, se anche si dovesse
parlare nella circostanza di edificio di culto, l’avvenuto rilascio del permesso
di costruire in deroga, ai sensi dell’art. 15 della legge reg. n. 31 del 2002,
rivelerebbe in ogni caso la sussistenza di un titolo idoneo a legittimare anche
un uso diverso da quelli ammessi in zona dalla disciplina di piano.
Le obiezioni non appaiono al Collegio convincenti.
Quanto alla prima, occorre rilevare come la giurisprudenza (v. T.R.G.A. Trentino
- Alto Adige, Trento, 7 maggio 2009 n. 150), affrontando un caso sostanzialmente
simile, abbia osservato che l’intervento edilizio che comporti una variazione di
destinazione d’uso può essere correttamente inquadrato soltanto se si prende a
riferimento quanto riportato negli elaborati tecnici; che se, pertanto, la
planimetria del progetto relativo ad un centro culturale di religione islamica
evidenzia, fra i vari previsti, un locale pari alla metà della superficie totale
disponibile ed espressamente destinato a “sala riunioni” dedicata ai fedeli –
oltre tutto ospitando il mihrab orientato verso la Mecca –, se ne deve
necessariamente evincere la destinazione principale a luogo di culto islamico,
con locali accessori per attività sociali e religiose collaterali; che, in
definitiva, le concrete caratteristiche dei locali – indipendentemente dalle
intenzioni espresse dagli interessati – e cioè l’obiettiva idoneità di larga
parte della struttura ad ospitare riti religiosi è in sé sufficiente a farne
ravvisare la prevalente destinazione a luogo di culto; che non è neppure
rilevante che a tale vocazione non sia stato riservato l’intero spazio a
disposizione, posto che il modello di moschea, quale si riscontra nei paesi a
fede mussulmana, assolve anche compiti diversi da quelli di una chiesa
cristiana. E nella fattispecie non emergono elementi che giustifichino una
diversa conclusione, a fronte della prevista suddivisione dell’immobile in una
“sala assembleare multifunzionale (mq. 516)”, da riservare a “… riunioni per lo
più di natura religiosa …”, e in un “ufficio di consulenza (mq. 27)”, in una
“sala Biblioteca (mq. 111)” e in una “sala ricreativa (mq. 145)” (così la
relazione illustrativa allegata alla richiesta di permesso di costruire); sicché
la destinazione a luogo di culto, del resto ammessa dalla stessa associazione
islamica (v. memoria difensiva depositata il 24 giugno 2008, ove – a pag. 5 – si
riferisce che l’immobile è stabilmente adibito a moschea, oltre che a sede
dell’associazione, e in tale veste ospita i fedeli per la rituale preghiera del
venerdì), connota in termini quantitativi la funzione svolta da quell’edificio,
perché le dimensioni della “sala assembleare multifunzionale” appaiono
incompatibili con un ruolo meramente secondario dell’esercizio del culto
islamico, da ascrivere pertanto a principale destinazione dell’immobile.
Quanto alla seconda obiezione, poi, il Collegio si richiama – condividendolo –
all’orientamento giurisprudenziale in tema di ambito di applicazione dell’art.
15 della legge reg. n. 31 del 2002 (“Il permesso di costruire in deroga agli
strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale.
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei
limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può
riguardare esclusivamente le destinazioni d’uso ammissibili, la densità
edilizia, l’altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite
dalle norme di attuazione del P.O.C. e del P.U.A. ovvero previste dal P.R.G. e
dai relativi strumenti attuativi …”). Muovendo dalla considerazione che le norme
in materia di concessioni edilizie in deroga devono essere interpretate
restrittivamente, e cioè nel senso che le deroghe al piano regolatore comunale
non possono travolgere le esigenze di ordine urbanistico a suo tempo recepite
nel piano, e che non possono costituire oggetto di deroga le destinazioni di
zona che attengono all’impostazione stessa del piano regolatore generale e ne
costituiscono le norme direttrici – onde rientrano tra le prescrizioni
derogabili solo le norme di dettaglio che non involgono i criteri di
impostazione e le linee direttrici dello strumento urbanistico –, si è desunto
che anche secondo la disciplina regionale in esame la deroga è consentita
unicamente nel novero delle diversificate destinazioni d’uso ammesse dal piano
regolatore all’interno delle singole destinazioni urbanistiche previste dalla
legge, così osservandosi il corretto rapporto tra destinazioni d’uso dei singoli
beni e destinazioni di zona (v. TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 21 giugno
2006 n. 875). Indipendentemente, allora, dall’assenza di un’espressa
autorizzazione a destinare l’immobile ad edificio di culto, il permesso di
costruire in deroga nella circostanza rilasciato non avrebbe in ogni caso potuto
essere inteso come titolo legittimante una destinazione d’uso («Uie») non
rientrante tra quelle ammesse dalla normativa di piano nella «zona produttiva di
completamento - ZP3», ai sensi dell’art. 44 del r.u.e.
Di qui, assorbite le restanti censure, l’illegittimità della deliberazione
consiliare n. 21/6 in data 11 marzo 2008 (recante la deroga ex art. 15 della
legge reg. n. 31/2002) e del provvedimento dirigenziale in data 18 marzo 2008
(recante l’autorizzazione unica per l’intervento di «cambio destinazione d’uso
da “produttivo” a “sede comunità islamica”»), con conseguente annullamento di
detti atti e, per l’effetto caducante che ne è proprio, degli altri atti
impugnati.
La peculiarità delle questioni dedotte rivela la sussistenza delle eccezionali
condizioni di legge per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma,
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in
motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 3 novembre 2009, con
l’intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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