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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 15 dicembre 2009, n. 871
INQUINAMENTO - Bonifica - Oneri - Accollo al proprietario incolpevole -
Provvedimento motivato - Specificazione delle ragioni per cui le spese non siano
state fatte gravare sul responsabile dell’inquinamento - Art. 253 d.lgs. n.
152/2006. L’art. 253 del d.lgs. n. 152/2006, nel richiedere un
“provvedimento motivato”, impone all’Amministrazione di specificare quale delle
fattispecie ivi previste e quali presupposti di fatto legittimino l’accollo
all’incolpevole proprietario delle spese conseguenti alla bonifica dell’area
inquinata; occorre, quindi, che il privato e, su sua eventuale richiesta, il
giudice siano messi in grado di comprendere le concrete ragioni per le quali gli
oneri di bonifica non sono stati fatti gravare sul responsabile
dell’inquinamento, onde consentire loro la verifica della conformità della
decisione al modello legale. Pres. Papiano, Est. Caso - L.G. (avv.ti Piva e
Andreoli) c. Comune di Parma (avv. Cugurra). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez.
I - 15 dicembre 2009, n. 871
N. 00871/2009 REG.SEN.
N. 00343/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 343 del 2008 proposto da Labate Giorgio, rappresentato e difeso
dall’avv. Paolo Piva e dall’avv. Antonio Andreoli, e presso gli stessi
elettivamente domiciliato in Parma, via XXII Luglio n. 3;
contro
il Comune di Parma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’avv. Giorgio Cugurra e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Parma,
via Mistrali n. 4;
nei confronti di
Fallimento Metalfer, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. gen. n. 186242 del 24 ottobre 2008, con cui il Direttore
del Settore Mobilità e Ambiente del Comune di Parma ha richiesto al ricorrente
l’effettuazione di un “piano di caratterizzazione” relativamente ad area
interessata da una pregressa discarica;
dell’allegato “progetto di intervento di caratterizzazione e verifica dello
stato di messa in sicurezza dell’area ex Metalfer”;
di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, dipendente, presupposto o
conseguente rispetto a quelli espressamente impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 17 novembre 2009 i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Ritenuto necessario verificare lo stato e l’efficienza generale della messa in
sicurezza di un’area a suo tempo oggetto di un intervento di bonifica perché
sede di discarica contenente rifiuti speciali pericolosi, il Comune di Parma
richiedeva al ricorrente, attuale proprietario dell’area, l’esecuzione di un
“piano di caratterizzazione” da avviare entro trenta giorni, con l’avvertenza
che, in caso di inerzia, l’Amministrazione avrebbe provveduto d’ufficio e che,
per non essere possibile il recupero dei relativi oneri dal Fallimento Metalfer
– responsabile dell’inquinamento –, si sarebbe rivalsa sul proprietario (v.
provvedimento prot. gen. n. 186242 del 24 ottobre 2008, a firma del Direttore
del Settore Mobilità e Ambiente).
L’interessato ha proposto impugnativa avverso il provvedimento comunale, nonché
avverso il piano di caratterizzazione allegato. Imputa all’Amministrazione di
avere erroneamente applicato l’art. 253, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 e
di non avere fornito sufficiente motivazione alla sua decisione, per non avere
dimostrato l’assoluta preclusione ad imporre la bonifica e le relative spese
all’autore del fatto inquinante, generica essendo la dichiarazione di
impossibilità del recupero dal Fallimento Metalfer, precedente proprietario e
responsabile dell’inquinamento. Di qui la richiesta di annullamento degli atti
impugnati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, resistendo al gravame.
L’istanza cautelare del ricorrente veniva accolta dalla Sezione alla Camera di
Consiglio del 13 gennaio 2009 (ord. n. 11/09).
All’udienza del 17 novembre 2009, ascoltati i rappresentanti delle parti, la
causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Dispone l’art. 253, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 («Norme in materia
ambientale») che “il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere
esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole
dell’inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di
provvedimento motivato dell’autorità competente che giustifichi, tra l’altro,
l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero che
giustifichi l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del
medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità”. Pertanto, nel richiedere un
“provvedimento motivato”, la norma impone all’Amministrazione di specificare
quale delle fattispecie ivi previste e quali presupposti di fatto legittimino
l’accollo all’incolpevole proprietario delle spese conseguenti alla bonifica
dell’area inquinata; occorre, insomma, che il privato e, su sua eventuale
richiesta, il giudice siano messi in grado di comprendere le concrete ragioni
per le quali gli oneri di bonifica non sono stati fatti gravare sul responsabile
dell’inquinamento, onde consentire loro la verifica della conformità della
decisione al modello legale.
A tale obbligo formale il Comune di Parma si è nella circostanza attenuto, dal
momento che ha indicato quale specifico impedimento si opponeva all’esercizio
proficuo della ripetizione delle spese nei confronti del responsabile
dell’inquinamento (“…nel caso di inerzia della proprietà, il Comune di Parma
procederà d’ufficio rivalendosi poi sull’immobile su cui grava onere reale
previsto dalla legge, non essendo possibile recuperare dette somme dal
Fallimento Metalfer …”). Che, del resto, i presupposti di fatto di dette
conclusioni corrispondessero al reale stato delle cose è stato confermato
dall’Amministrazione con il deposito, nel corso del giudizio, di una
dichiarazione del curatore circa l’incapienza del fallimento (v. nota in data 8
gennaio 2009), documento che sottrae a censure l’esito dell’istruttoria compiuta
dall’Amministrazione, in qualsiasi modo la stessa si fosse svolta. Né, d’altra
parte, occorreva un apposito atto di insinuazione del credito nel passivo
fallimentare, perché ciò che conta in tali casi è che emerga un’oggettiva e
certa infruttuosità, anche se non formalizzata, dell’azione di rivalsa nei
confronti del responsabile dell’inquinamento.
Per le esposte considerazioni, il ricorso va respinto.
La peculiarità della controversia, anche alla luce dell’inesistenza di
precedenti giurisprudenziali in materia, rivela la sussistenza delle eccezionali
condizioni di legge per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma,
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2009, con
l’intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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